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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/10/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Elvira Maltese Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1070/2022 R.G., avente ad oggetto: indennità di di- soccupazione agricola – ripetizione di indebito promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Vincenzo Iozzia e Pina Di Rosa;
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 530 del 16 maggio 2022, il Tribunale di Ragusa accoglieva parzialmente il ricorso proposto da avverso i provvedimenti Parte_1 di rigetto della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2014 CP_1
e di ripetizione delle somme già erogate dall'Ente a tale titolo per gli anni dal
2008 al 2013 a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo per le annualità indicate.
Il Tribunale riteneva preliminarmente fondata l'eccezione dell di deca- CP_1 denza dall'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. 7/1970 limitatamente agli anni
2008-2013.
Osservava che il era stato cancellato con il quarto elenco nominativo Pt_1
R.G. 1070_2022 2
trimestrale di variazione dell'anno 2014 pubblicato dal 10.03.2015 al
25.03.2015 e che avverso tale provvedimento di cancellazione il ricorrente non aveva proposto tempestivo ricorso amministrativo all'organo competente entro i trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione. Evidenziava altresì che, essendo stato il ricorso giudiziario proposto solo in data 22.09.2015, ossia ben oltre il termine di 120 giorni decorrente dal 31° giorno successivo alla pubblicazione
(25.04.2015), doveva considerarsi maturata la decadenza ex art. 22 D.L.
7/1970. Stante la definitività dei provvedimenti di cancellazione, reputava dun- que legittima la richiesta dell'Istituto di restituzione delle somme erogate a tito- lo di indennità di disoccupazione per gli anni in questione. Considerava di con- tro non maturata la decadenza in relazione all'annualità 2014, essendo state, le relative giornate agricole, cancellate con il successivo elenco di variazione pubblicato dal 16.06.2015 al 10.07.2015 e non essendo dunque decorso, alla data del deposito del ricorso (22.09.2015) il predetto termine decadenziale. Nel merito, a seguito dell'espletata istruttoria orale, riteneva fondata la domanda del ricorrente volta a ottenere la reiscrizione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2014 e il riconoscimento della relativa indennità, avendo lo stesso fornito la prova su di esso incombente dello svolgimento del rivendicato rap- porto di lavoro subordinato in agricoltura.
Con ricorso del 15.11.2022 proponeva appello avverso la sentenza CP_2
; resisteva al gravame l .
[...] CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 9 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telemati- che.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per avere accolto l'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. 7/70. Segnatamente deduce l'illegittimità della circolare n. 82/2012 e delle modalità di notifica tele- CP_1 matica in essa previste.
Osserva che la Corte Costituzionale, con la sentenza 45/2021, ha rilevato «pro- fili di illegittimità della circolare n.82/2012 con cui l'istituto previdenzia- CP_1
R.G. 1070_2022 3
le ha definito le specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica prevista dalla disposizione censurata» e che lo stesso legislatore, a pochi anni di distan- za dall'introduzione della modalità di pubblicazione telematica, ha avvertito la necessità di prevedere la notifica personale in caso di pubblicazione di elenchi di variazione, disponendo un'ulteriore modifica legislativa avvenuta con l'entrata in vigore del D.L.76/2020, che ha modificato l'art. 38, comma 7, D.L.
n.98/2011. Deduce pertanto che il giudice avrebbe dovuto accertare e dichiara- re come mai notificato il provvedimento di cancellazione delle giornate agrico- le, poiché notifica effettuata in forza di provvedimento amministrativo illegit- timo costituito dalla circolare n.82/2012 contraria ai principi costituzio- CP_1 nali di difesa e inopponibile all'odierno appellante, con conseguente rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. 7/70 e decisione nel merito nel sen- so dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.
1.1. L'appello è infondato.
Con la sentenza nr. 45/2021 la Corte Costituzionale ha affermato che «spetta, eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui l' ha definito le CP_1 CP_1 specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica prevista dalla disposi- zione censurata».
Va dato atto che la Corte di Cassazione, con la recente sentenza nr.
