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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6482 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 60525/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. MIOTTO Parte_1 P.IVA_1
GIAMPAOLO,
PARTE ATTRICE
E
C.F. ), con l'Avv. AGOSTINO DOMINELLA, Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Titoli di credito.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “nel merito: accertata la responsabilità di per il Controparte_1 pagamento dell'assegno bancario non trasferibile per cui è causa a persona diversa dal rispettivo prenditore ed altresì il danno conseguitone a quale Controparte_2
incorporante di condannarsi la stessa al Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno recato e quindi al pagamento in favore di Controparte_2
quale incorporante di della somma di € 5.910,17 o di
[...] Parte_1
quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c.
Pagina 1 di 8 dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria: chiede, sin d'ora, che l'Ill.mo Giudice voglia ordinare ex art 210 c.p.c. a di esibire la copia del libretto di risparmio sul quale è stata versata la Controparte_1
somma portata dall'assegno oggetto del presente giudizio, nonché tutta la documentazione inerente all'apertura e la chiusura del libretto di risparmio sul quale il titolo è circolato.”
Per parte convenuta: «- Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- in via preliminare, revocare la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
- in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della siccome infondate in fatto e diritto. Controparte_1
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all'attrice o, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque concorrente della parte attrice per i motivi esposti in narrativa;
- Vittoria di spese e onorari di causa».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto.
La ha citato in giudizio , chiedendone la Parte_1 Controparte_1
condanna al risarcimento del danno di €4.150,00, asseritamente subìto a causa della negoziazione di un assegno non trasferibile, emesso dall'attrice a titolo di liquidazione di un indennizzo per sinistro stradale, ma incassato da un soggetto diverso dal reale destinatario;
ha altresì richiesto la condanna della convenuta al rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale e di mediazione, quantificate in € 1.760,17.
Alla prima udienza del 27.05.2022, il GU dichiarava la contumacia della convenuta, non costituitasi nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'atto introduttivo e, in assenza di richieste istruttorie o di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 12.07.2024.
Soltanto con comparsa depositata in data 3.07.2024, si costituiva , Controparte_1 contestando l'avversa domanda.
Il GU, preso atto della costituzione, revocava la dichiarazione di contumacia e rinviava a
Pagina 2 di 8 nuova udienza di discussione orale e decisione ex art. 281sexies c.p.c., al fine di consentire alla parte attrice l'esame dell'avversa comparsa;
su istanza della stessa attrice, la trattazione dell'udienza veniva trasformata in scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c. e, all'esito, il
Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. dal
7.11.2024.
Diritto.
Può ritenersi ormai assolutamente consolidato il principio secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice dell'assegno, per il caso di incasso da parte di soggetto diverso dal destinatario, sia di natura contrattuale (cfr. Cass. SU n. 14712 del 26/06/2007); posto tale principio di base, si erano tuttavia formati due contrastanti orientamenti, uno più rigoroso, che affermava una sorta di responsabilità oggettiva della banca, con esclusione dell'applicabilità degli artt. 1189 e 1992 c.c. e la conseguente irrilevanza dell'accertamento di una colpa in capo alla banca (si vedano Cass. sez. 1, n. 7949 del 31/03/2010 e n. 3405 del
22/02/2016, sebbene quest'ultima riteneva tale regola vigente soltanto nei rapporti tra la banca ed il legittimo titolare dell'assegno) e l'altro, che fondava la responsabilità pur sempre sulla colpa della banca negoziatrice, consentendo la prova liberatoria per aver pagato in buona fede.
Tale ultimo indirizzo – sicuramente preferibile, perché più coerente con la ratio normativa e sistematica – è stato poi definitivamente adottato dalla Cassazione a Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 12477 del 21/05/2018, ha stabilito il seguente principio di diritto: «la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa
a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.».
Da tali arresti deriva la conseguenza, sul piano processuale, che grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il fatto generativo della responsabilità, ovvero l'avvenuto incasso di un assegno non trasferibile da parte di soggetto diverso dal legittimato, mentre grava sulla banca negoziatrice l'onere di dimostrare di aver osservato la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta (in applicazione dell'art. 1218 c.c. in tema di responsabilità contrattuale).
