Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 5543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5543 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05543/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02506/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2506 del 2023, proposto da
Fujirebio Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio De Portu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Veneto, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Siciliana, Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Regione Autonoma Trentino – Alto Adige - SüDtirol, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Qiagen S.r.l., Dasit S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 della Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Welfare, ivi compresi gli allegati 1 e 2, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente;
del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute;
del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022;
dell''Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. Marco AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso in oggetto la ricorrente ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe relativi al meccanismo del cd. payback, censurandone asseriti profili di illegittimità;
Considerato che a ridosso dell’udienza la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse, avendo provveduto a versare la quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 30 giugno 2025, n. 95;
Considerato che la cessazione della materia del contendere potrebbe discendere unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria di parte ricorrente, tenuto conto che il pagamento si sostanzia in una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della pretesa azionata in giudizio, consistente nella domanda di annullamento degli atti impugnati da parte della ricorrente, proposta al fine di non effettuare pagamento alcuno (cfr. Tar Roma, sez. 3Q, 03.03.2026, n. 4033);
Considerato che il predetto pagamento, nondimeno, rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venir meno, per la ricorrente, l'utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247);
Ritenuto, pertanto, che al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente;
Ritenuto di ravvisare nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IL RA, Presidente FF
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Marco AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AV | IL RA |
IL SEGRETARIO