Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Sentenza 3 giugno 2024
Ordinanza cautelare 31 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 11 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00894/2026REG.PROV.COLL.
N. 00075/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2025, proposto da
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e DE - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Società Agricola Brognoligo di SI LE e CA RL S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Donatella Gobbi e Matteo Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, n. 1292/2024 resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Agricola Brognoligo di SI LE e CA RL S.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanza di passaggio in decisione senza discussione presentate da entrambe le parti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la Cons. UN AG;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le Agenzie chiedono la riforma della sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 1292/2024 che ha accolto il ricorso originario proposto dalla società agricola per l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 12220219000989413000, notificata il 29.10.2021, emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per conto dell’GE, con la quale è stato sollecitato il pagamento del credito per prelievi latte, interessi e oneri di riscossione, riferito alla cartella di pagamento GE del 2018, n. 30020180000012546000, relativa alle campagne 1999/2000 e 2000/2001, per l’importo complessivo di Euro 283.615,87.
2. In prime cure i ricorrenti avevano dedotto i seguenti motivi di censura:
I. illegittimità per difetto di motivazione e mancata indicazione e mancata notifica alla società ricorrente del presupposto atto di accertamento/imputazione del prelievo;
II. prescrizione quadriennale, quinquennale e decennale del credito relativo alle campagne 1999 – 2001 ingiunto per la prima volta a distanza di vent’anni;
III. Inesistenza/nullità per contrasto con la normativa comunitaria attributiva del potere;
3. All’esito del giudizio di prime cure il Tar Veneto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso sulla prescrizione, ha disposto l’annullamento dell’intimazione di pagamento mancando agli atti prova di atti interruttivi durante il periodo dal 1999 al 2021.
4. Avverso la suddetta pronuncia le Agenzie proponevano appello affidato al seguente motivo unico: “ Istanza di ammissione prova documentale nuova ex art. 104 c.p.a. – richiesta di autorizzazione a produrre nuovi documenti in ragion e dell’erroneità e ingiustizia della pronuncia resa in prime cure, e/o siccome indispensabili ai fini della decisione ex art. 104, co. 2, c.p.a. – Erroneità della sentenza di primo grado, oggi appellata, per avere il Tar ritenuto fondata la questione di prescrizione del credito relativo – Violazione art. 64 c.p.a .”.
Contestualmente al ricorso in appello le amministrazioni depositavano diversi documenti, tra questi i giudicati relativi agli atti di compensazione nazionale per le due annate in questione ma anche la prova dell’avvenuta notifica nel 2014 di intimazione GE ai sensi della L. 33/2009, alla quale è seguita istanza di rateizzazione, e la prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento nel 2018.
5. La società agricola appellata si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del gravame. Con successiva memoria eccepiva l’irricevibilità del ricorso in appello per tardività, in quanto notificato in violazione del termine di tre mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 92, comma 3, e 119, comma 1, lett.m- quinquies , e commi 2 e 7, c.p.a., atteso che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni emerge l’assoggettamento al rito abbreviato disciplinato dall’art. 119 c.p.a. dei ricorsi aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 16 del Regolamento UE n. 2015/1589 (in precedenza, di cui all’art.14 del Regolamento CE n. 659/1999). In secondo luogo eccepiva l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 101 c.p.a. per insufficiente specificazione delle censure e nel merito si opponeva alla ammissione della documentazione prodotta in appello insistendo nella infondatezza del gravame.
In subordine, la società agricola appellata riproponeva i motivi di ricorso di primo grado rimasti assorbiti e il motivo sulla prescrizione nella parte non esaminata.
6. Con ordinanza cautelare n. 425/2025 la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione cautelare.
7. Alla udienza pubblica del 10 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con ordinanza collegiale n. 6094/2024, la Sezione ha disposto un incombente istruttorio volto a verificare se AGEA, non costituita in primo grado, avesse effettivamente ricevuto comunicazione dell’ordinanza istruttoria n. 202/2022 del T.A.R. Veneto, in esito al quale la Segreteria del T.A.R. per il Veneto ha depositato l’attestazione richiesta, corredata dalle ricevute di avvenuta consegna dell’ordine istruttorio a mezzo PEC anche alla parte GE.