Pagina 3 di 8 Sullo specifico contenuto dell'obbligo di diligenza, si rinvengono diverse pronunce della
Cassazione, le quali hanno via via fornito i criteri per l'accertamento – che, beninteso, essendo di natura fattuale, è rimesso al giudice del merito – stabilendo, in primo luogo, che non è sufficiente la mera alterazione del titolo (o del documento di identità) per affermare la responsabilità dell'ente creditizio, dovendo tale alterazione essere rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto ad avere le qualità dell'esperto grafologo (così Cass. sez. 6-1, n. 16178 del 19/06/2018); in secondo luogo, con specifico riferimento all'obbligo di verificare l'identità del soggetto che procede all'incasso, è stata espressamente esclusa «la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett.
a), del d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita» (Cass. sez. 1, n. 3649 del 12/02/2021) e si è altresì sancita l'irrilevanza, quale parametro idoneo a valutare la diligenza professionale del banchiere, della raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001, che invita la banca negoziatrice dell'assegno a richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo «perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale» (Cass. sez. 1, n. 34107 del 19/12/2019); ancora, si è sostenuto un obbligo di particolare rigore nell'identificazione e, quindi, la necessità di svolgere verifiche ulteriori oltre al mero controllo del documento di identità, nei casi in cui si presentino delle circostanze anomale, che possano indurre sospetti sulla regolarità dell'operazione (cfr. Cass. sez. 6-1, n. 9842 del 14/04/2021 e n. 13152 del 14/05/2021).
Così riassunti gli orientamenti giurisprudenziali più recenti e consolidati in materia, si può quindi sintetizzare il criterio di giudizio in questi termini: la banca negoziatrice, di norma, assolve al proprio onere di diligenza del bancario medio, ove verifichi l'identità del prenditore dell'assegno in base al controllo di un documento di identificazione, che non
Pagina 4 di 8 presenti segni di alterazione o anomalie evidenti e rilevabili ad un esame esteriore;
tuttavia – in base ad una valutazione in concreto caso per caso – possono essere richiesti maggiori cautele e, dunque, controlli più approfonditi, nelle ipotesi in cui la vicenda presenti caratteri di anomalia o sospetto, anche estranei rispetto alla apparente regolarità del titolo o dei documenti.
A proposito della prova del danno, si richiama il condivisibile principio sancito dalla
Cassazione, secondo cui: «L'accoglimento di tale domanda presuppone ovviamente la prova del danno, che tuttavia, nel caso dell'assegno di traenza, emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non postula la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dello indebito pagamento del titolo;
l'emissione e la spedizione di quest'ultimo non comportano infatti il trasferimento della titolarità del predetto importo in favore del beneficiario, il quale ne acquista la disponibilità giuridica soltanto a seguito del pagamento o dell'accreditamento effettuato dalla banca (cfr. Cass., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291)» (così Cass. SU n. 9769 del
27.05.2020, in motivazione -pag. 4 e 5).
In altre parole, il danno è configurabile già per il solo pagamento dell'assegno a soggetto non legittimato, dando luogo ad un indebito (dal lato soggettivo), che quindi costituisce un esborso non dovuto e non giustificato a carico dell'assicurazione che ha fornito la provvista per il pagamento del titolo.
Orbene, l'attrice ha sicuramente dimostrato i presupposti costitutivi della propria domanda, documentando l'emissione dell'assegno di € 4.150,00, in favore del sig. a titolo di CP_3 indennizzo per danni da sinistro (comprensivo di spese legali), l'incasso dello stesso presso un ufficio postale, e la successiva denuncia del destinatario dell'assegno, di non aver ricevuto la somma né negoziato il titolo in questione, disconoscendo le firme di girata apposte sul titolo (docc. da 1 a 4 allegati alla citazione); ancora, la ha fornito (ad abundantiam) Pt_1
prova documentale di aver versato nuovamente la cifra al danneggiato (doc. 5 citazione).
Di contro, la parte convenuta non ha assolto agli oneri probatori su di essa gravanti.
Invero, occorre evidenziare che , come sopra detto, dopo essere stata Controparte_1
dichiarata contumace alla prima udienza, si è costituita 10 giorni prima della successiva, fissata per la precisazione delle conclusioni, senza, peraltro, eccepire nulla sulla validità della
Pagina 5 di 8 notifica dell'atto di citazione, né chiedere la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c..
