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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 815/2025 N. 394/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 1197/2025, estensore giudice DOTT.SSA FRANCESCA SAIONI, discussa all'udienza del 15.10.2025 e promossa da:
, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. VERONICA PEPOLI ), elettivamente C.F._2 domiciliata all'indirizzo telematico Email_1 presso il Difensore
APPELLANTE
CONTRO
), in persona Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria e diversa istanza, e in parziale riforma della sentenza n. 1197/2025 emessa dal Tribunale di Milano (R.G. Lav. n. 14553/2024) in data 01/04/2025: Accertare e dichiarare che il Giudice di prime cure ha errato
1 nell'applicazione della nuova formulazione dell'art. 36 comma 5 D.Lgs. n. 165/2001 al caso di specie per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare l'Amministrazione appellata al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di 22 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre, spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 15.4.2025, l'insegnante di religione cattolica
[...]
proponeva impugnazione avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva Cont condannato il a risarcirle il danno per l'illegittima reiterazione di contratti a termine, dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2024/2025, tramite il pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari ad 11 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
In particolare, il primo Giudice aveva ritenuto che gli incarichi di supplenza annuali su organico “di diritto” (sino al 31/08), conferiti alla ricorrente per venti anni sulla medesima classe di concorso, fossero stati dettati da ordinarie esigenze istituzionali, immutate e costanti, in assenza di alcuna prospettiva di stabilizzazione in tempi certi e ravvicinati.
Sulla scorta della giurisprudenza interna e sovranazionale, era stata – pertanto
– rilevata dal TRIBUNALE l'abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre il limite triennale stabilito dalla Legge, sia pure nell'ambito del regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, con conseguente diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, quantificato, in base ai parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), nella misura sopra indicata, in considerazione della complessiva durata del rapporto.
Era stata esclusa dalla sentenza la maturazione della prescrizione in costanza di incarico, considerata l'unitarietà del pregiudizio risarcibile, rapportato al numero dei contratti ai soli fini della liquidazione, con conseguente decorso del relativo temine a partire dalla cessazione dell'ultimo rapporto a tempo determinato.
In ragione della soccombenza, il era stato condannato alla CP_1 rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.
2 Con un unico, articolato motivo di gravame, si censurava la quantificazione dell'indennità risarcitoria, secondo l'appellante operata dal TRIBUNALE con errato riferimento al previgente testo dell'art. 36 co. V, d. lgs. n. 165/2001, anziché a quello successivamente novellato, con innalzamento del relativo parametro all'importo compreso – non più fra 2,5 e 12 – bensì fra 4 e 24 mensilità.
Operata la proporzione rispetto alla somma liquidata in sentenza, Pt_1 chiedeva la parziale riforma della decisione di primo grado relativam quantificazione del suo credito risarcitorio, da operarsi secondo la norma sopra citata nel testo applicabile al caso di specie ratione temporis, con conseguente incremento dell'importo oggetto di condanna a 22 mensilità retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Veniva altresì invocato nell'atto di appello il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri e accessori di Legge, con distrazione.
All'udienza del 15.10.2025, nella dichiarata contumacia del CP_1 appellato, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
__________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
L'atto di impugnazione, nel censurare la mancata applicazione della nuova formulazione dell'art. 36 d. lgs. 165/2011, non dialoga con la decisione del TRIBUNALE, basata – in punto liquidazione del danno risarcibile – sui parametri fissati dalla diversa norma di cui all'art. 28 d. lgs. 81/2015.
Nessuna specifica censura viene articolata, con riguardo a tale riferimento normativo, dall'odierna appellante, limitatasi a sostenere che il primo Giudice avrebbe erroneamente adottato gli importi previsti dal previgente testo dell'art. 36 d. lgs. 165/2001, in luogo di quelli incrementati dal Legislatore tramite il DL n. 131/2024.
Non si tratta, però, della disposizione su cui si è fondata la pronuncia del TRIBUNALE, che ha – invece – richiamato il citato art. 28 d. lgs. n. 81/2015, in modo peraltro del tutto corretto e conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito.
Si rileva che la Corte d'Appello di Milano si è già espressa al riguardo, in fattispecie esattamente analoga a quella oggetto di causa, con sentenza n. 801/2024 (Pres. Est. VITALI), con le seguenti motivazioni:
“la pacifica circostanza che il concorso per l'assunzione in ruolo non sia stato bandito ben oltre il termine triennale ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di
3 precarizzazione individuati. 14 In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore” (cfr:: Cass.9 giugno 2022 n.18698 cit.). Tale è appunto la situazione del che è stato mantenuto in servizio per ben Pt_2 oltre un triennio, e cioè ettembre 2018 al 31 agosto 2024, senza che fossero indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge. Quanto al rimedio sanzionatorio previsto dall'ordinamento interno a tale situazione, premesso che, come è noto, la Corte di Giustizia ha già ritenuto che, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, il divieto di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non violi la disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (cfr. ex multis: CGUE 7 settembre 2006 C-53/04, e Per_1
; CGUE 7 settembre 2006 C-180/04, ; cfr. con r to Per_2 Per_3 al settore scolastico: CGUE 7 marzo 2018 C-494/16, Santoro), il riferimento è al risarcimento del danno c.d. comunitario affermato da Cass. S.U. 15 marzo 2016 n.5072, secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art.36 V comma D.Lgs. 165/01 va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla CGUE ordinanza 12 dicembre 2013, C-50/13. La conclusione cui è pervenuta la ormai consolidata giurisprudenza è che può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art.28 II comma D.Lgs.81/15 –in luogo dell'abrogato art. 32 V comma L.183/10- quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto in concreto, configurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore ex art. 1223 c.c.”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
4 Essa appare, del resto, conforme al costante insegnamento del Supremo Collegio, secondo cui: “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato” (Cass. 9.6.2022, n. 18698; nello stesso senso, v. ad es., Cass. 15.3.2016, n. 5072).
La quantificazione del danno, compiuta su tali presupposti dalla sentenza di primo grado in 11 mensilità retributive, non è stata criticata dall'appellante sotto alcun ulteriore profilo, se non quello – sopra menzionato – dell'innovazione normativa che il TRIBUNALE avrebbe trascurato.
Tale doglianza, tuttavia, è risultata, per le ragioni sopra esposte, non pertinente rispetto al contenuto della decisione, basata su una norma differente.
I parametri da questa previsti sono stati, peraltro, correttamente rapportati alle caratteristiche della fattispecie, con particolare riguardo alla durata ventennale del rapporto precario, in ragione della quale è stato quantificato un credito risarcitorio prossimo al massimo stabilito dall'art. 28 d. lgs. cit., pari a 12 mensilità retributive.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Nulla va disposto quanto alle spese del grado, attesa la contumacia della parte appellata.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 1197/2025 del Tribunale di MILANO;
5 nulla per le spese;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, 15/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 1197/2025, estensore giudice DOTT.SSA FRANCESCA SAIONI, discussa all'udienza del 15.10.2025 e promossa da:
, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. VERONICA PEPOLI ), elettivamente C.F._2 domiciliata all'indirizzo telematico Email_1 presso il Difensore
APPELLANTE
CONTRO
), in persona Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria e diversa istanza, e in parziale riforma della sentenza n. 1197/2025 emessa dal Tribunale di Milano (R.G. Lav. n. 14553/2024) in data 01/04/2025: Accertare e dichiarare che il Giudice di prime cure ha errato
1 nell'applicazione della nuova formulazione dell'art. 36 comma 5 D.Lgs. n. 165/2001 al caso di specie per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare l'Amministrazione appellata al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di 22 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. Con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre, spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 15.4.2025, l'insegnante di religione cattolica
[...]
proponeva impugnazione avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva Cont condannato il a risarcirle il danno per l'illegittima reiterazione di contratti a termine, dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2024/2025, tramite il pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari ad 11 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
In particolare, il primo Giudice aveva ritenuto che gli incarichi di supplenza annuali su organico “di diritto” (sino al 31/08), conferiti alla ricorrente per venti anni sulla medesima classe di concorso, fossero stati dettati da ordinarie esigenze istituzionali, immutate e costanti, in assenza di alcuna prospettiva di stabilizzazione in tempi certi e ravvicinati.
Sulla scorta della giurisprudenza interna e sovranazionale, era stata – pertanto
– rilevata dal TRIBUNALE l'abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre il limite triennale stabilito dalla Legge, sia pure nell'ambito del regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, con conseguente diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, quantificato, in base ai parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D. Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), nella misura sopra indicata, in considerazione della complessiva durata del rapporto.
Era stata esclusa dalla sentenza la maturazione della prescrizione in costanza di incarico, considerata l'unitarietà del pregiudizio risarcibile, rapportato al numero dei contratti ai soli fini della liquidazione, con conseguente decorso del relativo temine a partire dalla cessazione dell'ultimo rapporto a tempo determinato.
In ragione della soccombenza, il era stato condannato alla CP_1 rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.
2 Con un unico, articolato motivo di gravame, si censurava la quantificazione dell'indennità risarcitoria, secondo l'appellante operata dal TRIBUNALE con errato riferimento al previgente testo dell'art. 36 co. V, d. lgs. n. 165/2001, anziché a quello successivamente novellato, con innalzamento del relativo parametro all'importo compreso – non più fra 2,5 e 12 – bensì fra 4 e 24 mensilità.
Operata la proporzione rispetto alla somma liquidata in sentenza, Pt_1 chiedeva la parziale riforma della decisione di primo grado relativam quantificazione del suo credito risarcitorio, da operarsi secondo la norma sopra citata nel testo applicabile al caso di specie ratione temporis, con conseguente incremento dell'importo oggetto di condanna a 22 mensilità retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Veniva altresì invocato nell'atto di appello il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri e accessori di Legge, con distrazione.
All'udienza del 15.10.2025, nella dichiarata contumacia del CP_1 appellato, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
L'atto di impugnazione, nel censurare la mancata applicazione della nuova formulazione dell'art. 36 d. lgs. 165/2011, non dialoga con la decisione del TRIBUNALE, basata – in punto liquidazione del danno risarcibile – sui parametri fissati dalla diversa norma di cui all'art. 28 d. lgs. 81/2015.
Nessuna specifica censura viene articolata, con riguardo a tale riferimento normativo, dall'odierna appellante, limitatasi a sostenere che il primo Giudice avrebbe erroneamente adottato gli importi previsti dal previgente testo dell'art. 36 d. lgs. 165/2001, in luogo di quelli incrementati dal Legislatore tramite il DL n. 131/2024.
Non si tratta, però, della disposizione su cui si è fondata la pronuncia del TRIBUNALE, che ha – invece – richiamato il citato art. 28 d. lgs. n. 81/2015, in modo peraltro del tutto corretto e conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito.
Si rileva che la Corte d'Appello di Milano si è già espressa al riguardo, in fattispecie esattamente analoga a quella oggetto di causa, con sentenza n. 801/2024 (Pres. Est. VITALI), con le seguenti motivazioni:
“la pacifica circostanza che il concorso per l'assunzione in ruolo non sia stato bandito ben oltre il termine triennale ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di
3 precarizzazione individuati. 14 In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore” (cfr:: Cass.9 giugno 2022 n.18698 cit.). Tale è appunto la situazione del che è stato mantenuto in servizio per ben Pt_2 oltre un triennio, e cioè ettembre 2018 al 31 agosto 2024, senza che fossero indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge. Quanto al rimedio sanzionatorio previsto dall'ordinamento interno a tale situazione, premesso che, come è noto, la Corte di Giustizia ha già ritenuto che, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, il divieto di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non violi la disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (cfr. ex multis: CGUE 7 settembre 2006 C-53/04, e Per_1
; CGUE 7 settembre 2006 C-180/04, ; cfr. con r to Per_2 Per_3 al settore scolastico: CGUE 7 marzo 2018 C-494/16, Santoro), il riferimento è al risarcimento del danno c.d. comunitario affermato da Cass. S.U. 15 marzo 2016 n.5072, secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art.36 V comma D.Lgs. 165/01 va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla CGUE ordinanza 12 dicembre 2013, C-50/13. La conclusione cui è pervenuta la ormai consolidata giurisprudenza è che può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art.28 II comma D.Lgs.81/15 –in luogo dell'abrogato art. 32 V comma L.183/10- quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto in concreto, configurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore ex art. 1223 c.c.”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
4 Essa appare, del resto, conforme al costante insegnamento del Supremo Collegio, secondo cui: “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato” (Cass. 9.6.2022, n. 18698; nello stesso senso, v. ad es., Cass. 15.3.2016, n. 5072).
La quantificazione del danno, compiuta su tali presupposti dalla sentenza di primo grado in 11 mensilità retributive, non è stata criticata dall'appellante sotto alcun ulteriore profilo, se non quello – sopra menzionato – dell'innovazione normativa che il TRIBUNALE avrebbe trascurato.
Tale doglianza, tuttavia, è risultata, per le ragioni sopra esposte, non pertinente rispetto al contenuto della decisione, basata su una norma differente.
I parametri da questa previsti sono stati, peraltro, correttamente rapportati alle caratteristiche della fattispecie, con particolare riguardo alla durata ventennale del rapporto precario, in ragione della quale è stato quantificato un credito risarcitorio prossimo al massimo stabilito dall'art. 28 d. lgs. cit., pari a 12 mensilità retributive.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Nulla va disposto quanto alle spese del grado, attesa la contumacia della parte appellata.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 1197/2025 del Tribunale di MILANO;
5 nulla per le spese;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, 15/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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