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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 08/05/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice Dr.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 849 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 proposta da:
Parte_1
P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GABRIELE DE MAJO per delega in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICO FIOCCO per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
ha convenuto in giudizio
[...] Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale
[...] ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare l'avvenuto pagamento, da parte della in favore della Parte_2 Controparte_1
del complessivo importo di € 47.840,91 in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto, anche
[...] in considerazione dell'avvenuta emissione delle fatture nn. 2178/2017, 84/2018 e 401/2018, da parte della Società convenuta, nei confronti dell'attrice, con causali non veritiere e, per l'effetto, condannare la
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alla restituzione dei relativi importi in favore della , con la Controparte_1 Parte_1 maggiorazione degli interessi dalla data di effettivo pagamento o comunque dalla relativa messa in mora al saldo, oltre al risarcimento del danno subito dalla Società attrice a causa della mancata disponibilità delle somme pagate alla convenuta in eccedenza rispetto al dovuto anche in conseguenza dell'avvenuta emissione di fatture con causali non veritiere, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando la domanda e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: -
In via pregiudiziale e nel rito, per i motivi di cui al paragrafo n.1 della premessa, previo accertamento della nullità e inammissibilità della domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice, accerti il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex L.162/14 e, per l'effetto, dichiari
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda;
- in via principale e nel merito, rigettare integralmente la domanda di ripetizione/restituzione ex art. 2033 c.c., nonché quella di risarcimento del danno ex art.
2043 c.c. avanzate dall'attrice in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi meglio specificati nei paragrafi nn.1 e 2 della premessa;
-in via subordinata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accolta, anche parzialmente, la domanda attorea di ripetizione per indebito pagamento, detrarre all'importo eventualmente riconosciuto il 22% per i motivi di cui al paragrafo n. 3 della premessa. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio”.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 03/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, alle quali sono stati concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli ultimi scritti difensivi.
La parte attrice deduce la sussistenza di un indebito oggettivo, per complessivi euro
47.840,91, per avere eseguito pagamenti in misura eccedente rispetto al dovuto in favore della in relazione al rapporto di fornitura di combustibile per il funzionamento CP_1 della caldaia installata presso la società cooperativa fino alla primavera del 2017, e per avere la società convenuta emesso tre fatture (per la quarta fattura asseritamente relativa a somme non dovute è stato dedotto che era successivamente stata emessa una nota di credito) – precisamente la fattura n. 2178 del 29/11/2017 per euro 6.002,40, la fattura n.
84 del 19/01/2018 per euro 9.760,00 e la fattura n. 401 del 16/03/2018 per euro 8.540,00
– in relazione a prestazioni non eseguite. Sostiene quindi l'attrice che la somma di euro
47.840,91 sarebbe la risultante della somma di euro 24.302,40 pagata in relazione a fatture relative a servizi o forniture che in realtà non aveva ricevuto, e di quella di euro 23.538,51
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relativa a pagamenti eseguiti in eccesso rispetto al dovuto nel corso del rapporto di fornitura.
In applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., la parte che agisce in giudizio per la restituzione di un pagamento indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. deve provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, e quindi l'avvenuto pagamento e l'inesistenza di una causa giustificativa dello stesso (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 23/11/2022, n. 34427). A sostegno delle sue deduzioni, la parte attrice ha depositato la copia delle sue scritture contabili, e precisamente del libro giornale relativo all'anno 2012 (doc. 11) e del partitario relativo al rapporto di fornitura per gli anni dal 2013 al 2018 (doc. 12), nel quale ultimo è stato registrato al 03/08/2018 un saldo positivo per la cooperativa di euro 125.423,36, la copia degli estratti dei conti correnti bancari alla stessa intestati relativi agli anni 2014/2018
(fino al 31/03/2018) (doc. 13-29), e la copia degli assegni emessi negli anni 2017/2018 in favore della (doc. 31-33). CP_1
La parte attrice, con riferimento alla somma di euro 24.302,40, e quindi alla somma portata dalle fatture emesse dalla per servizi o forniture in realtà non prestati, sostiene CP_1 che il pagamento non sarebbe contestato dalla parte convenuta e che comunque risulterebbe provato dalla documentazione prodotta.
In realtà, la parte convenuta, nella sua comparsa di costituzione in giudizio, dapprima con riferimento all'intera pretesa ha dedotto che “incombe sull'attore l'onere di provare l'avvenuto pagamento e la mancanza di causa debendi dello stesso” e poi, con riferimento particolare al suddetto importo, ha dedotto che “in ordine alla fornitura di gasolio auto uso riscaldamento, deve CP_ precisarsi che detto combustibile è stato più volte, nel tempo, fornito dalla alla cooperativa”, ribadendo comunque che le suddette argomentazioni venivano formulate “senza inversione dell'onere probatorio che, come detto, spetta a parte attrice”. L'avvenuto pagamento non può quindi ritenersi fatto non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Posto quanto sopra, la prova testimoniale ha avuto ad oggetto le prestazioni oggetto delle fatture n. 2178 del 29/11/2017 per euro 6.002,40, n. 84 del 19/01/2018 per euro 9.760,00
e n. 401 del 16/03/2018 per euro 8.540,00. I testimoni escussi hanno confermato che la caldaia in uso presso il centro residenziale denominato “Il Villaggio” in Località Monte
Terminillo, Via degli Appennini n. 81/A era stata alimentata con il carburante fornito dalla società convenuta fino alla primavera del 2017, periodo in cui la stessa era stata dismessa
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e smaltita, e che nel periodo compreso tra l'estate e l'inizio dell'autunno del 2017 detta caldaia era stata sostituita da una nuova caldaia di proprietà della Controparte_2 alimentata a metano. I testimoni hanno inoltre dichiarato di non essere a conoscenza dell'avvenuta fornitura del combustibile oggetto della fattura n. 2178 del 29/11/2017, ed hanno confermato che la non aveva eseguito nel mese di gennaio 2018 e nel CP_1 mese di marzo 2018 i lavori di pulizia, disostruzione e lavaggio dei serbatoi dell'impianto di riscaldamento della Cooperativa, e quindi quelli rispettivamente oggetto delle fatture n.
