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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1070/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6085/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3052/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3
e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 357/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente, Ricorrente_1 , impugnava cartella di pagamento n. 07120240016420668/000, dell'importo complessivo di € 252,12, avente ad oggetto il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica di spettanza della Regione Campania - anno 2018.
Il contribuente con il proprio atto sosteneva la mancata notifica degli atti prodromici con conseguente decadenza/prescrizione della pretesa impositiva e conseguente nullità dell'atto impugnato.
Si costituiva nel giudizio di I grado Agenzia delle Entrate NE resistendo alle avverse pretese.
Con Sent. n. 3052 del 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sez. 3, depositata in cancelleria, in data 18.02.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso, annullando la cartella di pagamento impugnata per prescrizione triennale, rilevando che "Il ricorso è fondato.
Invero non essendo stata depositata documentazione attestante la notifica dell'atto presupposto il ricorso, considerata l'epoca del tributo, deve trovare accoglimento.
Ogni altra questione è assorbita.
Per quanto sopra detto, la Commissione, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.".
La CGT di Napoli, infine, riteneva di compensare le spese di lite “In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.”.
Avverso tale ultimo punto proponeva appello il contribuente chiedendo di riformare in parte qua la gravata decisione in considerazione del fatto che la compensazione delle spese può essere disposta esclusivamente se concorrono “gravi ed eccezionali ragioni” ma che, nel caso di specie, il Collegio non ha in alcun modo motivato la propria decisione riducendo il tutto ad una mera frase di stile.
Si costituiva Agenzia delle Entrate NE, la quale ribadiva, anche in questa sede, la propria estraneità atteso che, per quanto di sua competenza, aveva dimostrato la regolarità della procedura ad essa affidata.
all'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va' accolto.
Giova precisare che costituisce principio generale dell'ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., in applicazione del principio di causalità per cui non è esente dal sopportare l'onere delle spese di lite la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata.
La compensazione, invece, è ritenuta eccezione al principio generale e, come sancito dal novellato art. 92
c. 2 c.p.c., questa è utilizzabile solo in caso di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Al di fuori dei casi menzionati e tassativamente previsti dalla norma in questione non si potranno ritenere compensate le spese di lite.
Alla stregua di quanto sin qui detto la decisione del Collegio di prime cure risulta viziata atteso che non è stata dimostrata la tempestività delle notifiche prodromiche, dunque non si potrà che ritenere di dover condannare la stessa alla refusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa.
Ciò, si badi, anche conformemente all'orientamento consolidato della Suprema Corte che ha riguardo ha da ultimo statuito che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass.
Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020 (Rv. 656993 - 01).
Le spese del presente giudizio vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. In riforma della gravata sentenza condanna Agenzia delle Entrate NE, alla refusione delle spese di lite del I grado e determina le stesse in € 300,00 oltre accessori se dovuti in favore del procuratore costituito che si è dichiarato anticipatario. Condanna altresì Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite del presente giudizio pari ad € 500,00, oltre accessori se dovuti, in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6085/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3052/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3
e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 357/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente, Ricorrente_1 , impugnava cartella di pagamento n. 07120240016420668/000, dell'importo complessivo di € 252,12, avente ad oggetto il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica di spettanza della Regione Campania - anno 2018.
Il contribuente con il proprio atto sosteneva la mancata notifica degli atti prodromici con conseguente decadenza/prescrizione della pretesa impositiva e conseguente nullità dell'atto impugnato.
Si costituiva nel giudizio di I grado Agenzia delle Entrate NE resistendo alle avverse pretese.
Con Sent. n. 3052 del 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sez. 3, depositata in cancelleria, in data 18.02.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso, annullando la cartella di pagamento impugnata per prescrizione triennale, rilevando che "Il ricorso è fondato.
Invero non essendo stata depositata documentazione attestante la notifica dell'atto presupposto il ricorso, considerata l'epoca del tributo, deve trovare accoglimento.
Ogni altra questione è assorbita.
Per quanto sopra detto, la Commissione, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.".
La CGT di Napoli, infine, riteneva di compensare le spese di lite “In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.”.
Avverso tale ultimo punto proponeva appello il contribuente chiedendo di riformare in parte qua la gravata decisione in considerazione del fatto che la compensazione delle spese può essere disposta esclusivamente se concorrono “gravi ed eccezionali ragioni” ma che, nel caso di specie, il Collegio non ha in alcun modo motivato la propria decisione riducendo il tutto ad una mera frase di stile.
Si costituiva Agenzia delle Entrate NE, la quale ribadiva, anche in questa sede, la propria estraneità atteso che, per quanto di sua competenza, aveva dimostrato la regolarità della procedura ad essa affidata.
all'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va' accolto.
Giova precisare che costituisce principio generale dell'ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., in applicazione del principio di causalità per cui non è esente dal sopportare l'onere delle spese di lite la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata.
La compensazione, invece, è ritenuta eccezione al principio generale e, come sancito dal novellato art. 92
c. 2 c.p.c., questa è utilizzabile solo in caso di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Al di fuori dei casi menzionati e tassativamente previsti dalla norma in questione non si potranno ritenere compensate le spese di lite.
Alla stregua di quanto sin qui detto la decisione del Collegio di prime cure risulta viziata atteso che non è stata dimostrata la tempestività delle notifiche prodromiche, dunque non si potrà che ritenere di dover condannare la stessa alla refusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa.
Ciò, si badi, anche conformemente all'orientamento consolidato della Suprema Corte che ha riguardo ha da ultimo statuito che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass.
Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020 (Rv. 656993 - 01).
Le spese del presente giudizio vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. In riforma della gravata sentenza condanna Agenzia delle Entrate NE, alla refusione delle spese di lite del I grado e determina le stesse in € 300,00 oltre accessori se dovuti in favore del procuratore costituito che si è dichiarato anticipatario. Condanna altresì Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite del presente giudizio pari ad € 500,00, oltre accessori se dovuti, in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.