Ordinanza cautelare 6 dicembre 2023
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01727/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05334/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5334 del 2023, proposto da
RO RE e FA IZ, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Di Lecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
1) del provvedimento del Comune di Torre del Greco - 8° Settore “Urbanistica” - Servizio Antiabusivismo Edilizio - Demolizioni - Dissesti Statici R.O. n. 137 del 15 settembre 2023, avente a oggetto “ irrogazione sanzione pecuniaria ” ai sensi dell’articolo 31, comma 4- bis , del D.P.R. n. 380 del 2001;
2) di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, successivo, consequenziale, connesso e/o collegato, in quanto lesivi dell’interesse dei ricorrenti;
3) di ogni relazione istruttoria e di ogni ulteriore atto del procedimento non conosciuto né comunicato, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;
4) di ogni atto preordinato, connesso e/o conseguente, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa IA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti impugnano il provvedimento del Comune di Torre del Greco R.O. n. 137 del 15 settembre 2023, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 31, comma 4- bis , del D.P.R. n 380 del 2001, nella misura massima, a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 1026/R.O. del 4 novembre 2005, accertata con verbale di Polizia Municipale in data 12 giugno 2023.
Con l’ordinanza n. 2315 del 6 dicembre 2023, la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare presentata dai ricorrenti.
I ricorrenti si dolgono della inapplicabilità, alla fattispecie in esame, della sanzione di cui all’articolo 31, comma 4- bis , del D.P.R. n. 380 del 2001.
Il ricorso è fondato.
Come già rilevato da questa Sezione in sede cautelare, con la sentenza n. 16 dell’11 ottobre 2023 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato il seguente principio di diritto: “ la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore ”.
Nella fattispecie in esame, il termine assegnato ai ricorrenti per provvedere alla demolizione risulta decorso allo spirare dei 90 giorni dalla notificazione dell’ordinanza n. 1026/R.O. del 4 novembre 2005, avvenuta in pari data; dunque, molto prima dell’entrata in vigore dell’articolo 17, comma 1, lettera q- bis , del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014 n. 164, che ha introdotto, con il comma 4- bis dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, l’irrogazione della sanzione pecuniaria in caso d’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Ne deriva l’illegittimità dell’impugnato provvedimento R.O. n. 137 del 15 settembre 2023 del Comune di Torre del Greco.
La novità del principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria sorregge, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato versato dovuto in ogni caso ai ricorrenti dall’Amministrazione soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LA AR GU, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
IA AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AN | LA AR GU |
IL SEGRETARIO