Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 2022/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, C.F._1
Rotonda Massimo d'Azeglio n. 7, presso lo studio dell'avv. LA PENNA FRANCESCA, dalla quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nata a [...] in data [...], c.f. , residente CP_1 C.F._2 in Novara, via Juvarra n. 2/e, elettivamente domiciliata in Novara, Rotonda Massimo d'Azeglio n. 7, presso lo studio dell'avv. LA PENNA FRANCESCA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
- pronunciare la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 CP_1 alle condizioni congiunte di cui al ricorso introduttivo, qui di seguito integralmente riportate;
- disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novara per la relativa annotazione (matrimonio civili iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Novara al n. 99 – Parte I – Serie A – Anno 2013 in regime di separazione dei beni).
CONDIZIONI
1. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare alla richiesta di assegni per il rispettivo mantenimento.
1
2. La casa coniugale, sita in Novara Via Juvarra n. 2/E, è di proprietà esclusiva del signor Parte_1
che ha sempre provveduto al pagamento delle rate di mutuo sin dalla data del suo
[...] acquisto. Il medesimo si impegna a continuare a pagare le future rate ammontanti ad euro 698,90 mensili.
3. La casa coniugale resterà assegnata alla signora che vi abiterà con il figlio , con CP_1 Per_1 tutti gli arredi ivi contenuti. Il signor si impegna a recuperare dall'abitazione i propri Parte_1 effetti personali.
La provvederà al pagamento delle utenze della casa coniugale (luce, gas, telefono, TARI) CP_1 nonché al pagamento delle spese condominiali.
4. – Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza Per_1 anagrafica presso la madre.
5. - Il signor si impegna a corrispondere alla signora quale contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio, un importo mensile di Euro 200,00 (duecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base al confronto con gli indici ISTAT.
6. – Le parti si impegnano a concorrere al pagamento in misura paritaria al 50% nelle spese straordinarie di , con le modalità previste nel Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati Per_1 sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c., sottoscritto il 15.3.2016 dal Tribunale di Torino, il cui contenuto viene qui di seguito riproposto:
• spese scolastiche non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo famigliare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
• spese medico sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di
2 libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 15 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata.
I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Si precisa che le spese straordinarie non potranno essere in ogni caso detratte dall'importo dell'assegno mensile, ma dovranno essere richieste a parte con le modalità sopra precisate.
7. – Le parti convengono che le spese relative alla mensa scolastica di , relative agli anni Per_1 scolastici 2023/2024 e 2024/2025, vengono pagate interamente dal signor Parte_1
8. – Le detrazioni per il figlio a carico verranno effettuate da ciascun coniuge nella misura del 50%; anche l'assegno universale unico, a partire dall'anno 2025, verrà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
9. – Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, compatibilmente con le sue Per_2 esigenze scolastiche e la sua volontà, previo preavviso alla madre.
10. – Nell'arco delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé per quindici giorni, anche Per_1 non consecutivi, favorendo la sua presenza in località di vacanza e villeggiatura.
11. – Per quanto riguarda le vacanze natalizie di , le parti prenderanno accordi di anno in Per_1 anno con congruo anticipo, rispettando possibilmente il criterio dell'alternanza.
12. – I coniugi danno atto di avere un conto corrente a loro cointestato che si riservano di chiudere prima dell'udienza di separazione e dichiarano di non essere proprietari di altri immobili.
13. – L'autovettura Alfa Romeo Tonale targata GM056MT, intestata a , resterà Parte_1 in suo possesso e definitivamente assegnata a lui in proprietà esclusiva. Il signor dà atto Parte_1 di avere stipulato nell'anno 2023 un contratto di finanziamento per l'acquisto della autovettura.
14. - I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio.”;
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio in NOVARA, in data Parte_1 CP_1
21 settembre 2013, con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 99, parte
I, anno 2013. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio nato il [...] a [...], ancora minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
3 Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a NOVARA Parte_1
(NO) in data 30/11/1981 e nata a [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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