9. In vista della nuova udienza di merito la società agricola ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. in cui la stessa insiste nelle eccezioni pregiudiziali e nelle deduzioni svolte.
10. Alla odierna udienza pubblica la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminarmente va esaminata l’eccezione sollevata dalla società agricola in relazione alla presunta irricevibilità del ricorso in appello per tardiva notifica.
Sul punto la parte evidenzia che, nel caso di specie e richiamando taluni precedenti giurisprudenziali, si tratta di una controversia relativa al recupero di aiuti di Stato indebiti, rientrante tra quelle sottoposte al rito abbreviato ex art. 119, lett. m- quinquies , c.p.a. e, dunque, assoggettata a particolari regole processuali, ossia al dimezzamento di tutti i termini processuali. Ritiene quindi l’appellata che il ricorso in appello, notificato a mezzo p.e.c. in data 30 dicembre 2024 sia tardivo, a fronte della sentenza pubblicata in data 3 giugno 2024, per superamento del termine abbreviato previsto dal combinato disposto degli artt. 92, comma 3, e 119, commi 2 e 7, c.p.a..
A tale riguardo, come è ampiamente noto, l’art. 119, comma 1, lett. m- quinquies , c.p.a. include le controversie relative agli “ (…) atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento(UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 ” (quindi attinenti a aiuti di Stato) al “ rito abbreviato comune a determinate materie ”.
Nondimeno, in materia la Sezione, con orientamento granitico dal quale non vi è ragione di discostarsi con riferimento al caso di specie, ha più volte affermato che, con riferimento alla “questione” delle quote latte, vengono “ in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali ” (cfr. tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, 25 marzo 2025 n. 2453 e 9 febbraio 2024 n.1316)
Non siamo quindi, come invece ritenuto dalla appellata, in presenza di “ atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 ”. La norma citata, invero, rappresenta una norma speciale e riguarda soltanto il recupero di aiuti illegali a seguito di decisione della Commissione europea ma non anche il presente caso dove lo Stato, tramite l’Organismo pagatore, recupera crediti per prelievi (quote latte) posti a carico dei produttori in conseguenza del superamento delle quote nazionali al FEAOG e concretamente dovuti in forza di atti di accertamento/imputazione divenuti definitivi ed esigibili.
Per completezza va ricordato che, in materia di contenzioso sulle c.d. quote latte va rammentato che l’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. (riproduttivo dell’art. 2- sexies , d.l. 26 aprile 2005, n. 63, introdotto dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109), prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ai prodotti lattiero-caseari, in particolare per quel che riguarda l’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
La giurisprudenza della Cassazione ha osservato che la giurisdizione del giudice amministrativo si fonda sulla considerazione che il prelievo supplementare non si configura come sanzione amministrativa, ma come misura di riequilibrio del mercato, con la conseguenza che non trova applicazione la l. 24 novembre 1981, n. 689, che attribuisce al giudice ordinario la cognizione delle relative opposizioni, bensì la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez. un., 11 agosto 2009 n.18195).
Nessuna disposizione, invece, riconduce le controversie sulle quote latte nell’ambito delle materie alle quali debba applicarsi l’art. 119 c.p.a..
Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità dell’appello sollevata dalla società agricola appellata non trova fondamento normativo e va respinta, atteso la tempestiva notifica del ricorso in appello da parte delle amministrazioni entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
2. Neppure può essere accolta la seconda eccezione pregiudiziale sollevata dalla società agricola appellata di nullità/inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101 c.pa. per non avere le amministrazioni formulato alcuna specifica censura nei confronti del capo della sentenza relativo all’acquisizione e alla valutazione del materiale probatorio su cui è fondata la decisione impugnata.
