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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 893/2023 depositato il 19/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 275/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 2
e pubblicata il 28/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D03PF00205/2022 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D03PF00205/2022 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D03PF00205/2022 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 a responsabilità limitata ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Arezzo per contestare maggiori imposte dirette ed IVA oltre alle sanzioni per complessivi € 95.648,10.
L'accertamento derivava dal mancato riconoscimento delle agevolazioni tributarie concesse dalla l. 398/1991
e dall'art. 90 l. 289/2002 alle società sportive dilettantistiche perché la Guardia di Finanza aveva ritenuto che dietro lo schermo dell'associazione dilettantistica si nascondesse un'attività commerciale per la gestione di corsi specifici, fornitura di servizi collaterali, come centro benessere, sale relax, solarium ed altro.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Arezzo ha respinto il ricorso ritenendo che l'Ufficio avesse fornito la prova della natura commerciale dell'attività svolta dalla società sportiva.
Impugna la società formulando tre motivi di appello.
Il primo contesta che vi sia stata una violazione del regime agevolato previsto per le società dilettantistiche.
La società appellante è una società sportiva dilettantistica affiliata al Centro Sportivo Italiano ed alla
Federazione Italiana pesistica.
E' erroneo ritenere che un corso di fitness sia necessariamente espressione di un'attività commerciale poiché il fitness è ginnastica che serve a promuovere la cultura fisica;
inoltre la pesistica è attività riconosciuta dal Associazione_2.
La fornitura dei servizi collaterali quando come nel caso di specie è assolutamente marginale non costituisce attività commerciale.
Non sono rilevanti lo scarso numero di tesserati né il ricorso alla pubblicità così come non si può dedurre la violazione della natura della società dal pagamento in nero di alcuni collaboratori.
Inoltre la società non ha distribuito utili ai soci e comunque non può essere chiesta al contribuente la prova negativa dell'assenza di lucro.
Il secondo motivo censura l'omesso esame del motivo espresso in via subordinata circa comunque l'erronea rideterminazione dell'IVA.
Applicando l'aliquota del 22% per l'IVA che la società non ha mai raccolto dai soci e come se avesse determinato una sanzione ulteriore.
Il terzo motivo si rivolge alle sanzioni che dovevano essere disapplicate perché nella fattispecie in esame vi era un'oggettiva situazione di incertezza.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando i motivi dell'appello che andavano respinti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La prima osservazione che si deve fare riguarda l'esistenza di un giudicato esterno per quanto attiene agli anni di imposta 2014, 2015, 2016, e 2017 in relazione alle medesime questioni che sono state poste nel presente contenzioso.
La Corte di Cassazione con la sentenza 27621/2025 ha affermato che il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo della sentL'appello è infondato.enza che risolve una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente. In ossequio a tale principio il giudicato interno può formarsi in assenza di impugnazione, in punto di rideterminazione delle sanzioni tributarie, ed essere invocato quale giudicato esterno con riferimento ad una annualità di imposta differente.
L'ordinanza 21706/2025 ha precisati che nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno è limitato ai casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata. Tale giudicato non può vincolare elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo.
Orbene i due pronunciamenti della Suprema Corte, che sono solo le più recenti pronunce di un orientamento consolidato, consentono di affermare che la pregnanza del giudicato esterno non è automatica poiché potrebbero esservi elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo.
La fattispecie in esame innanzi al Collegio è proprio un rapporto ad esecuzione prolungata per cui non è possibile fare un'applicazione automatica del principio della valenza del giudicato esterno.
Però, a fronte dell'esistenza di giudicati sfavorevoli omologhi in relazione a quattro anni di imposta, è onere della società sportiva dimostrare che nel 2018 la gestione dell'attività qualificata come sportiva e classificata dal fisco come commerciale si sia svolta con modalità diverse dagli anni precedenti così da aver integrato quei presupposti che consentono di applicare le agevolazioni di cui alle l. 398/1991 e 289/2002 (Corte di
Cassazione Sentenza 29992/2022).
