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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9749 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 37517/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA e l'Avv. DI NUNZIO LUCA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Giulini n. 2
- OPPONENTE contro
Controparte_1 con l'Avv. BARLETTA CLAUDIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Manara n. 11
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Piaccia all'Ill. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così disporre: - in via preliminare, per le motivazioni in atto, e attesa l'inesistenza o/e la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, e dunque l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo e del conseguente precetto, sussistendone il fumus boni iuris ed il periculum in mora, - nel merito, annullare l'atto di precetto poiché la somma asseritamente vantata da controparte non è riferibile né alla iure proprio né quale gestore Parte_2 del Fondo Matrix per i motivi sopra dedotti” (citazione, dep. tel. 21.10.2024).
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza rigettata e disattesa, - nel merito, rigettare l'avversaria opposizione in quanto destituita di fondamento fattuale e giuridico, in ragione di tutto quanto argomentato e documentato e, per l'effetto, confermare la legittimità della ingiunzione fiscale e di ogni atto alla stessa presupposto e sotteso” (memoria integrativa, dep. tel. 15.4.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 15.10.2024 e iscritto a ruolo il 21.10.2024,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, innanzi al Tribunale di Milano, proponendo Controparte_1 opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto il 26.9.2024 e recante il complessivo importo di euro 28.287,37.
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava che il titolo esecutivo fatto valere da controparte corrispondeva all'ingiunzione di pagamento n. 20743231 relativa all'imposta municipale unica pretesa dal Comune di Corsico per gli anni 2014 e 2022.
Ciò posto, con un primo motivo di opposizione, l'intimata sosteneva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il credito azionato da controparte ineriva ad una esposizione debitoria facente al più capo al solo Fondo Matrix, di cui
[...]
era gestore dall'anno 2016, di talché l'opponente non Parte_1 poteva essere ritenuta obbligata iure proprio, in particolare ai sensi degli artt. 22, 26, 36 e 37
d.lgs. 24/1998, stante la radicale autonomia dei relativi patrimoni.
Oltre a ciò, con un secondo motivo di opposizione,
[...]
affermava la propria carenza di legittimazione passiva Parte_1 non soltanto iure proprio, ma anche quale gestore del Fondo Matrix, in quanto quest'ultimo aveva venduto gli immobili siti in Corsico già in data 28.5.2015 ed in quanto l'acquirente aveva esonerato l'alienante da ogni responsabilità.
Alla luce di tutto ciò, l'opponente domandava, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato da controparte e, in via principale, di annullare l'atto di precetto in contestazione, nulla essendo dovuto da Parte_1
sia iure proprio, sia quale gestore del Fondo Matrix.
[...]
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio , con Controparte_1 comparsa depositata il 2.1.2025, contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie.
Nel dettaglio, l'opposta deduceva l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione avversaria, in quanto l'ingiunzione di pagamento n. 20743231 era stata
2 ritualmente notificata in data 18.7.2022 e non era stata opposta ed in quanto l'autonomia del patrimonio dell'intimata non sollevava quest'ultima, in particolare ai sensi dell'art. 36, c. 4,
d.lgs. 24/1998, dagli obblighi connessi alla gestione del fondo e sussistendo, piuttosto, un dovere di collaborazione in capo all'opponente, anche ai sensi degli artt. 1838 e 1997 c.c., in relazione all'esatta individuazione dei beni e dei titoli posseduti dal fondo stesso.
In ogni caso, poi, l'intimante affermava la correttezza della pretesa recata dall'ingiunzione di pagamento in controversia, in quanto la stessa si riferiva a tributi riguardanti l'anno 2014.
Alla luce di tutto ciò, l'opposta invocava, in via preliminare, la reiezione dell'istanza di sospensione formulata da controparte e, in via principale, il rigetto delle domande avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
Disposta, con provvedimento reso in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis
c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, entrambe le parti versavano in atti le rispettive memorie integrative.
Il Tribunale, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 16.12.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad una opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., essendo in contestazione il diritto di di Controparte_1 procedere in executivis – non possono essere accolte, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
I motivi di opposizione articolati dall'intimata, i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente correlati, sono infondati.
L'opposta non ha difatti negato l'effettività della “liquidazione numero 36428 del 05/03/2019 notificata l'11 marzo 2019, rif. avviso di accertamento del 6 maggio 2022” (p. 3, comparsa) e, dunque, dei provvedimenti impositivi – pacificamente tributari – sottesi all'ingiunzione di pagamento n. 20743231, essendosi piuttosto limitata ad affermare di aver “avuto conoscenza” di quest'ultima
3 “unicamente in quanto allegata all'atto di precetto” (p. 3, citazione).
Di contro, ha espressamente allegato che Controparte_1
“la suddetta ingiunzione è stata notificata in data 18 luglio 2022 a mezzo PEC all'indirizzo
(p. 1, comparsa), secondo una circostanza di fatto che non è stata Email_1 contestata dall'intimante – anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, c. 1, c.p.c. – e che, in ogni caso, trova un obiettivo riscontro documentale in atti (cfr. doc. 3, fascicolo opposta).
Ne consegue che gli atti recanti la pretesa tributaria in controversia risultano pervenuti nella sfera di conoscenza – perlomeno legale – di Pt_1 Parte_1
in epoca ampiamente antecedente rispetto al momento di notificazione
[...] dell'atto di precetto opposto, risalente al 26.9.2024 (cfr. doc. 2, fascicolo opposta).
Al contempo, non vi è alcuna allegazione o evidenza in ordine al fatto che i medesimi atti siano stati oggetto di un tempestivo ricorso, eventualmente anche in funzione recuperatoria, ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, secondo la normativa ratione temporis vigente.
Alla luce di tutto ciò, nella presente sede di opposizione preventiva all'esecuzione risulta precluso ogni sindacato in relazione al profilo della “legittimazione passiva della ” e Parte_2 della “titolarità del debito” (p. 3, citazione).
D'altro canto, quand'anche una simile disamina fosse tuttora possibile, va senz'altro escluso che il Giudice Ordinario sia effettivamente munito di giurisdizione, in quanto le doglianze articolate da , sia iure Parte_1 proprio, sia quale gestore del Fondo Matrix, risultano attenere alla corretta individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta municipale unica in controversia e, dunque, ad uno degli elementi costitutivi del medesimo tributo.
Pertanto, risulta in ogni caso venire in rilievo il principio di diritto secondo cui “dalla ricostruzione del sistema dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato discende, quale precipitato logico della complementarità - e non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), la (perdurante) inammissibilità (rectius, improponibilità) delle opposizioni ex art. 615 c.p.c. che abbiano una funzione 'recuperatoria' di doglianze che potevano - e dovevano - farsi valere innanzi al giudice tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19: laddove il contribuente possa (o avrebbe potuto) richiedere tutela al giudice tributario avverso uno degli atti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 non vi è spazio, per le stesse ragioni lì deducibili, avvalersi dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cass., sez. III, ord.
4.8.2023, n. 23894).
Né è possibile pervenire ad opposte conclusioni sulla scorta delle “pronunce, anche di ES
4 Onorevole Tribunale, in ambito di opposizione a esecuzioni esattoriali illegittimamente eseguite nei confronti Part della per posizioni debitorie del Fondo dalla stessa gestito” (p. 4, citazione), in quanto tali decisioni risultano inerire al diverso profilo della pignorabilità dei beni, ex art. 615, c. 2, c.p.c., nel differente contesto di opposizioni ad esecuzione già intrapresa (cfr. doc. 6, fascicolo opponente).
Le domande attoree devono essere dunque respinte.
* * *
La regolazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
e le stesse – anche in ragione dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare – vengono complessivamente liquidate come da dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione di;
Parte_1 condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore di
[...]
, nella complessiva misura di euro 4.000,00, oltre spese generali al Controparte_1
15%, iva se dovuta e cpa.
Milano, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA e l'Avv. DI NUNZIO LUCA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Giulini n. 2
- OPPONENTE contro
Controparte_1 con l'Avv. BARLETTA CLAUDIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Manara n. 11
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Piaccia all'Ill. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così disporre: - in via preliminare, per le motivazioni in atto, e attesa l'inesistenza o/e la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, e dunque l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo e del conseguente precetto, sussistendone il fumus boni iuris ed il periculum in mora, - nel merito, annullare l'atto di precetto poiché la somma asseritamente vantata da controparte non è riferibile né alla iure proprio né quale gestore Parte_2 del Fondo Matrix per i motivi sopra dedotti” (citazione, dep. tel. 21.10.2024).
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza rigettata e disattesa, - nel merito, rigettare l'avversaria opposizione in quanto destituita di fondamento fattuale e giuridico, in ragione di tutto quanto argomentato e documentato e, per l'effetto, confermare la legittimità della ingiunzione fiscale e di ogni atto alla stessa presupposto e sotteso” (memoria integrativa, dep. tel. 15.4.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 15.10.2024 e iscritto a ruolo il 21.10.2024,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, innanzi al Tribunale di Milano, proponendo Controparte_1 opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto il 26.9.2024 e recante il complessivo importo di euro 28.287,37.
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava che il titolo esecutivo fatto valere da controparte corrispondeva all'ingiunzione di pagamento n. 20743231 relativa all'imposta municipale unica pretesa dal Comune di Corsico per gli anni 2014 e 2022.
Ciò posto, con un primo motivo di opposizione, l'intimata sosteneva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il credito azionato da controparte ineriva ad una esposizione debitoria facente al più capo al solo Fondo Matrix, di cui
[...]
era gestore dall'anno 2016, di talché l'opponente non Parte_1 poteva essere ritenuta obbligata iure proprio, in particolare ai sensi degli artt. 22, 26, 36 e 37
d.lgs. 24/1998, stante la radicale autonomia dei relativi patrimoni.
Oltre a ciò, con un secondo motivo di opposizione,
[...]
affermava la propria carenza di legittimazione passiva Parte_1 non soltanto iure proprio, ma anche quale gestore del Fondo Matrix, in quanto quest'ultimo aveva venduto gli immobili siti in Corsico già in data 28.5.2015 ed in quanto l'acquirente aveva esonerato l'alienante da ogni responsabilità.
Alla luce di tutto ciò, l'opponente domandava, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato da controparte e, in via principale, di annullare l'atto di precetto in contestazione, nulla essendo dovuto da Parte_1
sia iure proprio, sia quale gestore del Fondo Matrix.
[...]
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio , con Controparte_1 comparsa depositata il 2.1.2025, contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie.
Nel dettaglio, l'opposta deduceva l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione avversaria, in quanto l'ingiunzione di pagamento n. 20743231 era stata
2 ritualmente notificata in data 18.7.2022 e non era stata opposta ed in quanto l'autonomia del patrimonio dell'intimata non sollevava quest'ultima, in particolare ai sensi dell'art. 36, c. 4,
d.lgs. 24/1998, dagli obblighi connessi alla gestione del fondo e sussistendo, piuttosto, un dovere di collaborazione in capo all'opponente, anche ai sensi degli artt. 1838 e 1997 c.c., in relazione all'esatta individuazione dei beni e dei titoli posseduti dal fondo stesso.
In ogni caso, poi, l'intimante affermava la correttezza della pretesa recata dall'ingiunzione di pagamento in controversia, in quanto la stessa si riferiva a tributi riguardanti l'anno 2014.
Alla luce di tutto ciò, l'opposta invocava, in via preliminare, la reiezione dell'istanza di sospensione formulata da controparte e, in via principale, il rigetto delle domande avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
Disposta, con provvedimento reso in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis
c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, entrambe le parti versavano in atti le rispettive memorie integrative.
Il Tribunale, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 16.12.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad una opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., essendo in contestazione il diritto di di Controparte_1 procedere in executivis – non possono essere accolte, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
I motivi di opposizione articolati dall'intimata, i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente correlati, sono infondati.