Al contrario di quanto sostenuto dalla società agricola appellata, dalla lettura dell’unico e complesso motivo di appello dedotto da GE e da DE si evince con chiarezza il capo decisorio impugnato e le ragioni per le quali si chiede l’ingresso di nuove prove in appello, con conseguente infondatezza del rilievo.
3. Può quindi passarsi allo scrutinio del motivo di appello con cui le Agenzie appellanti gravano il pronunciamento del Tar Veneto per aver accertato l’estinzione del credito per i prelievi relativi ai periodi 1999/00 e 2000/01 per maturata prescrizione decennale, non avendo l’amministrazione dimostrato il compimento di atti interruttivi della prescrizione nel periodo intercorrente dal 1999 al 2021 di notifica dell’intimazione di pagamento.
3.1. L’Avvocatura Generale ritiene che il giudice avrebbe dovuto e potuto fare un uso più calibrato del potere istruttorio, la cui ratio è la tendenziale ricerca della verità processuale. A suo dire avrebbe potuto rinnovare l’ordine ed impartirlo anche alla parte ricorrente in base al principio della vicinanza della prova, soprattutto in relazione ai contenziosi che la stessa ha avviato, ommettendo in tale modo circostanze rilevanti ai fini della decisione.
Nel merito, le amministrazioni sostengono che il Tar ha errato nel considerare il credito prescritto per inutile decorso di un periodo ultraventennale, per il fatto che il termine di prescrizione del credito de quo , che correttamente è stato ritenuto essere quello decennale, è stato ripetutamente interrotto da numerosi atti posti in essere nel corso del tempo da GE e da DE, posto che le imputazioni di prelievo supplementare afferenti le campagne in oggetto, dopo la rituale comunicazione di fine campagna, sono state dall’azienda produttrice impugnate al Tar Lazio il quale ha emesso le sentenze n. 9195/2013 e n. 3039/2014, di rigetto dei ricorsi, che sono passati in giudicato in quanto non impugnati.
La parte fa inoltre presente che nel 2014 è stata notificata intimazione GE ex L. 33/2009 e nel 2018 la presupposta cartella di pagamento.
Sulla base di questi presupposti l’Avvocatura chiede di ammettere la nuova produzione documentale sopra richiamata, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., poiché anche se non si tratta di documenti nuovi in senso stretto si tratta in via principale di due giudicati, come tali ritenuti sempre ammissibili, che sono da soli sufficienti a dimostrare l’interruzione/sospensione della prescrizione del credito e che ritiene perciò “indispensabili ai fini della decisione della causa”.
La indispensabilità si evincerebbe anche dall’ordine istruttorio impartito in primo grado. All’uopo richiama precedenti di questo Consiglio che in casi analoghi hanno dato ingresso ai giudicati in appello e ad altri documenti di facile e immediata lettura e ad altri pronunciamenti che hanno affermato che la pendenza di un giudizio avente ad oggetto il diritto ne interrompe la prescrizione a prescindere dal ruolo rivestito dal creditore e dall’esito del giudizio.
3.2. L’appellata invece, richiamando altri precedenti di questo Consiglio di segno opposto, si oppone all’ammissione delle nuove prove prodotte soltanto in appello a fronte di un preciso ordine istruttorio impartito in primo grado rimasto inevaso per negligenza delle amministrazioni.
L’appellata insiste nella non indispensabilità dei documenti nuovi che considera non idonei a dimostrare l’intervenuta interruzione del periodo prescrizionale che non sarebbe quello decennale ma quadriennale o quinquennale. Tanto, sia per il fatto la circostanza affermata dalla ricorrente in primo grado (circa l’intervenuta prescrizione) non risulta essere stata tempestivamente contestata dalle Agenzie ex art. 64, comma 2 c.p.a. sia per il fatto le sentenze del Tar Lazio, dimesse in appello, non contengono alcun specifico riferimento agli atti di accertamento, ai ruoli o alle cartelle di pagamento relativi ai prelievi supplementari e non è possibile comprendere a cosa si riferiscano i provvedimenti di compensazione nazionale ivi citati che oltre tutto non riguarderebbero l’anno 1999/2000 ma soltanto l’anno 2000/2001. Risulterebbe pertanto impossibile capire se le sentenze in questione abbiano o meno ad oggetto gli atti prodromici alla specifica intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio. Evidenzia inoltre che l’intimazione GE ex L. 33/09 e la cartella di pagamento risultano notificati soltanto 14 anni dopo il sorgere dei crediti per i prelievi ora ingiunti.