Al momento della costituzione della convenuta era, quindi, già chiusa la fase istruttoria (non essendo nemmeno stati chiesti e, quindi, concessi, i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.), con conseguente maturazione di tutte le preclusioni, sia assertive, sia probatorie, preclusioni cui la convenuta è pertanto soggetta, in assenza dei presupposti per la rimessione in termini.
Ne consegue che poteva svolgere esclusivamente attività difensiva, essendogli CP_1
invece preclusa qualunque attività istruttoria, ivi comprese le produzioni documentali (cfr., tra le più recenti, Cass. sez. 2, n. 108 del 3/01/2024); sicché, tutti i documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta del 3.07.2024 devono essere dichiarati inammissibili e non possono essere presi in considerazione dal Giudice nella decisione.
Né rileva, sul punto, il fatto che la difesa di parte attrice non abbia sollevato eccezioni, atteso che, secondo la pacifica giurisprudenza, il regime delle preclusioni (sia assertive, sia istruttorie), introdotto con la novella del 1990, è preordinato ad interessi di ordine generale, essendo posto in funzione di accelerazione del procedimento, e non già di interessi privati, sicché la sua violazione è rilevabile d'ufficio e non è emendabile tramite il consenso della controparte o l'accettazione del contraddittorio, anche implicita (ex multis Cass. n. 23127 del
10/12/2004 e n. 11305 del 16/05/2007; più di recente, si vedano, sez. 3, n. 16800 del
26/06/2018; n. 21529 del 27/07/2021, proprio con riferimento a produzioni documentali tardive, e n. 12633 dell'8/05/2024).
Pertanto, in totale assenza di prova da parte della convenuta, non è nemmeno in astratto possibile verificare se la stessa abbia agito con la diligenza richiestale quale banca negoziatrice del titolo e deve negarsi la prova liberatoria.
Per gli stessi motivi, poi, non può essere presa in considerazione la richiesta subordinata di riduzione del danno ex art. 1227 c.c., per concorso di colpa del danneggiato, asseritamente consistente nell'aver spedito l'assegno de quo mediante posta ordinaria.
Sebbene si tratti di un'eccezione in senso lato, potendo essere il fatto colposo del danneggiato rilevato anche d'ufficio, tale rilievo officioso è però operante nella misura in cui il concorso colposo risulti dagli atti di causa e dai fatti tempestivamente dedotti, essendo, per il resto, condizionato al rispetto degli oneri (e dei termini processuali) di allegazione e prova
(cfr. Cass. sez. 3, n. 4770 del 15/02/2023; conforme n. 15382 del 6/07/2006); sicché, nella specie, non emergendo dall'atto introduttivo la questione del mezzo di spedizione dell'assegno, la deduzione sul punto svolta dalla convenuta è anch'essa tardiva e non
Pagina 6 di 8 processualmente ammissibile.
La novità della questione -e la sua conseguente inammissibilità processuale- emerge dalla stessa comparsa di costituzione della convenuta, ove si legge: «La controparte non riferisce in merito alle modalità dell'invio del titolo» (pag. 9); del resto, in assenza di allegazione sul punto, la circostanza non può nemmeno dirsi provata (tanto è vero che la stessa convenuta scrive, nello stesso passaggio che “deve desumersi che il titolo sia stato spedito con modalità
NON TRACCIABILE”).
Deve quindi essere accolta la domanda di risarcimento del danno, nella misura di € 4.150,00, pari all'importo dell'assegno fraudolentemente negoziato ed incassato da soggetto diverso dal destinatario;
su tale somma decorrono gli interessi legali, dalla data dell'incasso, oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta di rimborso delle spese per assistenza stragiudiziale, occorre precisare e distinguere.
A differenza delle spese di lite affrontate per il giudizio (che sono liquidabili anche d'ufficio, rientrando nel governo delle spese ex art. 91 c.p.c. e non necessitano di apposita domanda né di prova), la richiesta di rimborso di spese di assistenza stragiudiziale, anche legale, costituisce il risarcimento di un danno emergente, che necessita, quindi, di allegazione e prova, oltre che, ovviamente, di apposita domanda (Cass. sez. 3, n. 15265 del 30/05/2023).
Ebbene, nel caso di specie l'attrice ha prodotto, a supporto della domanda, soltanto un
“preavviso di fattura” (doc. 19 citazione), senza alcuna prova dell'effettivo pagamento delle somme ivi indicate.