26284/2025, accogliendo il ricorso proposto dall avverso la sentenza nr. CP_1
n. 519/2024 di questa Corte, ha precisato che «la fonte del potere di discono- scimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui
l'ente previdenziale è titolare in ordine alla verifica dei presupposti per l'ero- gazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia negli artt. 15, comma
3, D.L. nr. 7 del 1970, e 9, comma 1, D.Lgs. nr. 375 del 1993; e relativamente ad essa, l'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2011, nulla ha disposto;
14. deve, altre- sì, aggiungersi che Corte Cost. nr. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell' CP_1 costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscen- za erga omnes dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugna-
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zione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un'a- deguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale (cfr. ancora Cass. n. 33835 del 2023 cit.).
4.4. Si osservi poi che nella specie, il profilo concernente la ragionevolez- za del periodo temporale di pubblicazione, pure denunciato, è però generica- mente argomentato».
Pertanto, rimane fermo il potere di valutazione del giudice di merito degli
“eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012” (Corte CP_1
Cost. cit.), ma pur sempre in ordine alla ragionevolezza del periodo temporale di pubblicazione che va allegato e argomentato dalla parte.
Nel caso in esame l'appellante si è limitato a sostenere che «è illogico, oltre che illegittimo, gravare il lavoratore dell'onere di un costante controllo, sul si- to on line dell'istituto per pubblicazioni degli elenchi di variazione che potreb- bero – in ipotesi come quella in esame – implicare la decadenza da diritti pre- videnziali risalenti anche ad anni precedenti».
Tale allegazione nulla indica in merito alla ragionevolezza del periodo di pub- blicazione se non sotto il profilo dell'onere di controllo delle pubblicazioni, onere che, per quanto in tesi gravoso, non può ritenersi inesigibile.
2. L'appello va respinto.
3. Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili (art. 152 disp.att. cpc).
4. La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1, quater del D.P.R n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese processuali del grado.
A norma dell'art 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, dichiara che sussi- stono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico
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dell'appellante ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 9.10.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
R.G. 1070_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Elvira Maltese Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1070/2022 R.G., avente ad oggetto: indennità di di- soccupazione agricola – ripetizione di indebito promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Vincenzo Iozzia e Pina Di Rosa;
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 530 del 16 maggio 2022, il Tribunale di Ragusa accoglieva parzialmente il ricorso proposto da avverso i provvedimenti Parte_1 di rigetto della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2014 CP_1
e di ripetizione delle somme già erogate dall'Ente a tale titolo per gli anni dal
2008 al 2013 a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo per le annualità indicate.
Il Tribunale riteneva preliminarmente fondata l'eccezione dell di deca- CP_1 denza dall'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. 7/1970 limitatamente agli anni
2008-2013.
Osservava che il era stato cancellato con il quarto elenco nominativo Pt_1
R.G. 1070_2022 2
trimestrale di variazione dell'anno 2014 pubblicato dal 10.03.2015 al
25.03.2015 e che avverso tale provvedimento di cancellazione il ricorrente non aveva proposto tempestivo ricorso amministrativo all'organo competente entro i trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione. Evidenziava altresì che, essendo stato il ricorso giudiziario proposto solo in data 22.09.2015, ossia ben oltre il termine di 120 giorni decorrente dal 31° giorno successivo alla pubblicazione
(25.04.2015), doveva considerarsi maturata la decadenza ex art. 22 D.L.
7/1970. Stante la definitività dei provvedimenti di cancellazione, reputava dun- que legittima la richiesta dell'Istituto di restituzione delle somme erogate a tito- lo di indennità di disoccupazione per gli anni in questione. Considerava di con- tro non maturata la decadenza in relazione all'annualità 2014, essendo state, le relative giornate agricole, cancellate con il successivo elenco di variazione pubblicato dal 16.06.2015 al 10.07.2015 e non essendo dunque decorso, alla data del deposito del ricorso (22.09.2015) il predetto termine decadenziale. Nel merito, a seguito dell'espletata istruttoria orale, riteneva fondata la domanda del ricorrente volta a ottenere la reiscrizione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2014 e il riconoscimento della relativa indennità, avendo lo stesso fornito la prova su di esso incombente dello svolgimento del rivendicato rap- porto di lavoro subordinato in agricoltura.