3.3. Il motivo di appello, per quanto si dirà, è fondato.
Il Collegio ritiene che, pur dovendo in via di principio escludersi l’ammissibilità di documenti nuovi in appello depositati dalla parte che ha omesso di depositare i medesimi in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio all’uopo impartito dal primo giudice, devono essere ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025, Id. sez. VI, 7547/2025 e sez. VI n. 7097/2025).
Difatti, in tale ipotesi sussiste l’esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c..
Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n. 17069, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite; Cass., Sez. Un., civ., 25 maggio 2001, n. 226), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento non operano i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione di nuovi documenti in appello.
Ne discende che deve sempre essere ammessa, anche in grado d’appello, l’acquisizione nell’ambito del processo amministrativo di documenti valevoli a dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione della causa. La stessa nozione di documento mal si attaglia alla produzione di provvedimenti giudiziari passati in cosa giudicata.
Nel caso in esame, il Collegio considera indispensabile ai fini della decisione la produzione documentale relativa alla sentenza del Tar Lazio n. 9195/2013, riguardante tra l’altro il provvedimento di compensazione nazionale per il periodo 1999/2000, e il Tar Lazio n. 3039/2014, riguardante il provvedimento di compensazione nazionale per il periodo 2000/2001, rese in giudizi promossi dalla parte in cui le Amministrazioni intimate (Regione Veneto e GE) risultavano costituite, per il fatto che i suddetti giudicati chiariscono senza margine di dubbio le circostanze di fatto (l’intervento di atti interruttivi/sospensivi della prescrizione) che hanno costituito oggetto di indagine e di decisione in prime cure.
In considerazione della concreta fattispecie in cui risulta impugnata una intimazione di pagamento a valle di una procedura di accertamento e riscossione ormai definitiva (considerato il giudicato sugli atti di compensazione nazionale e la mancata impugnazione della cartella di pagamento), e tenendo conto delle difficoltà oggettive all’epoca incontrate da GE a difendersi contestualmente nei molteplici contenziosi di massa, si considera inoltre ammissibile e indispensabile ex art. 104 c.p.a. anche la documentazione relativa alla notifica della presupposta cartella di pagamento, posto che si tratta di un documento di facile e immediata lettura – che non amplia il thema decidendum – e che non ha costituito specifica contestazione nel ricorso di primo grado, dove nel primo motivo la ricorrente si è limitata ad eccepire la mancata notifica dell’atto di accertamento a monte (ma non della presupposta cartella di pagamento) e nel motivo relativo alla prescrizione risulta eccepito in modo generico il mancato compimento di atti interruttivi della prescrizione quadriennale, quinquiennale e decennale a far data dal 1999/2000.
3.4. Tanto premesso in ordine all’ammissibilità dei giudicati e della prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento richiamata nell’intimazione impugnata, possono essere esaminati congiuntamente il motivo di appello, con cui si deduce l’intervenuta interruzione del termine di prescrizione intercorrente tra gli atti di prelievo del 2000 e 2001 e la notifica della intimazione di pagamento nel 2021, nonché il motivo II del ricorso originario riproposto, nella parte in cui si contesta l’applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale.
A tale riguardo, anche in risposta al motivo riproposto, si richiama la giurisprudenza della Sezione, che da tempo ha chiarito che relativamente alle somme dovute a titolo di prelievo supplementare latte il termine prescrizionale è quello ordinario di dieci anni, mentre quello relativo agli interessi dovuti su dette somme è quinquennale (ex multis. Cons. Stato, VI, 16 aprile 2025 n. 3286; Cons. Stato, VI, 9 aprile 2025; Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2024, n. 1316; Cons. Stato, III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare (....) non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”).
La prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. non si applica al capitale poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica.
Il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 è invece applicabile – come pure la Sezione ha già avuto modo di chiarire – solo alle irregolarità definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo, cioè le irregolarità idonee a cagionare un pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione Europea, tra le quali non possono includersi i prelievi supplementari connessi al superamento delle quote latte. Il credito erariale vantato dallo Stato nei confronti dei singoli produttori rimane assoggettato alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI n. 11301/2023)che peraltro può stabilire termini più lunghi del termine quadriennale per il recupero.
3.4. Tanto premesso si ritiene fondato il motivo di appello con cui GE contesta la prescrizione del credito per quote latte intimato, in considerazione dell’effetto interruttivo permanente ex artt. 2943 e 2945 c.c. ascrivibile alla pendenza del giudizio sugli atti di compensazione nazionale con cui è stato comunicato l’esubero produttivo e l’esito delle operazioni di compensazione, conclusosi con le sentenze del Tar Lazio divenute definitive a fine 2013 e fine 2014, per il fatto che la prescrizione risulta interrotta con effetti sospensivi durante il periodo che va dal 2000/2001 al 2013/2014 con la conseguenza che il periodo prescrizionale per gli importi capitale non risulta maturato né in seguito ai prelievi (1999 – 2014) né successivamente al contenzioso (dal 2013/2014 al 2021).
L’GE nei giudizi in questione risultava costituita e perciò, sulla scorta del costante orientamento della Sezione, può ritenersi determinata nel periodo sopra specificato l’interruzione della prescrizione con effetto permanente ex art. 2945, comma 2, c.c. (Con. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2024, n. 9999; v., anche, Cass. civile, sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799; Id, 9 giugno 2023, n. 16470).
Inoltre, considerando tutti i periodi di sospensione di sospensione ex lege della prescrizione (dal 1° aprile al 15 luglio 2019 ex art. 8-quinquies, commi 10 e ss., del d.l. n. 5/2009, conv. dalla L. n. 33 del 2009 e dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in forza della normativa connessa all'emergenza COVID-19, ex art. 68 del d.l. n. 18/2020, conv dalla L. n. 27/2020 e successive modifiche) e l’avvenuta notifica della cartella di pagamento nel 2018, non risultano neppure prescritti - per inutile decorrenza del periodo quinquennale - i crediti relativi agli interessi.
4. Il riconoscimento, per le ragioni sopra illustrate, della fondatezza dell’appello, rende necessario lo scrutinio delle restanti censure dedotte in primo grado dalla società agricola, come dalla stessa richiesta ex art. 101, comma 2, c.p.a..
4.1. Con il primo motivo la società (allora) ricorrente ha contestato la legittimità dell’intimazione di pagamento per violazione degli artt. 1, 3 e 21-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 1 e 7 l. 27 luglio 2000, n.212, dell’art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del provvedimento prot. n.110560/2014 del 28 agosto 2014 del direttore dell’Agenzia delle entrate, oltre che per eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, per violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, del diritto di difesa e del giusto procedimento nonché per violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione.
Ciò in quanto, per principio giurisprudenziale pacifico, gli atti di accertamento/imputazione del prelievo supplementare a carico degli interessati debbono essere direttamente portati a loro conoscenza. Contesta quindi la società agricola che, nel caso di specie, non risulta che sia stato a lei notificato il presupposto (all’atto di intimazione al pagamento) atto di accertamento (né di tale doveroso adempimento risulta esservi traccia nell’atto di intimazione impugnato), il quale deve quindi ritenersi inefficace, con conseguente illegittimità dell’intimazione di pagamento. A ciò si aggiunga che l’atto di intimazione di pagamento risulta essere priva del necessario corredo di motivazione gravante sugli atti impositivi;
4.2. Con il secondo motivo (che viene riproposto nella sede di appello in quanto, ad avviso della società agricola appellata, il giudice di primo grado, pur formalmente accogliendolo, non ha specificamente scrutinato la specifica questione) si tornano a ribadire le ragioni che sosterrebbero la tesi della intervenuta prescrizione dei crediti e degli interessi asseritamente vantati dall’GE e dall’DE, trattandosi di somme asseritamente dovute per lo sforamento delle cc.dd. quote latte annualmente assegnate alla ricorrente risalgono (addirittura) agli anni 1999, 2000 e 2001;
Con il terzo motivo la società agricola appellata torna a contestare l’inesistenza e/o la nullità dell’intimazione di pagamento in quanto emanata in forza di una normativa interna attributiva del potere incompatibile con il diritto comunitario e quindi disapplicabile.
