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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT EN Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
ST IA IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12845/2024 , introdotta da
(ROMA, 08/11/1975), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
EA GA e (ROMA, 04/07/1966), con Parte_2 il patrocinio dell'avv. CALOGERO NOBILE;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
hanno chiesto al Tribunale Parte_1 Parte_2
di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 05/07/1997 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 2
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto
- I – SULLA CASA CONIUGALE 2) la casa coniugale, sita in Roma, Via Valle Castellana n. 63 / Via Santa
Croce di Magliano n. 65, costituita da 2 appartamenti uniti, con annessi 3 box,
di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, identificati al catasto del Comune di
Roma quanto al primo appartamento al foglio 295, particella 3241, sub 502,
zona cens. 6, categoria A/7, classe 4, consistenza 4 vani, rendita € 599,09,
quanto al secondo appartamento al foglio 295, particella 3241, sub 503, zona cens. 6, categoria A/7, classe 4, consistenza vani 4, rendita € 599,09; quanto al primo box foglio 295, particella 3241, sub 5, zona cens. 6, categoria C/6, classe
10, consistenza 57mq, rendita € 167,80, quanto al secondo box foglio 295,
particella 3241, sub 8, zona cens. 6, categoria C/6, classe 10, consistenza 56 mq,
rendita € 164,85, quanto al terzo box foglio 295, particella 3241, sub 9, zona cens. 6, categoria C/6, classe 10, consistenza 31 mq, rendita € 91,26, verrà divisa materialmente e giuridicamente in due unità abitative, di cui l'unità abitativa destinata alla Sig.ra sita in Roma Via Santa Croce di Magliano n. Parte_1
65- Via Valle Castellana, 61 interno 2 piano T-S1 distinta al catasto del Comune
di Roma al foglio 295, particella 3241, sub 502, zona cens. 6, categoria A/7,classe
4, consistenza 4 vani, rendita € 599,09, ricomprenderà sia il box sottostante la parte alla stessa destinata e sito al piano terra distinto al catasto del Comune di
Roma al foglio 295, particella 3241, sub 8, zona cens. 6, categoria C/6, classe 10,
consistenza 56 mq, rendita € 164,85, sia il box sito al piano terra distinto al catasto del Comune di Roma al foglio 295, particella 3241, sub 9, zona cens. 6,
categoria C/6, classe 10, consistenza 31 mq, rendita € 91,26, mentre l'unità
abitativa destinata al Sig. sita in Roma Via Valle Castellana n. 63 Parte_2
int. 1 Piano T-S1-1 distinta al catasto del Comune di Roma al foglio 295, 3
particella 3241, sub 503, zona cens. 6, categoria A/7, classe 4, consistenza 4
vani, rendita € 599,09, ricomprenderà il box sito al piano terra distinto al catasto del Comune di Roma al foglio 295, particella 3241, sub 5, zona cens. 6, categoria
C/6, classe 10, consistenza 57mq, rendita € 167,80;
3) le spese per le opere di divisione dell'immobile – casa coniugale in due unità abitative distinte, comprese le spese murarie, la realizzazione della scala all'interno della unità destinata alla Sig.ra nonché le spese per Parte_1
l'istallazione dei contatori della corrente elettrica, del gas e l'allaccio alla rete idrica con istallazione di contatore autonomo all'interno dell'unità abitativa destinata alla moglie, verranno divise al 50% fra i Sig.ri e Pt_2 Parte_1
4) le spese tecniche (geometra, catasto, notaio e conservatoria) e le eventuali ulteriori spese verranno divise al 50% fra i Sig.ri e Pt_2 Parte_1
5) la Sig.ra lascerà la casa coniugale entro 30 giorni dall'inizio Parte_1
dei lavori di divisione dell'immobile che verranno avviati entro 40 giorni dal deposito del presente ricorso.
6) la Sig.ra porterà via con sé alcuni beni mobili come da Parte_1
separato elenco che si allega.
Tale accordo patrimoniale a beneficio dei coniugi è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
- II –
SULLE FIGLIE MAGGIORENNI ED AUTONOME ECONOMICAMENTE
7) le figlie e maggiorenni ed autonome Per_1 Per_2
economicamente, provvederanno al proprio personale mantenimento e resteranno a vivere nell'unità abitativa del Sig. Pt_2
- III –
SUGLI ULTERIORI ACCORDI ECONOMICI TRA CONIUGI 4
8) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di una-tantum Pt_2 Parte_1
divorzile la somma di € 33.000,00 (trentatremila/00) in rate mensili di € 300,00
ciascuna a far data dal mese successivo il deposito del ricorso congiunto fino ad estinzione, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario al seguente
IBAN: [...];
9) il veicolo Mercedes GLC Classe Coupè targato FR994KR, il veicolo Fiat
Panda targato FW813PJ, e lo scooter targato EZ 29969, resteranno nella disponibilità del Sig. che provvederà a pagare il finanziamento della Pt_2
EC e ogni spesa necessaria;
10) il veicolo Smart, targato EZ 265ZM, resterà nella disponibilità della
Sig.ra che si occuperà di ogni spesa necessaria;
Parte_1
11) il libretto postale cointestato ai Sig.ri e aperto presso Parte_1 Pt_2
presso l'Ufficio Postale di Roma Settecamini n. 000009929045 CP_1
verrà chiuso, avendo la Sig.ra già prelevato la somma pari al 50% della Parte_1
giacenza esistente alla stessa spettante”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione, di cui il collegio si limita a prendere atto.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
5
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 08/11/1975) e (ROMA, 04/07/1966), che Parte_2
hanno contratto matrimonio in Roma in data 05/07/1997, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00643, Parte II
