TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/10/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1326/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Pietro Alessandrini) contro l l' CI (avv. Stefania Parte_1 CP_1 CP_2
Cespa) avente ad oggetto la richiesta di annullamento di sanzione disciplinare, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 10.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, dal 31.08.2018 dipendente dell'Azienda n.02 Abruzzo-CI Chieti con la qualifica di Tecnico della Prevenzione nei luoghi e negli ambienti di lavoro, agiva in questa sede per ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione comminata dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Azienda n.02 Abruzzo-CI Chieti, con la decisione n.10 del 31 ottobre 2024, in quanto illegittima e/o ingiustificata. Eccepiva: la decadenza dell'azione disciplinare per tardività della contestazione e, comunque, per violazione dei termini previsti dall'art. 55 bis, 4 comma, D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..; l'infondatezza degli addebiti, la violazione del principio di tassatività delle infrazioni disciplinari e la violazione del principio di proporzionalità tra il fatto contestato e la misura della sanzione irrogata.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente, chiedendo “2) nel merito ed in via principale: - rigettare il ricorso introduttivo del giudizio in quanto inammissibile e, in ogni caso, illegittimo e/o comunque infondato per le ragioni precedentemente esposte e di conseguenza dichiarare legittima la sanzione disciplinare di natura conservativa applicata al ricorrente.
3) nel merito ed in via subordinata: - qualora il Giudice del Lavoro adito dovesse ritenere che il comportamento della Dott.ssa pur disciplinarmente rilevante, non dovesse essere sanzionato con Pt_1 la sospensione dal servizio o dalla retribuzione della durata di sei mesi, ai sensi del c.c.n.l. del Comparto
Sanità, rideterminare la sanzione disciplinare in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato. Con vittoria di spese e competenze professionali da liquidarsi secondo i parametri dei decreti ministeriali Cont vigenti”. L resistente, in particolare, evidenziava: come la data del 15 novembre non poteva essere considerata il “dies a quo” da cui far decorrere i termini di decadenza dell'azione disciplinare;
che sebbene i fatti posti in essere durante l'orario di servizio e al di fuori del luogo di lavoro (nonostante l'espresso divieto allo svolgimento di qualsiasi attività esterna) non fossero “sussumibili nell'alveo della condotta illecita di cui all'art. 84, comma 9, punto 1, lett. c) del CCNL 02.11.2022 del personale del Comparto
SSN”, era di tutta evidenza come la ricorrente avesse “palesemente violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal collega e dalla di lui compagna, come da ordinanza Tes_1 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Chieti in data 29.09.2023, tanto da comportare un simile comportamento un aggravamento della stessa misura cautelare e qualificarsi sotto il profilo disciplinare alla stregua di gravi fatti illeciti di rilevanza penale ex art. 84, comma 9, punto 2, lett. b) del medesimo
CCNL”.
La causa, istruita con la sola produzione di documenti, veniva decisa (previo deposito di note conclusionali autorizzate) mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note scritte ex art 127 ter cpc.
- 2 –
Procedendo ad esaminare in via preliminare i motivi di illegittimità del provvedimento sanzionatorio sollevati dalla ricorrente nell'ordine in cui sono stati prospettati in ricorso, deve in primo luogo escludersi che l'amministrazione possa dirsi incorsa della violazione del termine perentorio per la contestazione dell'addebito.
L'articolo 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, nella versione applicabile alla fattispecie ratione temporis, dispone, infatti, che “per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l' interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”, nonché che “L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito”.
Il testo della disposizione di legge è chiaro nel fare riferimento all'obbligo, posto a carico del responsabile
Pag. 2 di 11 della struttura presso cui presta servizio il dipendente, di segnalare “immediatamente, e comunque entro dieci giorni”, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari il comportamento disciplinarmente rilevante e al successivo obbligo di quest'ultimo “con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione”, “ovvero” al momento in cui abbia altrimenti avuto
“piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare”; la giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento al testo previgente della norma, ha affermato il principio secondo cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55bis, comma 4, del d.lgs.
n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost.
(sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione;
con la precisazione che ciò vale anche nell'ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente”, così come “la notizia di infrazione è acquisita all'esito di tutti quegli accertamenti che – secondo una valutazione di ragionevolezza a compiersi ex ante - avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta in rilievo o di quelle connesse” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 14896 del 28/05/2024).
Nel caso di specie la nota del 14.11.2023 inviata dal dipendente ed acquisita dall'Ufficio Controparte_3
Procedimenti Disciplinari in data 15.11.2023 – da cui parte ricorrente pretende di far decorrere il dies a quo per calcolare il decorso del termine per la contestazione scritta - al più costituisce la segnalazione del responsabile della struttura all'ufficio procedimenti disciplinari, ma il 15.11.2023 non può essere considerato il momento in cui quest'ultimo ha avuto la “piena conoscenza” della condotta disciplinare contestabile;
come condivisibilmente si legge nella memoria di costituzione, a tale data, acquisita la notizia che la ricorrente era stata vista condurre l'auto di servizio il giorno 10 novembre 2023 alle ore 14:30 circa in Francavilla al Mare all'intersezione tra Viale Alcione e Viale Piomba nei pressi dell'abitazione della persona tutelata dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento, l'ufficio per i procedimenti disciplinari non disponeva delle informazioni necessarie a stabilire se tale evento fosse vero o se “vi fossero delle motivazioni che avrebbero potuto giustificare il comportamento della lavoratrice”, come, ad esempio,
Pag. 3 di 11 l'esistenza di un ordine di servizio che legittimasse l'auto di servizio proprio nel luogo indicato;
alla luce Cont della documentazione depositata dall' (si veda in particolare il doc. n. 5) può desumersi che, a seguito della richiesta di approfondimento istruttorio dal Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari al
Direttore del Servizio al quale era addetta la ricorrente del 14.11.2023 (“al fine di “far conoscere (…) se la dipendente medesima, nel corso della giornata del 10.11.2023 abbia eventualmente ricevuto specifiche disposizioni da parte della da parte di altri Responsabili in ordine allo svolgimento di attività al di Pt_2 fuori della sede lavorativa che la abbiano potuta tenere effettivamente impegnata nell'arco temporale ricompreso, in particolare, tra le 13:22 e le ore 15:16 circa, tenuto conto del ruolo del profilo professionale di appartenenza. In particolare, laddove sia stata effettivamente formalmente autorizzata in tal senso, si chiede di specificare e rendicontare documentalmente presso quali luoghi e per quale tipologia di attività la sia stata eventualmente comandata a svolgere attività d'istituto al di fuori della Parte_1 sede lavorativa nonché se sia stata a tal fine è autorizzata ad utilizzare l'autovettura di servizio. Quanto sopra si chiede di far tenere con ogni cortese urgenza in considerazione della particolare delicatezza della vicenda in esame e della necessità di disporre di maggiori e più inequivoci elementi che consentono di poter meglio apprezzare scrutinare la gravità della questione sotto il profilo più squisitamente disciplinare
e si fattamente articolare, se del caso, una circostanziata contestazione di addebiti con specifica e corretta Cont qualificazione della condotta illecita”: doc. n. 4 dell' , la piena notizia di un fatto disciplinarmente rilevante e potenzialmente contestabile poteva dirsi avvenuta solo il 20.11.2023, quando il responsabile del
Servizio P.S.A.L. aveva risposto alle richieste del presidente dell'ufficio dei procedimenti disciplinari, chiarendo che la ricorrente nella giornata del 10.11.2023 non era stata autorizzata né da lui né dal coordinatore dei tecnici della prevenzione a svolgere attività “esterna” alla sede lavorativa per ragioni di servizio, ma si era recata autonomamente nel luogo in cui era stata vista condurre l'auto di servizio;
solo a tale data l'ufficio per i procedimenti disciplinari aveva acquisito gli elementi utili– secondo una valutazione di ragionevolezza ex ante – a consentire la formulazione della contestazione di una condotta disciplinarmente rilevante.
Considerato, allora, che la contestazione scritta reca la data del 19.12.2023 (doc. n. 2 di parte ricorrente), il termine decadenziale del massimo di 30 giorni, decorrente dal 20.11.2023, non può dirsi decorso a tale data.
-3-
Venendo, adesso, alle ulteriori doglianze del ricorso, occorre osservare come nella fattispecie per cui è causa l'amministrazione resistente abbia illegittimamente esercitato il potere disciplinare facendo
Pag. 4 di 11 riferimento all'ipotesi di cui al art. 84, comma 10, del c.c.n.l., secondo il quale “le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma
1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai codici di comportamento aziendali e agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 64 (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti” applicando la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” di cui all'art. 84, comma 8, del CCNL 02.11.2022, ma violando il “principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni” presupposto proprio dal primo comma del citato articolo.
A quanto si apprende dalla articolata lettera di contestazione, le condotte disciplinarmente rilevanti della ricorrente erano consistite, infatti, nell'aver “… utilizzato in modo arbitrario l'autovettura di servizio” il 10.11.2023 e nell'aver “cercato in modo fittizio di giustificare la propria presenza nei pressi dell'abitazione attualmente utilizzata da e con un pretestuoso impegno Controparte_3 Controparte_4 di servizio, circostanza tuttavia smentita principalmente da che agli operanti ha Controparte_5 dichiarato di essere stato espressamente interpellato dall'indagata con la richiesta, sostanzialmente, di fornirle un alibi per giustificare la sua presenza a Francavilla”: la condotta in questione era stata inizialmente ritenuta “sussumibile nell'alveo delle infrazioni p. e p. dall'art. 84, comma 4, lett. c), comma
9, punto 1, lett. c) e punto 2, lett. b) del CCNL 02.11.2022 del personale del Comparto SSN e pertanto censurabile con taluna delle sanzioni disciplinari ivi tassativamente previste”, ma alla fine sanzionata con la “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” per un periodo pari a n. 6 (sei) mesi.
L'esame delle menzionate norme contrattuali appare utile ai fini della valutazione in questione.
L'art. 84, comma 8 del CCNL del 02.11.2022 del Comparto del SSN prevede, infatti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi nei casi di “a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad uso illecito, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Azienda
o Ente ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamenti non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'azienda o ente agli utenti o a terzi;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive o di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza”.
Pag. 5 di 11 La meno grave sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni, ai sensi del precedente comma 4 “si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'art.55-quater, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi Parte_3 nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Azienda o Ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 300/1970; g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n.
165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001, atti
o comportamenti aggressivi ostili e denigratori, nell'ambiente di lavoro, che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'azienda o Ente, agli utenti o ai terzi”.
Le ulteriori meno gravi sanzioni disciplinari “dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione”, sono previste, dal comma 3, per “a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 165/2001; b) condotta non conforme, nell'ambiente di lavoro, a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Azienda o Ente o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Azienda o Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'
Pag. 6 di 11 articolo 6 della legge. n. 300/1970; f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater del D. Lgs. n. 165/2001; g) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55- novies, del D. Lgs. n. 165/2001; h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti”.
Escluso – per le deduzioni formulate dalla stessa amministrazione resistente – che la condotta risultata provata all'esito del procedimento disciplinare abbia integrato alcuna delle fattispecie tipiche previste dal dell'art. 84, comma 8 del CCNL del 02.11.2022 del Comparto del SSN (né tantomeno quelle sanzionabili con il licenziamento a norma dei commi successivi) – appare utile osservare come tutti e 4 i tipi di sanzione disciplinare conservativa abbiano preso in considerazione, in generale, la “violazione di doveri ed obblighi di comportamenti non ricompresi specificatamente”, ma come la mera violazione in questione, in assenza di danno, possa giustificare al più la sanzione della multa, e, in casi di “particolare gravità” quella della sospensione dal servizio fino a 10 giorni;
entrambi i tipi di sospensione, poi, sono caratterizzati dall'esistenza di un “danno all'azienda o ente agli utenti o a terzi”, che nell'ipotesi della sospensione da 11 giorni a sei mesi viene definito dalla contrattazione come “grave” e in quella della sospensione da 1 a 10 giorni viene definito come mero danno o “disservizio”; appare significativo, inoltre, che persino per le fattispecie dell'assenza ingiustificata dal servizio e dell'arbitrario abbandono dello stesso,
l'entità della sanzione debba essere graduata tenendo conto della durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio e degli eventuali disservizi o danni derivatine.
Nel caso di specie l'utilizzo dell'autovettura di servizio da parte della ricorrente in difformità alle istruzioni e alla prassi dell'ufficio e il ricorso ad una menzogna riferita allo scopo di evitare conseguenze disciplinari non configura né la fattispecie dell'assenza né quella dell'abbandono del servizio, in quanto è pacifico che tale condotta si sia verificata in orario di servizio e in assenza di un allontanamento definitivo, sia pur breve, idoneo a configurare un “abbandono” del servizio. Deve, anche, escludersi che la condotta in esame abbia potuto configurare il “reato di truffa ovvero di falsa attestazione della presenza in servizio”, che, come pure riportato nella memoria di costituzione, per avere tale rilievo, avrebbe dovuto produrre conseguenze “economicamente apprezzabili” che nel caso di specie non si sono verificate.
La condotta imputabile alla ricorrente è consistita, però, nella violazione dell'obbligo di “astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività esterna” e nella deliberata inosservanza delle disposizioni di lavoro in base alle quali la lavoratrice avrebbe potuto sì svolgere attività di vigilanza, purchè nell'ambito di interventi programmati o autorizzati dai propri superiori;
da questo punto di vista, devono dirsi irrilevanti le circostanze fatte dalla ricorrente oggetto delle richieste di prova testimoniale (secondo cui “1) “ fino al
Pag. 7 di 11 10.11.2023 presso il Servizio P.S.A.L. dell' con sede in Parte_4 CP_2 presso l'ex ospedale pediatrico ove presta servizio la dipendente la prassi era che ciascun Parte_1 tecnico della prevenzione – fosse o meno in possesso della qualifica di UPG – era libero di organizzare il proprio lavoro e le conseguenti “uscite” di controllo e/o ispettive utilizzando i mezzi dell'Azienda che erano disponibili senza richiedere apposita autorizzazione al capo servizio”; 2) “ la cassetta/bacheca nella quale sono riposte le chiavi dei veicoli aziendali era aperta ed ogni dipendente poteva farne uso per esigenze lavorative”; 3) “ nell'anno 2023 l'attività di controllo e\o ispettiva da parte dei tecnici operanti presso il servizio P.S.A.L. dell' era stata sollecitata dal Parte_4
Responsabile dell'Ufficio per incrementare il raggiungimento dei L.E.A. di fine anno”; 4) “ solo dopo il
10.11.2023 la procedura per il ritiro delle chiavi e l'utilizzo del mezzo di servizio è stata regolamentata dal dott. con obbligo di fare apposita richiesta scritta al capo servizio e successiva consegna Parte_5 del mezzo da parte del segretario sig. ), non solo in quanto dalla lettura del doc. n. 9 di parte Pt_6 ricorrente si desume una conferma dell'assenza della qualifica di U.P.G. e della possibilità di svolgere attività di vigilanza solo su “programma” o su “segnalazione” – ipotesi neanche dedotta come sussistente in ricorso -, ma anche in quanto l'eventuale assenza di una procedura autorizzatoria per l'uso dell'auto di servizio non avrebbe potuto in ogni caso giustificare tale uso per fini personali e non di servizio.
Non è contestato, inoltre, che l'uso dell'auto di servizio sia stato motivato unicamente dalla finalità, di carattere personale ed illecito, di violare la “misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da e ” e che la ricorrente abbia tentato di dissimulare Controparte_3 Controparte_4
l'illiceità dei suoi comportamenti ricorrendo alla menzogna: dalle lettura del ricorso si ricava come non sia contestato che agli atti del Servizio P.S.A.L. non fossero mai pervenute segnalazioni e/o richieste di intervento da parte di o di altra persona, né tantomeno che la ricorrente – evidentemente Controparte_5 consapevole della gravità della propria condotta – avesse tentato di precostituirsi un alibi per giustificare la sua presenza a Francavilla al Mare chiedendo al predetto di confermare, falsamente, di aver CP_5 effettuato una segnalazione al Servizio in questione (si legge, infatti, che “l'unico fatto eventualmente imputabile all'esponente è il transito, alla guida dell'automobile aziendale, nei paraggi dell'abitazione dei genitori della sig.ra ove veniva avvistata da quest'ultima e dal di lui compagno sig. e che CP_4 Tes_1
“…può solo darsi atto che la condotta dell'esponente ha una spiegazione nella condizione di forte stress psicologico che vive da tempo, come documentato dalla certificazione sanitaria in atti (doc. n.12), che nella giornata del 10.11.23, ricevuta la telefonata del caposervizio che le intimava di far immediato ritorno in ufficio, la induceva a fornire giustificazioni maldestre, sbagliando persino, in più occasioni, ad indicare
Pag. 8 di 11 la data del sopralluogo effettuato”).
Tuttavia, la stessa amministrazione resistente ha rilevato che “l'assenza dal servizio per lo svolgimento di attività privata illecita è stata accertata e circoscritta al solo episodio del 10.11.2023 ed è quantificata, in termini di relativo volume orario, nel breve arco temporale di n. 2 ore circa” e che “l'unico isolato episodio accertato di allontanamento momentaneo dal servizio non ha del resto prodotto alcun disservizio all'utenza, non ha provocato alcuna interruzione di pubblico servizio né ha arrecato un danno economicamente apprezzabile all'Azienda”.
