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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 31097/2021
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona Civile
PROSIEGUO VERBALE DI UDIENZA DEL 20/01/2025
Il Giudice, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione ed ascoltata la discussione, procede, conformemente al rito, alla lettura ed al deposito della sentenza con la quale definisce il giudizio e che costituisce parte integrante del presente verbale di udienza.
Napoli, 20/01/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
R.G. 31097/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 20/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 31097/2021 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IACCARINO FRANCESCO, come da procura in atti.
ATTORE
E
F.G.V.S. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARTELLI GIOVANNI BATTISTA, come in atti.
CONVENUTO
NONCHÉ
RO BR
CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 702 bis, ritualmente notificato, l'odierno istante ha convenuto davanti a Questo Tribunale la FGVS e al fine CP_1 CP_2 di veder condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 09/04/2019 alle ore 21:30 circa, al Corso
Arnaldo Lucci, in Napoli, mentre si trovava alla guida del proprio motoveicolo
PIAGGIO SKIPPER 125 tg AM30786 allorquando veniva investito dall'autoveicolo FIAT PUNTO tg CB617YX, privo di copertura assicurativa.
Con argomentazioni varie concludeva- come in atti- per vedere condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni.
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2 Si costituiva in giudizio la convenuta FGVS che contestava la CP_1 ricostruzione attorea, eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Eccepiva in particolare l'inammissibilità della procedura azionata in quanto la domanda richiedeva una istruttoria piena e spiegava azione di regresso ex art 292 CdA.
Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda rassegnando conclusioni come in atti.
Nonostante la regolarità della notifica non si costituiva . CP_2
All'udienza del 09.01.2023 Questo Magistrato disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario.
Ammessa prova testimoniale richiesta dalla parte attrice, la stessa non compariva né, pur onerata espressamente in tal senso, forniva prova dell'intimazione dei testimoni ammessi in ragione delle istanze istruttorie formulata dalla stessa parte attrice, e, pertanto, con ordinanza del 11.11.2024 veniva dichiarata decaduta dalla stessa.
All'odierna udienza, celebratasi ex art. 281 sexies c.p.c., ascoltata la discussione di parte convenuta – unica che partecipava all'udienza - Questo
Giudice, all'esito della camera di consiglio, procede alla decisione del giudizio con la presente sentenza.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che, CP_2 nonostante la rituale notifica, non si è costituito in giudizio.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Tale affermazione può cogliersi alla luce del principio della ragione più liquida.
Il richiamo al detto principio appare quanto mai opportuno in relazione all'odierna fattispecie riuscendo a fornire una immediata “risposta”, finanche sostanziale, alla pretesa dell'attore.
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3 In merito all'operatività del principio della “ragione più liquida” opportuno sottolineare che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Nella fattispecie sottoposta all'odierna Cognizione il Tribunale ritiene la declaratoria di infondatezza trova fondamento nell'omesso assolvimento dell'onere probatorio nella ricostruzione della dinamica del sinistro ed, in particolare, della prova dell'evento stesso nella sua materialità inteso come accadimento naturale -storico nonché del nesso causale tra quest'ultimo ed il presunto danno lamentato.
In altri ed estremamente sostanziali termini la parte attrice non ha provato, non avendo assolto il relativo onere, né l'evento che assume foriero di danno ( cd. danno evento ), né le presunte conseguenze dannose dello stesso ( cd. danno conseguenza ).
L'attore, infatti, - nonostante fossero state ammessa le istanze istruttorie testimoniali come dallo stesso richieste - non ha fornito alcuna né ha prodotto ed allegato alcunchè, venendo meno al riparto dell'onere probatorio delineato dall'art. 2967 cc.
Al riguardo sufficiente ricordare che la Suprema Corte di Cassazione è assolutamente granitica nel ritenere che spetta all'attore-danneggiato la prova del fatto lesivo come verificatosi in concreto: “l'onere della prova del nesso di causalità tra il fatto generatore del danno e l'evento dannoso è a carico di chi agisce, con la conseguenza che l'incertezza non può che ricadere su chi tale prova era tenuto a fornire, con il conseguente rigetto della domanda attrice.” ( tra le numerose Cass. Civ., sez. III, 06/07/2017, n. 16655).
A fronte della sostanziale inattività della parte attrice nel coltivare l'attività istruttoria come ammessa, l 'omessa ricostruzione della dinamica del fatto,
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4 impedisce la prova dell'an del fatto costitutivo della pretesa, a meno da non voler considerare inammissibilmente, il fatto come esistente nella sua dinamica causale, per così dire, in re ipsa, in ragione della mera asserzione attorea dispensando l'attore stesso anche dalla prova dell'evento stesso. citato nesso.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Resta da analizzare il tema del governo delle spese di lite.
Le spese tra le parti costituite seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornato ex D.M. 147/2022 al “relativo scaglione di valore di riferimento” considerando la natura delle questioni affrontate parametrando, proprio in ragione della detta natura, le stesse al valore cd. “minimo” di cui ai citati d.m.
Nulla sulle spese nei confronti di - contumace. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Rigetta integralmente la domanda
- Condanna parte attrice – compiutamente identificata in atti - al pagamento, in favore di parte convenuta - compiutamente identificata in atti - delle spese di lite, liquidate in euro 2.540,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori se dovuti come per legge.
- nulla sulle spese tra la parte attrice ed il convenuto contumace.
E' verbale.
Napoli, 20/01/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
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