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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6315/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
04/11/2024 da:
Parte_1
con l'avv. ZANIN GIANCARLO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BERTON HELGA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 lo scioglimento del matrimonio contratto e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
10/12/2024 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 09/01/2006 tra i coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
GAVINO MONREALE il 20/04/1978, matrimonio trascritto al n. 1, Parte I, Ufficio 1, Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PREGANZIOL, alle seguenti condizioni:
2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, in via condivisa, con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre ove verrà stabilita la sua residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione - educazione - salute - sport - residenza e/o domicilio). Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente nei tempi in cui il minore sarà con loro;
in ogni caso, il genitore con il quale il figlio si troverà potrà assumere i provvedimenti indifferibili ed urgenti nell'interesse dello stesso, informando tempestivamente l'altro genitore. Al fine di tutelare e assicurare al piccolo la continuità nei rapporti affettivi ed educativi di riferimento, i genitori si Per_1
impegnano a coinvolgerlo con gradualità nelle relazioni sentimentali che ciascuno dovesse instaurare e solo in caso di serietà del rapporto.
3) I signori e si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di Parte_1 Pt_2
2 serena comunicazione tra loro al fine di garantire il rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, assicurando al figlio di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. Il signor potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dalle 9:00 del sabato fino alla mattina del Pt_2
lunedì quando lo accompagnerà a scuola;
inoltre potrà tenere con sé il figlio due giorni Per_1
infrasettimanali. Per quanto riguarda le vacanze, trascorrerà con il padre due settimane anche Per_1
non consecutive;
poiché il padre lavora in ambito turistico, le vacanze con saranno diluite Per_1
durante l'anno, non necessariamente nel periodo estivo, verranno programmate avendo riguardo alle esigenze lavorative di entrambi i genitori e verranno comunicate con congruo anticipo alla signora la quale dovrà comunicare il proprio benestare al signor entro otto giorni dalla Parte_1 Pt_2
comunicazione; in caso di mancata risposta entro tale scadenza le settimane indicate dal signor Pt_2
saranno da intendersi come accettate. Durante le vacanze di Natale, trascorrerà con ciascun Per_1
genitore sette giorni anche non consecutivi che verranno suddivisi tra i genitori di anno in anno a seconda delle esigenze lavorative di entrambi. Durante le vacanze pasquali, trascorrerà con Per_1
ciascun genitore tre giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta con l'uno o l'altro genitore. Tutte le altre festività (Carnevale, 25 aprile, I maggio, 2 giugno, 1° novembre,
8 dicembre etc.) verranno concordate di volta in volta tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori e della volontà del minore. Salvo diverso accordo, passerà il giorno del suo compleanno Per_1
con entrambi i genitori.
4) I nonni avranno libero diritto di visita al nipote;
in particolare, stanti gli impegni di lavoro dei genitori, i nonni paterni e collaboreranno e coadiuveranno i genitori Persona_2 Persona_3
nell'accudire quotidianamente il minore, accompagnandolo e prendendolo dalla scuola, accompagnandolo o prendendolo dalla madre per ogni sua esigenza, ospitandolo presso la loro abitazione a Sambughè di Preganziol o altrove durante i pomeriggi, per i compiti o per lo svago;
agli stessi sarà concesso, previo accordo con i genitori, di portare il minore con sé per qualche giorno di ferie;
il signor acconsente che il minore possa essere portato dalla madre in visita ai parenti Pt_2
3 materni in Brasile: il viaggio dovrà essere concordato e la signora dovrà farsi carico Parte_1
in via esclusiva dei costi di viaggio e soggiorno per il figlio.
5) Il signor verserà mensilmente alla signora l'importo di euro Parte_2 Parte_1
355,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore , somma che verrà annualmente Per_1
rivalutata in relazione agli aumenti del costo della vita, come da indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, assumendo come base il mese di maggio 2024 e con decorrenza dal medesimo mese dell'anno successivo;
tale somma verrà versata dal signor alla signora entro il Pt_2 Parte_1
giorno 15 di ogni mese. L'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021, sarà richiesto e percepito integralmente dalla signora . Le spese straordinarie da sostenere Parte_1
per i figli verranno ripartite tra i coniugi in misura del 50% ciascuno;
per l'individuazione delle spese straordinarie le parti convengono di fare esclusivo riferimento alla classificazione contenuta nell'allegato sub 3) del protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso del
07.10.2014 e successive integrazioni. Nel caso di spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, la proposta di spesa del genitore dovrà essere formulata a mezzo whatsapp, sms o e-mail; stessa forma dovrà rivestire anche l'eventuale motivato dissenso dell'altro genitore che dovrà essere manifestato entro 5 giorni pena il silenzio assenso: in caso di dissenso il medesimo non sarà tenuto al rimborso della quota della metà della relativa spesa, salva l'ipotesi di indifferibilità ed urgenza.
6) I ricorrenti dichiarano di avere autonoma sistemazione abitativa, la signora in Zero Parte_3
Branco (TV) via IV Novembre n. 19 nell'appartamento condotto in locazione ove risiede anche attualmente con il figlio , il signor in Preganziol (TV) via Pigafetta n.
1. Ogni futuro Per_1 Pt_2
trasferimento di residenza e/o domicilio del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori i quali, in caso di disaccordo, si rivolgeranno preliminarmente ad un centro di mediazione pubblico per essere supportati nella gestione del prevalente interesse del figlio.
7) I ricorrenti, che hanno già definito ogni questione economica e patrimoniale tra loro, dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi pretesa per
4 il proprio mantenimento.
8) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si scambiano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore I genitori, Persona_1
ogniqualvolta si recheranno in viaggio con il minore (con particolare attenzione relativamente ai viaggi in Brasile), si impegnano a fornire, al più tardi entro 15 giorni prima della partenza:
- copia dei biglietti aerei di andata e di ritorno;
- nominativo delle persone che viaggiano con , a parte l'altro genitore;
Per_1
- riferimenti, dati, contatti di persone / strutture alberghiere e non, ove il genitore con sarà Per_1
ospite;
- ogni altra informazione utile a localizzare, in caso di emergenza, . Per_1
Durante il viaggio, il genitore in compagnia di si impegna ad assicurare all'altro genitore almeno Per_1
un contatto telefonico al giorno. Con particolare riferimento ai viaggi in Brasile, la sig.ra Parte_1
si impegna a comunicare al sig. il codice fiscale dei fratelli di lei, e quali
[...] Pt_2 Per_4 Per_5
persone di riferimento.
9) Le parti danno atto di essere stati informati della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014.
Spese legali compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/12/2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Marina Righi dott. Deli Luca
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