Possono comunque riconoscersi le spese ed i compensi legali relativi alla mediazione preventiva, essendo documentato l'avvio della procedura ed il suo svolgimento, con la partecipazione del legale di (negativo, per mancata presentazione della controparte, Pt_1
docc. 17 e 18); non può, invece, riconoscersi anche il compenso richiesto per l'attività di assistenza, indicata nel preavviso citato come “esame e studio pratica, parere” e quantificato in 945,00 euro, sia perché, appunto, non risulta effettivamente versato, sia anche perché tale attività è ripetitiva dell'identica voce prevista nel rimborso delle spese legali ed il suo riconoscimento costituirebbe una duplicazione non giustificata.
Pertanto, può essere liquidato il rimborso delle spese vive, per complessivi € 61,26 ed il compenso, in base alle tariffe forensi vigenti, di € 210,00, oltre accessori di legge (spese
Pagina 7 di 8 generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge) e così € 306,42; per un totale di €
367,68.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa (individuato in base al criterio del decisum ex art. 5, comma 1, DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
v. Cass. SU n. 19014 del 11/09/2007; sez. 3, n. 3903 del 29/02/2016 e n. 9237 del 22/03/2022), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 2.500,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per quella introduttiva, € 500,00 per la trattazione ed € 1.000,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
all'attrice spetta inoltre il rimborso delle spese vive, per complessivi € 264,00 (contributo unificato e diritti di cancelleria); compensi e spese da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 60525/2021, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma complessiva di € 4.517,68, Parte_1
di € 4.150,00 a titolo di risarcimento del danno per incasso del titolo, oltre agli interessi legali dalla data dell'incasso alla domanda giudiziale;
ed € 367,68, a titolo di assistenza stragiudiziale;
oltre interessi ex art. 1284 c.c. sull'intera somma liquidata;
- condanna la parte convenuta alla refusione, in favore della parte attrice Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di Parte_1
legge, per compensi, ed € 264,00 per rimborso spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario, Avv. MIOTTO GIAMPAOLO.
Così deciso in Roma, in data 30/04/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 60525/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. MIOTTO Parte_1 P.IVA_1
GIAMPAOLO,
PARTE ATTRICE
E
C.F. ), con l'Avv. AGOSTINO DOMINELLA, Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Titoli di credito.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “nel merito: accertata la responsabilità di per il Controparte_1 pagamento dell'assegno bancario non trasferibile per cui è causa a persona diversa dal rispettivo prenditore ed altresì il danno conseguitone a quale Controparte_2
incorporante di condannarsi la stessa al Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno recato e quindi al pagamento in favore di Controparte_2
quale incorporante di della somma di € 5.910,17 o di
[...] Parte_1
quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c.
Pagina 1 di 8 dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria: chiede, sin d'ora, che l'Ill.mo Giudice voglia ordinare ex art 210 c.p.c. a di esibire la copia del libretto di risparmio sul quale è stata versata la Controparte_1
somma portata dall'assegno oggetto del presente giudizio, nonché tutta la documentazione inerente all'apertura e la chiusura del libretto di risparmio sul quale il titolo è circolato.”
Per parte convenuta: «- Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- in via preliminare, revocare la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
- in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della siccome infondate in fatto e diritto. Controparte_1
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all'attrice o, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque concorrente della parte attrice per i motivi esposti in narrativa;
- Vittoria di spese e onorari di causa».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto.
La ha citato in giudizio , chiedendone la Parte_1 Controparte_1
condanna al risarcimento del danno di €4.150,00, asseritamente subìto a causa della negoziazione di un assegno non trasferibile, emesso dall'attrice a titolo di liquidazione di un indennizzo per sinistro stradale, ma incassato da un soggetto diverso dal reale destinatario;
ha altresì richiesto la condanna della convenuta al rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale e di mediazione, quantificate in € 1.760,17.
Alla prima udienza del 27.05.2022, il GU dichiarava la contumacia della convenuta, non costituitasi nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'atto introduttivo e, in assenza di richieste istruttorie o di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 12.07.2024.
Soltanto con comparsa depositata in data 3.07.2024, si costituiva , Controparte_1 contestando l'avversa domanda.
