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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 18/12/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1848/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. ER GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 1848/2025 promossa con ricorso depositato in data 24/10/2025
da
(C.F. )
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BASTIANON BARBARA
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. BASTIANON
BARBARA
RICORRENTI
con l'intervento del
MINISTERO CP_1
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
1 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli , nata a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...], economicamente Persona_2
indipendente, e , nata a [...] il [...], CP_2
economicamente indipendente;
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di
[...]
reciproco rispetto, alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui richiamate:
1. La Sig.ra rimarrà a vivere nella casa famigliare con la Pt_1
GL minore ed ivi continuerà a risiedere fino alla relativa Per_1
vendita;
2. le parti concordano che, appena la GL avrà concluso la Per_1
scuola secondaria di secondo grado, la casa verrà messa in vendita, con riparto del relativo ricavato, detratto il residuo mutuo,
al 50% per ciascun coniuge;
3. il sig. ha già provveduto, in accordo con la sig.ra Pt_2
, a reperire altra abitazione in via Dell'Anta n.133 a Belluno, Pt_1
ove si è trasferito a vivere con il figlio maggiorenne Per_2
4. quanto alla unica GL minorenne, , ne viene disposto Per_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori che provvederanno insieme al suo mantenimento, alla cura, all' istruzione e alla sua educazione oltreché all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per lei, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute,
anche tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore stessa;
5. Il regime di frequentazione e visita della minore con i genitori,
già in atto e positivamente sperimentato, prevede che,
compatibilmente con il rispetto delle esigenze di salute, di studio
3 ed ordinato regime di vita, la GL , data l'età (ha già Per_1
compiuto 17 anni), possa frequentare la casa paterna quando vuole, cercando di garantire parità nel tempo di frequentazione dei genitori, e comunque potrà dimorare presso il sig. per un Pt_2
periodo ininterrotto di massimo una settimana;
resta fatto salvo in ogni caso, ogni diverso accordo direttamente assunto tra le parti,
nel rispetto delle primarie esigenze della minore e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
6. Quanto alle festività scolastiche, ciascun genitore terrà con sé
la GL per metà delle festività natalizie e pasquali, curando che la minore trascorra il giorno di Natale, di Capodanno e di Pasqua, ad anni alterni e alternativamente con ciascun genitore, così come le altre festività civili e religiose nazionali riconosciute;
durante le vacanze estive scolastiche, i sig. e stabiliranno di Pt_2 Pt_1
comune accordo i periodi da trascorrere in via esclusiva con la
GL , garantendo comunque parità nel tempo trascorso Per_1
presso ciascuno;
7. Stante la parità di tempo trascorso da ciascun genitore con la
GL minorenne e di assistenza alla stessa, i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario di;
Per_1
8. le spese straordinarie per la GL, individuate e disciplinate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Belluno, saranno ripartite tra i due genitori, nella misura del 50% ciascuno e sarà
dovuto il relativo rimborso al genitore anticipatario, entro e non oltre un mese dalla presentazione del relativo conteggio;
4 9. L'assegno unico e universale e ogni altra forma di agevolazione e/o beneficio fiscale relativo ai figli, verranno ripartiti tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
10. In virtù dell'indipendenza economica di entrambe le parti, di cui le stesse si danno atto, nessun contributo per il mantenimento sarà dovuto a carico di uno in favore dell'altro;
11. Nell'ambito del riequilibrio della situazione economica tra le parti, derivante dalla fine del matrimonio, la sig.ra assume Pt_1
l'onere di pagare integralmente tutte le rate residue fino ad estinzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa e del finanziamento contratto con Credem spa, nonché tutte le spese condominiali e ogni ulteriore onere relativo all'abitazione cointestata, senza alcuna pretesa di rimborso o compensativa da parte del sig. ; Pt_2
12. Le Parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dichiarando di null'altro dovere l'uno all'altro, per i pregressi rapporti patrimoniali.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
ER CO
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. ER GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 1848/2025 promossa con ricorso depositato in data 24/10/2025
da
(C.F. )
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BASTIANON BARBARA
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. BASTIANON
BARBARA
RICORRENTI
con l'intervento del
MINISTERO CP_1
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
1 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli , nata a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...], economicamente Persona_2
indipendente, e , nata a [...] il [...], CP_2
economicamente indipendente;
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di
[...]
