Sentenza 22 febbraio 2007
Massime • 1
Il Tribunale di sorveglianza competente a decidere sulle richieste di benefici penitenziari avanzate da collaboratori di giustizia che abbiano fruito della sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., va individuato sulla base del criterio stabilito dall'art. 16-nonies, comma ottavo, della legge n. 82 del 1991, e cioè con riguardo al luogo in cui il condannato ha eletto domicilio all'atto della sottoscrizione del programma di protezione (Roma, sede della Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione), trattandosi di disposizione di natura speciale, in quanto riguardante specificamente i soggetti sottoposti al programma di protezione, che ha lo scopo di garantire un costante ed efficace coordinamento funzionale tra l'operato della magistratura di sorveglianza competente a decidere sui benefici penitenziari da concedere ai soggetti sottoposti a misure di protezione e quello degli organi amministrativi che dispongono ed attuano tali misure.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2007, n. 9735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9735 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/02/2007
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 873
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 046081/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE SORVEGLIANZA CATANIA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE SORVEGLIANZA ROMA;
ORDINANZA del 08/11/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO G. il quale ha concluso per la competenza del T.d.S. di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sortino Carmelo, in atto sottoposto a programma di protezione, risultava condannato alla pena di anni 3, mesi 4 e giorni dieci di reclusione in forza di cumulo, come da provvedimento 27.2.2004 della Procura della Repubblica presso il tribunale di Catania, ed otteneva la sospensione dell'esecuzione con ordine 21.1.2005 della stessa Procura.
Con ordinanza 15-22.7.2005 il tribunale di sorveglianza di Roma, cui gli atti erano stati rimessi dopo aver istruito il procedimento, declinava la propria competenza sul rilievo che nei confronti dei condannati sottoposti a regime speciale di protezione, ma non detenuti, la competenza territoriale deve essere determinata ai sensi dell'art. 656 c.p.p., commi 5 e 6, cioè il T.d.S. del luogo in cui ha sede il pubblico ministero che ha emesso e sospeso l'ordine di esecuzione. Rimetteva perciò gli atti al T.d.S. di Catania. Con ordinanza 8-10.11.2006, il tribunale di sorveglianza di Catania sollevava conflitto negativo di competenza, ritenendo che competente, sia per il detenuto che per il non detenuto, fosse sempre il T.d.S. di Roma, dovendosi comunque applicare il D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 nonies, comma 8, secondo il quale la competenza territoriale va collegata al luogo in cui ha sede la commissione centrale per l'applicazione delle misure speciali di protezione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto in quanto dal rifiuto dei due giudici di conoscere del procedimento consegue una stasi insuperabile del processo, che può essere risolta solo con la decisione di questa Corte.
2. L'art. 677 c.p.p. stabilisce quali sono le regole attributive della competenza territoriale per la magistratura di sorveglianza:
fatti salvi alcuni criteri residuali, si può dire che la competenza appartiene, in via generale, al magistrato avente giurisdizione sul focus custodiae se l'interessato è detenuto oppure internato;
se l'interessato è libero, la competenza spetta al magistrato di sorveglianza avente giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la propria residenza o il proprio domicilio.
La ratio della norma,com'è evidente dalla semplice lettura del testo, vuoi garantire un rapporto di contiguità fra l'istante ed il giudice che deve decidere.
Esistono però delle deroghe, dovute a ragioni ben precise.
2.A. La prima eccezione alla regola generale si ha per le richieste di misure alternative alla detenzione proposte dai condannati destinatari della sospensione dell'ordine di esecuzione disposta dal p.m. (art. 656 c.p.p., comma 5). Per tali soggetti - tra i quali, per espressa previsione normativa non rientrano ne' i condannati per i gravi delitti di cui all'art. 4 bis Ord. Pen., ne' coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la condanna diviene definitiva - possono presentare al P.M., entro trenta giorni dalla notifica del decreto di sospensione, un'istanza volta alla concessione di una misura alternativa. Tale istanza, che se presentata in termini comporta l'automatica prosecuzione della sospensione dell'ordine di esecuzione, deve essere trasmessa dal p.m., che ha disposto la sospensione, al T.d.S.; e l'invio va fatto non al tribunale di sorveglianza del luogo di residenza dell'istante come previsto in via generale dall'art. 677 c.p.p., comma 2, bensì - come espressamente prevede l'art. 656 c.p.p., comma 6 - al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Si tratta cioè di quello stesso pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione ed il correlato decreto di sospensione in base al combinato disposto dell'art. 655 c.p.p., comma 1, e art. 665 c.p.p.. La ratio della norma sta qui in un'evidente esigenza di tipo organizzativo, che mira alla semplificazione, alla maggior celerità ed efficienza dell'iter del procedimento.
2.B. Una seconda deroga alla regola generale della competenza è prevista dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 nonies, comma 8, conv. in L. 15 marzo 1991, n. 82, in tema di benefici penitenziari, il quale prevede che, quando una persona sottoposta a speciali misure di protezione propone una delle istanze ivi indicate, la competenza territoriale spetta al giudice di sorveglianza del luogo in cui questa persona ha eletto il domicilio a norma dell'art. 12, comma 3 ter della citata legge. Poiché le persone protette sono tutte tenute ad eleggere il proprio domicilio in Roma, luogo in cui ha la propria sede la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, la deroga non può soffrire di eccezioni.
