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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 15/01/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2543/2020 depositato il 23/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagianello - V 74018 Palagianello TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1901/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 23/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13000672 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n.13000672 del 17/12/2018 - IMU 2013 – emesso dal Comune di
Palagianello, proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto la Sig.ra
Ricorrente_1 per i seguenti motivi: -)violazione degli artt. 3 e 7 della Legge 212 del 2000; -)violazione del combinato disposto degli artt.52 del D.Lgs. n.466/1997 e art.5, comma 5, del D.Lgs n.504 del 1992; -) esenzione di cui all'art. 9 del D.Lgs. n.504 del 1992; -)illegittimità dell'avviso di accertamento per inedificabilità delle aree oggetto di imposizione;
-)violazione dell'art. 2 del D.Lgs. 504 del 1992; -)violazione dell'art.31, comma 20 della L.289 del 2002; -)rideterminazione dei valori applicabili ai fondi oggetto di accertamento.
Nelle conclusioni chiedeva: 1) in via pregiudiziale e preliminare, che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione degli art. 3 e 7 della Legge n.212 del 2000 e per l'effetto che fosse disposto l'annullamento; 2) nel merito, che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato e, per l'effetto, che fosse disposto l'annullamento; 3) che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per il riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e, per l'effetto, che fosse disposto l'annullamento; 4) che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato e, per l'effetto, che fosse disposto l'annullamento; 5) che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art.2 del D.Lgs. 504 del 1992; 6) che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art.31 comma 20 della L. 289 del 2002 e, per l'effetto, che fosse disposto l'annullamento; 8) con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con Atto di Costituzione e Memoria Difensiva depositato in data 14/11/2019 si costituiva in giudizio il Comune di Palagianello, con il quale contrastava punto per punto l'avverso ricorso e nelle conclusioni chiedeva che fosse respinto il ricorso con conferma degli atti impugnati e che fosse condannata la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con Sentenza n.1901 emessa in data 02/12/2019 respingeva il ricorso. Spese di giudizio liquidate in euro 200,00 a carico della ricorrente.
Proponeva appello la Sig.ra Ricorrente_1 la quale evidenziava che la Sentenza di Prime Cure era errata in punto di fatto e di diritto nonchè illegittima sulla scorta dell'erroneo convincimento del Giudicante nonché per il travisamento degli elementi di fatto.
Concludeva per la riforma della Sentenza impugnata con dichiarazione di illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con memoria di costituzione si costituiva il Comune di Palagianello il quale, nel ripercorrere le difese svolte in Prime Cure, concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della Sentenza impugnata. Con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
Con Istanza congiunta delle parti del 08/01/2024 la Sig.ra Ricorrente_1 dichiarava di rinunciare al ricorso in appello ed il Comune di Palagianello dichiarava di accettare la rinuncia, con integrale compensazione delle spese e degli onorari. Pertanto, ai sensi dell'art.44 del D.Lgs. 546/1992 le parti chiedevano l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese e degli onorari.
All'udienza del 22 Dicembre 2025 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la rinuncia all'appello formulata dalla contribuente, nonché l'accettazione alla rinuncia da parte del
Comune di Palagianello, ed inoltre stante la richiesta formulata dalle parti di estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese e degli onorari, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2543/2020 depositato il 23/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagianello - V 74018 Palagianello TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1901/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 23/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13000672 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n.13000672 del 17/12/2018 - IMU 2013 – emesso dal Comune di
Palagianello, proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto la Sig.ra
Ricorrente_1 per i seguenti motivi: -)violazione degli artt. 3 e 7 della Legge 212 del 2000; -)violazione del combinato disposto degli artt.52 del D.Lgs. n.466/1997 e art.5, comma 5, del D.Lgs n.504 del 1992; -) esenzione di cui all'art. 9 del D.Lgs. n.504 del 1992; -)illegittimità dell'avviso di accertamento per inedificabilità delle aree oggetto di imposizione;
-)violazione dell'art. 2 del D.Lgs. 504 del 1992; -)violazione dell'art.31, comma 20 della L.289 del 2002; -)rideterminazione dei valori applicabili ai fondi oggetto di accertamento.
Nelle conclusioni chiedeva: 1) in via pregiudiziale e preliminare, che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione degli art. 3 e 7 della Legge n.212 del 2000 e per l'effetto che fosse disposto l'annullamento; 2) nel merito, che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato e, per l'effetto, che fosse disposto l'annullamento; 3) che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per il riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e, per l'effetto, che fosse disposto l'annullamento; 4) che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato e, per l'effetto, che fosse disposto l'annullamento; 5) che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art.2 del D.Lgs. 504 del 1992; 6) che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art.31 comma 20 della L. 289 del 2002 e, per l'effetto, che fosse disposto l'annullamento; 8) con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con Atto di Costituzione e Memoria Difensiva depositato in data 14/11/2019 si costituiva in giudizio il Comune di Palagianello, con il quale contrastava punto per punto l'avverso ricorso e nelle conclusioni chiedeva che fosse respinto il ricorso con conferma degli atti impugnati e che fosse condannata la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con Sentenza n.1901 emessa in data 02/12/2019 respingeva il ricorso. Spese di giudizio liquidate in euro 200,00 a carico della ricorrente.
Proponeva appello la Sig.ra Ricorrente_1 la quale evidenziava che la Sentenza di Prime Cure era errata in punto di fatto e di diritto nonchè illegittima sulla scorta dell'erroneo convincimento del Giudicante nonché per il travisamento degli elementi di fatto.
Concludeva per la riforma della Sentenza impugnata con dichiarazione di illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con memoria di costituzione si costituiva il Comune di Palagianello il quale, nel ripercorrere le difese svolte in Prime Cure, concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della Sentenza impugnata. Con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
Con Istanza congiunta delle parti del 08/01/2024 la Sig.ra Ricorrente_1 dichiarava di rinunciare al ricorso in appello ed il Comune di Palagianello dichiarava di accettare la rinuncia, con integrale compensazione delle spese e degli onorari. Pertanto, ai sensi dell'art.44 del D.Lgs. 546/1992 le parti chiedevano l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese e degli onorari.
All'udienza del 22 Dicembre 2025 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la rinuncia all'appello formulata dalla contribuente, nonché l'accettazione alla rinuncia da parte del
Comune di Palagianello, ed inoltre stante la richiesta formulata dalle parti di estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese e degli onorari, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, Spese compensate.