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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/09/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.3489/2024
VERBALE DI UDIENZA del 16/09/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. SERGI VINCENZO che si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Per l'avv. Valeria Condò per delega dell'avv. ADORNATO DARIO, che si CP_1 riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al
N. 3489 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA , ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Sergi, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Dario
Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, resistente
All'udienza del 16 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 16,15, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: riconoscimento del diritto di percepire la pensione di vecchiaia prima del
raggiungimento dell'età pensionabile ai sensi dell'art. 1, comma 8° del d.lgs. 30.12.1992,
n. 503.
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2024, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 presentato all' , in data 14.07.2023 domanda volta a ottenere il riconoscimento del diritto CP_1 alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1 c. 8 L. 503/92, possedendone i requisiti, respinta in data 29.12.2023 per motivi amministrativi;
avverso il suddetto provvedimento il ricorrente, in data 11.12.2023, inoltrava ricorso amministrativo al MI OV , esitato in data 29.12.2023, con provvedimento CP_1 di rigetto in quanto la ricorrente era risultata non invalida ai fini pensionistici.
Ritenendo illegittimo il diniego, conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio CP_1 diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata, possedendone tutti i requisiti.
L' costituendosi in giudizio, resisteva alla domanda chiedendone il rigetto. CP_1 Ammessa la CTU, veniva conferito l'incarico al dott. che, in data 16 agosto Persona_2
2025 provvedeva a depositare l'elaborato peritale.
All'udienza odierna la causa è decisa.
Nel merito, il ricorso può essere accolto nei termini che seguono.
Il D.lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992 (c.d. riforma Amato) ha dato l'avvio ad un processo di armonizzazione e stabilizzazione del sistema previdenziale prevedendo l'allineamento del regime pensionistico dei pubblici dipendenti e di altre categorie speciali a quello del regime generale e disponendo il graduale innalzamento dell'età pensionabile. Pertanto, l'accesso alla pensione di vecchiaia è garantito solamente a coloro che maturano un'età anagrafica di 67 anni, unitamente al possesso, di almeno 20 anni di contributi (1040 settimane). Tuttavia, come previsto dall'art 2, comma 3, della summenzionata disposizione normativa «In deroga ai commi
1 e 2: a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 , e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1
e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa». Dunque, sono previste tre diverse deroghe, con ognuna delle quali si può accedere alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi.
Per la disamina della fattispecie in disamina viene in rilievo la terza deroga, che prevede l'obbligo di perfezionamento di un insieme di requisiti ed è valevole solo per i lavoratori dipendenti iscritti all o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della medesima. In CP_1 particolare, è necessario aver maturato: - 25 anni di anzianità assicurativa (cioè il primo contributo deve essere accreditato almeno 25 anni prima della data di maturazione dei requisiti per la pensione); - 15 anni di contribuzione (gli anni di contributi versati come lavoratore autonomo, commerciante, artigiano ecc.… oppure in uno Stato UE o che ha firmato con l'Italia una convenzione previdenziale, non rientrano nel calcolo dei 15 anni di contributi effettivi, che devono essere appunto come lavoratore dipendente versati all'Assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi); - e di questi 15 anni, almeno 10 anni lavorati per periodi inferiori alle 52 settimane (non sono considerati gli anni lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali in quanto il part time non arriva a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione inferiore al minimale).
Precisato il quadro normativo di riferimento emerge che la ricorrente rientra nelle deroghe previste dalla c.d. riforma Amato dovendosi ritenere sussistente sia il requisito anagrafico
(invero non contestato da , sia quello contributivo) CP_1
Va premesso che in materia di pensione di vecchiaia per effetto dell'art.1 d.l. n.78\2010 conv. nella l.n.122\2010 “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella allegata”; è, tuttavia, previsto al co.8 che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.”. Dalla lettera di tale ultima disposizione si evince che la deroga ivi prevista ha effetto esclusivamente sulla misura dell'età pensionabile in ragione della condizione di invalidità nella misura rilevante” ex lege” non rimanendo preclusa l'applicazione del sistema delle cc.dd. finestre disciplinato dall'art. 1 l.n.247\2007 che al co.5 prevede:” In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al co.4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue …”. La norma richiamata nel distinguere il momento della maturazione dei requisiti per la configurabilità del diritto alla pensione di vecchiaia dal momento della maturazione del diritto alla decorrenza fissato in base al sistema delle finestre opera specifico riferimento “al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti” in tal modo generalizzando la posticipazione della decorrenza del trattamento alle diverse tipologie di pensione di vecchiaia, compresa la vecchiaia agevolata per effetto della condizione di invalidità. Tale interpretazione è conforme al seguente principio sancito dalla Suprema Corte:
“In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del
1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia.”
