TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssaClaudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7895 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI TUORO VENTURA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...] rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI TUORO VENTURA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/04/2025 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Ercolano il 15/07/2009, che dall'unione coniugale erano nati i figli ( nato a [...] il [...]), Persona_1 [...]
( nato a [...] il [...]) e ( nato a [...]_2 Persona_3
il 30.11.2013), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile
1 situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con residenza privilegiata presso la madre;
- La casa coniugale sita in Ercolano alla Via Villanova n. 2, scala D, int. 1, resta assegnata, unitamente a mobili e suppellettili che la arredano, alla MO , che la occuperà in uno ai Controparte_1
figli minori;
- Il padre avrà facoltà di visitarli e di tenerli con sé, durante la settimana, ogni volta che lo vorrà, ed a settimane alterne per i fine settimana anche con pernottamento presso il padre, compatibilmente con la volontà dei minori e con gli impegni scolastici, previo accordo con la madre pomeriggi a settimana il mercoledi e venerdi dalle 16.30 alle 20.00 e per due volte al mese ed a settimane alterne il papà potrà tenere con sé i figli dalle ore 18.00 del venerdi alle ore 22.00 della domenica con il pernottamento;
- Ad anni alterni i minori trascorreranno Natale ed il 31 dicembre presso un genitore, mentre il 26 dicembre ed il 1° gennaio con l'altro. Sempre ad anni alterni trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro. -
Durante l'estate il padre potrà tenere presso di sé i figli minori per un periodo continuativo di giorni quindici a luglio o ad agosto, periodo che di volta in volta i coniugi si riservano di determinare anche in relazione ai loro impegni lavorativi, entro il giorno 30 giugno di ogni anno.
- Il sig. si impegna a versare alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, la somma di € 750,00 (settecentocinquanta/00) per il contributo al mantenimento dei tre figli minori, ovvero di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, nonché € 150,00
(centocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento per la MO non autonoma sotto il profilo economico. La suddetta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale monetaria secondo gli indici ISTAT, e con obbligo per il marito di contribuire in favore dei minori in misura del 50% alle spese straordinarie, ludiche, scolastiche e quelle sanitarie non coperte dalle SSN;
- L'assegno
Unico verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50%; - I coniugi dichiarano di aver compiutamente regolato i rapporti patrimoniali pregressi e di non aver nulla a pretendere
2 reciprocamente;
- I coniugi chiedono che venga omologata la separazione alle condizioni di cui sopra. PIANO GENITORIALE EX ARTT. 473-BIS.12 ULT. CO. E 473-BIS.50 C.P.C. Per i minori:
1. nato a [...] il [...], iscritto al Secondo Persona_1 anno dell'Istituto Superiore – ITIS Carlo Levi di Portici, che non svolge attività sportive extrascolastiche;
2. , nato a [...] il [...], che attualmente Persona_2 frequenta il terzo anno della Scuola Media presso l'Istituto Iaccarino, nonché la scuola Calcio
“Andrea Socaro” di Ercolano;
3. , nato a [...] il Persona_3
30.11.2013, che attualmente frequenta il primo anno della Scuola Media presso l'Istituto
Iaccarino, nonché la scuola Calcio “Andrea Socaro” di Ercolano;
I minori conserveranno l'attuale residenza presso la casa coniugale, ed avranno la residenza privilegiata con la madre .
Gli stessi godono di buona salute. La sig.ra si occupa dei figli minori nella CP_1
quotidianità. PROGETTO GENITORIALE PROPOSTO Al fine di tutelare il diritto dei minori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e ricevere da loro cura, educazione ed istruzione, gli stessi resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e continueranno ad abitare con la madre. A) il sig. terrà i figli con sé due pomeriggi Parte_1
a settimana, il lunedì ed il venerdì dalle 17.00 alle 20.00, nonché a weekend alterni, dal venerdì dalle 18.00 alle 22.00 della domenica, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori. B) Durante le vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni continuativi con il papà a luglio o ad agosto da concordare con la madre entro il 30.05 di ogni anno;
C) Per le festività natalizie, ciascun genitore trascorrerà dette feste con i minori ad anni alterni con precisazione che, a partire dal Natale 2025, il minore resterà con la madre nei giorni 24, 25 e 26 dicembre , ed i giorni 31 dicembre e 1 gennaio con il padre salvo diverso accordo tra le parti. D) Per le festività pasquali ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni le vacanze pasquali con il minore, e cosi ogni anno secondo il criterio dell'alternanza per gli anni successivi. E) Per i giorni speciali quali il compleanno e l'onomastico dei minori questi verranno festeggiati ad anni alterni con ciascun genitore. Resta salva la possibilità che i minori trascorrano le medesime festività con entrambi i genitori ove ritenuto possibile dagli stessi. H) Per i giorni speciali quali il compleanno ed onomastico di ciascun genitore, i minori trascorreranno l'intera giornata con il genitore stesso per quanto possibile, tenuto conto degli impegni di lavoro e di vita degli stessi genitori e degli impegni di scuola ed esigenze di vita e di relazione dei minori. I) Il padre si occuperà di versare un assegno mensile di € 750,00 (250,00 per ciascun figlio) per il mantenimento dei minori oltre al
50% delle spese straordinarie. L'assegno unico nella misura del 50% verrà incassato da ciascun genitore. I genitori si danno sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e documento equipollente.”
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.45 ,parte I s. , reg. Atti Matrimonio anno 2009) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
4