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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4315 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1147/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Miano ed Elisabetta Cruciani, come da Parte_1 procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, CP_1 come da procura in atti appellato
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Mariafranca Palagano, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9706/2023 pubblicata il 2.11.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.4.2023 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 097 2023 9030363216 000, notificata in data 14.3.2023, limitatamente alla cartella esattoriale n. 097 2010 0147338859 000 e all'avviso di addebito n. 397 2013 0003134514000, entrambi relativi a crediti previdenziali.
1 Deduceva l'omessa notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento e la prescrizione delle somme vantate.
Così concludeva: “In via preliminare, vista la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'intimazione di pagamento impugnata, e l'enorme esborso che dovrebbe affrontare il ricorrente per evitare l'esecuzione forzata, concedere l'immediata sospensione dell'esecutorietà della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito indicati in premessa.
In via principale, per tutti i fatti esposti in narrativa dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e degli atti ad essa presupposti indicati in premessa, ed annullarli unitamente ad ogni atto ad esse presupposto o consequenziale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”. CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'intimazione di pagamento impugnata, alla sottesa cartella esattoriale, nonché agli atti compiuti successivamente alla notifica dell'avviso di addebito;
forniva, quindi, la prova dell'avvenuta regolare notifica dell'avviso di addebito e concludeva chiedendo: “IN VIA
PRELIMINARE, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' con CP_1 riferimento alla notifica della cartella di pagamento n. 097 2010 0147338859 000, nonché agli atti compiuti successivamente alla notifica dell'avviso di addebito n. 397 2013 00031345 14 000 sottesi all'intimazione di pagamento.
NEL MERITO, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, con conseguente conferma di tutti gli atti impugnati ed accertamento della legittimità dell'intimazione di pagamento n. 097 2023 90303632
16/000 notificata da in data 14 marzo 2023 e, per l'effetto, Controparte_3 condannare il Sig. al pagamento dei contributi ivi indicati, oltre accessori fino al Parte_1 saldo.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE E accertare e dichiarare la pretesa Parte_2 creditoria dell' con riferimento a tutte le somme che risulteranno dovute in corso di causa. CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 e 213 c.p.c., si insiste affinché il
Giudicante adito consenta e/o ordini al Concessionario di Riscossione di esibire copia della notifica della cartella di pagamento n. 097 2010 0147338859 000, nonché di tutti gli atti alla stessa connessi e/o conseguenti, nonché di quelli connessi e/o conseguenti alla iscrizione a ruolo e alla notifica dell'avviso di addebito n. 397 2013 00031345 14 000.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre il rimborso forfetario per spese generali ed oltre oneri legali”.
2 Si costituiva in giudizio l' eccependo la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva con riferimento all'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata;
deducendo di avere regolarmente notificato la cartella esattoriale e di avere interrotto il termine di prescrizione mediante gli atti interruttivi allegati alla memoria di costituzione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto;
in subordine, in caso di accoglimento dell'opposizione, di condannare il solo Ente impositore al pagamento delle CP_ spese di lite ovvero di condannare l' a manlevare e tenere indenne l' da qualsivoglia CP_4 effetto pregiudizievole derivante dalla sentenza;
con vittoria delle spese di lite.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte convenuta.
In particolare, il giudice di primo grado accertava, sulla base dei documenti depositati in atti,
l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata;
dichiarava infondata l'eccezione di prescrizione, avendo l' dato la CP_4 prova della notifica di idonei atti interruttivi tra la data di notifica dei titoli sottesi e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Ha proposto appello sulla base del seguente unico motivo di doglianza: Parte_1
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, dell'art. 2943, comma 4,
c.p.c., nonché dell'art. 139 c.p.c. Intervenuta prescrizione delle somme vantate dagli enti opposti.
Ha lamentato parte appellante che l' non ha depositato i presunti atti interruttivi della CP_4 prescrizione;
che gli stessi non sono menzionati negli estratti di ruolo allegati;
che gli avvisi di ricevimento postali depositati dal non sono riconducibili alla cartella esattoriale e CP_5 all'avviso di addebito presupposti all'intimazione di pagamento impugnata.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta, in relazione ai soli crediti di natura previdenziale di cui alla cartella di pagamento n. 097 2010 0147338859 000 e all'avviso di addebito n. 397 2013
0003134514 000, e di annullarla con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi.
Si è costituita in giudizio l' deducendo di avere dato prova della Controparte_2 rituale notifica degli atti interruttivi della prescrizione e depositando il pignoramento presso terzi n.
09784201600043896001, notificato in data 17.12.2016, il pignoramento presso terzi n.
09784201600044187001 notificato in data 17.12.2016, l'intimazione di pagamento n.
0972016901105351300, notificata in data 28.09.2016, l'intimazione di pagamento n.
09720199065092825000, notificata in data 11.12.2019.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese legali.
3 CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 17.12.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
Giova preliminarmente osservare che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.lgs. n.
46/1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24,25,29, dal D.L. n. 78/ 2010, art. 30, comma 1, conv. in L.
n. 122/2010, dal D.P.R. n. 602/1973 e dal D.lgs. n. 112/1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425/2019; n. 6704/2016; n. 594/2016; n. 24215/2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793/2010; n. 6119/2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.lgs. n. 46/1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può
4 essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento -
Cass., sez. 6 n. 24506/2016).