Né nel ricorso né nell'appello si riscontrano argomenti che inducano a ritenere che nel 2018 l'attività si sia svolta con modalità differente dal passato e tanto è sufficiente per respingere l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta lì'appello e condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.000.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
MONDERA ACHEROPITA ROSARIA, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 893/2023 depositato il 19/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 275/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 2
e pubblicata il 28/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D03PF00205/2022 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D03PF00205/2022 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D03PF00205/2022 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 a responsabilità limitata ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Arezzo per contestare maggiori imposte dirette ed IVA oltre alle sanzioni per complessivi € 95.648,10.
L'accertamento derivava dal mancato riconoscimento delle agevolazioni tributarie concesse dalla l. 398/1991
e dall'art. 90 l. 289/2002 alle società sportive dilettantistiche perché la Guardia di Finanza aveva ritenuto che dietro lo schermo dell'associazione dilettantistica si nascondesse un'attività commerciale per la gestione di corsi specifici, fornitura di servizi collaterali, come centro benessere, sale relax, solarium ed altro.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Arezzo ha respinto il ricorso ritenendo che l'Ufficio avesse fornito la prova della natura commerciale dell'attività svolta dalla società sportiva.
Impugna la società formulando tre motivi di appello.
Il primo contesta che vi sia stata una violazione del regime agevolato previsto per le società dilettantistiche.
La società appellante è una società sportiva dilettantistica affiliata al Centro Sportivo Italiano ed alla
Federazione Italiana pesistica.
E' erroneo ritenere che un corso di fitness sia necessariamente espressione di un'attività commerciale poiché il fitness è ginnastica che serve a promuovere la cultura fisica;
inoltre la pesistica è attività riconosciuta dal Associazione_2.
La fornitura dei servizi collaterali quando come nel caso di specie è assolutamente marginale non costituisce attività commerciale.
Non sono rilevanti lo scarso numero di tesserati né il ricorso alla pubblicità così come non si può dedurre la violazione della natura della società dal pagamento in nero di alcuni collaboratori.
Inoltre la società non ha distribuito utili ai soci e comunque non può essere chiesta al contribuente la prova negativa dell'assenza di lucro.
Il secondo motivo censura l'omesso esame del motivo espresso in via subordinata circa comunque l'erronea rideterminazione dell'IVA.
Applicando l'aliquota del 22% per l'IVA che la società non ha mai raccolto dai soci e come se avesse determinato una sanzione ulteriore.
Il terzo motivo si rivolge alle sanzioni che dovevano essere disapplicate perché nella fattispecie in esame vi era un'oggettiva situazione di incertezza.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando i motivi dell'appello che andavano respinti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La prima osservazione che si deve fare riguarda l'esistenza di un giudicato esterno per quanto attiene agli anni di imposta 2014, 2015, 2016, e 2017 in relazione alle medesime questioni che sono state poste nel presente contenzioso.
La Corte di Cassazione con la sentenza 27621/2025 ha affermato che il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo della sentL'appello è infondato.enza che risolve una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente. In ossequio a tale principio il giudicato interno può formarsi in assenza di impugnazione, in punto di rideterminazione delle sanzioni tributarie, ed essere invocato quale giudicato esterno con riferimento ad una annualità di imposta differente.
L'ordinanza 21706/2025 ha precisati che nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno è limitato ai casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata. Tale giudicato non può vincolare elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo.
Orbene i due pronunciamenti della Suprema Corte, che sono solo le più recenti pronunce di un orientamento consolidato, consentono di affermare che la pregnanza del giudicato esterno non è automatica poiché potrebbero esservi elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo.
La fattispecie in esame innanzi al Collegio è proprio un rapporto ad esecuzione prolungata per cui non è possibile fare un'applicazione automatica del principio della valenza del giudicato esterno.
Però, a fronte dell'esistenza di giudicati sfavorevoli omologhi in relazione a quattro anni di imposta, è onere della società sportiva dimostrare che nel 2018 la gestione dell'attività qualificata come sportiva e classificata dal fisco come commerciale si sia svolta con modalità diverse dagli anni precedenti così da aver integrato quei presupposti che consentono di applicare le agevolazioni di cui alle l. 398/1991 e 289/2002 (Corte di
Cassazione Sentenza 29992/2022).
Né nel ricorso né nell'appello si riscontrano argomenti che inducano a ritenere che nel 2018 l'attività si sia svolta con modalità differente dal passato e tanto è sufficiente per respingere l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta lì'appello e condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.000.