Il GU, preso atto della costituzione, revocava la dichiarazione di contumacia e rinviava a
Pagina 2 di 8 nuova udienza di discussione orale e decisione ex art. 281sexies c.p.c., al fine di consentire alla parte attrice l'esame dell'avversa comparsa;
su istanza della stessa attrice, la trattazione dell'udienza veniva trasformata in scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c. e, all'esito, il
Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. dal
7.11.2024.
Diritto.
Può ritenersi ormai assolutamente consolidato il principio secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice dell'assegno, per il caso di incasso da parte di soggetto diverso dal destinatario, sia di natura contrattuale (cfr. Cass. SU n. 14712 del 26/06/2007); posto tale principio di base, si erano tuttavia formati due contrastanti orientamenti, uno più rigoroso, che affermava una sorta di responsabilità oggettiva della banca, con esclusione dell'applicabilità degli artt. 1189 e 1992 c.c. e la conseguente irrilevanza dell'accertamento di una colpa in capo alla banca (si vedano Cass. sez. 1, n. 7949 del 31/03/2010 e n. 3405 del
22/02/2016, sebbene quest'ultima riteneva tale regola vigente soltanto nei rapporti tra la banca ed il legittimo titolare dell'assegno) e l'altro, che fondava la responsabilità pur sempre sulla colpa della banca negoziatrice, consentendo la prova liberatoria per aver pagato in buona fede.
Tale ultimo indirizzo – sicuramente preferibile, perché più coerente con la ratio normativa e sistematica – è stato poi definitivamente adottato dalla Cassazione a Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 12477 del 21/05/2018, ha stabilito il seguente principio di diritto: «la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa
a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.».
Da tali arresti deriva la conseguenza, sul piano processuale, che grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il fatto generativo della responsabilità, ovvero l'avvenuto incasso di un assegno non trasferibile da parte di soggetto diverso dal legittimato, mentre grava sulla banca negoziatrice l'onere di dimostrare di aver osservato la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta (in applicazione dell'art. 1218 c.c. in tema di responsabilità contrattuale).
Pagina 3 di 8 Sullo specifico contenuto dell'obbligo di diligenza, si rinvengono diverse pronunce della
Cassazione, le quali hanno via via fornito i criteri per l'accertamento – che, beninteso, essendo di natura fattuale, è rimesso al giudice del merito – stabilendo, in primo luogo, che non è sufficiente la mera alterazione del titolo (o del documento di identità) per affermare la responsabilità dell'ente creditizio, dovendo tale alterazione essere rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto ad avere le qualità dell'esperto grafologo (così Cass. sez. 6-1, n. 16178 del 19/06/2018); in secondo luogo, con specifico riferimento all'obbligo di verificare l'identità del soggetto che procede all'incasso, è stata espressamente esclusa «la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett.
a), del d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita» (Cass. sez. 1, n. 3649 del 12/02/2021) e si è altresì sancita l'irrilevanza, quale parametro idoneo a valutare la diligenza professionale del banchiere, della raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001, che invita la banca negoziatrice dell'assegno a richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo «perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale» (Cass. sez. 1, n. 34107 del 19/12/2019); ancora, si è sostenuto un obbligo di particolare rigore nell'identificazione e, quindi, la necessità di svolgere verifiche ulteriori oltre al mero controllo del documento di identità, nei casi in cui si presentino delle circostanze anomale, che possano indurre sospetti sulla regolarità dell'operazione (cfr. Cass. sez. 6-1, n. 9842 del 14/04/2021 e n. 13152 del 14/05/2021).
Così riassunti gli orientamenti giurisprudenziali più recenti e consolidati in materia, si può quindi sintetizzare il criterio di giudizio in questi termini: la banca negoziatrice, di norma, assolve al proprio onere di diligenza del bancario medio, ove verifichi l'identità del prenditore dell'assegno in base al controllo di un documento di identificazione, che non
Pagina 4 di 8 presenti segni di alterazione o anomalie evidenti e rilevabili ad un esame esteriore;
tuttavia – in base ad una valutazione in concreto caso per caso – possono essere richiesti maggiori cautele e, dunque, controlli più approfonditi, nelle ipotesi in cui la vicenda presenti caratteri di anomalia o sospetto, anche estranei rispetto alla apparente regolarità del titolo o dei documenti.