La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che: "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294/2019; n. 22292/2019; n. 28583/2018; n. 594/2016).
Ed ancora, “premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239/2007)”, la S.C. ha sottolineato che
"laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (Cass. n. 28583/2018.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292/2019; n. 29294/2019).
A fronte, quindi, della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999, ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi
(tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza) (Cass. n. 18256/2020).
5 Ha, infatti, precisato la Suprema Corte con la sentenza n. 31282/2019 che, nelle ipotesi in cui il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.lgs. n. 46/1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata.
Le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass.
n. 29294/2019; n. 31282/2019). CP_ 1.1. Ciò premesso, nel giudizio di primo grado, l' e l' hanno Controparte_2 depositato la documentazione attestante la regolare notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
In particolare, la cartella esattoriale n. 097 2010 0147338859 000 è stata notificata dal
Concessionario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 19.3.2012, a seguito dell'invio della raccomandata a/r (all. 5 al fascicolo di primo grado di
. CP_4
CP_ L'avviso di addebito n. 397 2013 0003134514 000 è stato notificato dall' a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r, ricevuta a mani il 17.4.2013.
Costituisce ius receptum che qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890 (tra le tante: Cass.,
Sez. 6^-5, 12 novembre 2018, n. 28872; Cass. civ., Sez. 6 - 5, 10 aprile 2019, n. 10037; Cass., Sez.
5^, 10 agosto 2023, n. 24492; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2023, n. 27101; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre
2023, n. 27983; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33236; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2024, n.
9866; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2024, n. 24694), in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la
6 pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 3) o al
"portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802/2018; conf. Cass. n.
12083/2016 e n. 29022/2017; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12470/2020, da ultimo Cass. n. 21583/2025).
L'accertata regolarità delle notifiche della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito per cui è causa, comporta la tardività dell'impugnazione dell' in quanto proposta oltre il termine di Pt_1 quaranta giorni dalla notifica dei titoli, ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 46/1999, avendo costui fatto valere un vizio di merito della pretesa contributiva, ossia la prescrizione dei contributi portati dalla cartella esattoriale e dall'avviso di addebito dalla data di debenza dei contributi alla notifica dei titoli stessi.
2. Con riferimento, invece, all'asserita intervenuta prescrizione del credito maturata tra la data di notificazione dei titoli e la data di ricezione dell'intimazione di pagamento impugnata (14.3.2023), azione non soggetta a termini di decadenza, osserva la Corte che l' ha depositato, nel giudizio CP_4 di primo grado, le relate di notifica di due pignoramenti presso terzi e di due intimazioni di pagamento.
Nel giudizio di appello ha depositato anche gli atti interruttivi nonché nuovamente le relate di notifica degli stessi.
Tali documenti possono essere acquisiti al giudizio, anche se prodotti tardivamente, alla luce dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un
7 fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. n. 33393/2019). Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti” (v. Cass. n.
20055/2016; n. 11994/2018; n. 28439/2019; n. 6201/2024);
Ed ancora che “nelle controversie di lavoro, per la disparità socio-economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto, la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli usuali, potendo egli sanare eventuali carenze e potendo financo disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusimi e decadenze già verificatesi” (Cass. n. 19208/2023).
Ciò premesso, osserva il Collegio che:
- l'intimazione di pagamento n. 097 2016 901105351300 (all. 7 alla memoria è relativa sia CP_4 alla cartella esattoriale sia all'avviso di addebito, ed è stata notificata, in data 28.9.2016, a mani del padre dell' che, dichiaratosi capace e convivente, ha firmato per la ricezione, e l' è stato Pt_1 Pt_1 avvisato a mezzo raccomandata;
- i pignoramenti presso terzi n. 09784201600043896001 (all. 5 alla memoria e n. CP_4
09784201600044187001 (all. 6 alla memoria sono relativi sia alla cartella esattoriale sia CP_4 all'avviso di addebito oggetto di impugnazione, e sono stati entrambi notificati dal a CP_5 mezzo posta raccomandata, consegnata a mani del destinatario, che ha firmato per la ricezione, in data 17.12.2016;
- l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9065092825000 (allegata alle note depositate, su ordine del Collegio, in data 27.11.2025, avendo l' erroneamente depositando due volte il CP_4 pignoramento presso terzi n. 09784201600043896001, la seconda volta allegando, al pignoramento presso terzi, la relata di notifica attinente all'intimazione di pagamento in oggetto) è relativa sia alla cartella esattoriale sia all'avviso di addebito, ed è stata notificata in data 11.12.2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la raccomandata informativa di avvenuto deposito è stata ricevuta dall' che ha Pt_1 firmato per la ricezione, in data 1.2.2020.
L ha, quindi, documentato di avere interrotto i termini di prescrizione tra la data di notifica CP_4 della cartella di pagamento n. 097 2010 0147338859 000 (19.3.2012) e l'avviso di addebito n. 397
2013 0003134514 000 (17.4.2013) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2023
9030363216 000 (14.3.2023), oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
8 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- respinge l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 in Parte_1
CP_ favore dell' e in € 3.500,00 in favore dell' , oltre oneri riflessi Controparte_2
CP_ quanto all' e oltre spese generali, Iva e Cpa quanto all' CP_4
- dà atto che per gli appellanti sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 17.12.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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