L'opposta non ha difatti negato l'effettività della “liquidazione numero 36428 del 05/03/2019 notificata l'11 marzo 2019, rif. avviso di accertamento del 6 maggio 2022” (p. 3, comparsa) e, dunque, dei provvedimenti impositivi – pacificamente tributari – sottesi all'ingiunzione di pagamento n. 20743231, essendosi piuttosto limitata ad affermare di aver “avuto conoscenza” di quest'ultima
3 “unicamente in quanto allegata all'atto di precetto” (p. 3, citazione).
Di contro, ha espressamente allegato che Controparte_1
“la suddetta ingiunzione è stata notificata in data 18 luglio 2022 a mezzo PEC all'indirizzo
(p. 1, comparsa), secondo una circostanza di fatto che non è stata Email_1 contestata dall'intimante – anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, c. 1, c.p.c. – e che, in ogni caso, trova un obiettivo riscontro documentale in atti (cfr. doc. 3, fascicolo opposta).
Ne consegue che gli atti recanti la pretesa tributaria in controversia risultano pervenuti nella sfera di conoscenza – perlomeno legale – di Pt_1 Parte_1
in epoca ampiamente antecedente rispetto al momento di notificazione
[...] dell'atto di precetto opposto, risalente al 26.9.2024 (cfr. doc. 2, fascicolo opposta).
Al contempo, non vi è alcuna allegazione o evidenza in ordine al fatto che i medesimi atti siano stati oggetto di un tempestivo ricorso, eventualmente anche in funzione recuperatoria, ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, secondo la normativa ratione temporis vigente.
Alla luce di tutto ciò, nella presente sede di opposizione preventiva all'esecuzione risulta precluso ogni sindacato in relazione al profilo della “legittimazione passiva della ” e Parte_2 della “titolarità del debito” (p. 3, citazione).
D'altro canto, quand'anche una simile disamina fosse tuttora possibile, va senz'altro escluso che il Giudice Ordinario sia effettivamente munito di giurisdizione, in quanto le doglianze articolate da , sia iure Parte_1 proprio, sia quale gestore del Fondo Matrix, risultano attenere alla corretta individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta municipale unica in controversia e, dunque, ad uno degli elementi costitutivi del medesimo tributo.
Pertanto, risulta in ogni caso venire in rilievo il principio di diritto secondo cui “dalla ricostruzione del sistema dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato discende, quale precipitato logico della complementarità - e non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), la (perdurante) inammissibilità (rectius, improponibilità) delle opposizioni ex art. 615 c.p.c. che abbiano una funzione 'recuperatoria' di doglianze che potevano - e dovevano - farsi valere innanzi al giudice tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19: laddove il contribuente possa (o avrebbe potuto) richiedere tutela al giudice tributario avverso uno degli atti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 non vi è spazio, per le stesse ragioni lì deducibili, avvalersi dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cass., sez. III, ord.
4.8.2023, n. 23894).
Né è possibile pervenire ad opposte conclusioni sulla scorta delle “pronunce, anche di ES
4 Onorevole Tribunale, in ambito di opposizione a esecuzioni esattoriali illegittimamente eseguite nei confronti Part della per posizioni debitorie del Fondo dalla stessa gestito” (p. 4, citazione), in quanto tali decisioni risultano inerire al diverso profilo della pignorabilità dei beni, ex art. 615, c. 2, c.p.c., nel differente contesto di opposizioni ad esecuzione già intrapresa (cfr. doc. 6, fascicolo opponente).
Le domande attoree devono essere dunque respinte.
* * *
La regolazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
e le stesse – anche in ragione dello svolgimento di una fase sommaria e lato sensu cautelare – vengono complessivamente liquidate come da dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione di;
Parte_1 condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore di
[...]
, nella complessiva misura di euro 4.000,00, oltre spese generali al Controparte_1
15%, iva se dovuta e cpa.
Milano, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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