Alla luce delle summenzionate considerazioni e dei criteri desumibili dalla contrattazione collettiva applicata – proprio tenuto conto dell'unicità dell'episodio, della sua breve durata, dell'assenza di qualsivoglia ipotesi di disservizio o di danno e della mancanza di un rilievo diretto nei confronti dell'amministrazione resistente della violazione della misura cautelare penale - deve escludersi la giustificabilità del ricorso all'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio da 11 giorni a sei mesi.
Da questo ultimo punto di vista può concludersi che nel caso di specie vi sia stata una erronea applicazione delle norme della contrattazione collettiva e che la sanzione irrogata con la decisione n.10 del 31.10.2024 debba essere annullata per difetto del principio di gradualità e proporzionalità.
Quanto, poi, alla domanda formulata in via subordinata dall'amministrazione resistente di “rideterminare la sanzione disciplinare in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”, e tenuto conto della previsione di cui al comma 2-bis del dlgs 165/2001, si ritiene che il comportamento effettivamente imputabile alla ricorrente sia consistito, in concreto, nella inosservanza della disposizione di servizio, aggravata da una finalità privata e di carattere illecito: è pacifico che il sopralluogo effettuato tra le 14:15 e le 14:30 presso l' fosse durato pochi minuti, e fosse consistito nella Controparte_6 consegna, da parte della ricorrente, di una scheda di richiesta documenti da trasmettere entro 10 giorni al suo indirizzo di posta;
deve, perciò ritenersi che tale incombente sia consistito in un mero pretesto, dovendo escludersi che l'intervento presso l'azienda in questione sia avvenuto su specifica segnalazione o richiesta o che sia autorizzato nell'ambito di un qualche programma di vigilanza riferibile al servizio di appartenenza e pacifico che l'intento perseguito dalla ricorrente fosse unicamente quello di dissimulare la violazione di una misura cautelare penale adottata da questo Tribunale allo scopo di tutelare il coordinatore del Servizio
P.S.A.L. e la sua compagna;
è pacifico che, a prescindere dalla ritenuta insussistenza della rilevanza penale del fatto per il profilo della sua tenuità (doc. n. 20 bis di parte resistente), la ricorrente abbia fatto indebito
Pag. 9 di 11 uso di un bene pubblico assegnato per esigenze di ufficio, ledendo il prestigio dell'amministrazione di appartenenza e tentando di occultare con un artificio l'illecito commesso (richiedendo ad un privato cittadino di confermare, se interrogato, il proprio alibi e predisponendo un rapporto di servizio allo scopo di precostituirsi un'apparente giustificazione della propria presenza in un luogo preclusole da una misura cautelare di carattere penale).
L'oggettiva gravità del comportamento complessivamente posto in essere dalla ricorrente, consistito nella sia pur breve distrazione un bene pubblico dalle sue finalità istituzionali, nella deliberata inosservanza di una disposizione di servizio, nel perseguimento di una finalità personale illecita, nel ricorso alla menzogna nei confronti del proprio superiore e ad un artificio al solo scopo di evitare conseguenze disciplinari comportanti un aggravio degli accertamenti necessari - che, diversamente, in caso di immediata collaborazione, ben avrebbero potuto giustificare una maggior indulgenza da parte dell'amministrazione di appartenenza- inducono a ritenere sussistente una intenzionalità del comportamento, una apprezzabile rilevanza degli obblighi violati (obblighi di servizio e di corretta custodia di un bene pubblico) e la tendenza della lavoratrice ad anteporre all'interesse pubblico della funzione esercitata il proprio interesse personale tali da giustificare la sanzione prevista dal quarto comma dell'art. 84 del CCNL del comparto sanità con riferimento alla lettera b) (“b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3”, ovverosia “a) inosservanza delle disposizioni di servizio …nonché dell'orario di lavoro” e “b) condotta non conforme, nell'ambiente di lavoro, a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi”); tenuto conto, altresì, che il comportamento risulta essersi verificato per la prima volta nella giornata del 10.11.2023 (non essendo stato né chiarito, ne provato dalla resistente in che cosa fosse consistito il comportamento precedentemente sanzionato con rimprovero scritto) e in concomitanza con uno stato psichico di oggettiva difficolta (si veda la certificazione medica di parte ricorrente al doc. n. 12, attestante un “peggioramento dei sintomi” dei disturbi psichici diagnosticati sin dal
2018) si ritiene che, sulla base dei principi di graduazione e proporzionalità previsti dalla contrattazione collettiva, la sanzione disciplinare possa essere rideterminata nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 5 giorni.
Quale effetto della rideterminazione in questione, e tenuto conto che la sanzione è stata eseguita nel periodo dal 01.12.2024 al 31.05.2025, va, infine, dichiarato il diritto della ricorrente a ricevere per intero le retribuzioni integrali non percepite in tale periodo, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo e detratta la retribuzione non dovuta per il periodo di sospensione di 5 giorni.
Pag. 10 di 11 - 4 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, secondo comma c.p.c., tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso e dell'accoglimento della domanda subordinata di parte resistente, sussistono le circostanze per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara illegittima la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente con la decisione n.10 del 31.10.2024 emesso dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Azienda
Sanitaria Locale n.02 converte tale sanzione in sospensione dal servizio con Parte_4 privazione della retribuzione per 5 giorni e, per l'effetto, condanna dell' Controparte_7
in persona del Direttore Generale pro tempore, a corrispondere alla ricorrente le
[...] retribuzioni integrali non percepite dal 01 dicembre 2024 fino al 31.05.2025, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, detratta la retribuzione non dovuta per il periodo di sospensione di 5 giorni;
compensa integralmente le spese di lite.
