Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 aprile 2019 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 aprile 2019 |
Commentari • 99
- 1. Vittime di omicidio: la legittimità dell’esclusione del giudizio abbreviatoAvv. Mario Pavone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 27 gennaio 2025
- 2. Il “nuovo” giudizio abbreviato alla luce della Riforma Cartabiahttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
Il Codice di procedura penale, all'art. 438, definisce il rito abbreviato quale giudizio di merito sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato, che ha luogo nell'udienza preliminare oppure in sede di conversione di un altro rito speciale. Questo rito, infatti, si caratterizza per l'esclusione del dibattimento, fase centrale del processo ove si procede alla raccolta e all'acquisizione delle prove nel contraddittorio delle parti, utilizzando a fini probatori gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari e che sono contenuti nel fascicolo del PM. Per questo motivo, prima della riforma "Carotti" (Legge 479/1999) la sua natura era quella di giudizio "allo stato degli atti" …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 settembre 2020 il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, «nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui il Gip rigetti la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato possa tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni preliminari, riproporre la richiesta di rito alternativo al Giudice del dibattimento, e che questo possa sindacare la decisione del Gip ed ammettere il rito chiesto dall'imputato». Il Tribunale rimettente sta procedendo nei confronti di …
Leggi di più… - 4. UDIENZA PRELIMINAREWebit.It · https://www.filodiritto.com/
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio Riferimenti alle norme di attuazione Art. 130 Att: (contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio) Art. 131 Att: (deposito degli atti per l'udienza preliminare) Art. 131-bis Att: (liberazione dell'imputato prosciolto) Art. 132 Att: (decreto che dispone il giudizio dinanzi la corte di assise o il tribunale) Art. 133 Att: (notificazione del decreto che dispone il giudizio) Note introduttive La corposa sequenza di articoli contenuta nel Titolo XI compone l'architettura dell'udienza preliminare. Il legislatore codicistico ha configurato questa fase come una sorta di sbarramento che si colloca a metà strada …
Leggi di più… - 5. La Consulta conferma il sistema di sindacato sul rigetto della richiesta di abbreviatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Corte cost., sent. 21 giugno 2021, n. 127, Pres. Coraggio, Red. Viganò Per leggere la sentenza, clicca qui. 1. La Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, riguardo al comma 6 dell'art. 438 ed al comma 2 dell'art. 458 c.p.p., «nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui il Gip rigetti la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato possa tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni preliminari, riproporre la richiesta di rito alternativo al Giudice del dibattimento, e che questo possa sindacare la decisione del Gip ed ammettere il …
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Giurisprudenza • 195
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. All' articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Non e' ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2»;
c) dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 438 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 438 (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1.
L'imputato puo' chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.
1-bis. Non e' ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa.
In tal caso, l'imputato ha facolta' di revocare la richiesta.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilita' ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, puo' subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.
Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalita' di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423.
5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 puo' essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.
6. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.
6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare de- termina la sanatoria delle nullita', sempre che non siano assolute, e la non rilevabilita' delle inutilizzabilita', salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresi' ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.
6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2.». - Art. 2. 1. All' articolo 441-bis del codice di procedura penale , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 441-bis del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 441-bis (Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato). - 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato puo' chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4.
2. La volonta' dell'imputato e' espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.
3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non puo' essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2.
5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato puo' chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria.». - Art. 3. 1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono abrogati.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' articolo 442 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 442 (Decisione). - 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze e' diminuita della meta' se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.
3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia comparso.
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426, comma 2.».