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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17476/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Bartolomeo Parte_1
Sorrentino, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore
CONTRO
con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. Marina Paparo, giusta procura in calce all'atto di costituzione,
convenuta
***
Oggetto: azione di accertamento negativo.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza dell'1.10.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.7.2020, ha Parte_1
convenuto in giudizio l' lamentando Controparte_1
l'illegittimità delle seguenti iscrizioni ipotecarie dalla stessa eseguite, ai sensi
1 dell'art. 77 D.P.R. n. 602/73, su cinque beni immobili di sua proprietà:
iscrizione presso la Conservatoria dei RR. II. di Milano I, riportata al registro generale n. 86776 ed al registro particolare n. 15422 del 20.11.2019, relativa a due immobili siti in Milano;
iscrizione presso la Conservatoria dei RR. II.
di Napoli II, riportata al registro generale n. 53080 ed al registro particolare n. 7128 del 20.11.2019, relativa a due immobili siti in Serrara Fontana (NA);
iscrizione presso la Conservatoria dei RR. II. di Torino I riportata al registro generale n. 47977 ed al registro particolare n. 7615 del 20.11.2019, relativa ad un immobile sito in Torino.
Egli ha eccepito, in particolare: la nullità di esse per la mancata notificazione di qualsivoglia avviso di iscrizione di tali gravami e dell'avviso ex art. 50 D.P.R. n. 602/73; per l'iscrizione ipotecaria eseguita presso la
Conservatoria dei RR. II. di Milano I, la sua illegittimità per essere gli immobili gravati ricompresi in un fondo patrimoniale;
la sproporzione tra il credito vantato e il valore degli immobili sui quali sono stati iscritti i gravami.
L ha eccepito l'inammissibilità e, Controparte_1
nel merito, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 19.4.2021, il Tribunale ha qualificato la domanda come azione di accertamento negativo, disponendo il mutamento del rito;
ha inoltre dichiarato la nullità dell'atto introduttivo per omessa indicazione della natura giuridica dei crediti sottesi all'iscrizione ipotecaria, a sua volta incidente sulla giurisdizione e sulla competenza, disponendo il deposito di memorie integrative.
Con la memoria integrativa depositata il 15.7.2021, l'attore ha dedotto
2 la natura mista del credito litigioso: invero, a seguito della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione convenuto, il quale ha prodotto le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria riportanti le sottese cartelle di pagamento, risulta che una parte di esse riguardano crediti di natura tributaria e altre attengono a crediti in materia di lavoro e previdenza sociale.
Con la comparsa conclusionale, l'attore ha chiesto, quanto alle prime,
declinarsi la giurisdizione in favore del Giudice Tributario e, quanto alle seconde, dichiararsi l'incompetenza funzionale.
2. Va preliminarmente osservato che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass., S.U., n. 641/15; 17111/17), la giurisdizione in materia di opposizione a iscrizione ipotecaria esattoriale,
anche ai sensi dell'art. 35, c. 26 quinquies, d.l. n. 223/06, appartiene al plesso giurisdizionale competente a conoscere della pretesa sottostante e, dunque,
alle Corti di Giustizia Tributaria, ove si tratti di imposte, e al G.O. negli altri casi;
fra le articolazioni di quest'ultimo, la competenza va individuata secondo gli ordinari canoni del codice di rito e delle leggi speciali e, dunque,
appartiene al giudice del lavoro per i crediti di natura previdenziale e al giudice di pace, fra l'altro, con riferimento a contravvenzioni al codice della strada, ai sensi dell'art. 205 c.d.s., o a crediti di importo inferiore a €
5.000,00, ai sensi dell'art. 7 c.p.c.
Ebbene, dalle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria depositate dalla convenuta, risulta che, tra gli atti da esse presupposti, le cartelle n. 07120140424050164000, n. 07120150071195413000, n.
07120170014758830000, n. 07120170110554284000 e n.
3 Pertanto, con riferimento a tali cartelle, va declinata la giurisdizione in favore del giudice speciale.
3. Tra gli atti presupposti, appaiono, inoltre, le cartelle n.
07120140046775751000, n. 07120150066921352000, n.
07120170067489830000, n. 07120180045722553000, n.
07120180000297414000 e gli avvisi di addebito n. 37120170012640542000,
n. 37120180000611678000, n. 37120180003594958000, che riguardano crediti di lavoro e di natura previdenziale.
Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, si pone una questione attinente non alla competenza funzionale del giudice, ma, tutt'al più, al rito e all'articolazione organizzativa interna, in diverse sezioni,
dell'ufficio giudiziario.
Invero, a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione di funzioni fra sezioni di un ufficio giudiziario non implica l'insorgenza di una questione di competenza, ma esclusivamente di rito,
riguardando la distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio (v.
Cass. Sez. VI, n. 8905/15).
Pertanto, non avendo il Tribunale adottato alcun provvedimento entro l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., la domanda dell'attore può essere esaminata nel merito anche in relazione a tali atti presupposti, unitamente alle cartelle n. 07120110112564010000, n. 07120130093417902000, n.
07120130137871490000, n. 07120140055438604000, n.
07120170000578249000, n. 07120170024422843000, n.
07120170036620201000, n. 07120170051084933000, n.
07120170091668820000, n. 07120180015683351000, n.
4 07120180023164288000, n. 07120180072184083000, relative a sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada nonché al recupero di somme dovute per multe e ammende.
4. Quanto all'omessa notificazione di qualsivoglia avviso di iscrizione dei gravami impugnati, va osservato che l'art. 77, c. II bis, D.P.R. n. 602/73,
introdotto dall'art. 7, c. II, lett. u) bis d.l. n. 70/11, conv. in l. n. 106/11,
dispone che l'agente della riscossione sia preventivamente tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca.
Tale norma è perfettamente applicabile al caso di specie.
Ebbene, l'agente della riscossione convenuto ha dato prova di aver notificato la comunicazione preventiva n. 07176201900001047000 in data
11.5.2019, consegnata al destinatario a mezzo del servizio postale, e la comunicazione preventiva n. 07176201900001786000 in data 3.7.2019, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo dell'attore.
Quest'ultimo, peraltro, non ha contestato i documenti comprovanti le dette notificazioni, successivamente al loro deposito.
Nessuna norma prevede, invece, che l'agente della riscossione debba notificare, oltre alla comunicazione preventiva, anche un avviso successivo di avvenuta iscrizione ipotecaria, come sembra sostenere l'attore, né il fatto che l'agente della riscossione abbia adombrato, nelle comunicazioni inviate all'opponente, l'intento di assolvere tale incombente rende quest'ultimo obbligatorio in difetto di una disposizione normativa in tal senso.
La doglianza, dunque, va disattesa.
5 5. Circa l'omessa notifica dell'avviso ex art. 50, c. II, D.P.R. n. 602/73,
va osservato come esso sia prodromico all'avvio dell'espropriazione forzata,
qualora questa non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale.
Tuttavia, come già osservato da questo Tribunale con l'ordinanza del
19.4.2021, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602/73 rappresenta una procedura alternativa all'esecuzione forzata e tesa a ottenere un'indiretta coazione al pagamento del debito, anziché all'espropriazione finalizzata al suo realizzo;
di conseguenza, essa non va preceduta dalla notificazione dell'avviso predetto.
Sul punto, infatti, la S.C., dall'insegnamento della quale non vi è
ragione di discostarsi, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.
602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una
procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può
essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica
dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è
prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro
un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (v. Cass., Sez. V, n.
9817/24; Cass., S.U., n. 19668/14; Cass., Sez. V, n 10234/12).
Di conseguenza, è irrilevante la circostanza, dedotta dall'attore nella sua memoria integrativa, che alcune delle cartelle di pagamento riportate nelle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria non siano sottese anche all'intimazione di pagamento n. 07120199009770447000 notificata il
26.2.2019, prodotta dalla convenuta.
6 Anche tale doglianza va, quindi, disattesa.
6. L'attore, come detto, ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita presso la Conservatoria dei RR. II. di Milano I, riportata al registro generale n. 86776 ed al registro particolare n. 15422 del
20.11.2019, relativa a due immobili siti in Milano alla Via Cesena, n. 9, per essere gli stessi ricompresi nel fondo patrimoniale costituito per atto del
Notaio del 20.4.2009. Persona_1
La costituzione del fondo patrimoniale, disciplinata dall'art. 167 c.c., è
soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. in tema di convenzioni matrimoniali, tra le quali vi è la prescrizione dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, necessaria al fine dell'opponibilità ai terzi.
Sul punto, infatti, la S.C., dall'insegnamento della quale non vi è
ragione di discostarsi, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In
presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei
pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio
successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo,
l'esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario, perché la
costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 c.c., è soggetta alle
disposizioni dell'art. 162 c.c. in materia di forme delle convenzioni
matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona
l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine
dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili,
ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non
sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non
ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i
7 terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo” (Cass., Sez. I,
n. 12545/19; Cass. S.U., n. 21658/09).
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova dell'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, come prescritto dall'art. 162, c. IV, c.c.
Pertanto, essa non è opponibile all'agente della riscossione.
7. Quanto, infine, alla lamentata sproporzione tra il credito litigioso ed il valore degli immobili gravati, la doglianza appare generica e priva di specificità, non avendo l'attore nemmeno allegato il valore immobiliare al fine del raffronto.
Ogni indagine peritale sul punto assumerebbe pertanto valore inammissibilmente esplorativo.
La domanda attorea, in definitiva, anche in parte qua, va disattesa.
8. Le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate sulla base del valore delle cartelle di pagamento per le quali è stata presa la contestata iscrizione.
Nulla è riconosciuto per la fase di trattazione e per quella decisoria,
non avendo la convenuta depositato memorie istruttorie né scritti conclusionali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' , disattesa ogni
[...] Controparte_1
contraria istanza, così provvede:
1. in relazione alle cartelle n. 07120140424050164000, n.
07120150071195413000, n. 07120170014758830000, n.
8 07120170110554284000 e n. 07120190014336551000, dichiara il proprio difetto di giurisdizione per essere la stessa attribuita alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria;
2. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
3. rigetta, nel resto, la domanda;
4. condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da €
52.000,01 a € 260.000,00), in complessivi € 2.200,00 per compensi (dei quali € 1.300,00 per la fase di studio, € 900,00
per la fase introduttiva), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Marina Paparo,
anticipataria.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 31.1.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07120190014336551000 riguardano crediti di natura tributaria.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17476/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Bartolomeo Parte_1
Sorrentino, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore
CONTRO
con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. Marina Paparo, giusta procura in calce all'atto di costituzione,
convenuta
***
Oggetto: azione di accertamento negativo.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza dell'1.10.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.7.2020, ha Parte_1
convenuto in giudizio l' lamentando Controparte_1
l'illegittimità delle seguenti iscrizioni ipotecarie dalla stessa eseguite, ai sensi
1 dell'art. 77 D.P.R. n. 602/73, su cinque beni immobili di sua proprietà:
iscrizione presso la Conservatoria dei RR. II. di Milano I, riportata al registro generale n. 86776 ed al registro particolare n. 15422 del 20.11.2019, relativa a due immobili siti in Milano;
iscrizione presso la Conservatoria dei RR. II.
di Napoli II, riportata al registro generale n. 53080 ed al registro particolare n. 7128 del 20.11.2019, relativa a due immobili siti in Serrara Fontana (NA);
iscrizione presso la Conservatoria dei RR. II. di Torino I riportata al registro generale n. 47977 ed al registro particolare n. 7615 del 20.11.2019, relativa ad un immobile sito in Torino.
Egli ha eccepito, in particolare: la nullità di esse per la mancata notificazione di qualsivoglia avviso di iscrizione di tali gravami e dell'avviso ex art. 50 D.P.R. n. 602/73; per l'iscrizione ipotecaria eseguita presso la
Conservatoria dei RR. II. di Milano I, la sua illegittimità per essere gli immobili gravati ricompresi in un fondo patrimoniale;
la sproporzione tra il credito vantato e il valore degli immobili sui quali sono stati iscritti i gravami.
L ha eccepito l'inammissibilità e, Controparte_1
nel merito, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 19.4.2021, il Tribunale ha qualificato la domanda come azione di accertamento negativo, disponendo il mutamento del rito;
ha inoltre dichiarato la nullità dell'atto introduttivo per omessa indicazione della natura giuridica dei crediti sottesi all'iscrizione ipotecaria, a sua volta incidente sulla giurisdizione e sulla competenza, disponendo il deposito di memorie integrative.
Con la memoria integrativa depositata il 15.7.2021, l'attore ha dedotto
2 la natura mista del credito litigioso: invero, a seguito della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione convenuto, il quale ha prodotto le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria riportanti le sottese cartelle di pagamento, risulta che una parte di esse riguardano crediti di natura tributaria e altre attengono a crediti in materia di lavoro e previdenza sociale.
Con la comparsa conclusionale, l'attore ha chiesto, quanto alle prime,
declinarsi la giurisdizione in favore del Giudice Tributario e, quanto alle seconde, dichiararsi l'incompetenza funzionale.
2. Va preliminarmente osservato che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass., S.U., n. 641/15; 17111/17), la giurisdizione in materia di opposizione a iscrizione ipotecaria esattoriale,
anche ai sensi dell'art. 35, c. 26 quinquies, d.l. n. 223/06, appartiene al plesso giurisdizionale competente a conoscere della pretesa sottostante e, dunque,
alle Corti di Giustizia Tributaria, ove si tratti di imposte, e al G.O. negli altri casi;
fra le articolazioni di quest'ultimo, la competenza va individuata secondo gli ordinari canoni del codice di rito e delle leggi speciali e, dunque,
appartiene al giudice del lavoro per i crediti di natura previdenziale e al giudice di pace, fra l'altro, con riferimento a contravvenzioni al codice della strada, ai sensi dell'art. 205 c.d.s., o a crediti di importo inferiore a €
5.000,00, ai sensi dell'art. 7 c.p.c.
Ebbene, dalle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria depositate dalla convenuta, risulta che, tra gli atti da esse presupposti, le cartelle n. 07120140424050164000, n. 07120150071195413000, n.
07120170014758830000, n. 07120170110554284000 e n.
3 Pertanto, con riferimento a tali cartelle, va declinata la giurisdizione in favore del giudice speciale.
3. Tra gli atti presupposti, appaiono, inoltre, le cartelle n.
07120140046775751000, n. 07120150066921352000, n.
07120170067489830000, n. 07120180045722553000, n.
07120180000297414000 e gli avvisi di addebito n. 37120170012640542000,
n. 37120180000611678000, n. 37120180003594958000, che riguardano crediti di lavoro e di natura previdenziale.
Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, si pone una questione attinente non alla competenza funzionale del giudice, ma, tutt'al più, al rito e all'articolazione organizzativa interna, in diverse sezioni,
dell'ufficio giudiziario.
Invero, a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione di funzioni fra sezioni di un ufficio giudiziario non implica l'insorgenza di una questione di competenza, ma esclusivamente di rito,
riguardando la distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio (v.
Cass. Sez. VI, n. 8905/15).
Pertanto, non avendo il Tribunale adottato alcun provvedimento entro l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., la domanda dell'attore può essere esaminata nel merito anche in relazione a tali atti presupposti, unitamente alle cartelle n. 07120110112564010000, n. 07120130093417902000, n.
07120130137871490000, n. 07120140055438604000, n.
07120170000578249000, n. 07120170024422843000, n.
07120170036620201000, n. 07120170051084933000, n.
07120170091668820000, n. 07120180015683351000, n.
4 07120180023164288000, n. 07120180072184083000, relative a sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada nonché al recupero di somme dovute per multe e ammende.
4. Quanto all'omessa notificazione di qualsivoglia avviso di iscrizione dei gravami impugnati, va osservato che l'art. 77, c. II bis, D.P.R. n. 602/73,
introdotto dall'art. 7, c. II, lett. u) bis d.l. n. 70/11, conv. in l. n. 106/11,
dispone che l'agente della riscossione sia preventivamente tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca.
Tale norma è perfettamente applicabile al caso di specie.
Ebbene, l'agente della riscossione convenuto ha dato prova di aver notificato la comunicazione preventiva n. 07176201900001047000 in data
11.5.2019, consegnata al destinatario a mezzo del servizio postale, e la comunicazione preventiva n. 07176201900001786000 in data 3.7.2019, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo dell'attore.
Quest'ultimo, peraltro, non ha contestato i documenti comprovanti le dette notificazioni, successivamente al loro deposito.
Nessuna norma prevede, invece, che l'agente della riscossione debba notificare, oltre alla comunicazione preventiva, anche un avviso successivo di avvenuta iscrizione ipotecaria, come sembra sostenere l'attore, né il fatto che l'agente della riscossione abbia adombrato, nelle comunicazioni inviate all'opponente, l'intento di assolvere tale incombente rende quest'ultimo obbligatorio in difetto di una disposizione normativa in tal senso.
La doglianza, dunque, va disattesa.
5 5. Circa l'omessa notifica dell'avviso ex art. 50, c. II, D.P.R. n. 602/73,
va osservato come esso sia prodromico all'avvio dell'espropriazione forzata,
qualora questa non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale.
Tuttavia, come già osservato da questo Tribunale con l'ordinanza del
19.4.2021, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602/73 rappresenta una procedura alternativa all'esecuzione forzata e tesa a ottenere un'indiretta coazione al pagamento del debito, anziché all'espropriazione finalizzata al suo realizzo;
di conseguenza, essa non va preceduta dalla notificazione dell'avviso predetto.
Sul punto, infatti, la S.C., dall'insegnamento della quale non vi è
ragione di discostarsi, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.
602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una
procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può
essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica
dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è
prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro
un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (v. Cass., Sez. V, n.
9817/24; Cass., S.U., n. 19668/14; Cass., Sez. V, n 10234/12).
Di conseguenza, è irrilevante la circostanza, dedotta dall'attore nella sua memoria integrativa, che alcune delle cartelle di pagamento riportate nelle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria non siano sottese anche all'intimazione di pagamento n. 07120199009770447000 notificata il
26.2.2019, prodotta dalla convenuta.
6 Anche tale doglianza va, quindi, disattesa.
6. L'attore, come detto, ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita presso la Conservatoria dei RR. II. di Milano I, riportata al registro generale n. 86776 ed al registro particolare n. 15422 del
20.11.2019, relativa a due immobili siti in Milano alla Via Cesena, n. 9, per essere gli stessi ricompresi nel fondo patrimoniale costituito per atto del
Notaio del 20.4.2009. Persona_1
La costituzione del fondo patrimoniale, disciplinata dall'art. 167 c.c., è
soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. in tema di convenzioni matrimoniali, tra le quali vi è la prescrizione dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, necessaria al fine dell'opponibilità ai terzi.
Sul punto, infatti, la S.C., dall'insegnamento della quale non vi è
ragione di discostarsi, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In
presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei
pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio
successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo,
l'esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario, perché la
costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 c.c., è soggetta alle
disposizioni dell'art. 162 c.c. in materia di forme delle convenzioni
matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona
l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine
dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili,
ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non
sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non
ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i
7 terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo” (Cass., Sez. I,
n. 12545/19; Cass. S.U., n. 21658/09).
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova dell'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, come prescritto dall'art. 162, c. IV, c.c.
Pertanto, essa non è opponibile all'agente della riscossione.
7. Quanto, infine, alla lamentata sproporzione tra il credito litigioso ed il valore degli immobili gravati, la doglianza appare generica e priva di specificità, non avendo l'attore nemmeno allegato il valore immobiliare al fine del raffronto.
Ogni indagine peritale sul punto assumerebbe pertanto valore inammissibilmente esplorativo.
La domanda attorea, in definitiva, anche in parte qua, va disattesa.
8. Le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate sulla base del valore delle cartelle di pagamento per le quali è stata presa la contestata iscrizione.
Nulla è riconosciuto per la fase di trattazione e per quella decisoria,
non avendo la convenuta depositato memorie istruttorie né scritti conclusionali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' , disattesa ogni
[...] Controparte_1
contraria istanza, così provvede:
1. in relazione alle cartelle n. 07120140424050164000, n.
07120150071195413000, n. 07120170014758830000, n.
8 07120170110554284000 e n. 07120190014336551000, dichiara il proprio difetto di giurisdizione per essere la stessa attribuita alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria;
2. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
3. rigetta, nel resto, la domanda;
4. condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da €
52.000,01 a € 260.000,00), in complessivi € 2.200,00 per compensi (dei quali € 1.300,00 per la fase di studio, € 900,00
per la fase introduttiva), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Marina Paparo,
anticipataria.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 31.1.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07120190014336551000 riguardano crediti di natura tributaria.