(Cass. sez. Lav. Ord.n.1931\2021).
Ciò posto, il C.T.U., dott. indagato le condizioni cliniche della ricorrente Persona_2 concludendo:
La sig.ra periziata, è affetta da: “osteoartrosi polidistrettuale con interesse elettivo Parte_1 del rachide in toto, delle coxo-femorali, ginocchia (vedi rx del 3/10/24) e delle mani, nel complesso e per analogia cod. 7001 ed IC del 75%; cardiopatia ipertensiva con minima valvulopatia e lassità del SIA in I classe NYHA cod. 6441 ed IC del 30%; cerebrovasculopatia e nevrosi depressiva., nel complesso e per analogia, cod. 2302 ed IC del 50%. Esiti tiroidectomia per gozzo tossico in condizione di eutiroidismo iatrogeno non significativo dal punto di vista clinico e medico-legale.
Continua l'esperto affermando che, in funzione delle patologie accertate e certificate, la ricorrente è, in atto, soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al 90%.
La decorrenza è individuata dal CTU dalla domanda amministrativa, 14.07.2023, essendo le patologie responsabili dell'invalidità già documentate a quella data.
Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato contestato sotto alcun aspetto e avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali della ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
Alla luce di quanto sopra, non essendo in questa sede in contestazione la sussistenza, in capo al ricorrente, degli ulteriori requisiti di legge, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui al dispositivo con decorrenza del diritto “trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, secondo quanto dispone l'art. 12 comma 1 lett. a) dl. 78/2010, con accessori di legge nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: dichiara il diritto di a percepire la pensione di vecchiaia quale “invalido in misura Parte_1 pari o superiore all'80 %” , nella specie 90%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 14 luglio 2023, data di perfezionamento del requisito e “trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”, secondo quanto dispone l'art. 12 comma 1 lett. a) d.l. 78/10
e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con accessori di legge nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991; condanna l' convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, CP_3 liquidate secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione da 5.201,00 a 26.000, valori minimi attesa la mancanza di particolari questioni), in 2.697,00 oltre spese forfettarie 15%,
CPA e IVA se dovuta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto. CP_1
Palmi, lì 16 settembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Proc. N.3489/2024
VERBALE DI UDIENZA del 16/09/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. SERGI VINCENZO che si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Per l'avv. Valeria Condò per delega dell'avv. ADORNATO DARIO, che si CP_1 riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al
N. 3489 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA , ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Sergi, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Dario
Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, resistente
All'udienza del 16 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 16,15, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: riconoscimento del diritto di percepire la pensione di vecchiaia prima del
raggiungimento dell'età pensionabile ai sensi dell'art. 1, comma 8° del d.lgs. 30.12.1992,
n. 503.
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2024, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 presentato all' , in data 14.07.2023 domanda volta a ottenere il riconoscimento del diritto CP_1 alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1 c. 8 L. 503/92, possedendone i requisiti, respinta in data 29.12.2023 per motivi amministrativi;
avverso il suddetto provvedimento il ricorrente, in data 11.12.2023, inoltrava ricorso amministrativo al MI OV , esitato in data 29.12.2023, con provvedimento CP_1 di rigetto in quanto la ricorrente era risultata non invalida ai fini pensionistici.
Ritenendo illegittimo il diniego, conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio CP_1 diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata, possedendone tutti i requisiti.
L' costituendosi in giudizio, resisteva alla domanda chiedendone il rigetto. CP_1 Ammessa la CTU, veniva conferito l'incarico al dott. che, in data 16 agosto Persona_2
2025 provvedeva a depositare l'elaborato peritale.
All'udienza odierna la causa è decisa.
Nel merito, il ricorso può essere accolto nei termini che seguono.
Il D.lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992 (c.d. riforma Amato) ha dato l'avvio ad un processo di armonizzazione e stabilizzazione del sistema previdenziale prevedendo l'allineamento del regime pensionistico dei pubblici dipendenti e di altre categorie speciali a quello del regime generale e disponendo il graduale innalzamento dell'età pensionabile. Pertanto, l'accesso alla pensione di vecchiaia è garantito solamente a coloro che maturano un'età anagrafica di 67 anni, unitamente al possesso, di almeno 20 anni di contributi (1040 settimane). Tuttavia, come previsto dall'art 2, comma 3, della summenzionata disposizione normativa «In deroga ai commi
1 e 2: a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 , e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1
e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa». Dunque, sono previste tre diverse deroghe, con ognuna delle quali si può accedere alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi.
