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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/12/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 16/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3924/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. COCO PIERPAOLO, Parte_1
e dall' Avv. SEMENZATO MARA giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CIARELLI ANNA
PA e RA NI, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: indebito su pensione Cat. INDCOM n. 05011267 dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre prendere atto che, in seguito all'annullamento dell'indebito n. CP_ 14963987 pari ad €11.441,85, richiesto dall' alla sig.ra quale Parte_1 erede del de cuius sulla pensione Cat. INDCOM n. 05011267 relativamente Persona_1 al periodo dal 1.9.2017 al 31.5.2019, è venuto meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sulla domanda principale, sicché - in conformità alla richiesta espressa delle parti
- va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996,
n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie, l'annullamento dell'indebito avvenuto in data 29.10.2025 successivamente al deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Le spese del giudizio - tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e dell'avvenuto annullamento dell'indebito successivamente sia al deposito del ricorso giudiziario che alla sua notifica, ma tenuto conto del principio di causalità giudiziale atteso che la parte ricorrente, nel ricorso amministrativo presentato all' in data 2.08.2024 (cfr. CP_1 doc. n. 3 allegato al fascicolo di parte ricorrente) non ha allegato alcuna documentazione attestante la rinuncia all'eredità così, impedendo all'Istituto ogni valutazione in ordine alla sussistenza o meno dello status di erede - devono essere compensate integralmente
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. spese integralmente compensate
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 16/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3924/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. COCO PIERPAOLO, Parte_1
e dall' Avv. SEMENZATO MARA giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CIARELLI ANNA
PA e RA NI, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: indebito su pensione Cat. INDCOM n. 05011267 dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre prendere atto che, in seguito all'annullamento dell'indebito n. CP_ 14963987 pari ad €11.441,85, richiesto dall' alla sig.ra quale Parte_1 erede del de cuius sulla pensione Cat. INDCOM n. 05011267 relativamente Persona_1 al periodo dal 1.9.2017 al 31.5.2019, è venuto meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sulla domanda principale, sicché - in conformità alla richiesta espressa delle parti
- va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996,
n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie, l'annullamento dell'indebito avvenuto in data 29.10.2025 successivamente al deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Le spese del giudizio - tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e dell'avvenuto annullamento dell'indebito successivamente sia al deposito del ricorso giudiziario che alla sua notifica, ma tenuto conto del principio di causalità giudiziale atteso che la parte ricorrente, nel ricorso amministrativo presentato all' in data 2.08.2024 (cfr. CP_1 doc. n. 3 allegato al fascicolo di parte ricorrente) non ha allegato alcuna documentazione attestante la rinuncia all'eredità così, impedendo all'Istituto ogni valutazione in ordine alla sussistenza o meno dello status di erede - devono essere compensate integralmente
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. spese integralmente compensate
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro