Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02701/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01649/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 1649/2024 R.G., proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ester Daina e Vincenzo Mula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Agrigento, Questura della Provincia di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 184;
per l’annullamento
- del decreto del Prefetto di Agrigento -OMISSIS-di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale ex art. 42, T.U.L.P.S.;
- della nota n. prot. -OMISSIS- della Questura di Agrigento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione con i relativi allegati del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Agrigento, Questura della Provincia di Agrigento;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare-OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Relatrice la dott.ssa Anna GN;
Uditi nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 i difensori delle parti presenti come da verbale.
FATTO
Con istanza presentata in data 21 luglio 2023, il sig. -OMISSIS- ha chiesto alla Prefettura di Agrigento il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, già posseduta da oltre quattordici anni, e del porto di fucile per uso caccia in suo possesso da circa trent’anni.
La Questura di Agrigento, con nota prot. -OMISSIS-, ha espresso parere contrario al rinnovo, rilevando, da un lato, la familiarità del ricorrente con un soggetto gravato da diversi precedenti penali anche per reati di stampo mafioso e, dall’altro, l’assenza di elementi attuali e concreti tali da dimostrare un rischio specifico per l’incolumità personale dell’istante.
In data 14 settembre 2024, la Prefettura di Agrigento ha notificato al ricorrente, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, richiamando le valutazioni della Questura di Agrigento.
Il sig. -OMISSIS- ha quindi depositato le proprie controdeduzioni, sottolineando:
- di avere sempre ottenuto negli anni il rinnovo della licenza, pur in presenza della medesima situazione personale e familiare;
- di non avere riportato precedenti penali, né pregiudizi di polizia;
- di essere esposto a un concreto pericolo per l’incolumità personale in ragione dell’attività di amministratore della società -OMISSIS- operante nel settore della telefonia, con più punti vendita sul territorio regionale, circostanza che lo esporrebbe al rischio di aggressioni e rapine, come comprovato dalle denunce di furto e tentata rapina allegate (episodi avvenuti a Palermo e Catania nel 2023 e 2024).
Nonostante tali deduzioni, la Prefettura di Agrigento, con provvedimento -OMISSIS-, notificato il successivo 25 ottobre 2024, ha rigettato l’istanza, confermando le valutazioni ostative della Questura di Agrigento.
Avverso tale provvedimento, il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso notificato il 25 novembre 2024 e depositato il giorno 28 seguente, chiedendone l’annullamento, per i motivi di:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 42, T.U.L.P.S., poichè l’Amministrazione avrebbe applicato l’art. 11 del T.U.L.P.S., pur in assenza di condanne penali e delle condizioni soggettive che la norma indica come ostative.
La familiarità con un soggetto controindicato, preesistente al primo rilascio e ai successivi rinnovi della licenza, non potrebbe fondare un giudizio di inaffidabilità.
2. Violazione degli artt. 3, 7 e 8 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e travisamento dei fatti, poichè la Prefettura di Agrigento, nel provvedimento impugnato, non ha tenuto conto delle controdeduzioni depositate, né delle denunce attestanti episodi recenti di rapina, limitandosi a richiamare il parere contrario della Questura di Agrigento; inoltre non è stata indicata l’identità del soggetto controindicato.
3. Violazione del diritto di difesa e dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990; è contestata la mancata ostensione integrale degli atti istruttori, a seguito dell’istanza di accesso, in particolare di quelli dai quali emergerebbe la presunta frequentazione con soggetto pregiudicato, che ha così avrebbe impedito l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
Con ordinanza collegiale-OMISSIS-, è stata respinta l’istanza cautelare, per la ritenuta insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora .
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha interposto appello cautelare dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, il quale, con ordinanza collegiale -OMISSIS-, ha accolto l’appello cautelare e disposto la sospensione del provvedimento impugnato, ritenendo non adeguatamente motivata la decisione e carente l’attività istruttoria svolta dalla Prefettura di Agrigento.
In prossimità dell’udienza di merito, il ricorrente ha depositato memoria al fine di ribadire le proprie difese e insistere nell’accoglimento del ricorso.
Le Amministrazioni resistenti, con memoria difensiva, hanno sostenuto la piena legittimità del provvedimento, richiamando la discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza in materia e ribadendo che la familiarità con soggetti mafiosi costituisce elemento idoneo a minare l’affidabilità.
All’udienza del 22 ottobre 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Ai sensi dell’art. 42 del T.U.L.P.S., il porto d’armi per difesa personale è misura di carattere eccezionale, consentita soltanto a fronte di un “dimostrato bisogno” e comunque subordinata all’assenza di motivi ostativi di cui all’art. 11 del medesimo T.U.L.P.S..
È principio indiscusso che il rilascio o il rinnovo della licenza non costituisce un diritto soggettivo dell’interessato, ma un’ipotesi di deroga al generale divieto di portare armi sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4 della l. 110/1975 e l’Amministrazione esercita in materia un potere connotato da ampia discrezionalità tecnica, che il giudice amministrativo può sindacare solo nei limiti del travisamento dei fatti, della manifesta illogicità o del difetto di motivazione.
La giurisprudenza più recente, anche di questo Tribunale e condivisa dal Collegio nel caso di specie, ha puntualizzato che il porto per difesa personale richiede circostanze specifiche e attuali, non essendo sufficiente un rischio generico (Cons. Stato, III, 22 gennaio 2024, n. 651); che il porto d’armi è misura eccezionale, subordinata a un bisogno attuale e concreto e non può fondarsi sulla sola tipologia di attività o professione (TAR Sicilia Palermo, IV, 9 giugno 2025, n. 1257); e che il giudizio di inaffidabilità/assenza del bisogno deve poggiare su motivazione idonea basata su circostanze attuali (TAR Sicilia Palermo, IV, 18 giugno 2025, n. 1327).
A questo punto va osservato che il provvedimento prefettizio impugnato ha natura plurimotivata, essendo sorretto da autonome ragioni quali: l’assenza di un bisogno attuale e specifico di difesa personale e l’inaffidabilità desunta dalla familiarità con un soggetto pluripregiudicato anche per reati di tipo mafioso.
Dalla nota della Questura di Agrigento (prot. -OMISSIS-) infatti risulta che il parere contrario al rinnovo si fonda su due elementi: la vicinitas familiare con un soggetto pluripregiudicato, anche per reati di tipo mafioso e la mancanza di circostanze attuali e specifiche atte a comprovare un concreto pericolo per l’incolumità personale.
Così come chiarito dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione, in presenza di atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale: ciò significa che quando la determinazione si fonda su più circostanze autonome, l’eventuale fondatezza di alcune censure non comporta l’illegittimità dell’atto se ne sussiste almeno una idonea a sorreggerlo (TAR Sicilia Palermo, IV, 26 settembre 2025, n. 2088; id. 17 ottobre 2024, n. 2881).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, a prescindere dal profilo dell’affidabilità, è sufficiente – ai fini della reiezione del gravame – la tenuta del capo motivazionale relativo alla mancanza di un “dimostrato bisogno” attuale e concreto (art. 42, T.U.L.P.S.) che il Collegio ritiene che non sia stato dimostrato da parte ricorrente, per le ragioni di seguito spiegate.
Ciò posto, è infondato il primo motivo di ricorso, nella parte in cui il Prefetto di Agrigento, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto non assolto dall’interessato l’onere probatorio sul “dimostrato bisogno”.
La circostanza che in passato il ricorrente abbia sempre ottenuto il rinnovo non determina alcun legittimo affidamento a rinnovi futuri, trattandosi di valutazioni rilasciate “ rebus sic stantibus ”.
La sopravvenuta valutazione negativa dell’Amministrazione si colloca dunque entro i margini della discrezionalità tecnica, non emergendo contraddittorietà manifesta o illogicità.
Neppure il secondo motivo è fondato.
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 3, 7 e 8 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento, poichè la Prefettura di Agrigento avrebbe trascurato le controdeduzioni e le denunce di furti e rapine ai danni di esercizi commerciali riconducibili alla società di cui egli è amministratore e il decreto impugnato, pur dando conto delle osservazioni difensive, non ne spiegherebbe adeguatamente l’irrilevanza.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, le denunce allegate invero si riferiscono a episodi di natura patrimoniale verificatisi presso gli esercizi commerciali di sua pertinenza, in assenza del ricorrente stesso (furto con scasso notturno, furto con destrezza in orario di chiusura del negozio, ecc.), tali non da provare un pericolo immediato e personale per la sua incolumità.
Il ricorrente, in altre parole, non ha dato prova piena di circostanze attestanti un attuale e concreto pericolo per la sua incolumità personale, condizione questa necessaria per consentire - anche in fase di rinnovo della licenza - la deroga al divieto generalizzato di portare armi; in particolare, le suddette circostanze non possono essere rinvenute nel rischio generico connesso con l’espletamento dell’attività commerciale con asserito maneggio di danaro contante (gestione di negozi di telefonia e apparecchiature informatiche), né nelle asserite subite “rapine”, in quanto gli episodi denunciati non riguardano il delitto di “rapina” (v. art. 628, c.p.) bensì i reati di furto (art. 624, c.p.) e danneggiamento (635, c.p.) di beni, perpetrati da ignoti, per lo più nelle ore notturne, senza alcuna aggressione fisica o minaccia a persone, per limitare i quali, in ogni caso, il ricorrente risulta assicurato e dotato di apposito servizio di vigilanza.
Stando così le cose ne consegue che la Prefettura di Agrigento ha ragionevolmente argomentato che le vicende denunciate non presentano i requisiti di concretezza ed attualità idonei a fondare il rinnovo.
Il terzo motivo relativo alla parziale ostensione degli atti istruttori non è idoneo a determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Il ricorrente ha potuto conoscere e contestare in giudizio gli atti essenziali (nota del Questore di Agrigento e decreto del Prefetto di Agrigento), così da esplicare il proprio diritto di difesa.
L’eventuale mancata integrale ostensione di ulteriori atti attiene a un distinto rimedio in materia di accesso e non incide, nel merito, sulla sufficienza motivazionale del provvedimento impugnato.
Sul diverso esito delle fasi cautelari, va precisato quanto segue.
È vero che, con ordinanza n. -OMISSIS- il C.G.A., in riforma della decisione cautelare di questa Sezione, ha sospeso l’efficacia del diniego rilevando, in via sommaria, una “motivazione talmente insufficiente da risultare pressoché inesistente” e una “inadeguata istruttoria” sul punto della familiarità.
Tuttavia, quella valutazione cautelare ha natura provvisoria e non vincola il giudizio di merito.
All’esito del pieno contraddittorio, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia fornito una motivazione sufficiente, esponendo le ragioni di affidabilità e di mancanza di un bisogno attuale in coerenza con i principi elaborati dalla più recente giurisprudenza già richiamata.
Per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza di cui all’art. 26, comma 1, c.p.a., non ricorrendo nel caso di specie ragioni idonee a giustificarne la compensazione, tenuto conto che le difese del ricorrente si sono rivelate infondate nel merito e che l’Amministrazione resistente ha svolto attività difensiva scritta e sostanziale: pertanto, vanno poste a carico del ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle Amministrazioni resistenti, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e i terzi menzionati.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES UN, Presidente
Anna GN, Consigliere, Estensore
NA LI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna GN | ES UN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.