Chieti, lì 7 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1326/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Pietro Alessandrini) contro l l' CI (avv. Stefania Parte_1 CP_1 CP_2
Cespa) avente ad oggetto la richiesta di annullamento di sanzione disciplinare, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 10.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, dal 31.08.2018 dipendente dell'Azienda n.02 Abruzzo-CI Chieti con la qualifica di Tecnico della Prevenzione nei luoghi e negli ambienti di lavoro, agiva in questa sede per ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione comminata dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Azienda n.02 Abruzzo-CI Chieti, con la decisione n.10 del 31 ottobre 2024, in quanto illegittima e/o ingiustificata. Eccepiva: la decadenza dell'azione disciplinare per tardività della contestazione e, comunque, per violazione dei termini previsti dall'art. 55 bis, 4 comma, D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..; l'infondatezza degli addebiti, la violazione del principio di tassatività delle infrazioni disciplinari e la violazione del principio di proporzionalità tra il fatto contestato e la misura della sanzione irrogata.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente, chiedendo “2) nel merito ed in via principale: - rigettare il ricorso introduttivo del giudizio in quanto inammissibile e, in ogni caso, illegittimo e/o comunque infondato per le ragioni precedentemente esposte e di conseguenza dichiarare legittima la sanzione disciplinare di natura conservativa applicata al ricorrente.
3) nel merito ed in via subordinata: - qualora il Giudice del Lavoro adito dovesse ritenere che il comportamento della Dott.ssa pur disciplinarmente rilevante, non dovesse essere sanzionato con Pt_1 la sospensione dal servizio o dalla retribuzione della durata di sei mesi, ai sensi del c.c.n.l. del Comparto
Sanità, rideterminare la sanzione disciplinare in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato. Con vittoria di spese e competenze professionali da liquidarsi secondo i parametri dei decreti ministeriali Cont vigenti”. L resistente, in particolare, evidenziava: come la data del 15 novembre non poteva essere considerata il “dies a quo” da cui far decorrere i termini di decadenza dell'azione disciplinare;
che sebbene i fatti posti in essere durante l'orario di servizio e al di fuori del luogo di lavoro (nonostante l'espresso divieto allo svolgimento di qualsiasi attività esterna) non fossero “sussumibili nell'alveo della condotta illecita di cui all'art. 84, comma 9, punto 1, lett. c) del CCNL 02.11.2022 del personale del Comparto
SSN”, era di tutta evidenza come la ricorrente avesse “palesemente violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal collega e dalla di lui compagna, come da ordinanza Tes_1 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Chieti in data 29.09.2023, tanto da comportare un simile comportamento un aggravamento della stessa misura cautelare e qualificarsi sotto il profilo disciplinare alla stregua di gravi fatti illeciti di rilevanza penale ex art. 84, comma 9, punto 2, lett. b) del medesimo
CCNL”.
La causa, istruita con la sola produzione di documenti, veniva decisa (previo deposito di note conclusionali autorizzate) mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note scritte ex art 127 ter cpc.
- 2 –
Procedendo ad esaminare in via preliminare i motivi di illegittimità del provvedimento sanzionatorio sollevati dalla ricorrente nell'ordine in cui sono stati prospettati in ricorso, deve in primo luogo escludersi che l'amministrazione possa dirsi incorsa della violazione del termine perentorio per la contestazione dell'addebito.
L'articolo 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, nella versione applicabile alla fattispecie ratione temporis, dispone, infatti, che “per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l' interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”, nonché che “L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito”.
Il testo della disposizione di legge è chiaro nel fare riferimento all'obbligo, posto a carico del responsabile
Pag. 2 di 11 della struttura presso cui presta servizio il dipendente, di segnalare “immediatamente, e comunque entro dieci giorni”, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari il comportamento disciplinarmente rilevante e al successivo obbligo di quest'ultimo “con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione”, “ovvero” al momento in cui abbia altrimenti avuto
“piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare”; la giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento al testo previgente della norma, ha affermato il principio secondo cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55bis, comma 4, del d.lgs.
n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost.
(sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione;
con la precisazione che ciò vale anche nell'ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente”, così come “la notizia di infrazione è acquisita all'esito di tutti quegli accertamenti che – secondo una valutazione di ragionevolezza a compiersi ex ante - avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta in rilievo o di quelle connesse” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 14896 del 28/05/2024).
