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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 334/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
CONTE MARIO, Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3448/2023 depositato il 19/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belmonte Mezzagno
elettivamente domiciliato presso Comune Di Belmonte Mezzagno Comune 90031 Belmonte
Mezzagno PA
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210109034137000 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.6.2023 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 3.893,10 - di cui € 3.774,00 per imposta - quale mancato pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) per l'Anno 2013 dovuta al Comune di Belmonte Mezzagno, come da avviso di accertamento n. 6368 del 2018, asseritamente notificato in data 29 novembre 2018.
Lamenta il ricorrente la mancata notifica dell'avviso, nonché l'intervenuta decadenza della pretesa e la prescrizione della stessa e chiede l'annullamento della cartella.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita, sostenendo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché nel merito la regolarità della notifica e dell'imposizione e chiedendo il rigetto e la condanna alle spese.
Il Comune di Belmonte Mezzagno non si è costituito.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha lamentato la mancata notifica dell'avviso, nonché l'intervenuta decadenza della pretesa e la prescrizione della stessa.
Ciò posto, va rilevato che, non essendosi costituito il Comune di Belomonte Mezzagno nel presente giudizio, non vi è prova della avvenuta notifica dei termini della cartella su cui si fonda l'atto impugnato, che va, pertanto, annullato.
In presenza di tale situazione, ritiene questa Corte che l'impugnazione vada accolta e, sussistendo giusti motivi, disposta la compensazione delle spese con l'ADER mentre il Comune di Belmonte Mezzagno va condannato al pagamento della somma di euro 500,00 in favore del ricorrente per spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER e condanna il
Comune di Belmonte Mezzagno al pagamento della somma di euro 500,00 in favore del ricorrente per spese.
Palermo, 14.1.2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
CONTE MARIO, Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3448/2023 depositato il 19/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belmonte Mezzagno
elettivamente domiciliato presso Comune Di Belmonte Mezzagno Comune 90031 Belmonte
Mezzagno PA
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210109034137000 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.6.2023 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 3.893,10 - di cui € 3.774,00 per imposta - quale mancato pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) per l'Anno 2013 dovuta al Comune di Belmonte Mezzagno, come da avviso di accertamento n. 6368 del 2018, asseritamente notificato in data 29 novembre 2018.
Lamenta il ricorrente la mancata notifica dell'avviso, nonché l'intervenuta decadenza della pretesa e la prescrizione della stessa e chiede l'annullamento della cartella.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita, sostenendo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché nel merito la regolarità della notifica e dell'imposizione e chiedendo il rigetto e la condanna alle spese.
Il Comune di Belmonte Mezzagno non si è costituito.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha lamentato la mancata notifica dell'avviso, nonché l'intervenuta decadenza della pretesa e la prescrizione della stessa.
Ciò posto, va rilevato che, non essendosi costituito il Comune di Belomonte Mezzagno nel presente giudizio, non vi è prova della avvenuta notifica dei termini della cartella su cui si fonda l'atto impugnato, che va, pertanto, annullato.
In presenza di tale situazione, ritiene questa Corte che l'impugnazione vada accolta e, sussistendo giusti motivi, disposta la compensazione delle spese con l'ADER mentre il Comune di Belmonte Mezzagno va condannato al pagamento della somma di euro 500,00 in favore del ricorrente per spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER e condanna il
Comune di Belmonte Mezzagno al pagamento della somma di euro 500,00 in favore del ricorrente per spese.
Palermo, 14.1.2026