Con ricorso del 15.11.2022 proponeva appello avverso la sentenza CP_2
; resisteva al gravame l .
[...] CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 9 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telemati- che.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per avere accolto l'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. 7/70. Segnatamente deduce l'illegittimità della circolare n. 82/2012 e delle modalità di notifica tele- CP_1 matica in essa previste.
Osserva che la Corte Costituzionale, con la sentenza 45/2021, ha rilevato «pro- fili di illegittimità della circolare n.82/2012 con cui l'istituto previdenzia- CP_1
R.G. 1070_2022 3
le ha definito le specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica prevista dalla disposizione censurata» e che lo stesso legislatore, a pochi anni di distan- za dall'introduzione della modalità di pubblicazione telematica, ha avvertito la necessità di prevedere la notifica personale in caso di pubblicazione di elenchi di variazione, disponendo un'ulteriore modifica legislativa avvenuta con l'entrata in vigore del D.L.76/2020, che ha modificato l'art. 38, comma 7, D.L.
n.98/2011. Deduce pertanto che il giudice avrebbe dovuto accertare e dichiara- re come mai notificato il provvedimento di cancellazione delle giornate agrico- le, poiché notifica effettuata in forza di provvedimento amministrativo illegit- timo costituito dalla circolare n.82/2012 contraria ai principi costituzio- CP_1 nali di difesa e inopponibile all'odierno appellante, con conseguente rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. 7/70 e decisione nel merito nel sen- so dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.
1.1. L'appello è infondato.
Con la sentenza nr. 45/2021 la Corte Costituzionale ha affermato che «spetta, eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui l' ha definito le CP_1 CP_1 specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica prevista dalla disposi- zione censurata».
Va dato atto che la Corte di Cassazione, con la recente sentenza nr.
26284/2025, accogliendo il ricorso proposto dall avverso la sentenza nr. CP_1
n. 519/2024 di questa Corte, ha precisato che «la fonte del potere di discono- scimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui
l'ente previdenziale è titolare in ordine alla verifica dei presupposti per l'ero- gazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia negli artt. 15, comma
3, D.L. nr. 7 del 1970, e 9, comma 1, D.Lgs. nr. 375 del 1993; e relativamente ad essa, l'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2011, nulla ha disposto;
14. deve, altre- sì, aggiungersi che Corte Cost. nr. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell' CP_1 costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscen- za erga omnes dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugna-
R.G. 1070_2022 4
zione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un'a- deguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale (cfr. ancora Cass. n. 33835 del 2023 cit.).
4.4. Si osservi poi che nella specie, il profilo concernente la ragionevolez- za del periodo temporale di pubblicazione, pure denunciato, è però generica- mente argomentato».
Pertanto, rimane fermo il potere di valutazione del giudice di merito degli
“eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012” (Corte CP_1
Cost. cit.), ma pur sempre in ordine alla ragionevolezza del periodo temporale di pubblicazione che va allegato e argomentato dalla parte.
Nel caso in esame l'appellante si è limitato a sostenere che «è illogico, oltre che illegittimo, gravare il lavoratore dell'onere di un costante controllo, sul si- to on line dell'istituto per pubblicazioni degli elenchi di variazione che potreb- bero – in ipotesi come quella in esame – implicare la decadenza da diritti pre- videnziali risalenti anche ad anni precedenti».
Tale allegazione nulla indica in merito alla ragionevolezza del periodo di pub- blicazione se non sotto il profilo dell'onere di controllo delle pubblicazioni, onere che, per quanto in tesi gravoso, non può ritenersi inesigibile.
2. L'appello va respinto.
3. Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili (art. 152 disp.att. cpc).
4. La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1, quater del D.P.R n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese processuali del grado.
A norma dell'art 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, dichiara che sussi- stono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico
R.G. 1070_2022 5
dell'appellante ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 9.10.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
R.G. 1070_2022