Nel caso di specie la nota del 14.11.2023 inviata dal dipendente ed acquisita dall'Ufficio Controparte_3
Procedimenti Disciplinari in data 15.11.2023 – da cui parte ricorrente pretende di far decorrere il dies a quo per calcolare il decorso del termine per la contestazione scritta - al più costituisce la segnalazione del responsabile della struttura all'ufficio procedimenti disciplinari, ma il 15.11.2023 non può essere considerato il momento in cui quest'ultimo ha avuto la “piena conoscenza” della condotta disciplinare contestabile;
come condivisibilmente si legge nella memoria di costituzione, a tale data, acquisita la notizia che la ricorrente era stata vista condurre l'auto di servizio il giorno 10 novembre 2023 alle ore 14:30 circa in Francavilla al Mare all'intersezione tra Viale Alcione e Viale Piomba nei pressi dell'abitazione della persona tutelata dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento, l'ufficio per i procedimenti disciplinari non disponeva delle informazioni necessarie a stabilire se tale evento fosse vero o se “vi fossero delle motivazioni che avrebbero potuto giustificare il comportamento della lavoratrice”, come, ad esempio,
Pag. 3 di 11 l'esistenza di un ordine di servizio che legittimasse l'auto di servizio proprio nel luogo indicato;
alla luce Cont della documentazione depositata dall' (si veda in particolare il doc. n. 5) può desumersi che, a seguito della richiesta di approfondimento istruttorio dal Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari al
Direttore del Servizio al quale era addetta la ricorrente del 14.11.2023 (“al fine di “far conoscere (…) se la dipendente medesima, nel corso della giornata del 10.11.2023 abbia eventualmente ricevuto specifiche disposizioni da parte della da parte di altri Responsabili in ordine allo svolgimento di attività al di Pt_2 fuori della sede lavorativa che la abbiano potuta tenere effettivamente impegnata nell'arco temporale ricompreso, in particolare, tra le 13:22 e le ore 15:16 circa, tenuto conto del ruolo del profilo professionale di appartenenza. In particolare, laddove sia stata effettivamente formalmente autorizzata in tal senso, si chiede di specificare e rendicontare documentalmente presso quali luoghi e per quale tipologia di attività la sia stata eventualmente comandata a svolgere attività d'istituto al di fuori della Parte_1 sede lavorativa nonché se sia stata a tal fine è autorizzata ad utilizzare l'autovettura di servizio. Quanto sopra si chiede di far tenere con ogni cortese urgenza in considerazione della particolare delicatezza della vicenda in esame e della necessità di disporre di maggiori e più inequivoci elementi che consentono di poter meglio apprezzare scrutinare la gravità della questione sotto il profilo più squisitamente disciplinare
e si fattamente articolare, se del caso, una circostanziata contestazione di addebiti con specifica e corretta Cont qualificazione della condotta illecita”: doc. n. 4 dell' , la piena notizia di un fatto disciplinarmente rilevante e potenzialmente contestabile poteva dirsi avvenuta solo il 20.11.2023, quando il responsabile del
Servizio P.S.A.L. aveva risposto alle richieste del presidente dell'ufficio dei procedimenti disciplinari, chiarendo che la ricorrente nella giornata del 10.11.2023 non era stata autorizzata né da lui né dal coordinatore dei tecnici della prevenzione a svolgere attività “esterna” alla sede lavorativa per ragioni di servizio, ma si era recata autonomamente nel luogo in cui era stata vista condurre l'auto di servizio;
solo a tale data l'ufficio per i procedimenti disciplinari aveva acquisito gli elementi utili– secondo una valutazione di ragionevolezza ex ante – a consentire la formulazione della contestazione di una condotta disciplinarmente rilevante.
Considerato, allora, che la contestazione scritta reca la data del 19.12.2023 (doc. n. 2 di parte ricorrente), il termine decadenziale del massimo di 30 giorni, decorrente dal 20.11.2023, non può dirsi decorso a tale data.
-3-
Venendo, adesso, alle ulteriori doglianze del ricorso, occorre osservare come nella fattispecie per cui è causa l'amministrazione resistente abbia illegittimamente esercitato il potere disciplinare facendo
Pag. 4 di 11 riferimento all'ipotesi di cui al art. 84, comma 10, del c.c.n.l., secondo il quale “le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma
1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai codici di comportamento aziendali e agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 64 (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti” applicando la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” di cui all'art. 84, comma 8, del CCNL 02.11.2022, ma violando il “principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni” presupposto proprio dal primo comma del citato articolo.
A quanto si apprende dalla articolata lettera di contestazione, le condotte disciplinarmente rilevanti della ricorrente erano consistite, infatti, nell'aver “… utilizzato in modo arbitrario l'autovettura di servizio” il 10.11.2023 e nell'aver “cercato in modo fittizio di giustificare la propria presenza nei pressi dell'abitazione attualmente utilizzata da e con un pretestuoso impegno Controparte_3 Controparte_4 di servizio, circostanza tuttavia smentita principalmente da che agli operanti ha Controparte_5 dichiarato di essere stato espressamente interpellato dall'indagata con la richiesta, sostanzialmente, di fornirle un alibi per giustificare la sua presenza a Francavilla”: la condotta in questione era stata inizialmente ritenuta “sussumibile nell'alveo delle infrazioni p. e p. dall'art. 84, comma 4, lett. c), comma
9, punto 1, lett. c) e punto 2, lett. b) del CCNL 02.11.2022 del personale del Comparto SSN e pertanto censurabile con taluna delle sanzioni disciplinari ivi tassativamente previste”, ma alla fine sanzionata con la “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione” per un periodo pari a n. 6 (sei) mesi.
L'esame delle menzionate norme contrattuali appare utile ai fini della valutazione in questione.
L'art. 84, comma 8 del CCNL del 02.11.2022 del Comparto del SSN prevede, infatti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi nei casi di “a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad uso illecito, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Azienda
o Ente ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamenti non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'azienda o ente agli utenti o a terzi;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive o di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza”.
Pag. 5 di 11 La meno grave sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni, ai sensi del precedente comma 4 “si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'art.55-quater, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi Parte_3 nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Azienda o Ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 300/1970; g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n.
165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001, atti
o comportamenti aggressivi ostili e denigratori, nell'ambiente di lavoro, che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'azienda o Ente, agli utenti o ai terzi”.
Le ulteriori meno gravi sanzioni disciplinari “dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione”, sono previste, dal comma 3, per “a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 165/2001; b) condotta non conforme, nell'ambiente di lavoro, a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Azienda o Ente o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Azienda o Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'
Pag. 6 di 11 articolo 6 della legge. n. 300/1970; f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater del D. Lgs. n. 165/2001; g) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55- novies, del D. Lgs. n. 165/2001; h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti”.