A proposito della prova del danno, si richiama il condivisibile principio sancito dalla
Cassazione, secondo cui: «L'accoglimento di tale domanda presuppone ovviamente la prova del danno, che tuttavia, nel caso dell'assegno di traenza, emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non postula la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dello indebito pagamento del titolo;
l'emissione e la spedizione di quest'ultimo non comportano infatti il trasferimento della titolarità del predetto importo in favore del beneficiario, il quale ne acquista la disponibilità giuridica soltanto a seguito del pagamento o dell'accreditamento effettuato dalla banca (cfr. Cass., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291)» (così Cass. SU n. 9769 del
27.05.2020, in motivazione -pag. 4 e 5).
In altre parole, il danno è configurabile già per il solo pagamento dell'assegno a soggetto non legittimato, dando luogo ad un indebito (dal lato soggettivo), che quindi costituisce un esborso non dovuto e non giustificato a carico dell'assicurazione che ha fornito la provvista per il pagamento del titolo.
Orbene, l'attrice ha sicuramente dimostrato i presupposti costitutivi della propria domanda, documentando l'emissione dell'assegno di € 4.150,00, in favore del sig. a titolo di CP_3 indennizzo per danni da sinistro (comprensivo di spese legali), l'incasso dello stesso presso un ufficio postale, e la successiva denuncia del destinatario dell'assegno, di non aver ricevuto la somma né negoziato il titolo in questione, disconoscendo le firme di girata apposte sul titolo (docc. da 1 a 4 allegati alla citazione); ancora, la ha fornito (ad abundantiam) Pt_1
prova documentale di aver versato nuovamente la cifra al danneggiato (doc. 5 citazione).
Di contro, la parte convenuta non ha assolto agli oneri probatori su di essa gravanti.
Invero, occorre evidenziare che , come sopra detto, dopo essere stata Controparte_1
dichiarata contumace alla prima udienza, si è costituita 10 giorni prima della successiva, fissata per la precisazione delle conclusioni, senza, peraltro, eccepire nulla sulla validità della
Pagina 5 di 8 notifica dell'atto di citazione, né chiedere la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c..
Al momento della costituzione della convenuta era, quindi, già chiusa la fase istruttoria (non essendo nemmeno stati chiesti e, quindi, concessi, i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.), con conseguente maturazione di tutte le preclusioni, sia assertive, sia probatorie, preclusioni cui la convenuta è pertanto soggetta, in assenza dei presupposti per la rimessione in termini.
Ne consegue che poteva svolgere esclusivamente attività difensiva, essendogli CP_1
invece preclusa qualunque attività istruttoria, ivi comprese le produzioni documentali (cfr., tra le più recenti, Cass. sez. 2, n. 108 del 3/01/2024); sicché, tutti i documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta del 3.07.2024 devono essere dichiarati inammissibili e non possono essere presi in considerazione dal Giudice nella decisione.
Né rileva, sul punto, il fatto che la difesa di parte attrice non abbia sollevato eccezioni, atteso che, secondo la pacifica giurisprudenza, il regime delle preclusioni (sia assertive, sia istruttorie), introdotto con la novella del 1990, è preordinato ad interessi di ordine generale, essendo posto in funzione di accelerazione del procedimento, e non già di interessi privati, sicché la sua violazione è rilevabile d'ufficio e non è emendabile tramite il consenso della controparte o l'accettazione del contraddittorio, anche implicita (ex multis Cass. n. 23127 del
10/12/2004 e n. 11305 del 16/05/2007; più di recente, si vedano, sez. 3, n. 16800 del
26/06/2018; n. 21529 del 27/07/2021, proprio con riferimento a produzioni documentali tardive, e n. 12633 dell'8/05/2024).
Pertanto, in totale assenza di prova da parte della convenuta, non è nemmeno in astratto possibile verificare se la stessa abbia agito con la diligenza richiestale quale banca negoziatrice del titolo e deve negarsi la prova liberatoria.
Per gli stessi motivi, poi, non può essere presa in considerazione la richiesta subordinata di riduzione del danno ex art. 1227 c.c., per concorso di colpa del danneggiato, asseritamente consistente nell'aver spedito l'assegno de quo mediante posta ordinaria.
