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Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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- 1. L’assicuratore può essere chiamato a rispondere dell’illecito del subagenteAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 19 marzo 2026
- 2. L’assicuratore risponde ex art. 2049 c.c. dell’illecito commesso dal subMaria Santina Panarella · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 31 marzo 2026
L'assicuratore risponde ex art. 2049 c.c. dell'illecito commesso dal sub-agente se l'attività di questo, benché svolta in piena autonomia e senza alcuno stabile vincolo di soggezione, è funzionalmente inserita nella rete distributiva dell'impresa assicurativa ed è idonea a ingenerare, in capo al cliente, un affidamento ragionevole circa la riconducibilità dell'operato del sub-intermediario alla sfera organizzativa della compagnia. Questo è il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2049 c.c. (sent. n. 5911 del 16 marzo 2026). La responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. – ha ricordato la Corte - è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 5911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5911 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21213/2022 R.G. proposto da VALERIO DEL SASSO, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Girolamo Al- barello (c.f. [...]), dall’avv. Elena Bonollo (c.f. [...]), dall’avv. Alberto Albarello (c.f. LBRLRT78Ll5A459Z) e dall’avv. Stefano Minucci (c.f. [...]), con domicilio digi- tale ex lege
- ricorrente -
contro GENERALI ITALIA S.P.A, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Roma (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro Responsabilità ex art. 2049 c.c. ELla compagnia per illecito EL subagente - Fondamento - Inserimento nella rete distributiva ELl’impresa assicurativa - Piena autonomia EL subagente;
assenza di uno stabile vincolo di soggezione - Irrilevanza Civile Sent. Sez. 3 Num. 5911 Anno 2026 Presidente: ROSSETTI MARCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 16/03/2026 2 IA GO, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Tessier (c.f. [...]) e dall’avv. RI Pafundi (c.f. PFN- GRL57B09H501K), con domicilio digitale ex lege - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza ELla Corte d’appello di Venezia n. 275 ELl’8/2/2022; udita la relazione svolta nella pubblica udienza EL 19/12/2025 dal Consigliere Dott. AN IC;
udito il P.M., in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dr. Mario Fresa, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto EL ricorso principale, il rigetto EL ricorso incidentale ELla compagnia assicuratrice, l’accoglimento EL ricorso incidentale ELl’assicurata; uditi i difensori ELle parti. FATTI DI CAUSA 1. UC RI convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Vicenza, RA LI S.p.A., EL AS Assicurazioni S.r.l., IO EL AS, As- sigrifo S.r.l. e MA TT;
domandò la condanna di RA LI al pagamento degli importi maturati dalle polizze vita sottoscritte oppure, in subordine, la condanna in solido di tutti i convenuti, per loro responsabilità extracontrattuale, al pagamento ELla somma corrispondente al valore dei premi versati. 2. L’attrice affermò che MA TT, subagente assicurativo, in pro- prio e tramite FO S.r.l. (successivamente fallita), le aveva proposto la stipula di una serie di polizze vita “a capitalizzazione”, ottenendo il paga- mento di ingenti somme (complessivamente Euro 632.496,53 per otto po- lizze, di cui cinque già scadute al momento ELl’introduzione EL giudizio), senza che la compagnia avesse poi rimborsato il capitale maturato o versato l’importo riscattato;
poiché MA TT era collaboratore (subagente) ELl’agenzia di IO EL AS – agente di NA SS (poi, divenuta 3 RA LI), dapprima come socio e amministratore ELla EL AS As- sicurazioni S.r.l., poi quale persona fisica – UC RI domandò la con- danna di tutti i convenuti «al pagamento degli importi maturati dalle sum- menzionate polizze alle scadenze fissate, oltre interessi e rivalutazione, ov- vero, in subordine, la condanna di tutti i convenuti in solido, al pagamento ELla somma di € 632.496,53 (pari al valore dei premi versati) per un’asse- rita responsabilità extracontrattuale». 3. IO EL AS si costituì eccependo la propria carenza di legitti- mazione passiva, sostenendo che i fatti di causa riguardavano un periodo (2002-2010) in cui non era agente generale di NA SS (poi RA LI), ruolo che aveva ricoperto solo dal 1° luglio 2009 al 30 aprile 2010; inoltre, formulò disconoscimento ELla corrispondenza tra i documenti pro- dotti e gli originali e attribuì il danno al comportamento imprudente e negli- gente di UC RI, che aveva disatteso le cautele previste dalle condi- zioni generali di assicurazione nella conclusione dei contratti e nei paga- menti. 4. RA LI si costituì rilevando l’insussistenza di rapporti con UC RI, poiché i moduli di polizza prodotti risultavano alterati e non corri- spondevano a quelli ufficiali. La compagnia chiese di essere manlevata sia da IO EL AS che da MA TT. 5. Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 1863 EL 10 settembre 2019, accertò e dichiarò l’esistenza, validità ed efficacia ELle polizze n. 70079605 EL 3 marzo 2005, n. 70449856 EL 29 novembre 2007 e n. 63653598 EL 19 maggio 2003 e condannò RA LI al pagamento in favore di UC RI ELla somma complessiva di Euro 160.000, maggio- rata degli interessi legali dalla messa in mora al saldo. Inoltre, ai sensi ELl’art. 2049 c.c., condannò MA TT, RA LI e IO EL AS, in via solidale, al pagamento in favore di UC RI ELla somma capitale di Euro 472.496,53, oltre a rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
fu dichiarata improcedibile la domanda di risarcimento nei con- fronti di FO S.r.l. (società fallita). 4 6. Avverso la sentenza di primo grado proposero impugnazione RA LI (appello principale) e IO EL AS (appello incidentale); UC RI propose a sua volta appello incidentale. 7. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 275 ELl’8 febbraio 2022, confermò integralmente la sentenza EL Tribunale di Vicenza, riget- tando sia l’appello principale sia gli appelli incidentali;
compensò le spese processuali EL grado. 8. Avverso tale decisione IO EL AS ha proposto ricorso per cas- sazione, fondato su tre motivi. 9. Hanno resistito RA LI e UC RI con distinti controricorsi contenenti ricorsi incidentali (basati, rispettivamente, su due e su nove mo- tivi). 10. Il Pubblico Ministero ha chiesto, con la propria memoria e nella discussione durante l’odierna udienza, che la Corte «a) dichiari inammissi- bile e, in via subordinata, rigetti il ricorso principale;
b) rigetti il ricorso incidentale ELla Compagnia assicuratrice;
c) accolga il ricorso incidentale ELla assicurata». 11. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va esaminata l’istanza di rinvio ELl’udienza avan- zata dal difensore di RA LI S.p.A., il quale, affetto da un «malessere generale accompagnato da forti cefalee che non consentono la necessaria concentrazione sui temi da trattarsi per l’udienza» a seguito di crisi iperten- siva, ha prodotto certificato medico (datato 18/12/2025) che prescrive «giorni 3 (tre) di riposo e cure domiciliari». 2. Osserva il collegio che il legittimo impedimento EL difensore presup- pone la sussistenza di una assoluta impossibilità a comparire, che deve es- sere adeguatamente documentata e tale da rendere oggettivamente impos- sibile la partecipazione all’udienza: non ogni difficoltà, infatti, integra un 5 impedimento assoluto, ma solo quelle condizioni che determinano l’impos- sibilità totale e non superabile di presenziare. 3. Nel caso di specie, l’impedimento dedotto non presenta tale carattere di assolutezza: il legale ha prodotto certificazione medica attestante un pe- riodo di riposo domiciliare, senza indicazione di un ricovero, né di specifiche circostanze cliniche tali da impedire in modo totale e insuperabile l’attività professionale o la partecipazione all’udienza; la sola indicazione di riposo, in assenza di una diagnosi che attesti una condizione di gravità tale da com- portare una reale impossibilità a comparire, non costituisce impedimento assoluto, ma integra una situazione di semplice difficoltà, non sufficiente a giustificare il rinvio ELl’udienza. 4. Col primo motivo EL ricorso principale, formulato ai sensi ELl’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., EL AS ha denunciato la «Errata / man- cata applicazione art. 1362 c.c. in relazione alla interpretazione ELla clau- sola di continuità amministrativa e in relazione all’art. 2049 c.c.», per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato la clausola contenuta nell’ac- cettazione di incarico di agente per subentro alla EL AS Assicurazioni S.r.l. – avvenuto «in regime di continuità amministrativa con assorbimento da parte EL nuovo mandato di tutti gli effetti economici derivanti dalla pre- cedente gestione societaria ELl’agenzia generale di Vicenza ELla società EL AS Assicurazioni srl in persona dei soci amministratori DI EL AS e VA EL AS (dal 1 febbraio 2000 al 30.6.2009)» – attribuen- dole un significato diverso da quello letterale, atteso che la stessa riguar- dava solo i rapporti economici tra agenti succedutisi, non già la trasmissione di ogni responsabilità fatti avvenuti in epoca precedente. 5. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. 6. La censura, con riguardo alla pretesa errata o mancata applicazione ELl’art. 1362 c.c. in relazione all’interpretazione ELla clausola di «conti- nuità amministrativa», risulta apodittica, in quanto si limita a censurare la decisione ELla Corte d’appello senza sviluppare una critica argomentata e specifica rispetto al percorso motivazionale seguito dal giudice di merito;
in 6 altre parole, si afferma che la Corte di merito avrebbe disapplicato il criterio letterale di interpretazione contrattuale, senza tuttavia indicare in modo puntuale quali sarebbero le ragioni di manifesta illogicità o arbitrarietà ELl’interpretazione adottata, né quali elementi testuali o sistematici avreb- bero necessariamente imposto la diversa lettura proposta (si richiama, in proposito, Cass. Sez. 3, 08/01/2025, n. 353, Rv. 673743-01). 7. In ogni caso, l’interpretazione EL giudice di secondo grado – secondo cui la clausola di continuità amministrativa comporta il subentro EL cessio- nario nella complessiva gestione ELl’agenzia e nei relativi rapporti giuridici, ivi compresi quelli attinenti a responsabilità civile per fatto degli ausiliari – non appare né illogica, né implausibile, essendo fondata su una lettura com- plessiva EL testo contrattuale e sulla ricostruzione EL rapporto organico tra le parti (in tema: Cass. Sez. L., 03/07/2024, n. 18214, Rv. 671915-01; Cass. Sez. 3, 28/11/2017, n. 28319, Rv. 646649-01). 8. Il secondo motivo EL ricorso principale, formulato ai sensi ELl’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denuncia: «Violazione falsa applicazione ELl’art. 2049 c.c. in relazione alle difese ed eccezioni svolte da EL AS con riferimento alla documentazione prodotta in giudizio ed in relazione alla mancata applicazione ELle norme di cui agli art. 214-215 c.p.c.»; ad avviso EL ricorrente EL AS, la Corte di merito non ha considerato le eccezioni e i disconoscimenti formulati da EL AS rispetto alle sottoscrizioni dei contratti e alle quietanze prodotti in copia da UC RI;
contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, il solo richiamo ELl’art. 2049 c.c. non spiega la ragione per la quale, a fronte di documenti inutilizzabili (non essendosi proceduto a verifica ELla documentazione), il presunto prepo- nente avrebbe dovuto assumere la responsabilità per rapporti assicurativi e i pagamenti non dimostrati. 9. Il motivo – relativo alla presunta violazione e falsa applicazione ELl’art. 2049 c.c. in relazione all’utilizzo di documentazione prodotta in giu- dizio – è inammissibile in quanto non soddisfa i requisiti di specificità richie- sti dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. 7 10. Il ricorrente, difatti, si limita a contestare genericamente l’uti- lizzo di “documenti” senza riassumerne il contenuto, senza trascriverli, né indica compiutamente quali siano gli atti o le quietanze di premio di cui lamenta l’illegittimo utilizzo. 11. In particolare, il motivo non chiarisce se le quietanze fossero state sottoscritte da TT (e in tal caso il disconoscimento sarebbe in radice inammissibile non potendosi configurare la contestazione rispetto a documenti firmati da altri) o solo apparentemente (con firma falsa apposta da TT) da EL AS (se così fosse, peraltro, lo stesso disconoscimento proverebbe la condotta fraudolenta EL callido subagente e, quindi, la re- sponsabilità ex art. 2049 c.c. ELl’agente per cui operava;
dunque, la cen- sura risulterebbe comunque non decisiva). 12. Col terzo motivo EL ricorso principale, formulato ai sensi ELl’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si lamenta: «Sul concorso di colpa ELla signora UC RI. Totale assenza di motivazione/ motivazione ap- parente ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. su un punto decisivo ELla
contro
- versia», per avere la Corte di merito omesso la motivazione sul denunciato concorso di UC RI nella causazione EL sinistro;
secondo il ricorrente, il solo affermare che la RI aveva sempre pagato i premi con modalità anomale fornisce una motivazione apparente, che non consente di com- prendere le ragioni ELla pronuncia. 13. La censura – che critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato un affidamento ELl’assicurata fondato sulla prassi EL paga- mento dei premi mediante assegni girati in bianco – è inammissibile. 14. In primo luogo, il motivo si limita a contestare che tale prassi non sarebbe provata e che la Corte non avrebbe indicato da dove trae il proprio convincimento e, così, si risolve in una censura alla valutazione ELle prove compiuta dal giudice di merito;
è principio consolidato che nel giudizio di legittimità non è consentito sindacare la valutazione ELle prove, trattan- dosi di attività riservata al giudice di merito. 8 15. In secondo luogo, la doglianza si sostanzia nella denuncia di in- sufficienza o contraddittorietà ELla motivazione, profilo che, a seguito ELla riforma ELl’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla l. 7 agosto 2012, n. 134), non è più censurabile in sede di legittimità, essendo oggi ammissi- bile solo la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oppure quella relativa all’anomalia ELla motivazione che «si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “mo- tivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilia- bili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza EL semplice difetto di “sufficienza” ELla moti- vazione» (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01). 16. RA LI, col primo motivo EL ricorso incidentale, denun- cia la «Violazione e falsa applicazione ELl’art. 360 n. 3 riguardo all’art. 2049 c.c.», per essere stata applicata in maniera estensiva quest’ultima norma. 17. Secondo la RA LI, l’«erronea applicazione estensiva» ELl’art. 2049 c.c. consisterebbe nel far carico all’assicuratore ELla respon- sabilità per attività EL subagente, posto che il TT collaborava unica- mente con l’agenzia EL AS e, dunque, la compagnia assicuratrice non aveva alcun potere di direzione o vigilanza;
in altre parole, difettando un inserimento “organico”, verrebbe meno l’occasionalità necessaria e, quindi, l’affermata responsabilità indiretta. 18. Il motivo è infondato. 19. La responsabilità EL preponente ex art. 2049 c.c. è tradizional- mente ricondotta al principio cuius commoda, eius et incommoda, nel senso che chi si avvale stabilmente ELl’attività altrui per il perseguimento di propri fini deve sopportarne anche le conseguenze dannose. 20. Tuttavia, la responsabilità aquiliana per fatto altrui di cui all’art. 2049 c.c. – proprio perché costituisce un criterio oggettivo di imputazione – non è configurabile in ogni ipotesi di semplice “utilizzazione” ELl’opera di terzi: essa presuppone un rapporto di preposizione caratterizzato da una 9 relazione di soggezione/eterodirezione (contrattuale o funzionale), che non può essere surrogata dalla sola utilità ricavata dal committente, né dalla mera astratta possibilità di incidere sull’attività altrui. 21. In questo senso, la giurisprudenza ha chiarito la differenza strutturale tra l’art. 1228 c.c. (responsabilità contrattuale EL debitore verso il creditore per il fatto EL terzo «di cui si avvale», anche a prescindere dall’autonomia EL terzo) e l’art. 2049 c.c. (responsabilità extracontrattuale verso terzi, che richiede invece un rapporto più intenso, riconducibile alla preposizione). 22. Ne discende che non è sufficiente l’affidamento a terzi – pur se necessario o utile per l’attività EL committente – ELlo svolgimento di pre- stazioni che si svolgano in piena autonomia, senza alcuno stabile vincolo di soggezione (contrattuale o funzionale/economico) e senza positiva inge- renza di fatto EL committente nell’attività EL terzo. 23. Ciò premesso in via generale, la preposizione è configurabile, anche in assenza di rappresentanza, nei rapporti sostanzialmente assimila- bili alla parasubordinazione, quali – in particolare – l’agenzia assicurativa, e può estendersi, in determinate condizioni, ai sub-agenti, «nonostante la tendenziale autonomia ELla posizione EL subagente rispetto all’assicura- tore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo, quale primo preponente, abbia confe- rito al subagente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un’organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell’ipotesi in cui ricorra la prova di un’ap- parenza di rapporto diretto EL subagente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23973 EL 26/09/2019; in senso analogo: Sez. 3, Ordinanza n. 31675 EL 14/11/2023). 10 24. Con specifico riferimento al settore assicurativo, si rileva che, di regola, l’assicuratore si avvale di una rete, capillarmente diffusa sul territo- rio, di ausiliari che, a diverso titolo e con differenti compiti, procurano la conclusione di contratti e l’incasso di premi, sicché risulta evidente un vin- colo funzionale/economico, dato il vantaggio realizzato da quei soggetti per l’attività ELl’impresa, la quale – per il brocardo sopra richiamato – non può ragionevolmente rifiutare, in caso di controversie, l’imputazione degli atti dannosi da essi compiuti (come già sostenuto – e ribadito – in dottrina: «La Compagnia non può in pari tempo valersi ELl’opera [di agenti e procaccia- tori senza rappresentanza], additarli col proprio nome e col proprio credito alla fiducia EL pubblico, profittare degli affari che le procacciano, e respin- gere le conseguenze ELla loro attività quando le riescano dannose. Questa responsabilità è una conseguenza inseparabile dall’ufficio che esercitano: è il lato passivo ELla loro attività; non possono essere agenti per l’affare com- piuto a dovere, e non agenti per quello compiuto slealmente;
la contraddi- zione non lo consente: protestatio contra factum non valet»). 25. Per le ragioni anzidette, l’assicuratore ben può essere chiamato a rispondere anche se l’agente (o il procacciatore), pacificamente estraneo all’organico ELla compagnia, è privo di potere rappresentativo, giacché il criterio rilevante non è la spendita EL nome, ma l’utilizzazione stabile ELl’opera ELl’ausiliario per la distribuzione e gestione ELle polizze, con un rapporto di preposizione di natura economico-funzionale. 26. In conclusione, ai fini ELla configurabilità ELla responsabilità ex art. 2049 c.c. ELl’assicuratore, occorre: 1) che sia stato cagionato un danno ad un terzo (anche derivante da induzione a contrarre o da stipula di polizza invalida) con colpa o dolo ELl’ausiliario e affidamento incolpevole EL danneggiato, 2) la sussistenza di un rapporto institorio anche “di fatto”, desumibile o dall’inserimento ELl’ausiliario in un reticolo di soggetti che, con le loro attività (stipule, premi, portafoglio, crescita rete, ecc.), forni- scono un apporto economico-funzionale all’impresa assicurativa e/o dal po- 11 tere (anche solo eventuale) di direzione e controllo ELl’assicuratore, 3) l’oc- casionalità necessaria tra le mansioni svolte per la compagnia assicuratrice e l’illecito. 27. In base a quanto ora esposto, la circostanza che TT colla- borasse “solo” con l’agenzia EL AS non è, di per sé, idonea ad escludere la responsabilità ELl’assicuratore: essa non spezza automaticamente il nesso di preposizione poiché l’operatività EL subagente era canalizzata nella distribuzione dei prodotti ELl’impresa e inserita nel circuito organiz- zativo ELla rete distributiva, secondo una logica di reticolo e di affidamento EL pubblico sulla spendita ELl’apparato di intermediazione. 28. In tale scenario, l’illecito EL subagente può ritenersi commesso nell’esercizio ELle incombenze connesse alla promozione/gestione dei pro- dotti assicurativi, con conseguente sussistenza EL necessario nesso di oc- casionalità necessaria tra mansioni e fatto dannoso, poiché l’espletamento ELle prime ha reso possibile o comunque agevolato la realizzazione EL se- condo, esponendo il terzo all’ingerenza dannosa ELl’ausiliario. 29. In definitiva, la censura ELla ricorrente – che chiede di esclu- dere la responsabilità ELl’assicuratore sulla sola base ELl’assenza di un rapporto “diretto” tra compagnia e subagente – non coglie il corretto peri- metro applicativo ELl’art. 2049 c.c.: infatti, la preposizione può risultare integrata (e, quindi, la responsabilità EL preponente configurabile) in pre- senza di una rete distributiva organizzata e funzionalmente inserita nell’at- tività ELl’impresa, secondo gli indici sopra richiamati, ferma la necessità ELl’occasionalità necessaria tra attività affidata e illecito. 30. Il motivo va di conseguenza rigettato in base al seguente prin- cipio di diritto: «L’assicuratore risponde ex art. 2049 c.c. ELl’illecito commesso dal su- bagente se l’attività di questo, benché svolta in piena autonomia e senza alcuno stabile vincolo di soggezione, è funzionalmente inserita nella rete distributiva ELl’impresa assicurativa ed è idonea a ingenerare, in capo al 12 cliente, un affidamento ragionevole circa la riconducibilità ELl’operato EL sub‑intermediario alla sfera organizzativa ELla compagnia». 31. Col secondo motivo EL proprio ricorso incidentale la RA lamenta «Violazione e falsa applicazione art. 360 n. 4 riguardo agli artt. 2049 e 1227 c.c.», in quanto la Corte d’appello ha trascurato di considerare la negligenza di UC RI nelle modalità di pagamento dei premi (assegni in bianco intestati dal subagente); che la condotta imprudente ELl’assicu- rata aveva agevolato la truffa;
che tale condotta era valutabile ai fini EL concorso ex art. 1227 c.c., con conseguente esclusione o riduzione ELla responsabilità ELla compagnia. 32. Il motivo è inammissibile nella parte in cui prospetta in questa sede la necessità di esaminare circostanze di fatto. 33. In particolare, RA LI riferisce a questa Corte di legitti- mità che le modalità di pagamento dei premi assicurativi da parte ELl’assi- curata – mediante assegni in bianco intestati al subagente – violerebbero le disposizioni contrattuali e le regole di prudenza e che tale condotta avrebbe reso impossibile ogni controllo da parte ELl’assicuratore («La modalità di pagamento, in sostanza, aggira i presidi voluti dal legislatore, facendo rica- dere l’efficienza causale ELla truffa esclusivamente nella modalità di paga- mento»). Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legitti- mità, la ricostruzione EL fatto e la valutazione ELle risultanze istruttorie spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., o ELl’anomalia ELla motivazione, vizi che nella specie non risultano essere stati specifica- mente allegati, né adeguatamente argomentati. 34. Il motivo è infondato nella parte in cui la RA LI sostiene che la responsabilità ELl’assicurato va affermata ogniqualvolta non siano rispettate le modalità di pagamento previste dal contratto («Pagamenti di questo tipo, in altre parole, sono vietati dalla legge e eludono le disposizioni in tema di antiriciclaggio… un tale pagamento viola le disposizioni contrat- tuali»). 13 35. In realtà, questa Corte ha già statuito che l’incuria ELl’assicu- rato nel pagamento di premi comporta sua autoresponsabilità, a meno che «tale condotta fosse nel caso concreto giustificata - in sostanza - da un incolpevole affidamento, suscitato dal fatto che tra l’assicurata e l’interme- diario assicurativo fosse da anni invalsa una prassi in tal senso» (Cass. 9869/2020). 36. Nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato in fatto che le modalità di pagamento adottate dall’assicurata, pur non ortodosse, erano state tollerate e accettate per un periodo significativo, così da ingenerare un suo legittimo affidamento: conseguentemente, non può essere ricono- sciuta una responsabilità esclusiva o prevalente ELla RI per la viola- zione ELle regole contrattuali, dovendosi invece escludere la colpa ELl’as- sicurata in ragione ELl’affidamento sulla correttezza ELla prassi seguita, tollerata dall’assicuratore. 37. Passando al ricorso incidentale di UC RI, si osserva che, col primo motivo, è dedotta la «Violazione ELl’art. 1223 codice civile. Art. 360 c.p.c. n. 3 In ordine ai motivi d’appello primo secondo e terzo», perché il Tribunale aveva riconosciuto provata l’esistenza la validità e l’efficacia ELle polizze nn. 70079605, 70449856 e 63653598, ma aveva condannato la RA LI S.p.A. a pagare a UC RI le sole somme da lei versate e non le diverse maggiori somme che le dovevano essere corrisposte ai sensi ELle predette polizze, così violando l’art. 1223 c.c.; la Corte d’appello ha reiterato la violazione impedendo alla ricorrente incidentale di conseguire il pieno risarcimento EL pregiudizio subito. 38. Ancorché dedotto come vizio di violazione di legge e da riquali- ficare come censura di minuspetizione (art. 112 c.p.c.), il motivo è inam- missibile. 39. La RI sostiene che la sua domanda di condanna ELl’assicu- ratore al pagamento ELl’indennizzo dovuto – non già alla sola restituzione EL premio – sia stata pretermessa e che sia così stato violato il suo diritto all’integrale risarcimento. 14 40. Al contrario, risulta dalla sentenza impugnata che la Corte d’ap- pello ha specificamente considerato la doglianza e ha infatti statuito: «Quanto ai motivi di appello incidentale, proposti da UC RI, essi at- tengono al riconoscimento ELle sole somme capitali investite e non anche degli importi che sarebbero maturati ai sensi di polizza. A tal proposti, va tuttavia ricordato che NA SS s.p.a., anche con riferimento alle tre polizze ritenute valide, ha dichiarato di averne liquidata una, senza tuttavia fornire la prova di alcunché, sicché in assenza di ulteriori elementi non è stato possibile riconoscere se non la somma capitale, in assenza di ulteriori elementi forniti dalla stessa attrice, mentre, per le altre due polizze ha al- legato che, pur essendo le stesse registrate, non vi era prova dei versamenti dei premi che, infatti, l’attrice non ha potuto dimostrare di avere consegnato ad NA SS s.p.a. ed invero le stesse sono state verosimilmente inca- merate dal sub agente, nelle cui mani sono state versate, con la conse- guenza che l’obbligo restitutorio non potrà estendersi a somme diverse da quelle consegnate a quest’ultimo, non essendo state oggetto di investi- mento». 41. La critica rivolta alla sentenza impugnata – che si fonda su un difetto di prova EL diritto all’indennizzo o EL suo ammontare – risulta così EL tutto eccentrica rispetto alla ratio decidendi. 42. Il secondo motivo di UC RI è rubricato «Violazione degli articoli 2056 e 1223 EL codice civile. Art. 360 c.p.c. n. 3»; la ricorrente incidentale lamenta che anche la Corte d’appello, così come già aveva fatto il Tribunale, dopo aver ritenuto invalide le altre polizze, abbia illegittima- mente ritenuto che il pregiudizio di carattere patrimoniale subito dalla Ri- goni corrisponda solo alle somme da lei versate a titolo di premio e non alle somme che le dovevano essere corrisposte ai sensi ELle polizze, da quali- ficarsi come lucro cessante. 43. Il motivo è inammissibile. 15 44. Oltre a significative violazioni ELl’art. 366 c.p.c., la censura non coglie la ratio decidendi ELla sentenza impugnata, dato che la Corte d’ap- pello di Venezia ha espressamente rilevato che nel giudizio di primo grado non era mai stata formulata una domanda di condanna ELl’assicuratore e degli altri responsabili al pagamento EL lucro cessante («ossia il rendimento che tali somme avrebbero prodotto se fossero state investite secondo le condizioni di polizza o comunque presso altri operatori EL mercato assicu- rativo»; pagg. 36-37 EL ricorso incidentale). 45. In particolare, il giudice di secondo grado ha affermato che «...non è fondata la pretesa di ottenere una somma corrispondente a quanto maturato se le polizze fossero state valide, posto che le stesse non vennero investite ma incassate dal TT, né l’attrice nel giudizio di primo grado aveva formulato alcuna domanda risarcitoria specifica» (pag. 14 ELla sentenza d’appello). 46. Peraltro, ad abundantiam si osserva che tale rilievo trova pieno riscontro nelle conclusioni precisate dall’attrice in primo grado (riportate nel ricorso incidentale), dove – in via subordinata, per l’ipotesi di responsabilità extracontrattuale – veniva chiesta la condanna dei convenuti in solido, e comunque ELl’assicurazione, al pagamento ELla somma pari all’intero ca- pitale versato, oltre agli interessi di legge dai singoli versamenti fino all’ef- fettivo saldo, con rivalutazione monetaria, «o a quella maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa»: non si rinviene, dunque, alcun riferimento espresso o implicito a una domanda di risarcimento EL lucro cessante, né a una richiesta di rendimento sui premi versati. 47. Col terzo motivo si denuncia la «Violazione ELl’art. 112 Codice di procedura Civile. Art. 360 n. 4 c.p.c.»; la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che l’attrice, nel giudizio di primo grado, non aveva formulato alcuna domanda specifica risarcitoria, mentre detta domanda era stata espressamente avanzata nel foglio di precisazione ELle conclusioni allegato al verbale d’udienza di primo grado EL 6/7/2018. 48. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.). 16 49. È infatti evidente l’inconsistenza ELla censura, poiché una do- manda avanzata oltre i limiti ELle preclusioni processuali è da considerare nuova e, come tale, insuscettibile di esame da parte EL giudice. 50. Col quarto motivo si lamenta la «Violazione ELl’art. 112 Codice di procedura Civile. Art 360 n. 4 c.p.c. Nullità ELla sentenza.»: il giudice d’appello, pur avendo ritenuta sussistente una responsabilità extracontrat- tuale ex art. 2049 c.c., avrebbe confermato la sentenza EL Tribunale, la quale aveva condannato a restituire alla RI soltanto le somme investite per le polizze ritenute invalide o inefficaci con rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo omettendo di pronunciarsi sulla domanda di correspon- sione degli interessi dalla data di ciascun versamento sino al saldo. 51. Il motivo è manifestamente inammissibile. 52. La ricorrente incidentale lamenta una minuspetizione, da parte EL giudice d’appello, in relazione alla domanda di corresponsione degli in- teressi dalla data di ciascun versamento, già formulata in primo grado. 53. È palese la violazione ELl’art. 366 c.p.c.: in primis, nell’esposi- zione EL fatto processuale non si chiarisce se e in quali termini la predetta domanda è stata riproposta nel processo d’appello; poi, nell’atto introdut- tivo mancano i dettagli dei presunti pagamenti e si omette di considerare che la Corte d’appello ha rilevato, a pag. 13, che, quantomeno per alcune polizze, mancava proprio la prova dei versamenti dei premi. 54. Col quinto motivo UC RI denuncia la «Violazione ELl’art. 112 Codice di procedura Civile. Art 360 n. 4 c.p.c. Nullità ELla sentenza», per minuspetizione sulla domanda – relativa alle polizze nn. 70079605, 70449856 e 63653598, ELle quali era stata dichiarata la validità ed efficacia – di riconoscere, sulle somme di cui era ordinata la restituzione, anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, anziché (come erroneamente stabilito dal Tribunale) i soli interessi legali a far data dalla messa in mora sino al dì EL saldo. 55. In sostanza, si deduce che la Corte d’appello non si è pronun- ciata sul motivo di gravame relativo alla richiesta di rivalutazione monetaria 17 e interessi (gli interessi legali, solo dalla data di costituzione in mora, erano stati riconosciuti dal primo giudice) sulle somme dovute dall’assicuratore in relazione alle tre polizze ritenute valide ed efficaci. 56. In base ai principî espressi da Cass. Sez. U., 02/02/2017, n. 2731, Rv. 642269-01, la mancanza di motivazione sulla domanda di rivalu- tazione è sostanzialmente irrilevante, ai fini ELla cassazione ELla sentenza: infatti, questa Corte – correggendo l’error in procedendo ELl’omessa moti- vazione – osserva che la mancata attribuzione ELla rivalutazione monetaria sulle somme di denaro in restituzione (in relazione alle predette polizze) corrisponde al principio nominalistico;
la rivalutazione monetaria può essere riconosciuta solo in presenza di un’obbligazione di valore, ovvero quando il credito risarcitorio abbia ad oggetto il ristoro di un danno non quantificato in una somma di denaro ab origine, ma suscettibile di valutazione solo al momento ELla liquidazione;
o, infine, con riferimento alle obbligazioni di valuta, a titolo di maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., sem- pre che tale danno venga dedotto e dimostrato. Nel caso di specie, la con- danna riguardava il pagamento di somme determinate ex contractu, le quali formavano oggetto d’una obbligazione di valuta, rispetto alla quale non fu provato il maggior danno ex art. 1224 cit., e per le quali non è quindi dovuta la rivalutazione monetaria. 57. Il motivo è invece fondato nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia ELla Corte d’appello sul motivo di gravame relativo alla decor- renza degli interessi sulle somme dovute. 58. Dall’esame degli atti (puntualmente riportati nel ricorso) risulta che la questione era stata specificamente devoluta alla Corte territoriale, la quale tuttavia non ha reso alcuna statuizione sul punto, incorrendo così nella violazione ELl’art. 112 c.p.c. 59. In definitiva, il motivo è infondato nella parte relativa alla riva- lutazione monetaria, mentre va accolto nella parte relativa alla decorrenza EL computo degli interessi, attesa l’omessa pronuncia EL giudice d’appello. 18 60. Dall’accoglimento (ancorché parziale) EL quinto motivo di- scende l’assorbimento ELla sesta censura («violazione ELl’art. 1282 codice civile art. 360 n. 3 c.p.c.», per avere il giudice d’appello confermato la sen- tenza di primo grado nella parte in cui, in relazione alle polizze n.ri 70079605, 70449856 e 63653598, aveva pronunciato condanna al paga- mento di somme maggiorate dei soli interessi dalla domanda al saldo, an- ziché dalla scadenza di ogni singola polizza). 61. Col settimo motivo, UC RI si duole ELla «Violazione ELl’art. 112 Codice di procedura Civile. Art. 360 n. 4 c.p.c. Nullità ELla sentenza.», perché la Corte d’appello non si è pronunciata sul sesto motivo con il quale la RI aveva chiesto la riforma ELla sentenza EL Tribunale nella parte in cui aveva disposto la rivalutazione monetaria sulla somma di Euro 472.496,53 (dovuta da TT, RA LI e Dal AS a titolo di risarcimento) a decorrere dalla domanda, anziché degli interessi compen- sativi e ELla rivalutazione dalla data EL pregiudizio arrecato. 62. Il motivo è fondato. 63. La somma riconosciuta a titolo risarcitorio in relazione alle po- lizze ritenute nulle costituisce un credito di natura aquiliana, derivante da responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c. 64. In tali ipotesi, secondo il consolidato orientamento ELla giuri- sprudenza di legittimità, il credito risarcitorio è produttivo di interessi com- pensativi, che devono essere liquidati secondo i criteri stabiliti dalla sen- tenza ELle Sezioni Unite ELla Corte di Cassazione n. 1712 EL 17 febbraio 1995 («In tema di risarcimento EL danno da fatto illecito, il credito risarci- torio, in quanto credito di valore, produce interessi compensativi che decor- rono dal giorno in cui si è verificato il fatto dannoso, e devono essere liqui- dati secondo il criterio equitativo, tenendo conto sia ELla rivalutazione mo- netaria sia degli interessi, in modo da evitare una duplicazione EL risarci- mento.»). 19 65. Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali solo dalla data ELla domanda, senza appli- care il criterio ELla liquidazione unitaria EL danno da fatto illecito (come imposto dalla giurisprudenza sopra richiamata) e la Corte d’appello, inve- stita EL gravame, non ha corretto tale impostazione. 66. Restano assorbiti l’ottavo e il nono motivo, riguardanti le spese di lite. 67. In conclusione, il ricorso principale di EL AS è dichiarato inammissibile;
va rigettato il ricorso incidentale di RA LI;
in acco- glimento EL quinto motivo (nei limiti anzidetti) e EL settimo motivo EL ricorso incidentale di UC RI e in relazione alle questioni con quelli poste, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di merito per nuovo esame, nonché per la decisione sulle spese EL giudizio di legittimità. 68. Ai sensi ELl’art. 13, comma 1-quater, EL d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di IO EL AS e di RA LI e al compe- tente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di IO EL AS;
rigetta il ricorso di RA LI S.p.A.; EL ricorso di UC RI accoglie il quinto e il settimo motivo, dichiara assorbiti il sesto, l’ottavo e il nono motivo e inammissibili gli altri e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Vene- zia, in diversa composizione, anche per le spese EL giudizio di legittimità; ai sensi ELl’art. 13, comma 1-quater, EL D.P.R. n. 115 EL 2002, dà atto ELla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di IO EL AS e di RA LI ed al competente ufficio di merito, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto 20 per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma EL comma 1-bis ELlo stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ELla Terza Sezione Civile, in data 19 dicembre 2025. Il Consigliere estensore (AN IC) Il Presidente (MA SS)
- ricorrente -
contro GENERALI ITALIA S.P.A, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Roma (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro Responsabilità ex art. 2049 c.c. ELla compagnia per illecito EL subagente - Fondamento - Inserimento nella rete distributiva ELl’impresa assicurativa - Piena autonomia EL subagente;
assenza di uno stabile vincolo di soggezione - Irrilevanza Civile Sent. Sez. 3 Num. 5911 Anno 2026 Presidente: ROSSETTI MARCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 16/03/2026 2 IA GO, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Tessier (c.f. [...]) e dall’avv. RI Pafundi (c.f. PFN- GRL57B09H501K), con domicilio digitale ex lege - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza ELla Corte d’appello di Venezia n. 275 ELl’8/2/2022; udita la relazione svolta nella pubblica udienza EL 19/12/2025 dal Consigliere Dott. AN IC;
udito il P.M., in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dr. Mario Fresa, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto EL ricorso principale, il rigetto EL ricorso incidentale ELla compagnia assicuratrice, l’accoglimento EL ricorso incidentale ELl’assicurata; uditi i difensori ELle parti. FATTI DI CAUSA 1. UC RI convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Vicenza, RA LI S.p.A., EL AS Assicurazioni S.r.l., IO EL AS, As- sigrifo S.r.l. e MA TT;
domandò la condanna di RA LI al pagamento degli importi maturati dalle polizze vita sottoscritte oppure, in subordine, la condanna in solido di tutti i convenuti, per loro responsabilità extracontrattuale, al pagamento ELla somma corrispondente al valore dei premi versati. 2. L’attrice affermò che MA TT, subagente assicurativo, in pro- prio e tramite FO S.r.l. (successivamente fallita), le aveva proposto la stipula di una serie di polizze vita “a capitalizzazione”, ottenendo il paga- mento di ingenti somme (complessivamente Euro 632.496,53 per otto po- lizze, di cui cinque già scadute al momento ELl’introduzione EL giudizio), senza che la compagnia avesse poi rimborsato il capitale maturato o versato l’importo riscattato;
poiché MA TT era collaboratore (subagente) ELl’agenzia di IO EL AS – agente di NA SS (poi, divenuta 3 RA LI), dapprima come socio e amministratore ELla EL AS As- sicurazioni S.r.l., poi quale persona fisica – UC RI domandò la con- danna di tutti i convenuti «al pagamento degli importi maturati dalle sum- menzionate polizze alle scadenze fissate, oltre interessi e rivalutazione, ov- vero, in subordine, la condanna di tutti i convenuti in solido, al pagamento ELla somma di € 632.496,53 (pari al valore dei premi versati) per un’asse- rita responsabilità extracontrattuale». 3. IO EL AS si costituì eccependo la propria carenza di legitti- mazione passiva, sostenendo che i fatti di causa riguardavano un periodo (2002-2010) in cui non era agente generale di NA SS (poi RA LI), ruolo che aveva ricoperto solo dal 1° luglio 2009 al 30 aprile 2010; inoltre, formulò disconoscimento ELla corrispondenza tra i documenti pro- dotti e gli originali e attribuì il danno al comportamento imprudente e negli- gente di UC RI, che aveva disatteso le cautele previste dalle condi- zioni generali di assicurazione nella conclusione dei contratti e nei paga- menti. 4. RA LI si costituì rilevando l’insussistenza di rapporti con UC RI, poiché i moduli di polizza prodotti risultavano alterati e non corri- spondevano a quelli ufficiali. La compagnia chiese di essere manlevata sia da IO EL AS che da MA TT. 5. Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 1863 EL 10 settembre 2019, accertò e dichiarò l’esistenza, validità ed efficacia ELle polizze n. 70079605 EL 3 marzo 2005, n. 70449856 EL 29 novembre 2007 e n. 63653598 EL 19 maggio 2003 e condannò RA LI al pagamento in favore di UC RI ELla somma complessiva di Euro 160.000, maggio- rata degli interessi legali dalla messa in mora al saldo. Inoltre, ai sensi ELl’art. 2049 c.c., condannò MA TT, RA LI e IO EL AS, in via solidale, al pagamento in favore di UC RI ELla somma capitale di Euro 472.496,53, oltre a rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
fu dichiarata improcedibile la domanda di risarcimento nei con- fronti di FO S.r.l. (società fallita). 4 6. Avverso la sentenza di primo grado proposero impugnazione RA LI (appello principale) e IO EL AS (appello incidentale); UC RI propose a sua volta appello incidentale. 7. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 275 ELl’8 febbraio 2022, confermò integralmente la sentenza EL Tribunale di Vicenza, riget- tando sia l’appello principale sia gli appelli incidentali;
compensò le spese processuali EL grado. 8. Avverso tale decisione IO EL AS ha proposto ricorso per cas- sazione, fondato su tre motivi. 9. Hanno resistito RA LI e UC RI con distinti controricorsi contenenti ricorsi incidentali (basati, rispettivamente, su due e su nove mo- tivi). 10. Il Pubblico Ministero ha chiesto, con la propria memoria e nella discussione durante l’odierna udienza, che la Corte «a) dichiari inammissi- bile e, in via subordinata, rigetti il ricorso principale;
b) rigetti il ricorso incidentale ELla Compagnia assicuratrice;
c) accolga il ricorso incidentale ELla assicurata». 11. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va esaminata l’istanza di rinvio ELl’udienza avan- zata dal difensore di RA LI S.p.A., il quale, affetto da un «malessere generale accompagnato da forti cefalee che non consentono la necessaria concentrazione sui temi da trattarsi per l’udienza» a seguito di crisi iperten- siva, ha prodotto certificato medico (datato 18/12/2025) che prescrive «giorni 3 (tre) di riposo e cure domiciliari». 2. Osserva il collegio che il legittimo impedimento EL difensore presup- pone la sussistenza di una assoluta impossibilità a comparire, che deve es- sere adeguatamente documentata e tale da rendere oggettivamente impos- sibile la partecipazione all’udienza: non ogni difficoltà, infatti, integra un 5 impedimento assoluto, ma solo quelle condizioni che determinano l’impos- sibilità totale e non superabile di presenziare. 3. Nel caso di specie, l’impedimento dedotto non presenta tale carattere di assolutezza: il legale ha prodotto certificazione medica attestante un pe- riodo di riposo domiciliare, senza indicazione di un ricovero, né di specifiche circostanze cliniche tali da impedire in modo totale e insuperabile l’attività professionale o la partecipazione all’udienza; la sola indicazione di riposo, in assenza di una diagnosi che attesti una condizione di gravità tale da com- portare una reale impossibilità a comparire, non costituisce impedimento assoluto, ma integra una situazione di semplice difficoltà, non sufficiente a giustificare il rinvio ELl’udienza. 4. Col primo motivo EL ricorso principale, formulato ai sensi ELl’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., EL AS ha denunciato la «Errata / man- cata applicazione art. 1362 c.c. in relazione alla interpretazione ELla clau- sola di continuità amministrativa e in relazione all’art. 2049 c.c.», per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato la clausola contenuta nell’ac- cettazione di incarico di agente per subentro alla EL AS Assicurazioni S.r.l. – avvenuto «in regime di continuità amministrativa con assorbimento da parte EL nuovo mandato di tutti gli effetti economici derivanti dalla pre- cedente gestione societaria ELl’agenzia generale di Vicenza ELla società EL AS Assicurazioni srl in persona dei soci amministratori DI EL AS e VA EL AS (dal 1 febbraio 2000 al 30.6.2009)» – attribuen- dole un significato diverso da quello letterale, atteso che la stessa riguar- dava solo i rapporti economici tra agenti succedutisi, non già la trasmissione di ogni responsabilità fatti avvenuti in epoca precedente. 5. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. 6. La censura, con riguardo alla pretesa errata o mancata applicazione ELl’art. 1362 c.c. in relazione all’interpretazione ELla clausola di «conti- nuità amministrativa», risulta apodittica, in quanto si limita a censurare la decisione ELla Corte d’appello senza sviluppare una critica argomentata e specifica rispetto al percorso motivazionale seguito dal giudice di merito;
in 6 altre parole, si afferma che la Corte di merito avrebbe disapplicato il criterio letterale di interpretazione contrattuale, senza tuttavia indicare in modo puntuale quali sarebbero le ragioni di manifesta illogicità o arbitrarietà ELl’interpretazione adottata, né quali elementi testuali o sistematici avreb- bero necessariamente imposto la diversa lettura proposta (si richiama, in proposito, Cass. Sez. 3, 08/01/2025, n. 353, Rv. 673743-01). 7. In ogni caso, l’interpretazione EL giudice di secondo grado – secondo cui la clausola di continuità amministrativa comporta il subentro EL cessio- nario nella complessiva gestione ELl’agenzia e nei relativi rapporti giuridici, ivi compresi quelli attinenti a responsabilità civile per fatto degli ausiliari – non appare né illogica, né implausibile, essendo fondata su una lettura com- plessiva EL testo contrattuale e sulla ricostruzione EL rapporto organico tra le parti (in tema: Cass. Sez. L., 03/07/2024, n. 18214, Rv. 671915-01; Cass. Sez. 3, 28/11/2017, n. 28319, Rv. 646649-01). 8. Il secondo motivo EL ricorso principale, formulato ai sensi ELl’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denuncia: «Violazione falsa applicazione ELl’art. 2049 c.c. in relazione alle difese ed eccezioni svolte da EL AS con riferimento alla documentazione prodotta in giudizio ed in relazione alla mancata applicazione ELle norme di cui agli art. 214-215 c.p.c.»; ad avviso EL ricorrente EL AS, la Corte di merito non ha considerato le eccezioni e i disconoscimenti formulati da EL AS rispetto alle sottoscrizioni dei contratti e alle quietanze prodotti in copia da UC RI;
contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, il solo richiamo ELl’art. 2049 c.c. non spiega la ragione per la quale, a fronte di documenti inutilizzabili (non essendosi proceduto a verifica ELla documentazione), il presunto prepo- nente avrebbe dovuto assumere la responsabilità per rapporti assicurativi e i pagamenti non dimostrati. 9. Il motivo – relativo alla presunta violazione e falsa applicazione ELl’art. 2049 c.c. in relazione all’utilizzo di documentazione prodotta in giu- dizio – è inammissibile in quanto non soddisfa i requisiti di specificità richie- sti dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. 7 10. Il ricorrente, difatti, si limita a contestare genericamente l’uti- lizzo di “documenti” senza riassumerne il contenuto, senza trascriverli, né indica compiutamente quali siano gli atti o le quietanze di premio di cui lamenta l’illegittimo utilizzo. 11. In particolare, il motivo non chiarisce se le quietanze fossero state sottoscritte da TT (e in tal caso il disconoscimento sarebbe in radice inammissibile non potendosi configurare la contestazione rispetto a documenti firmati da altri) o solo apparentemente (con firma falsa apposta da TT) da EL AS (se così fosse, peraltro, lo stesso disconoscimento proverebbe la condotta fraudolenta EL callido subagente e, quindi, la re- sponsabilità ex art. 2049 c.c. ELl’agente per cui operava;
dunque, la cen- sura risulterebbe comunque non decisiva). 12. Col terzo motivo EL ricorso principale, formulato ai sensi ELl’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si lamenta: «Sul concorso di colpa ELla signora UC RI. Totale assenza di motivazione/ motivazione ap- parente ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. su un punto decisivo ELla
contro
- versia», per avere la Corte di merito omesso la motivazione sul denunciato concorso di UC RI nella causazione EL sinistro;
secondo il ricorrente, il solo affermare che la RI aveva sempre pagato i premi con modalità anomale fornisce una motivazione apparente, che non consente di com- prendere le ragioni ELla pronuncia. 13. La censura – che critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato un affidamento ELl’assicurata fondato sulla prassi EL paga- mento dei premi mediante assegni girati in bianco – è inammissibile. 14. In primo luogo, il motivo si limita a contestare che tale prassi non sarebbe provata e che la Corte non avrebbe indicato da dove trae il proprio convincimento e, così, si risolve in una censura alla valutazione ELle prove compiuta dal giudice di merito;
è principio consolidato che nel giudizio di legittimità non è consentito sindacare la valutazione ELle prove, trattan- dosi di attività riservata al giudice di merito. 8 15. In secondo luogo, la doglianza si sostanzia nella denuncia di in- sufficienza o contraddittorietà ELla motivazione, profilo che, a seguito ELla riforma ELl’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla l. 7 agosto 2012, n. 134), non è più censurabile in sede di legittimità, essendo oggi ammissi- bile solo la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oppure quella relativa all’anomalia ELla motivazione che «si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “mo- tivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilia- bili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza EL semplice difetto di “sufficienza” ELla moti- vazione» (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01). 16. RA LI, col primo motivo EL ricorso incidentale, denun- cia la «Violazione e falsa applicazione ELl’art. 360 n. 3 riguardo all’art. 2049 c.c.», per essere stata applicata in maniera estensiva quest’ultima norma. 17. Secondo la RA LI, l’«erronea applicazione estensiva» ELl’art. 2049 c.c. consisterebbe nel far carico all’assicuratore ELla respon- sabilità per attività EL subagente, posto che il TT collaborava unica- mente con l’agenzia EL AS e, dunque, la compagnia assicuratrice non aveva alcun potere di direzione o vigilanza;
in altre parole, difettando un inserimento “organico”, verrebbe meno l’occasionalità necessaria e, quindi, l’affermata responsabilità indiretta. 18. Il motivo è infondato. 19. La responsabilità EL preponente ex art. 2049 c.c. è tradizional- mente ricondotta al principio cuius commoda, eius et incommoda, nel senso che chi si avvale stabilmente ELl’attività altrui per il perseguimento di propri fini deve sopportarne anche le conseguenze dannose. 20. Tuttavia, la responsabilità aquiliana per fatto altrui di cui all’art. 2049 c.c. – proprio perché costituisce un criterio oggettivo di imputazione – non è configurabile in ogni ipotesi di semplice “utilizzazione” ELl’opera di terzi: essa presuppone un rapporto di preposizione caratterizzato da una 9 relazione di soggezione/eterodirezione (contrattuale o funzionale), che non può essere surrogata dalla sola utilità ricavata dal committente, né dalla mera astratta possibilità di incidere sull’attività altrui. 21. In questo senso, la giurisprudenza ha chiarito la differenza strutturale tra l’art. 1228 c.c. (responsabilità contrattuale EL debitore verso il creditore per il fatto EL terzo «di cui si avvale», anche a prescindere dall’autonomia EL terzo) e l’art. 2049 c.c. (responsabilità extracontrattuale verso terzi, che richiede invece un rapporto più intenso, riconducibile alla preposizione). 22. Ne discende che non è sufficiente l’affidamento a terzi – pur se necessario o utile per l’attività EL committente – ELlo svolgimento di pre- stazioni che si svolgano in piena autonomia, senza alcuno stabile vincolo di soggezione (contrattuale o funzionale/economico) e senza positiva inge- renza di fatto EL committente nell’attività EL terzo. 23. Ciò premesso in via generale, la preposizione è configurabile, anche in assenza di rappresentanza, nei rapporti sostanzialmente assimila- bili alla parasubordinazione, quali – in particolare – l’agenzia assicurativa, e può estendersi, in determinate condizioni, ai sub-agenti, «nonostante la tendenziale autonomia ELla posizione EL subagente rispetto all’assicura- tore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo, quale primo preponente, abbia confe- rito al subagente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un’organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell’ipotesi in cui ricorra la prova di un’ap- parenza di rapporto diretto EL subagente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23973 EL 26/09/2019; in senso analogo: Sez. 3, Ordinanza n. 31675 EL 14/11/2023). 10 24. Con specifico riferimento al settore assicurativo, si rileva che, di regola, l’assicuratore si avvale di una rete, capillarmente diffusa sul territo- rio, di ausiliari che, a diverso titolo e con differenti compiti, procurano la conclusione di contratti e l’incasso di premi, sicché risulta evidente un vin- colo funzionale/economico, dato il vantaggio realizzato da quei soggetti per l’attività ELl’impresa, la quale – per il brocardo sopra richiamato – non può ragionevolmente rifiutare, in caso di controversie, l’imputazione degli atti dannosi da essi compiuti (come già sostenuto – e ribadito – in dottrina: «La Compagnia non può in pari tempo valersi ELl’opera [di agenti e procaccia- tori senza rappresentanza], additarli col proprio nome e col proprio credito alla fiducia EL pubblico, profittare degli affari che le procacciano, e respin- gere le conseguenze ELla loro attività quando le riescano dannose. Questa responsabilità è una conseguenza inseparabile dall’ufficio che esercitano: è il lato passivo ELla loro attività; non possono essere agenti per l’affare com- piuto a dovere, e non agenti per quello compiuto slealmente;
la contraddi- zione non lo consente: protestatio contra factum non valet»). 25. Per le ragioni anzidette, l’assicuratore ben può essere chiamato a rispondere anche se l’agente (o il procacciatore), pacificamente estraneo all’organico ELla compagnia, è privo di potere rappresentativo, giacché il criterio rilevante non è la spendita EL nome, ma l’utilizzazione stabile ELl’opera ELl’ausiliario per la distribuzione e gestione ELle polizze, con un rapporto di preposizione di natura economico-funzionale. 26. In conclusione, ai fini ELla configurabilità ELla responsabilità ex art. 2049 c.c. ELl’assicuratore, occorre: 1) che sia stato cagionato un danno ad un terzo (anche derivante da induzione a contrarre o da stipula di polizza invalida) con colpa o dolo ELl’ausiliario e affidamento incolpevole EL danneggiato, 2) la sussistenza di un rapporto institorio anche “di fatto”, desumibile o dall’inserimento ELl’ausiliario in un reticolo di soggetti che, con le loro attività (stipule, premi, portafoglio, crescita rete, ecc.), forni- scono un apporto economico-funzionale all’impresa assicurativa e/o dal po- 11 tere (anche solo eventuale) di direzione e controllo ELl’assicuratore, 3) l’oc- casionalità necessaria tra le mansioni svolte per la compagnia assicuratrice e l’illecito. 27. In base a quanto ora esposto, la circostanza che TT colla- borasse “solo” con l’agenzia EL AS non è, di per sé, idonea ad escludere la responsabilità ELl’assicuratore: essa non spezza automaticamente il nesso di preposizione poiché l’operatività EL subagente era canalizzata nella distribuzione dei prodotti ELl’impresa e inserita nel circuito organiz- zativo ELla rete distributiva, secondo una logica di reticolo e di affidamento EL pubblico sulla spendita ELl’apparato di intermediazione. 28. In tale scenario, l’illecito EL subagente può ritenersi commesso nell’esercizio ELle incombenze connesse alla promozione/gestione dei pro- dotti assicurativi, con conseguente sussistenza EL necessario nesso di oc- casionalità necessaria tra mansioni e fatto dannoso, poiché l’espletamento ELle prime ha reso possibile o comunque agevolato la realizzazione EL se- condo, esponendo il terzo all’ingerenza dannosa ELl’ausiliario. 29. In definitiva, la censura ELla ricorrente – che chiede di esclu- dere la responsabilità ELl’assicuratore sulla sola base ELl’assenza di un rapporto “diretto” tra compagnia e subagente – non coglie il corretto peri- metro applicativo ELl’art. 2049 c.c.: infatti, la preposizione può risultare integrata (e, quindi, la responsabilità EL preponente configurabile) in pre- senza di una rete distributiva organizzata e funzionalmente inserita nell’at- tività ELl’impresa, secondo gli indici sopra richiamati, ferma la necessità ELl’occasionalità necessaria tra attività affidata e illecito. 30. Il motivo va di conseguenza rigettato in base al seguente prin- cipio di diritto: «L’assicuratore risponde ex art. 2049 c.c. ELl’illecito commesso dal su- bagente se l’attività di questo, benché svolta in piena autonomia e senza alcuno stabile vincolo di soggezione, è funzionalmente inserita nella rete distributiva ELl’impresa assicurativa ed è idonea a ingenerare, in capo al 12 cliente, un affidamento ragionevole circa la riconducibilità ELl’operato EL sub‑intermediario alla sfera organizzativa ELla compagnia». 31. Col secondo motivo EL proprio ricorso incidentale la RA lamenta «Violazione e falsa applicazione art. 360 n. 4 riguardo agli artt. 2049 e 1227 c.c.», in quanto la Corte d’appello ha trascurato di considerare la negligenza di UC RI nelle modalità di pagamento dei premi (assegni in bianco intestati dal subagente); che la condotta imprudente ELl’assicu- rata aveva agevolato la truffa;
che tale condotta era valutabile ai fini EL concorso ex art. 1227 c.c., con conseguente esclusione o riduzione ELla responsabilità ELla compagnia. 32. Il motivo è inammissibile nella parte in cui prospetta in questa sede la necessità di esaminare circostanze di fatto. 33. In particolare, RA LI riferisce a questa Corte di legitti- mità che le modalità di pagamento dei premi assicurativi da parte ELl’assi- curata – mediante assegni in bianco intestati al subagente – violerebbero le disposizioni contrattuali e le regole di prudenza e che tale condotta avrebbe reso impossibile ogni controllo da parte ELl’assicuratore («La modalità di pagamento, in sostanza, aggira i presidi voluti dal legislatore, facendo rica- dere l’efficienza causale ELla truffa esclusivamente nella modalità di paga- mento»). Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legitti- mità, la ricostruzione EL fatto e la valutazione ELle risultanze istruttorie spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., o ELl’anomalia ELla motivazione, vizi che nella specie non risultano essere stati specifica- mente allegati, né adeguatamente argomentati. 34. Il motivo è infondato nella parte in cui la RA LI sostiene che la responsabilità ELl’assicurato va affermata ogniqualvolta non siano rispettate le modalità di pagamento previste dal contratto («Pagamenti di questo tipo, in altre parole, sono vietati dalla legge e eludono le disposizioni in tema di antiriciclaggio… un tale pagamento viola le disposizioni contrat- tuali»). 13 35. In realtà, questa Corte ha già statuito che l’incuria ELl’assicu- rato nel pagamento di premi comporta sua autoresponsabilità, a meno che «tale condotta fosse nel caso concreto giustificata - in sostanza - da un incolpevole affidamento, suscitato dal fatto che tra l’assicurata e l’interme- diario assicurativo fosse da anni invalsa una prassi in tal senso» (Cass. 9869/2020). 36. Nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato in fatto che le modalità di pagamento adottate dall’assicurata, pur non ortodosse, erano state tollerate e accettate per un periodo significativo, così da ingenerare un suo legittimo affidamento: conseguentemente, non può essere ricono- sciuta una responsabilità esclusiva o prevalente ELla RI per la viola- zione ELle regole contrattuali, dovendosi invece escludere la colpa ELl’as- sicurata in ragione ELl’affidamento sulla correttezza ELla prassi seguita, tollerata dall’assicuratore. 37. Passando al ricorso incidentale di UC RI, si osserva che, col primo motivo, è dedotta la «Violazione ELl’art. 1223 codice civile. Art. 360 c.p.c. n. 3 In ordine ai motivi d’appello primo secondo e terzo», perché il Tribunale aveva riconosciuto provata l’esistenza la validità e l’efficacia ELle polizze nn. 70079605, 70449856 e 63653598, ma aveva condannato la RA LI S.p.A. a pagare a UC RI le sole somme da lei versate e non le diverse maggiori somme che le dovevano essere corrisposte ai sensi ELle predette polizze, così violando l’art. 1223 c.c.; la Corte d’appello ha reiterato la violazione impedendo alla ricorrente incidentale di conseguire il pieno risarcimento EL pregiudizio subito. 38. Ancorché dedotto come vizio di violazione di legge e da riquali- ficare come censura di minuspetizione (art. 112 c.p.c.), il motivo è inam- missibile. 39. La RI sostiene che la sua domanda di condanna ELl’assicu- ratore al pagamento ELl’indennizzo dovuto – non già alla sola restituzione EL premio – sia stata pretermessa e che sia così stato violato il suo diritto all’integrale risarcimento. 14 40. Al contrario, risulta dalla sentenza impugnata che la Corte d’ap- pello ha specificamente considerato la doglianza e ha infatti statuito: «Quanto ai motivi di appello incidentale, proposti da UC RI, essi at- tengono al riconoscimento ELle sole somme capitali investite e non anche degli importi che sarebbero maturati ai sensi di polizza. A tal proposti, va tuttavia ricordato che NA SS s.p.a., anche con riferimento alle tre polizze ritenute valide, ha dichiarato di averne liquidata una, senza tuttavia fornire la prova di alcunché, sicché in assenza di ulteriori elementi non è stato possibile riconoscere se non la somma capitale, in assenza di ulteriori elementi forniti dalla stessa attrice, mentre, per le altre due polizze ha al- legato che, pur essendo le stesse registrate, non vi era prova dei versamenti dei premi che, infatti, l’attrice non ha potuto dimostrare di avere consegnato ad NA SS s.p.a. ed invero le stesse sono state verosimilmente inca- merate dal sub agente, nelle cui mani sono state versate, con la conse- guenza che l’obbligo restitutorio non potrà estendersi a somme diverse da quelle consegnate a quest’ultimo, non essendo state oggetto di investi- mento». 41. La critica rivolta alla sentenza impugnata – che si fonda su un difetto di prova EL diritto all’indennizzo o EL suo ammontare – risulta così EL tutto eccentrica rispetto alla ratio decidendi. 42. Il secondo motivo di UC RI è rubricato «Violazione degli articoli 2056 e 1223 EL codice civile. Art. 360 c.p.c. n. 3»; la ricorrente incidentale lamenta che anche la Corte d’appello, così come già aveva fatto il Tribunale, dopo aver ritenuto invalide le altre polizze, abbia illegittima- mente ritenuto che il pregiudizio di carattere patrimoniale subito dalla Ri- goni corrisponda solo alle somme da lei versate a titolo di premio e non alle somme che le dovevano essere corrisposte ai sensi ELle polizze, da quali- ficarsi come lucro cessante. 43. Il motivo è inammissibile. 15 44. Oltre a significative violazioni ELl’art. 366 c.p.c., la censura non coglie la ratio decidendi ELla sentenza impugnata, dato che la Corte d’ap- pello di Venezia ha espressamente rilevato che nel giudizio di primo grado non era mai stata formulata una domanda di condanna ELl’assicuratore e degli altri responsabili al pagamento EL lucro cessante («ossia il rendimento che tali somme avrebbero prodotto se fossero state investite secondo le condizioni di polizza o comunque presso altri operatori EL mercato assicu- rativo»; pagg. 36-37 EL ricorso incidentale). 45. In particolare, il giudice di secondo grado ha affermato che «...non è fondata la pretesa di ottenere una somma corrispondente a quanto maturato se le polizze fossero state valide, posto che le stesse non vennero investite ma incassate dal TT, né l’attrice nel giudizio di primo grado aveva formulato alcuna domanda risarcitoria specifica» (pag. 14 ELla sentenza d’appello). 46. Peraltro, ad abundantiam si osserva che tale rilievo trova pieno riscontro nelle conclusioni precisate dall’attrice in primo grado (riportate nel ricorso incidentale), dove – in via subordinata, per l’ipotesi di responsabilità extracontrattuale – veniva chiesta la condanna dei convenuti in solido, e comunque ELl’assicurazione, al pagamento ELla somma pari all’intero ca- pitale versato, oltre agli interessi di legge dai singoli versamenti fino all’ef- fettivo saldo, con rivalutazione monetaria, «o a quella maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa»: non si rinviene, dunque, alcun riferimento espresso o implicito a una domanda di risarcimento EL lucro cessante, né a una richiesta di rendimento sui premi versati. 47. Col terzo motivo si denuncia la «Violazione ELl’art. 112 Codice di procedura Civile. Art. 360 n. 4 c.p.c.»; la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che l’attrice, nel giudizio di primo grado, non aveva formulato alcuna domanda specifica risarcitoria, mentre detta domanda era stata espressamente avanzata nel foglio di precisazione ELle conclusioni allegato al verbale d’udienza di primo grado EL 6/7/2018. 48. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.). 16 49. È infatti evidente l’inconsistenza ELla censura, poiché una do- manda avanzata oltre i limiti ELle preclusioni processuali è da considerare nuova e, come tale, insuscettibile di esame da parte EL giudice. 50. Col quarto motivo si lamenta la «Violazione ELl’art. 112 Codice di procedura Civile. Art 360 n. 4 c.p.c. Nullità ELla sentenza.»: il giudice d’appello, pur avendo ritenuta sussistente una responsabilità extracontrat- tuale ex art. 2049 c.c., avrebbe confermato la sentenza EL Tribunale, la quale aveva condannato a restituire alla RI soltanto le somme investite per le polizze ritenute invalide o inefficaci con rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo omettendo di pronunciarsi sulla domanda di correspon- sione degli interessi dalla data di ciascun versamento sino al saldo. 51. Il motivo è manifestamente inammissibile. 52. La ricorrente incidentale lamenta una minuspetizione, da parte EL giudice d’appello, in relazione alla domanda di corresponsione degli in- teressi dalla data di ciascun versamento, già formulata in primo grado. 53. È palese la violazione ELl’art. 366 c.p.c.: in primis, nell’esposi- zione EL fatto processuale non si chiarisce se e in quali termini la predetta domanda è stata riproposta nel processo d’appello; poi, nell’atto introdut- tivo mancano i dettagli dei presunti pagamenti e si omette di considerare che la Corte d’appello ha rilevato, a pag. 13, che, quantomeno per alcune polizze, mancava proprio la prova dei versamenti dei premi. 54. Col quinto motivo UC RI denuncia la «Violazione ELl’art. 112 Codice di procedura Civile. Art 360 n. 4 c.p.c. Nullità ELla sentenza», per minuspetizione sulla domanda – relativa alle polizze nn. 70079605, 70449856 e 63653598, ELle quali era stata dichiarata la validità ed efficacia – di riconoscere, sulle somme di cui era ordinata la restituzione, anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, anziché (come erroneamente stabilito dal Tribunale) i soli interessi legali a far data dalla messa in mora sino al dì EL saldo. 55. In sostanza, si deduce che la Corte d’appello non si è pronun- ciata sul motivo di gravame relativo alla richiesta di rivalutazione monetaria 17 e interessi (gli interessi legali, solo dalla data di costituzione in mora, erano stati riconosciuti dal primo giudice) sulle somme dovute dall’assicuratore in relazione alle tre polizze ritenute valide ed efficaci. 56. In base ai principî espressi da Cass. Sez. U., 02/02/2017, n. 2731, Rv. 642269-01, la mancanza di motivazione sulla domanda di rivalu- tazione è sostanzialmente irrilevante, ai fini ELla cassazione ELla sentenza: infatti, questa Corte – correggendo l’error in procedendo ELl’omessa moti- vazione – osserva che la mancata attribuzione ELla rivalutazione monetaria sulle somme di denaro in restituzione (in relazione alle predette polizze) corrisponde al principio nominalistico;
la rivalutazione monetaria può essere riconosciuta solo in presenza di un’obbligazione di valore, ovvero quando il credito risarcitorio abbia ad oggetto il ristoro di un danno non quantificato in una somma di denaro ab origine, ma suscettibile di valutazione solo al momento ELla liquidazione;
o, infine, con riferimento alle obbligazioni di valuta, a titolo di maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., sem- pre che tale danno venga dedotto e dimostrato. Nel caso di specie, la con- danna riguardava il pagamento di somme determinate ex contractu, le quali formavano oggetto d’una obbligazione di valuta, rispetto alla quale non fu provato il maggior danno ex art. 1224 cit., e per le quali non è quindi dovuta la rivalutazione monetaria. 57. Il motivo è invece fondato nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia ELla Corte d’appello sul motivo di gravame relativo alla decor- renza degli interessi sulle somme dovute. 58. Dall’esame degli atti (puntualmente riportati nel ricorso) risulta che la questione era stata specificamente devoluta alla Corte territoriale, la quale tuttavia non ha reso alcuna statuizione sul punto, incorrendo così nella violazione ELl’art. 112 c.p.c. 59. In definitiva, il motivo è infondato nella parte relativa alla riva- lutazione monetaria, mentre va accolto nella parte relativa alla decorrenza EL computo degli interessi, attesa l’omessa pronuncia EL giudice d’appello. 18 60. Dall’accoglimento (ancorché parziale) EL quinto motivo di- scende l’assorbimento ELla sesta censura («violazione ELl’art. 1282 codice civile art. 360 n. 3 c.p.c.», per avere il giudice d’appello confermato la sen- tenza di primo grado nella parte in cui, in relazione alle polizze n.ri 70079605, 70449856 e 63653598, aveva pronunciato condanna al paga- mento di somme maggiorate dei soli interessi dalla domanda al saldo, an- ziché dalla scadenza di ogni singola polizza). 61. Col settimo motivo, UC RI si duole ELla «Violazione ELl’art. 112 Codice di procedura Civile. Art. 360 n. 4 c.p.c. Nullità ELla sentenza.», perché la Corte d’appello non si è pronunciata sul sesto motivo con il quale la RI aveva chiesto la riforma ELla sentenza EL Tribunale nella parte in cui aveva disposto la rivalutazione monetaria sulla somma di Euro 472.496,53 (dovuta da TT, RA LI e Dal AS a titolo di risarcimento) a decorrere dalla domanda, anziché degli interessi compen- sativi e ELla rivalutazione dalla data EL pregiudizio arrecato. 62. Il motivo è fondato. 63. La somma riconosciuta a titolo risarcitorio in relazione alle po- lizze ritenute nulle costituisce un credito di natura aquiliana, derivante da responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c. 64. In tali ipotesi, secondo il consolidato orientamento ELla giuri- sprudenza di legittimità, il credito risarcitorio è produttivo di interessi com- pensativi, che devono essere liquidati secondo i criteri stabiliti dalla sen- tenza ELle Sezioni Unite ELla Corte di Cassazione n. 1712 EL 17 febbraio 1995 («In tema di risarcimento EL danno da fatto illecito, il credito risarci- torio, in quanto credito di valore, produce interessi compensativi che decor- rono dal giorno in cui si è verificato il fatto dannoso, e devono essere liqui- dati secondo il criterio equitativo, tenendo conto sia ELla rivalutazione mo- netaria sia degli interessi, in modo da evitare una duplicazione EL risarci- mento.»). 19 65. Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali solo dalla data ELla domanda, senza appli- care il criterio ELla liquidazione unitaria EL danno da fatto illecito (come imposto dalla giurisprudenza sopra richiamata) e la Corte d’appello, inve- stita EL gravame, non ha corretto tale impostazione. 66. Restano assorbiti l’ottavo e il nono motivo, riguardanti le spese di lite. 67. In conclusione, il ricorso principale di EL AS è dichiarato inammissibile;
va rigettato il ricorso incidentale di RA LI;
in acco- glimento EL quinto motivo (nei limiti anzidetti) e EL settimo motivo EL ricorso incidentale di UC RI e in relazione alle questioni con quelli poste, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di merito per nuovo esame, nonché per la decisione sulle spese EL giudizio di legittimità. 68. Ai sensi ELl’art. 13, comma 1-quater, EL d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di IO EL AS e di RA LI e al compe- tente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di IO EL AS;
rigetta il ricorso di RA LI S.p.A.; EL ricorso di UC RI accoglie il quinto e il settimo motivo, dichiara assorbiti il sesto, l’ottavo e il nono motivo e inammissibili gli altri e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Vene- zia, in diversa composizione, anche per le spese EL giudizio di legittimità; ai sensi ELl’art. 13, comma 1-quater, EL D.P.R. n. 115 EL 2002, dà atto ELla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di IO EL AS e di RA LI ed al competente ufficio di merito, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto 20 per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma EL comma 1-bis ELlo stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ELla Terza Sezione Civile, in data 19 dicembre 2025. Il Consigliere estensore (AN IC) Il Presidente (MA SS)