, Serie A05, Anno 1997 , alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 30/05/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT EN Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
ST IA IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12845/2024 , introdotta da
(ROMA, 08/11/1975), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
EA GA e (ROMA, 04/07/1966), con Parte_2 il patrocinio dell'avv. CALOGERO NOBILE;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
hanno chiesto al Tribunale Parte_1 Parte_2
di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 05/07/1997 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 2
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto
- I – SULLA CASA CONIUGALE 2) la casa coniugale, sita in Roma, Via Valle Castellana n. 63 / Via Santa
Croce di Magliano n. 65, costituita da 2 appartamenti uniti, con annessi 3 box,
di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, identificati al catasto del Comune di
Roma quanto al primo appartamento al foglio 295, particella 3241, sub 502,
zona cens. 6, categoria A/7, classe 4, consistenza 4 vani, rendita € 599,09,
quanto al secondo appartamento al foglio 295, particella 3241, sub 503, zona cens. 6, categoria A/7, classe 4, consistenza vani 4, rendita € 599,09; quanto al primo box foglio 295, particella 3241, sub 5, zona cens. 6, categoria C/6, classe
10, consistenza 57mq, rendita € 167,80, quanto al secondo box foglio 295,
particella 3241, sub 8, zona cens. 6, categoria C/6, classe 10, consistenza 56 mq,
rendita € 164,85, quanto al terzo box foglio 295, particella 3241, sub 9, zona cens. 6, categoria C/6, classe 10, consistenza 31 mq, rendita € 91,26, verrà divisa materialmente e giuridicamente in due unità abitative, di cui l'unità abitativa destinata alla Sig.ra sita in Roma Via Santa Croce di Magliano n. Parte_1
65- Via Valle Castellana, 61 interno 2 piano T-S1 distinta al catasto del Comune
di Roma al foglio 295, particella 3241, sub 502, zona cens. 6, categoria A/7,classe
4, consistenza 4 vani, rendita € 599,09, ricomprenderà sia il box sottostante la parte alla stessa destinata e sito al piano terra distinto al catasto del Comune di
Roma al foglio 295, particella 3241, sub 8, zona cens. 6, categoria C/6, classe 10,
consistenza 56 mq, rendita € 164,85, sia il box sito al piano terra distinto al catasto del Comune di Roma al foglio 295, particella 3241, sub 9, zona cens. 6,
categoria C/6, classe 10, consistenza 31 mq, rendita € 91,26, mentre l'unità
abitativa destinata al Sig. sita in Roma Via Valle Castellana n. 63 Parte_2
int. 1 Piano T-S1-1 distinta al catasto del Comune di Roma al foglio 295, 3
particella 3241, sub 503, zona cens. 6, categoria A/7, classe 4, consistenza 4
vani, rendita € 599,09, ricomprenderà il box sito al piano terra distinto al catasto del Comune di Roma al foglio 295, particella 3241, sub 5, zona cens. 6, categoria
C/6, classe 10, consistenza 57mq, rendita € 167,80;
3) le spese per le opere di divisione dell'immobile – casa coniugale in due unità abitative distinte, comprese le spese murarie, la realizzazione della scala all'interno della unità destinata alla Sig.ra nonché le spese per Parte_1
l'istallazione dei contatori della corrente elettrica, del gas e l'allaccio alla rete idrica con istallazione di contatore autonomo all'interno dell'unità abitativa destinata alla moglie, verranno divise al 50% fra i Sig.ri e Pt_2 Parte_1
4) le spese tecniche (geometra, catasto, notaio e conservatoria) e le eventuali ulteriori spese verranno divise al 50% fra i Sig.ri e Pt_2 Parte_1
5) la Sig.ra lascerà la casa coniugale entro 30 giorni dall'inizio Parte_1
dei lavori di divisione dell'immobile che verranno avviati entro 40 giorni dal deposito del presente ricorso.
6) la Sig.ra porterà via con sé alcuni beni mobili come da Parte_1
separato elenco che si allega.
Tale accordo patrimoniale a beneficio dei coniugi è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
- II –
SULLE FIGLIE MAGGIORENNI ED AUTONOME ECONOMICAMENTE
7) le figlie e maggiorenni ed autonome Per_1 Per_2
economicamente, provvederanno al proprio personale mantenimento e resteranno a vivere nell'unità abitativa del Sig. Pt_2
- III –
SUGLI ULTERIORI ACCORDI ECONOMICI TRA CONIUGI 4
8) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di una-tantum Pt_2 Parte_1
divorzile la somma di € 33.000,00 (trentatremila/00) in rate mensili di € 300,00
ciascuna a far data dal mese successivo il deposito del ricorso congiunto fino ad estinzione, entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario al seguente
IBAN: [...];
9) il veicolo Mercedes GLC Classe Coupè targato FR994KR, il veicolo Fiat
Panda targato FW813PJ, e lo scooter targato EZ 29969, resteranno nella disponibilità del Sig. che provvederà a pagare il finanziamento della Pt_2
EC e ogni spesa necessaria;
10) il veicolo Smart, targato EZ 265ZM, resterà nella disponibilità della
Sig.ra che si occuperà di ogni spesa necessaria;
Parte_1
11) il libretto postale cointestato ai Sig.ri e aperto presso Parte_1 Pt_2
presso l'Ufficio Postale di Roma Settecamini n. 000009929045 CP_1
verrà chiuso, avendo la Sig.ra già prelevato la somma pari al 50% della Parte_1
giacenza esistente alla stessa spettante”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione, di cui il collegio si limita a prendere atto.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
5
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 08/11/1975) e (ROMA, 04/07/1966), che Parte_2
hanno contratto matrimonio in Roma in data 05/07/1997, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00643, Parte II
, Serie A05, Anno 1997 , alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 30/05/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT EN