reciproco rispetto, alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui richiamate:
1. La Sig.ra rimarrà a vivere nella casa famigliare con la Pt_1
GL minore ed ivi continuerà a risiedere fino alla relativa Per_1
vendita;
2. le parti concordano che, appena la GL avrà concluso la Per_1
scuola secondaria di secondo grado, la casa verrà messa in vendita, con riparto del relativo ricavato, detratto il residuo mutuo,
al 50% per ciascun coniuge;
3. il sig. ha già provveduto, in accordo con la sig.ra Pt_2
, a reperire altra abitazione in via Dell'Anta n.133 a Belluno, Pt_1
ove si è trasferito a vivere con il figlio maggiorenne Per_2
4. quanto alla unica GL minorenne, , ne viene disposto Per_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori che provvederanno insieme al suo mantenimento, alla cura, all' istruzione e alla sua educazione oltreché all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per lei, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute,
anche tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore stessa;
5. Il regime di frequentazione e visita della minore con i genitori,
già in atto e positivamente sperimentato, prevede che,
compatibilmente con il rispetto delle esigenze di salute, di studio
3 ed ordinato regime di vita, la GL , data l'età (ha già Per_1
compiuto 17 anni), possa frequentare la casa paterna quando vuole, cercando di garantire parità nel tempo di frequentazione dei genitori, e comunque potrà dimorare presso il sig. per un Pt_2
periodo ininterrotto di massimo una settimana;
resta fatto salvo in ogni caso, ogni diverso accordo direttamente assunto tra le parti,
nel rispetto delle primarie esigenze della minore e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
6. Quanto alle festività scolastiche, ciascun genitore terrà con sé
la GL per metà delle festività natalizie e pasquali, curando che la minore trascorra il giorno di Natale, di Capodanno e di Pasqua, ad anni alterni e alternativamente con ciascun genitore, così come le altre festività civili e religiose nazionali riconosciute;
durante le vacanze estive scolastiche, i sig. e stabiliranno di Pt_2 Pt_1
comune accordo i periodi da trascorrere in via esclusiva con la
GL , garantendo comunque parità nel tempo trascorso Per_1
presso ciascuno;
7. Stante la parità di tempo trascorso da ciascun genitore con la
GL minorenne e di assistenza alla stessa, i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario di;
Per_1
8. le spese straordinarie per la GL, individuate e disciplinate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Belluno, saranno ripartite tra i due genitori, nella misura del 50% ciascuno e sarà
dovuto il relativo rimborso al genitore anticipatario, entro e non oltre un mese dalla presentazione del relativo conteggio;
4 9. L'assegno unico e universale e ogni altra forma di agevolazione e/o beneficio fiscale relativo ai figli, verranno ripartiti tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
10. In virtù dell'indipendenza economica di entrambe le parti, di cui le stesse si danno atto, nessun contributo per il mantenimento sarà dovuto a carico di uno in favore dell'altro;
11. Nell'ambito del riequilibrio della situazione economica tra le parti, derivante dalla fine del matrimonio, la sig.ra assume Pt_1
l'onere di pagare integralmente tutte le rate residue fino ad estinzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa e del finanziamento contratto con Credem spa, nonché tutte le spese condominiali e ogni ulteriore onere relativo all'abitazione cointestata, senza alcuna pretesa di rimborso o compensativa da parte del sig. ; Pt_2
12. Le Parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dichiarando di null'altro dovere l'uno all'altro, per i pregressi rapporti patrimoniali.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
ER CO
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