Per la disamina della fattispecie in disamina viene in rilievo la terza deroga, che prevede l'obbligo di perfezionamento di un insieme di requisiti ed è valevole solo per i lavoratori dipendenti iscritti all o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della medesima. In CP_1 particolare, è necessario aver maturato: - 25 anni di anzianità assicurativa (cioè il primo contributo deve essere accreditato almeno 25 anni prima della data di maturazione dei requisiti per la pensione); - 15 anni di contribuzione (gli anni di contributi versati come lavoratore autonomo, commerciante, artigiano ecc.… oppure in uno Stato UE o che ha firmato con l'Italia una convenzione previdenziale, non rientrano nel calcolo dei 15 anni di contributi effettivi, che devono essere appunto come lavoratore dipendente versati all'Assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi); - e di questi 15 anni, almeno 10 anni lavorati per periodi inferiori alle 52 settimane (non sono considerati gli anni lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali in quanto il part time non arriva a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione inferiore al minimale).
Precisato il quadro normativo di riferimento emerge che la ricorrente rientra nelle deroghe previste dalla c.d. riforma Amato dovendosi ritenere sussistente sia il requisito anagrafico
(invero non contestato da , sia quello contributivo) CP_1
Va premesso che in materia di pensione di vecchiaia per effetto dell'art.1 d.l. n.78\2010 conv. nella l.n.122\2010 “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella allegata”; è, tuttavia, previsto al co.8 che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.”. Dalla lettera di tale ultima disposizione si evince che la deroga ivi prevista ha effetto esclusivamente sulla misura dell'età pensionabile in ragione della condizione di invalidità nella misura rilevante” ex lege” non rimanendo preclusa l'applicazione del sistema delle cc.dd. finestre disciplinato dall'art. 1 l.n.247\2007 che al co.5 prevede:” In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al co.4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue …”. La norma richiamata nel distinguere il momento della maturazione dei requisiti per la configurabilità del diritto alla pensione di vecchiaia dal momento della maturazione del diritto alla decorrenza fissato in base al sistema delle finestre opera specifico riferimento “al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti” in tal modo generalizzando la posticipazione della decorrenza del trattamento alle diverse tipologie di pensione di vecchiaia, compresa la vecchiaia agevolata per effetto della condizione di invalidità. Tale interpretazione è conforme al seguente principio sancito dalla Suprema Corte:
“In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del
1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia.”
(Cass. sez. Lav. Ord.n.1931\2021).
Ciò posto, il C.T.U., dott. indagato le condizioni cliniche della ricorrente Persona_2 concludendo:
La sig.ra periziata, è affetta da: “osteoartrosi polidistrettuale con interesse elettivo Parte_1 del rachide in toto, delle coxo-femorali, ginocchia (vedi rx del 3/10/24) e delle mani, nel complesso e per analogia cod. 7001 ed IC del 75%; cardiopatia ipertensiva con minima valvulopatia e lassità del SIA in I classe NYHA cod. 6441 ed IC del 30%; cerebrovasculopatia e nevrosi depressiva., nel complesso e per analogia, cod. 2302 ed IC del 50%. Esiti tiroidectomia per gozzo tossico in condizione di eutiroidismo iatrogeno non significativo dal punto di vista clinico e medico-legale.
Continua l'esperto affermando che, in funzione delle patologie accertate e certificate, la ricorrente è, in atto, soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al 90%.
La decorrenza è individuata dal CTU dalla domanda amministrativa, 14.07.2023, essendo le patologie responsabili dell'invalidità già documentate a quella data.
Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato contestato sotto alcun aspetto e avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali della ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
Alla luce di quanto sopra, non essendo in questa sede in contestazione la sussistenza, in capo al ricorrente, degli ulteriori requisiti di legge, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui al dispositivo con decorrenza del diritto “trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, secondo quanto dispone l'art. 12 comma 1 lett. a) dl. 78/2010, con accessori di legge nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: dichiara il diritto di a percepire la pensione di vecchiaia quale “invalido in misura Parte_1 pari o superiore all'80 %” , nella specie 90%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 14 luglio 2023, data di perfezionamento del requisito e “trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”, secondo quanto dispone l'art. 12 comma 1 lett. a) d.l. 78/10
e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con accessori di legge nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991; condanna l' convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, CP_3 liquidate secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione da 5.201,00 a 26.000, valori minimi attesa la mancanza di particolari questioni), in 2.697,00 oltre spese forfettarie 15%,
CPA e IVA se dovuta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto. CP_1
Palmi, lì 16 settembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci