Ordinanza cautelare 28 novembre 2025
Sentenza 25 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00569/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01026/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2025, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
contro
- Ministero della Cultura, Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.a., Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia S.p.A., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Dipartimento per la Trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
- Comune di Tonara e Comunità AN TU IS, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto IL Murroni e Alessandra Putzu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Provincia di Nuoro, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
-della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi provvedimento unico n. 27 del 31.7.2025 prot. n. 2979 del 31.7.2025 e di tutti gli allegati, inclusi gli elaborati di progetto della Comunità AN TU AI Suape;
- e, ove occorrer possa, per l'annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti laddove ritenuti contrari alla pretesa quivi fatta valere dall'odierno ricorrente: parere negativo della Regione Sardegna centrale/NU+OG del 18.4.2025 pro.t n. 20996; atto della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica del 18.4.2025 prot. n. 20996 e la Relazione Tecnica Illustrativa predisposta dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica Settore 1 ai sensi dell'art. 146, co. 7, del D.lgs. n. 42/2004 procedimento Suape 853112 pos. n. 304-2025; l'art. 21 del PPR NTA, inclusa quindi la parte del PPR laddove così recita: <<“1. Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità e o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati (…)”; 2. In particolare nelle aree boschive sono vietati: a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l'habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della L.R. n. 23/1998; b) ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recupero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente (…); c) gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.) che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo” ;
- della determinazione di conclusione negativa della conferenza provvedimento unico n. 21 prot. 2397 del 18.6.2025;
- del verbale della conferenza di servizi del 24.7.2025;
- del verbale della conferenza di servizi del 28.7.2025;
- del verbale della conferenza di servizi del 22.7.2025;
- del verbale della conferenza di servizi del 31.7.2025;
-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro, di Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.a., del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia S.p.A., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Dipartimento per la Trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comune di Tonara, della Comunità AN TU IS e della Regione autonoma della Sardegna;
Visti gli artt. 35, c. 1, lett. c), e 85, c. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. IL PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che la parte ricorrente, con nota depositata il 7 marzo 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
Ritenuto di provvedere alla dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di giudizio, attesa la complessità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
IL PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL PO | IT AR |
IL SEGRETARIO