4.3. Ad avviso del Collegio nessuno dei tre motivi di contestazione, come sopra sinteticamente riassunti, coglie nel segno.
L’accoglibilità del primo motivo viene meno in ragione della documentazione prodotta, dalla quale emerge puntualmente l’intervenuta notifica degli atti e la compiutezza motivazionale degli stessi, che (all’esito di una facile lettura di tali atti) contengono tutti gli elementi necessari per consentire al destinatario della notifica di percepire il contenuto e la portata giuridica di ogni singolo atto, alfine di poter consentire la eventuale contestazione in giudizio delle pretese di pagamento, come peraltro risulta che, nella specie, sia avvenuto.
La contestazione sviluppata con il secondo motivo, poi, si scontra “frontalmente” con quanto si è sopra illustrato sia rispetto al termine decennale della prescrizione con riferimento alle somme pretese (a titolo di capitale che di interessi, cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, n. 64/2024, cit.) per lo sforamento delle “quote latte” che ai “fatti” interruttivi che nel caso di specie (è ampiamente dimostrato che) si sono verificati.
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado è, nel caso che occupa, un'intimazione emessa a valle di una cartella di pagamento definitiva dopo che il suddetto vizio, di anti comunitarietà afferente la ripartizione dei quantitativi a monte, è già stato esaminato e respinto nei giudizi che hanno avuto ad oggetto gli atti a monte, di compensazione nazionale e imputazione dei prelievi, che sul punto hanno acquisito forza di giudicato tra le parti.
Trova, infatti, applicazione il già richiamato consolidato orientamento di questa Sezione in subiecta materia (si veda, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 7agosto 2023 n. 7609 e, ancora una volta, Cons. Stato, Sez. VI, n. 64/2024, cit.) secondo cui il vizio di violazione del diritto unionale rileva come mera annullabilità (e non come nullità) con l'assorbente e pratica conseguenza che intanto quel vizio può esser fatto valere in quanto esso sia tempestivamente contestato gravando nei sessanta giorni il provvedimento che, per primo, ne è affetto (salvo l'esercizio dei poteri di autotutela attribuiti all'amministrazione; cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024 n. 9338).
In proposito è appena il caso di osservare che, nel caso di specie, non verrebbe comunque in rilievo la disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, di una norma attributiva del potere (con conseguente ipotetica nullità del relativo provvedimento) ma, al più, la disapplicazione di una norma che ne ha determinato le sole modalità di esercizio (id est, le modalità di ripartizione dei quantitativi).
20. In ragione di tutto quanto si è sopra esposto, l’appello è fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. IV, 3 giugno 2024 n. 1293. I motivi riproposti da parte appellata ex art. 101, comma 2, c.p.a., sono, invece, infondati e vanno respinti.
Alla luce dell'ormai consolidato “ principio della ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242) sono stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso (cfr., da ultimo ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 9 maggio 2025 n. 3952).
5. Vista la complessità delle questioni oggetto del contenzioso e della circostanza che in primo grado l’GE non si è costituita in giudizio e tenuto conto dell’infondatezza dei motivi riproposti in appello dalla parte appellata, stima il Collegio che sussistano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. IV, 3 giugno 2024 n. 1292, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA NT, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
UN AG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UN AG | CA NT |
IL SEGRETARIO