Escluso – per le deduzioni formulate dalla stessa amministrazione resistente – che la condotta risultata provata all'esito del procedimento disciplinare abbia integrato alcuna delle fattispecie tipiche previste dal dell'art. 84, comma 8 del CCNL del 02.11.2022 del Comparto del SSN (né tantomeno quelle sanzionabili con il licenziamento a norma dei commi successivi) – appare utile osservare come tutti e 4 i tipi di sanzione disciplinare conservativa abbiano preso in considerazione, in generale, la “violazione di doveri ed obblighi di comportamenti non ricompresi specificatamente”, ma come la mera violazione in questione, in assenza di danno, possa giustificare al più la sanzione della multa, e, in casi di “particolare gravità” quella della sospensione dal servizio fino a 10 giorni;
entrambi i tipi di sospensione, poi, sono caratterizzati dall'esistenza di un “danno all'azienda o ente agli utenti o a terzi”, che nell'ipotesi della sospensione da 11 giorni a sei mesi viene definito dalla contrattazione come “grave” e in quella della sospensione da 1 a 10 giorni viene definito come mero danno o “disservizio”; appare significativo, inoltre, che persino per le fattispecie dell'assenza ingiustificata dal servizio e dell'arbitrario abbandono dello stesso,
l'entità della sanzione debba essere graduata tenendo conto della durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio e degli eventuali disservizi o danni derivatine.
Nel caso di specie l'utilizzo dell'autovettura di servizio da parte della ricorrente in difformità alle istruzioni e alla prassi dell'ufficio e il ricorso ad una menzogna riferita allo scopo di evitare conseguenze disciplinari non configura né la fattispecie dell'assenza né quella dell'abbandono del servizio, in quanto è pacifico che tale condotta si sia verificata in orario di servizio e in assenza di un allontanamento definitivo, sia pur breve, idoneo a configurare un “abbandono” del servizio. Deve, anche, escludersi che la condotta in esame abbia potuto configurare il “reato di truffa ovvero di falsa attestazione della presenza in servizio”, che, come pure riportato nella memoria di costituzione, per avere tale rilievo, avrebbe dovuto produrre conseguenze “economicamente apprezzabili” che nel caso di specie non si sono verificate.
La condotta imputabile alla ricorrente è consistita, però, nella violazione dell'obbligo di “astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività esterna” e nella deliberata inosservanza delle disposizioni di lavoro in base alle quali la lavoratrice avrebbe potuto sì svolgere attività di vigilanza, purchè nell'ambito di interventi programmati o autorizzati dai propri superiori;
da questo punto di vista, devono dirsi irrilevanti le circostanze fatte dalla ricorrente oggetto delle richieste di prova testimoniale (secondo cui “1) “ fino al
Pag. 7 di 11 10.11.2023 presso il Servizio P.S.A.L. dell' con sede in Parte_4 CP_2 presso l'ex ospedale pediatrico ove presta servizio la dipendente la prassi era che ciascun Parte_1 tecnico della prevenzione – fosse o meno in possesso della qualifica di UPG – era libero di organizzare il proprio lavoro e le conseguenti “uscite” di controllo e/o ispettive utilizzando i mezzi dell'Azienda che erano disponibili senza richiedere apposita autorizzazione al capo servizio”; 2) “ la cassetta/bacheca nella quale sono riposte le chiavi dei veicoli aziendali era aperta ed ogni dipendente poteva farne uso per esigenze lavorative”; 3) “ nell'anno 2023 l'attività di controllo e\o ispettiva da parte dei tecnici operanti presso il servizio P.S.A.L. dell' era stata sollecitata dal Parte_4
Responsabile dell'Ufficio per incrementare il raggiungimento dei L.E.A. di fine anno”; 4) “ solo dopo il
10.11.2023 la procedura per il ritiro delle chiavi e l'utilizzo del mezzo di servizio è stata regolamentata dal dott. con obbligo di fare apposita richiesta scritta al capo servizio e successiva consegna Parte_5 del mezzo da parte del segretario sig. ), non solo in quanto dalla lettura del doc. n. 9 di parte Pt_6 ricorrente si desume una conferma dell'assenza della qualifica di U.P.G. e della possibilità di svolgere attività di vigilanza solo su “programma” o su “segnalazione” – ipotesi neanche dedotta come sussistente in ricorso -, ma anche in quanto l'eventuale assenza di una procedura autorizzatoria per l'uso dell'auto di servizio non avrebbe potuto in ogni caso giustificare tale uso per fini personali e non di servizio.
Non è contestato, inoltre, che l'uso dell'auto di servizio sia stato motivato unicamente dalla finalità, di carattere personale ed illecito, di violare la “misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da e ” e che la ricorrente abbia tentato di dissimulare Controparte_3 Controparte_4
l'illiceità dei suoi comportamenti ricorrendo alla menzogna: dalle lettura del ricorso si ricava come non sia contestato che agli atti del Servizio P.S.A.L. non fossero mai pervenute segnalazioni e/o richieste di intervento da parte di o di altra persona, né tantomeno che la ricorrente – evidentemente Controparte_5 consapevole della gravità della propria condotta – avesse tentato di precostituirsi un alibi per giustificare la sua presenza a Francavilla al Mare chiedendo al predetto di confermare, falsamente, di aver CP_5 effettuato una segnalazione al Servizio in questione (si legge, infatti, che “l'unico fatto eventualmente imputabile all'esponente è il transito, alla guida dell'automobile aziendale, nei paraggi dell'abitazione dei genitori della sig.ra ove veniva avvistata da quest'ultima e dal di lui compagno sig. e che CP_4 Tes_1
“…può solo darsi atto che la condotta dell'esponente ha una spiegazione nella condizione di forte stress psicologico che vive da tempo, come documentato dalla certificazione sanitaria in atti (doc. n.12), che nella giornata del 10.11.23, ricevuta la telefonata del caposervizio che le intimava di far immediato ritorno in ufficio, la induceva a fornire giustificazioni maldestre, sbagliando persino, in più occasioni, ad indicare
Pag. 8 di 11 la data del sopralluogo effettuato”).
Tuttavia, la stessa amministrazione resistente ha rilevato che “l'assenza dal servizio per lo svolgimento di attività privata illecita è stata accertata e circoscritta al solo episodio del 10.11.2023 ed è quantificata, in termini di relativo volume orario, nel breve arco temporale di n. 2 ore circa” e che “l'unico isolato episodio accertato di allontanamento momentaneo dal servizio non ha del resto prodotto alcun disservizio all'utenza, non ha provocato alcuna interruzione di pubblico servizio né ha arrecato un danno economicamente apprezzabile all'Azienda”.