84 del 19/01/2018 e n. 401 del 16/03/2018.
Il buono di consegna del 29/11/2017, sottoscritto da che potrebbe essere CP_3 riconducibile alla fattura n. 2178 in pari data, non prova l'avvenuta fornitura, considerato che dalla visura camerale prodotta dalla parte convenuta non risulta che CP_3 avesse la rappresentanza dell'ente per tali funzioni.
Seppure quindi risulti provata la mancanza di una causa giustificativa dei pagamenti richiesti con l'emissione delle fatture di cui sopra, non è stato dimostrato l'avvenuto pagamento delle stesse, del quale non è traccia nei documenti depositati.
Infatti, nel partitario depositato in atti risultano annotate le fatture in questione, mentre gli assegni emessi in favore della successivamente alla emissione delle fatture e i CP_1 corrispondenti pagamenti risultanti dagli estratti del conto corrente sono relativi ad importi diversi, presumibilmente pagati in esecuzione degli accordi tra le parti, che – per deduzione pacifica - prevedevano il pagamento di somme periodiche in acconto del maggior dovuto,
“nelle stagioni successive” rispetto alle prestazioni erogate, e non vi sono elementi per ricondurre con certezza - o almeno con elevato grado di probabilità - gli assegni ed i relativi addebiti annotati nell'estratto del conto corrente al pagamento di quelle prestazioni.
Più precisamente, sono state depositate le copie di vari assegni emessi dalla società cooperativa in favore della dal 05/01/2017 al 16/08/2018, per vari importi, CP_1 per complessivi euro 166.539,93, che risultano tutti addebitati sul conto corrente intestato alla parte attrice. Gli assegni emessi successivamente alla emissione delle fatture in questione - assegno del 15/12/2017 per euro 8.000,00, assegno del 31/12/2017 per euro
8.428,00, altro del 06/07/2018 per euro 3.000,00, altro del 03/08/2018 per euro 3.002,40
e infine assegno del 16/08/2018 per euro 4.540,00 - non corrispondono per data ed importo alle fatture in questione, e neanche dagli estratti del conto corrente intestato alla cooperativa attrice risultano addebiti di pari importo delle fatture stesse.
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Non è quindi stata fornita la prova che i pagamenti eseguiti siano riconducibili proprio alle suddette fatture in quanto, per stessa deduzione della parte attrice, il rapporto era regolato in conto corrente, e la nel periodo invernale (durante il quale avveniva la CP_1 maggior parte della fornitura di combustibile) accumulava crediti nei confronti della cooperativa, che venivano saldati nelle stagioni successive;
potrebbe quindi trattarsi di pagamenti relativi a forniture eseguite nell'ultimo periodo di funzionamento della caldaia.
Posto quanto sopra, la parte attrice non ha dimostrato l'avvenuto pagamento delle somme delle quali chiede la restituzione.
Quanto alla somma di euro 23.538,51, della quale si chiede la restituzione per pagamenti asseritamente eseguiti in eccesso rispetto al dovuto nel corso del rapporto di fornitura, deve rilevarsi innanzitutto che la prova dei pagamenti non può essere fornita per presunzioni, ai sensi del comb. disp artt. 2729, 2721 e 2726 c.c.
Dagli assegni e dagli estratti del conto corrente depositati non è possibile giungere ad una completa ricostruzione dei rapporti dare-avere tra le parti, considerato che gli assegni sono relativi al limitato periodo dal 05/01/2017 al 16/08/2018, per complessivi euro
166.539,93, e che non vi è prova che gli addebiti sugli estratti del conto corrente, ulteriori rispetto alle somme portate dagli assegni, siano relativi a pagamenti eseguiti in favore della
CP_1
Le scritture contabili – e quindi il libro giornale dell'anno 2012 ed il partitario per gli anni
2013/2018 –, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., non costituiscono prova in favore dell'imprenditore che le ha prodotte, ma sono elementi indiziari che possono raggiungere la prova per presunzioni della esistenza del credito solo se valutati unitamente ad altre risultanze, in modo da giungere a presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/10/2023, n. 28217).
Nessuna prova in ordine ai pagamenti eseguiti può costituire l'elenco delle fatture manoscritto su carta intestata alla non sottoscritto, depositato dalla parte attrice CP_1 quale doc. 8, così come nulla può provare il prospetto denominato “elenco pagamenti risultanti nella contabilità della cooperativa” depositato quale doc. 10, trattandosi di un prospetto elaborato dalla stessa parte attrice.
Anche la domanda di restituzione della somma di euro 23.538,51 è quindi sfornita di adeguato supporto probatorio.
La domanda deve quindi essere integralmente respinta.
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Il rigetto della domanda restitutoria assorbe la domanda risarcitoria.
Le spese di lite, liquidate in base ai parametri medi del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
Respinge la domanda.
Condanna parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.616,00, oltre spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Rieti, il 08/05/2025
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
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