Art. 53.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto, con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate; nel termine di un anno di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni necessarie per l'esecuzione della legge stessa.
Fino a quando non saranno emanate le norme di cui al precedente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari vigenti in materia.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto, con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate; nel termine di un anno di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni necessarie per l'esecuzione della legge stessa.
Fino a quando non saranno emanate le norme di cui al precedente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari vigenti in materia.