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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente e Relatore
DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 306/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 70333 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre contro un provvedimento di diniego opposto in data 25 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate di Bergamo riguardo al rimborso di una quota parte di imposta di registro da lui corrisposta nell'anno 2008.
Più precisamente il ricorrente stipulava in data 1 luglio 2008 un contratto di locazione commerciale di un terreno per la costruzione di servizi inerenti alla distribuzione di carburanti per autotrazione, lavaggio di veicoli, punto di ristoro e servizi connessi alla viabilità, tra cui un parcheggio per autovetture ed autocarri, contratto della durata di 30 anni con scadenza 30 giugno 2038 pagando un'imposta di registro totale nella misura di euro 33.600,00. Essendo però intervenuta in data 10 dicembre 2021 una risoluzione anticipata del suddetto contratto, egli chiede il rimborso di euro 18.497,70 per il periodo in cui il contratto non risulta più esistente, periodo ricompreso tra l'11 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2038.
MOTIVI DEL RICORSO
Il ricorso eccepisce l'erronea interpretazione da parte dell'Agenzia dell'art. 17, comma 3 del DPR n.
131/1986, in base alla quale il rimborso dell'imposta di registro per una quota parte si applica esclusivamente ai contratti di locazione di immobili urbani. La tesi sostenuta dal ricorrente è che il rimborso risulti invece dovuto per tutte le tipologie di contratti di locazione di beni immobili, inclusi i terreni.
Cita a sostegno della propria tesi giurisprudenza a lui favorevole.
L'eventuale mancato rimborso violerebbe, inoltre, il principio di capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Costituzione italiana.
Con memoria integrativa del 15 gennaio 2026 vengono poi ulteriormente sviluppati gli argomenti già riportati nel ricorso introduttivo.
DEDUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia delle Entrate nelle proprie deduzioni ribadisce la correttezza del proprio operato, ritenendo applicabile il contenuto dell'art. 17, comma 3 del DPR n. 131/1986 unicamente agli immobili urbani e non anche ai terreni, come nel presente caso.
L'Agenzia cita a sostegno della propria tesi la sentenza della Corte di Cassazione n. 7996 del 26 marzo
2025 nella parte in cui questa fornisce un importante chiarimento sull'ambito di applicazione del regime di cui all'articolo 17, comma 3 del DPR n. 131/1986 prima dell'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 16, del D.L. n. 95/2012, il quale ha operato un'esplicita estensione della disciplina prevista per le locazioni pluriennali di immobili urbani alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, senza porre tuttavia alcun effetto retroattivo per i contratti stipulati in precedenza. Nel caso in esame, non sarebbe, pertanto possibile procedere al rimborso.
Non risulterebbe, inoltre, violato il principio costituzionale di capacità contributiva, in quanto laddove il legislatore ha inteso estendere la disciplina prevista per le locazioni di immobili urbani ad ulteriori fattispecie, lo ha fatto espressamente, come è avvenuto con il citato D.L. n. 95/2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia va risolta alla luce dell'art. 17, comma 3 del DPR n. 131/1986.
Tale norma prevede letteralmente quanto segue: “Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso”.
La legge prevede, pertanto, che il diritto al rimborso da parte del soggetto che ha risolto anticipatamente il contratto di locazione e che ha pagato anticipatamente l'imposta sul corrispettivo per l'intera durata dello stesso spetti in presenza di beni qualificabili come “immobili urbani”.
Questa Corte ha, pertanto, valutato se nel caso in esame l'oggetto del contratto stipulato in data 1 luglio
2008 potesse riguardare o meno degli “immobili urbani”.
Sotto tale decisivo aspetto va precisato che con l'espressione “immobili urbani” non si intende solo la tipologia dei fabbricati ma si ricomprendono anche i terreni edificabili o comunque i terreni destinati a funzioni diverse da quelle agricole, come parcheggi, cave o aree destinate a svolgere attività economiche commerciali, industriali, o di servizi, distinguendosi chiaramente dai "fondi rustici" (terreni agricoli).
Ciò premesso, nel caso in esame dall'art. 5 del contratto di locazione allegato al ricorso risulta espressamente che i terreni oggetto dello stesso contratto risultano destinati non ad attività agricole bensì alla “costruzione di servizi inerenti alla distribuzione di carburanti per autotrazione, al lavaggio di veicoli, a punto di ristoro e a servizi connessi alla viabilità, tra cui un parcheggio per autovetture ed autocarri”.
Tale circostanza non è del resto minimamente contestata dall'Agenzia delle Entrate nelle proprie deduzioni.
La destinazione dei terreni indicata nel contratto qualifica, pertanto, giuridicamente gli stessi nella nozione di “immobili urbani”, escludendosi invece qualsiasi possibile utilizzo di natura agricola, con la conseguenza che la disposizione contenuta nell'art. 17, comma 3 del DPR n. 131/1986 risulta applicabile al caso qui considerato.
Ne deriva il diritto del ricorrente al rimborso di quanto richiesto, che non risulta contestato nel suo ammontare da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La Corte ritiene, tuttavia, che le spese processuali debbano essere compensate tra le parti, considerata la non univoca interpretazione da parte della giurisprudenza della fattispecie oggetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Presidente Relatore
GI UR
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente e Relatore
DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 306/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 70333 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre contro un provvedimento di diniego opposto in data 25 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate di Bergamo riguardo al rimborso di una quota parte di imposta di registro da lui corrisposta nell'anno 2008.
Più precisamente il ricorrente stipulava in data 1 luglio 2008 un contratto di locazione commerciale di un terreno per la costruzione di servizi inerenti alla distribuzione di carburanti per autotrazione, lavaggio di veicoli, punto di ristoro e servizi connessi alla viabilità, tra cui un parcheggio per autovetture ed autocarri, contratto della durata di 30 anni con scadenza 30 giugno 2038 pagando un'imposta di registro totale nella misura di euro 33.600,00. Essendo però intervenuta in data 10 dicembre 2021 una risoluzione anticipata del suddetto contratto, egli chiede il rimborso di euro 18.497,70 per il periodo in cui il contratto non risulta più esistente, periodo ricompreso tra l'11 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2038.
MOTIVI DEL RICORSO
Il ricorso eccepisce l'erronea interpretazione da parte dell'Agenzia dell'art. 17, comma 3 del DPR n.
131/1986, in base alla quale il rimborso dell'imposta di registro per una quota parte si applica esclusivamente ai contratti di locazione di immobili urbani. La tesi sostenuta dal ricorrente è che il rimborso risulti invece dovuto per tutte le tipologie di contratti di locazione di beni immobili, inclusi i terreni.
Cita a sostegno della propria tesi giurisprudenza a lui favorevole.
L'eventuale mancato rimborso violerebbe, inoltre, il principio di capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Costituzione italiana.
Con memoria integrativa del 15 gennaio 2026 vengono poi ulteriormente sviluppati gli argomenti già riportati nel ricorso introduttivo.
DEDUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia delle Entrate nelle proprie deduzioni ribadisce la correttezza del proprio operato, ritenendo applicabile il contenuto dell'art. 17, comma 3 del DPR n. 131/1986 unicamente agli immobili urbani e non anche ai terreni, come nel presente caso.
L'Agenzia cita a sostegno della propria tesi la sentenza della Corte di Cassazione n. 7996 del 26 marzo
2025 nella parte in cui questa fornisce un importante chiarimento sull'ambito di applicazione del regime di cui all'articolo 17, comma 3 del DPR n. 131/1986 prima dell'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 16, del D.L. n. 95/2012, il quale ha operato un'esplicita estensione della disciplina prevista per le locazioni pluriennali di immobili urbani alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, senza porre tuttavia alcun effetto retroattivo per i contratti stipulati in precedenza. Nel caso in esame, non sarebbe, pertanto possibile procedere al rimborso.
Non risulterebbe, inoltre, violato il principio costituzionale di capacità contributiva, in quanto laddove il legislatore ha inteso estendere la disciplina prevista per le locazioni di immobili urbani ad ulteriori fattispecie, lo ha fatto espressamente, come è avvenuto con il citato D.L. n. 95/2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia va risolta alla luce dell'art. 17, comma 3 del DPR n. 131/1986.
Tale norma prevede letteralmente quanto segue: “Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso”.
La legge prevede, pertanto, che il diritto al rimborso da parte del soggetto che ha risolto anticipatamente il contratto di locazione e che ha pagato anticipatamente l'imposta sul corrispettivo per l'intera durata dello stesso spetti in presenza di beni qualificabili come “immobili urbani”.
Questa Corte ha, pertanto, valutato se nel caso in esame l'oggetto del contratto stipulato in data 1 luglio
2008 potesse riguardare o meno degli “immobili urbani”.
Sotto tale decisivo aspetto va precisato che con l'espressione “immobili urbani” non si intende solo la tipologia dei fabbricati ma si ricomprendono anche i terreni edificabili o comunque i terreni destinati a funzioni diverse da quelle agricole, come parcheggi, cave o aree destinate a svolgere attività economiche commerciali, industriali, o di servizi, distinguendosi chiaramente dai "fondi rustici" (terreni agricoli).
Ciò premesso, nel caso in esame dall'art. 5 del contratto di locazione allegato al ricorso risulta espressamente che i terreni oggetto dello stesso contratto risultano destinati non ad attività agricole bensì alla “costruzione di servizi inerenti alla distribuzione di carburanti per autotrazione, al lavaggio di veicoli, a punto di ristoro e a servizi connessi alla viabilità, tra cui un parcheggio per autovetture ed autocarri”.
Tale circostanza non è del resto minimamente contestata dall'Agenzia delle Entrate nelle proprie deduzioni.
La destinazione dei terreni indicata nel contratto qualifica, pertanto, giuridicamente gli stessi nella nozione di “immobili urbani”, escludendosi invece qualsiasi possibile utilizzo di natura agricola, con la conseguenza che la disposizione contenuta nell'art. 17, comma 3 del DPR n. 131/1986 risulta applicabile al caso qui considerato.
Ne deriva il diritto del ricorrente al rimborso di quanto richiesto, che non risulta contestato nel suo ammontare da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La Corte ritiene, tuttavia, che le spese processuali debbano essere compensate tra le parti, considerata la non univoca interpretazione da parte della giurisprudenza della fattispecie oggetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Presidente Relatore
GI UR