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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
PITARRESI AN PAOLO, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 487/2020 depositato il 27/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130060736351000 IVA-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150032558327000 IVA-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160013558107000 IVA-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160089049035000 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , in proprio, ricorreva nei confronti di RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., chiedendo l'annullamento, previa sospensione, delle seguenti cartelle di pagamento:
1) n° 296 2013 0060736351 000, per complessivi € 17.427,04, asseritamente notificata il 15/11/2013;
2) n° 296 2015 0032558327 000, per complessivi € 15.693,20, asseritamente notificata il 08/01/2016
3) n° 296 2016 0013558107 000 per complessivi € 6.292,86, asseritamente notificata il 24/11/2016;
4) n° 296 2016 0089049035 000 per complessivi € 652,96, asseritamente notificata il 05/05/2017.
Premetteva di essere venuto a conoscenza dei suddetti atti impoesattivi a seguito della notifica della intimazione di pagamento n. 296 2019 9001087752 000, ricevuta il 06/08/2019.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dei relativi carichi fiscali, eccependo:
I. La nullità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica delle cartelle di pagamento, quali atti prodromici alla intimazione de qua;
II. La sopravvenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
III. La nullità dell'imposizione a ruolo per sopravvenuta decadenza del diritto alla riscossione ai sensi dell'art. 25 del DPR n° 602/1973.
Si costituiva RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso.
In via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione di questa Corte relativamente alla cartella di pagamento n.29620160089049035000, afferente a contravvenzioni per violazione del C.d.S.
Con riferimento agli altri atti impoesattivi oggetto del ricorso, rappresentava che, come da documentazione contestualmente ammannita, detti provvedimenti erano stati ritualmente notificati a controparte, che non aveva proposto opposizione, sì che, consolidatasi la pretesa fiscale, le eccezioni di controparte dovevano ritenersi inammissibili (oltre che infondate nel merito).
In particolare, deduceva:
- quanto alla cartella n.29620130060736351000, che la stessa era stata notificata in data 15/11/2013 ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., mediante consegna dell'atto a persona addetta alla casa e successivo invio al destinatario della raccomandata informativa;
- quanto alla cartella n.29620150032558327000, che la stessa era stata notificata in data 08/01/2016 mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
- quanto alla cartella n.29620160013558107000, che la stessa era stata notificata in data 24/11/2016 ai sensi dell'art.140 c.p.c. mediante deposito presso la Casa Comunale, dopo che l'Ufficiale notificatore aveva dato atto dell'assenza di altre persone previste dall'art.139 c.p.c., ed invio della raccomandata A/R.
Parte ricorrente depositava memoria con la quale: - Preliminarmente dichiarava di rinunciare al ricorso, limitatamente alla impugnazione della cartella di pagamento n° 296 2016 0089049035;
- Con riferimento alla supposta notifica delle altre cartelle, muoveva analitiche eccezioni con le quali prospettava dei vizi che avrebbero determinato la nullità del procedimento notificatorio.
Infine, alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, dato atto della rinuncia alla impugnazione della cartella di pagamento n° 296 2016
0089049035 (che, del resto, portava carichi di natura non fiscale), con conseguente estinzione del giudizio pro parte.
Deve, quindi, procedersi alla verifica della ritualità della notifica delle residue tre cartelle (n° 296 2013
0060736351 000; n° 296 2015 0032558327 000; e n° 296 2016 0013558107 000), tutte contenenti iscrizioni per tributi erariali, da valutare alla stregua delle produzioni e delle contrapposte deduzioni delle parti.
Al riguardo, osserva il Collegio:
1) La notifica della cartella n° 296 2013 0060736351 000, asseritamente maturatasi in data 15/11/2013, non può, a fronte delle puntuali eccezioni della parte ricorrente, ritenersi andata a buon fine, non avendo parte resistente fornito prova dell'invio al destinatario della raccomandata cd. informativa, a fronte della consegna del plico, da parte del messo notificatore Nominativo_1, a persona diversa dal destinatario;
al riguardo, come da costante indirizzo della Corte regolatrice, non ritiene questo Collegio satisfattivo dell'onere della prova che incombe sull'Ufficio resistente la mera produzione di uno stampato contenente un elenco di raccomandate emesse (in termini, Cass. 27 maggio 2025, n. 14089);
2) La notifica della cartella n° 296 2015 0032558327 000 è, invece, andata a buon fine: invero, diversamente dal provvedimento di cui al punto che precede, la notifica di detto atto impoesattivo è stata eseguita mediante inoltro di raccomandata “diretta”, o “ordinaria”, o “bianca”, cioè senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario e\o del messo notificatore (appunto, cd. raccomandata in “busta bianca”, che si contrappone alla cd. “busta verde”, la cui consegna viene eseguita a mezzo di messo e\o dell'Ufficiale
Postale). In queste ipotesi, vanno applicate le ordinarie regole di spedizione che non richiedono, ove l'atto sia consegnato presso il domicilio della destinataria, l'emissione di successiva raccomandata informativa
(ex multis, da ultimo, Cass. n. 15797\2025). Nella specie, quindi, l'avviso di ricevimento, nel quale si attesta che la raccomandata è stata consegnata a mani dell'addetto alla casa “Nominativo_2” (si tratta del medesimo soggetto, addetta alla casa che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di cui al punto che precede), presso il domicilio del ricorrente, è adeguatamente rappresentativo degli incombenti necessari perché la notifica si possa considerare a buon fine, restando in capo al notificato l'eventuale onere di proporre querela di falso ove non ritenga veritiere le annotazioni suddette;
3) Anche la notifica della cartella n° 296 2016 0013558107 000 appare regolare, stante che nel prodotto avviso il messo notificatore Nominativo_3 ha dato atto che, in esito ai precedenti accessi ed in assenza del destinatario e di altri soggetti abilitati a ricevere il plico, aveva provveduto al deposito dell'atto presso la Casa comunale, dando avviso al destinatario mediante raccomandata;
inoltre, sono stati prodotti sia la certificazione di avvenuto deposito del provvedimento presso la Casa comunale;
sia la documentazione relativa all'invio della Raccomandata AR, restituita al mittente per avvenuta giacenza (cfr. Raccomandata n. 210011171927 gestita per tramite il “Consorzio_1”). Anche in questo caso le eccezioni del prevenuto o presupporrebbero la formalizzazione di querela di falso, ovvero si riferiscono a questioni (la gestione della raccomandata mediante intermediazione del “Consorzio_1”) già da tempo risolte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Infine, come già rilevato in premessa, parte ricorrente ha rinunciato alla impugnazione della cartella n° 296
2016 0089049035.
Dalla superiore verifica della ritualità delle notifiche degli impugnati atti impoesattivi consegue che, mentre la notifica della cartella n. n° 296 2013 0060736351 000 non può considerarsi andata a buon fine
(imponendosi, di conseguenza, l'annullamento dell'atto impugnato), deve, di contro, ritenersi che il Ricorrente_1 sia venuto a rituale e legale conoscenza delle pretese tributarie portate dalle cartelle n° 296 2015 0032558327
000 e n° 296 2016 0013558107 000, la cui notifica ha interrotto i termini di prescrizione dei relativi carichi fiscali.
Ebbene, stante la mancata impugnazione di detti provvedimenti il debito tributario sotteso si è ormai
“consolidato”, con la conseguenza che il contribuente non può più porre eccezioni che avrebbe potuto e dovuto proporre al momento della notifica delle due suddette cartelle.
Inoltre, trattandosi di tributi erariali, che si prescrivono in anni dieci, va escluso l'avvenuto maturarsi di cause estintive del debito.
Il ricorso, relativamente a detti due provvedimenti, va, dunque, rigettato.
Avuto riguardo all'esito complessivo della vicenda, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il ricorso, limitatamente al carico portato dalla cartella n° 296 2016 0089049035, per rinuncia alla impugnazione.
Accoglie il ricorso relativamente al carico portato dalla cartella n. n° 296 2013 0060736351 000, che si annulla contestualmente.
Rigetta il ricorso relativamente al carico portato dalle cartelle n° 296 2015 0032558327 000 e n° 296 2016
0013558107 000.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo il 12.12.2025
Il giudice est. Francesco Paolo Pitarresi
Il Presidente Carlo Lo Monaco
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
PITARRESI AN PAOLO, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 487/2020 depositato il 27/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130060736351000 IVA-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150032558327000 IVA-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160013558107000 IVA-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160089049035000 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , in proprio, ricorreva nei confronti di RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., chiedendo l'annullamento, previa sospensione, delle seguenti cartelle di pagamento:
1) n° 296 2013 0060736351 000, per complessivi € 17.427,04, asseritamente notificata il 15/11/2013;
2) n° 296 2015 0032558327 000, per complessivi € 15.693,20, asseritamente notificata il 08/01/2016
3) n° 296 2016 0013558107 000 per complessivi € 6.292,86, asseritamente notificata il 24/11/2016;
4) n° 296 2016 0089049035 000 per complessivi € 652,96, asseritamente notificata il 05/05/2017.
Premetteva di essere venuto a conoscenza dei suddetti atti impoesattivi a seguito della notifica della intimazione di pagamento n. 296 2019 9001087752 000, ricevuta il 06/08/2019.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dei relativi carichi fiscali, eccependo:
I. La nullità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica delle cartelle di pagamento, quali atti prodromici alla intimazione de qua;
II. La sopravvenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
III. La nullità dell'imposizione a ruolo per sopravvenuta decadenza del diritto alla riscossione ai sensi dell'art. 25 del DPR n° 602/1973.
Si costituiva RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso.
In via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione di questa Corte relativamente alla cartella di pagamento n.29620160089049035000, afferente a contravvenzioni per violazione del C.d.S.
Con riferimento agli altri atti impoesattivi oggetto del ricorso, rappresentava che, come da documentazione contestualmente ammannita, detti provvedimenti erano stati ritualmente notificati a controparte, che non aveva proposto opposizione, sì che, consolidatasi la pretesa fiscale, le eccezioni di controparte dovevano ritenersi inammissibili (oltre che infondate nel merito).
In particolare, deduceva:
- quanto alla cartella n.29620130060736351000, che la stessa era stata notificata in data 15/11/2013 ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., mediante consegna dell'atto a persona addetta alla casa e successivo invio al destinatario della raccomandata informativa;
- quanto alla cartella n.29620150032558327000, che la stessa era stata notificata in data 08/01/2016 mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
- quanto alla cartella n.29620160013558107000, che la stessa era stata notificata in data 24/11/2016 ai sensi dell'art.140 c.p.c. mediante deposito presso la Casa Comunale, dopo che l'Ufficiale notificatore aveva dato atto dell'assenza di altre persone previste dall'art.139 c.p.c., ed invio della raccomandata A/R.
Parte ricorrente depositava memoria con la quale: - Preliminarmente dichiarava di rinunciare al ricorso, limitatamente alla impugnazione della cartella di pagamento n° 296 2016 0089049035;
- Con riferimento alla supposta notifica delle altre cartelle, muoveva analitiche eccezioni con le quali prospettava dei vizi che avrebbero determinato la nullità del procedimento notificatorio.
Infine, alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, dato atto della rinuncia alla impugnazione della cartella di pagamento n° 296 2016
0089049035 (che, del resto, portava carichi di natura non fiscale), con conseguente estinzione del giudizio pro parte.
Deve, quindi, procedersi alla verifica della ritualità della notifica delle residue tre cartelle (n° 296 2013
0060736351 000; n° 296 2015 0032558327 000; e n° 296 2016 0013558107 000), tutte contenenti iscrizioni per tributi erariali, da valutare alla stregua delle produzioni e delle contrapposte deduzioni delle parti.