Sebbene si tratti di un'eccezione in senso lato, potendo essere il fatto colposo del danneggiato rilevato anche d'ufficio, tale rilievo officioso è però operante nella misura in cui il concorso colposo risulti dagli atti di causa e dai fatti tempestivamente dedotti, essendo, per il resto, condizionato al rispetto degli oneri (e dei termini processuali) di allegazione e prova
(cfr. Cass. sez. 3, n. 4770 del 15/02/2023; conforme n. 15382 del 6/07/2006); sicché, nella specie, non emergendo dall'atto introduttivo la questione del mezzo di spedizione dell'assegno, la deduzione sul punto svolta dalla convenuta è anch'essa tardiva e non
Pagina 6 di 8 processualmente ammissibile.
La novità della questione -e la sua conseguente inammissibilità processuale- emerge dalla stessa comparsa di costituzione della convenuta, ove si legge: «La controparte non riferisce in merito alle modalità dell'invio del titolo» (pag. 9); del resto, in assenza di allegazione sul punto, la circostanza non può nemmeno dirsi provata (tanto è vero che la stessa convenuta scrive, nello stesso passaggio che “deve desumersi che il titolo sia stato spedito con modalità
NON TRACCIABILE”).
Deve quindi essere accolta la domanda di risarcimento del danno, nella misura di € 4.150,00, pari all'importo dell'assegno fraudolentemente negoziato ed incassato da soggetto diverso dal destinatario;
su tale somma decorrono gli interessi legali, dalla data dell'incasso, oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta di rimborso delle spese per assistenza stragiudiziale, occorre precisare e distinguere.
A differenza delle spese di lite affrontate per il giudizio (che sono liquidabili anche d'ufficio, rientrando nel governo delle spese ex art. 91 c.p.c. e non necessitano di apposita domanda né di prova), la richiesta di rimborso di spese di assistenza stragiudiziale, anche legale, costituisce il risarcimento di un danno emergente, che necessita, quindi, di allegazione e prova, oltre che, ovviamente, di apposita domanda (Cass. sez. 3, n. 15265 del 30/05/2023).
Ebbene, nel caso di specie l'attrice ha prodotto, a supporto della domanda, soltanto un
“preavviso di fattura” (doc. 19 citazione), senza alcuna prova dell'effettivo pagamento delle somme ivi indicate.
Possono comunque riconoscersi le spese ed i compensi legali relativi alla mediazione preventiva, essendo documentato l'avvio della procedura ed il suo svolgimento, con la partecipazione del legale di (negativo, per mancata presentazione della controparte, Pt_1
docc. 17 e 18); non può, invece, riconoscersi anche il compenso richiesto per l'attività di assistenza, indicata nel preavviso citato come “esame e studio pratica, parere” e quantificato in 945,00 euro, sia perché, appunto, non risulta effettivamente versato, sia anche perché tale attività è ripetitiva dell'identica voce prevista nel rimborso delle spese legali ed il suo riconoscimento costituirebbe una duplicazione non giustificata.
Pertanto, può essere liquidato il rimborso delle spese vive, per complessivi € 61,26 ed il compenso, in base alle tariffe forensi vigenti, di € 210,00, oltre accessori di legge (spese
Pagina 7 di 8 generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge) e così € 306,42; per un totale di €
367,68.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa (individuato in base al criterio del decisum ex art. 5, comma 1, DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
v. Cass. SU n. 19014 del 11/09/2007; sez. 3, n. 3903 del 29/02/2016 e n. 9237 del 22/03/2022), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 2.500,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per quella introduttiva, € 500,00 per la trattazione ed € 1.000,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
all'attrice spetta inoltre il rimborso delle spese vive, per complessivi € 264,00 (contributo unificato e diritti di cancelleria); compensi e spese da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 60525/2021, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma complessiva di € 4.517,68, Parte_1
di € 4.150,00 a titolo di risarcimento del danno per incasso del titolo, oltre agli interessi legali dalla data dell'incasso alla domanda giudiziale;
ed € 367,68, a titolo di assistenza stragiudiziale;
oltre interessi ex art. 1284 c.c. sull'intera somma liquidata;
- condanna la parte convenuta alla refusione, in favore della parte attrice Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di Parte_1
legge, per compensi, ed € 264,00 per rimborso spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario, Avv. MIOTTO GIAMPAOLO.
Così deciso in Roma, in data 30/04/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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