Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 aprile 2019 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 aprile 2019 |
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- 1. G. Leo | Novità in tema di giudizio abbreviatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Pubblichiamo di seguito il testo della relazione tenuta dal dott. Guglielmo Leo al corso per la Scuola Superiore della Magistratura in tema di "Forme alternative di definizione del procedimento penale" (n. P26030), tenutosi a Scandicci il 27 maggio 2026. *** Il giudizio abbreviato – la porzione più originale della gamma di riti alternativi che nella logica del progetto Vassalli avrebbe dovuto impedire il tracollo del modello ordinario di processo – è risultato quasi immediatamente un grave fallimento. Inutile qui richiamare statistiche, resistenze culturali al nuovo, strategie variegate di approccio al rito. Il fatto è che, come fu scritto con brillante tempismo, l'istituto era nato con …
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Giurisprudenza • 195
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/07/2025, n. 27059Provvedimento: REPUBBLICA del Popolo Italiano l 27059-2 CORTE CASSAZIONE SEZIONI LI IC Casa Silvestri Matilde la sul ricorso proposto da Relatore SENTENZA LI ND, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/06/2024 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Matilde Brancaccio; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con conseguente rideterminazione della pena; Penale Sent. Sez. U Num. 27059 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: BRANCACCIO …Leggi di più...
- art. 81 cod. pen.·
- pena unitaria·
- reato continuato·
- favor rei·
- art. 442 cod. proc. pen.·
- pena progressiva·
- giudizio abbreviato·
- autonomia reati satellite·
- principio di legalità·
- diminuzione pena
Versioni del testo
- Art. 1. 1. All' articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Non e' ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2»;
c) dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 438 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 438 (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1.
L'imputato puo' chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.
1-bis. Non e' ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa.
In tal caso, l'imputato ha facolta' di revocare la richiesta.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilita' ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, puo' subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.
Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalita' di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423.
5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 puo' essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.
6. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.
6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare de- termina la sanatoria delle nullita', sempre che non siano assolute, e la non rilevabilita' delle inutilizzabilita', salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresi' ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.
6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2.». - Art. 2. 1. All' articolo 441-bis del codice di procedura penale , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 441-bis del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 441-bis (Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato). - 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato puo' chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4.
2. La volonta' dell'imputato e' espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.
3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non puo' essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2.
5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato puo' chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria.». - Art. 3. 1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono abrogati.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' articolo 442 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 442 (Decisione). - 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze e' diminuita della meta' se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.
3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia comparso.
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426, comma 2.».