Al riguardo, osserva il Collegio:
1) La notifica della cartella n° 296 2013 0060736351 000, asseritamente maturatasi in data 15/11/2013, non può, a fronte delle puntuali eccezioni della parte ricorrente, ritenersi andata a buon fine, non avendo parte resistente fornito prova dell'invio al destinatario della raccomandata cd. informativa, a fronte della consegna del plico, da parte del messo notificatore Nominativo_1, a persona diversa dal destinatario;
al riguardo, come da costante indirizzo della Corte regolatrice, non ritiene questo Collegio satisfattivo dell'onere della prova che incombe sull'Ufficio resistente la mera produzione di uno stampato contenente un elenco di raccomandate emesse (in termini, Cass. 27 maggio 2025, n. 14089);
2) La notifica della cartella n° 296 2015 0032558327 000 è, invece, andata a buon fine: invero, diversamente dal provvedimento di cui al punto che precede, la notifica di detto atto impoesattivo è stata eseguita mediante inoltro di raccomandata “diretta”, o “ordinaria”, o “bianca”, cioè senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario e\o del messo notificatore (appunto, cd. raccomandata in “busta bianca”, che si contrappone alla cd. “busta verde”, la cui consegna viene eseguita a mezzo di messo e\o dell'Ufficiale
Postale). In queste ipotesi, vanno applicate le ordinarie regole di spedizione che non richiedono, ove l'atto sia consegnato presso il domicilio della destinataria, l'emissione di successiva raccomandata informativa
(ex multis, da ultimo, Cass. n. 15797\2025). Nella specie, quindi, l'avviso di ricevimento, nel quale si attesta che la raccomandata è stata consegnata a mani dell'addetto alla casa “Nominativo_2” (si tratta del medesimo soggetto, addetta alla casa che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di cui al punto che precede), presso il domicilio del ricorrente, è adeguatamente rappresentativo degli incombenti necessari perché la notifica si possa considerare a buon fine, restando in capo al notificato l'eventuale onere di proporre querela di falso ove non ritenga veritiere le annotazioni suddette;
3) Anche la notifica della cartella n° 296 2016 0013558107 000 appare regolare, stante che nel prodotto avviso il messo notificatore Nominativo_3 ha dato atto che, in esito ai precedenti accessi ed in assenza del destinatario e di altri soggetti abilitati a ricevere il plico, aveva provveduto al deposito dell'atto presso la Casa comunale, dando avviso al destinatario mediante raccomandata;
inoltre, sono stati prodotti sia la certificazione di avvenuto deposito del provvedimento presso la Casa comunale;
sia la documentazione relativa all'invio della Raccomandata AR, restituita al mittente per avvenuta giacenza (cfr. Raccomandata n. 210011171927 gestita per tramite il “Consorzio_1”). Anche in questo caso le eccezioni del prevenuto o presupporrebbero la formalizzazione di querela di falso, ovvero si riferiscono a questioni (la gestione della raccomandata mediante intermediazione del “Consorzio_1”) già da tempo risolte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Infine, come già rilevato in premessa, parte ricorrente ha rinunciato alla impugnazione della cartella n° 296
2016 0089049035.
Dalla superiore verifica della ritualità delle notifiche degli impugnati atti impoesattivi consegue che, mentre la notifica della cartella n. n° 296 2013 0060736351 000 non può considerarsi andata a buon fine
(imponendosi, di conseguenza, l'annullamento dell'atto impugnato), deve, di contro, ritenersi che il Ricorrente_1 sia venuto a rituale e legale conoscenza delle pretese tributarie portate dalle cartelle n° 296 2015 0032558327
000 e n° 296 2016 0013558107 000, la cui notifica ha interrotto i termini di prescrizione dei relativi carichi fiscali.
Ebbene, stante la mancata impugnazione di detti provvedimenti il debito tributario sotteso si è ormai
“consolidato”, con la conseguenza che il contribuente non può più porre eccezioni che avrebbe potuto e dovuto proporre al momento della notifica delle due suddette cartelle.
Inoltre, trattandosi di tributi erariali, che si prescrivono in anni dieci, va escluso l'avvenuto maturarsi di cause estintive del debito.
Il ricorso, relativamente a detti due provvedimenti, va, dunque, rigettato.
Avuto riguardo all'esito complessivo della vicenda, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il ricorso, limitatamente al carico portato dalla cartella n° 296 2016 0089049035, per rinuncia alla impugnazione.
Accoglie il ricorso relativamente al carico portato dalla cartella n. n° 296 2013 0060736351 000, che si annulla contestualmente.
Rigetta il ricorso relativamente al carico portato dalle cartelle n° 296 2015 0032558327 000 e n° 296 2016
0013558107 000.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo il 12.12.2025
Il giudice est. Francesco Paolo Pitarresi
Il Presidente Carlo Lo Monaco