Alla luce delle summenzionate considerazioni e dei criteri desumibili dalla contrattazione collettiva applicata – proprio tenuto conto dell'unicità dell'episodio, della sua breve durata, dell'assenza di qualsivoglia ipotesi di disservizio o di danno e della mancanza di un rilievo diretto nei confronti dell'amministrazione resistente della violazione della misura cautelare penale - deve escludersi la giustificabilità del ricorso all'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio da 11 giorni a sei mesi.
Da questo ultimo punto di vista può concludersi che nel caso di specie vi sia stata una erronea applicazione delle norme della contrattazione collettiva e che la sanzione irrogata con la decisione n.10 del 31.10.2024 debba essere annullata per difetto del principio di gradualità e proporzionalità.
Quanto, poi, alla domanda formulata in via subordinata dall'amministrazione resistente di “rideterminare la sanzione disciplinare in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”, e tenuto conto della previsione di cui al comma 2-bis del dlgs 165/2001, si ritiene che il comportamento effettivamente imputabile alla ricorrente sia consistito, in concreto, nella inosservanza della disposizione di servizio, aggravata da una finalità privata e di carattere illecito: è pacifico che il sopralluogo effettuato tra le 14:15 e le 14:30 presso l' fosse durato pochi minuti, e fosse consistito nella Controparte_6 consegna, da parte della ricorrente, di una scheda di richiesta documenti da trasmettere entro 10 giorni al suo indirizzo di posta;
deve, perciò ritenersi che tale incombente sia consistito in un mero pretesto, dovendo escludersi che l'intervento presso l'azienda in questione sia avvenuto su specifica segnalazione o richiesta o che sia autorizzato nell'ambito di un qualche programma di vigilanza riferibile al servizio di appartenenza e pacifico che l'intento perseguito dalla ricorrente fosse unicamente quello di dissimulare la violazione di una misura cautelare penale adottata da questo Tribunale allo scopo di tutelare il coordinatore del Servizio
P.S.A.L. e la sua compagna;
è pacifico che, a prescindere dalla ritenuta insussistenza della rilevanza penale del fatto per il profilo della sua tenuità (doc. n. 20 bis di parte resistente), la ricorrente abbia fatto indebito
Pag. 9 di 11 uso di un bene pubblico assegnato per esigenze di ufficio, ledendo il prestigio dell'amministrazione di appartenenza e tentando di occultare con un artificio l'illecito commesso (richiedendo ad un privato cittadino di confermare, se interrogato, il proprio alibi e predisponendo un rapporto di servizio allo scopo di precostituirsi un'apparente giustificazione della propria presenza in un luogo preclusole da una misura cautelare di carattere penale).
L'oggettiva gravità del comportamento complessivamente posto in essere dalla ricorrente, consistito nella sia pur breve distrazione un bene pubblico dalle sue finalità istituzionali, nella deliberata inosservanza di una disposizione di servizio, nel perseguimento di una finalità personale illecita, nel ricorso alla menzogna nei confronti del proprio superiore e ad un artificio al solo scopo di evitare conseguenze disciplinari comportanti un aggravio degli accertamenti necessari - che, diversamente, in caso di immediata collaborazione, ben avrebbero potuto giustificare una maggior indulgenza da parte dell'amministrazione di appartenenza- inducono a ritenere sussistente una intenzionalità del comportamento, una apprezzabile rilevanza degli obblighi violati (obblighi di servizio e di corretta custodia di un bene pubblico) e la tendenza della lavoratrice ad anteporre all'interesse pubblico della funzione esercitata il proprio interesse personale tali da giustificare la sanzione prevista dal quarto comma dell'art. 84 del CCNL del comparto sanità con riferimento alla lettera b) (“b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3”, ovverosia “a) inosservanza delle disposizioni di servizio …nonché dell'orario di lavoro” e “b) condotta non conforme, nell'ambiente di lavoro, a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi”); tenuto conto, altresì, che il comportamento risulta essersi verificato per la prima volta nella giornata del 10.11.2023 (non essendo stato né chiarito, ne provato dalla resistente in che cosa fosse consistito il comportamento precedentemente sanzionato con rimprovero scritto) e in concomitanza con uno stato psichico di oggettiva difficolta (si veda la certificazione medica di parte ricorrente al doc. n. 12, attestante un “peggioramento dei sintomi” dei disturbi psichici diagnosticati sin dal
2018) si ritiene che, sulla base dei principi di graduazione e proporzionalità previsti dalla contrattazione collettiva, la sanzione disciplinare possa essere rideterminata nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 5 giorni.
Quale effetto della rideterminazione in questione, e tenuto conto che la sanzione è stata eseguita nel periodo dal 01.12.2024 al 31.05.2025, va, infine, dichiarato il diritto della ricorrente a ricevere per intero le retribuzioni integrali non percepite in tale periodo, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo e detratta la retribuzione non dovuta per il periodo di sospensione di 5 giorni.
Pag. 10 di 11 - 4 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, secondo comma c.p.c., tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso e dell'accoglimento della domanda subordinata di parte resistente, sussistono le circostanze per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara illegittima la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente con la decisione n.10 del 31.10.2024 emesso dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Azienda
Sanitaria Locale n.02 converte tale sanzione in sospensione dal servizio con Parte_4 privazione della retribuzione per 5 giorni e, per l'effetto, condanna dell' Controparte_7
in persona del Direttore Generale pro tempore, a corrispondere alla ricorrente le
[...] retribuzioni integrali non percepite dal 01 dicembre 2024 fino al 31.05.2025, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, detratta la retribuzione non dovuta per il periodo di sospensione di 5 giorni;
compensa integralmente le spese di lite.
Chieti, lì 7 ottobre 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 11 di 11