Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2007, n. 9735
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Sentenza 22 febbraio 2007

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Il Tribunale di sorveglianza competente a decidere sulle richieste di benefici penitenziari avanzate da collaboratori di giustizia che abbiano fruito della sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., va individuato sulla base del criterio stabilito dall'art. 16-nonies, comma ottavo, della legge n. 82 del 1991, e cioè con riguardo al luogo in cui il condannato ha eletto domicilio all'atto della sottoscrizione del programma di protezione (Roma, sede della Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione), trattandosi di disposizione di natura speciale, in quanto riguardante specificamente i soggetti sottoposti al programma di protezione, che ha lo scopo di garantire un costante ed efficace coordinamento funzionale tra l'operato della magistratura di sorveglianza competente a decidere sui benefici penitenziari da concedere ai soggetti sottoposti a misure di protezione e quello degli organi amministrativi che dispongono ed attuano tali misure.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2007, n. 9735
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9735
    Data del deposito : 22 febbraio 2007

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