La ratio della norma sta, in questo caso, non solo in esigenze organizzative, ma anche in un'evidente esigenza di sicurezza, potendosi così mantenere la dovuta riservatezza sull'effettivo luogo di residenza del collaboratore di giustizia.
3. Il problema che ha innescato il conflitto sorge giacché il legislatore non ha chiarito se il criterio di cui all'art. 16 nonies, comma 8, sopravvisto, che pacificamente prevale sull'art. 677 c.p.p., prevale o meno anche sul criterio speciale di cui all'art. 656 c.p.p. (che è collegato alla sospensione dell'ordine di esecuzione). Non ritiene questo collegio di poter condividere la tesi già espressa in giurisprudenza (Cass. 1, 29.10-10.12.2004, n. 47881;
Cass. 1, 5-18.10.2005, n. 38047), secondo cui la competenza spetterebbe al tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M.. Il silenzio del legislatore non sembra poter essere interpretato ne' a favore di una tesi, ne' a favore dell'altra.
Nè si può sostenere che l'art. 16 nonies, comma 8 si riferisce solo ai condannati detenuti. Se la disposizione richiama espressamente la liberazione condizionale, il lavoro esterno ed i permessi premio, che sono misure concedibili solo a chi si trova in stato di detenzione, richiama altresì - come ha argutamente rilevato la perspicua ordinanza del tribunale di Catania - le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento, senza alcuna limitazione, per cui non è possibile collegare la lettera della legge ai soli condannati detenuti.
Non esiste, dunque, un riferimento normativo di carattere testuale che possa far propendere per la prevalenza del criterio previsto dall'art. 656 c.p.p., comma 6. Dal punto di vista sistematico, invece, appare più congruo affermare che, se la disposizione di cui al più volte citato art. 16 nonies, comma 8, è norma eccezionale, l'elemento di specialità sta nel fatto che essa riguarda specificamente i soggetti sottoposti a programma di protezione, e questo elemento specializzante va fatto valere sempre.
È stato affermato che l'attribuzione della competenza al T.d.S. del luogo in cui ha sede il p.m. non incide sulle esigenze di riservatezza, restando comunque un luogo neutro che non rivela l'effettiva residenza del protetto. Ma verrebbe in tal caso affievolito il secondo presupposto: quello organizzativo. Trattasi, fra l'altro di presupposto fondamentale, tant'è che - come si è detto al precedente p.
2.A - la ratio dell'eccezione prevista dall'art. 656 c.p.p. sta tutta nell'esigenza organizzativa. Ora, pare indubbio che anche in questo caso sussista un'esigenza fondamentale di garantire un costante ed efficace coordinamento funzionale tra l'operato della magistratura di sorveglianza competente a decidere sui benefici penitenziari da concedere ai soggetti sottoposti a misure di protezione, e quello degli organi amministrativi che tali misure dispongono, aventi tutti sede in Roma:
Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione: L. n. 82 del 1991, artt. 10 e 11; Servizio centrale di protezione: L. n. 82 del 1991, art. 14. Non per niente, allora, l'art. 16 nonies, comma 6, afferma che le modalità di attuazione dei benefici penitenziari de quibus sono stabiliti sentiti gli organi che provvedono alla tutela o alla protezione dei soggetti interessati e possono essere tali organi a provvedere alle notifiche, alle comunicazioni e alla esecuzione delle disposizioni del tribunale o del magistrato di sorveglianza. Dunque, come ha ben evidenziato il tribunale di Catania, non è chi non veda come qualunque misura che comporti la concessione di spazi, più o meno ampi, di libertà al soggetto protetto non possa in alcun modo prescindere, sia nel momento della valutazione giudiziale in ordine alla sua concreta praticabilità, sia in quello, eventuale, della modifica del suo regime esecutivo o della revoca, dalla conoscenza del sistema di sicurezza adottato per quel soggetto e, pertanto, da uno stretto contatto logistico e comunicativo con chi quelle conoscenze istituzionalmente detiene.
E allora, proprio perché la semplificazione ed efficienza del procedimento de qua non differisce dalla medesima esigenza posta alla base del criterio eccezionale stabilito dall'art. 656 c.p.p., comma 6, un maggior coordinamento funzionale si ottiene solo incardinando la competenza territoriale in quel di Roma per tutti coloro che sono sottoposti alle misure di protezione, tenendo conto che solo centralizzando tutti i casi si facilita un controllo ed un intervento efficace da parte della Commissione e del Servizio centrale.
4. Si deve quindi concludere nel senso, già affermato da Cass. 1, 20.12.2005-18.1.2006, n. 1888, che la competenza a provvedere in ordine a tutte le richieste dei soggetti che si trovino sottoposti a programma speciale di protezione, ai sensi del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. in L. 15 marzo 1991, n. 82, spetta sempre e comunque al magistrato di sorveglianza indicato nell'art. 16 nonies, comma 8 della legge suindicata, a prescindere dalla situazione di detenzione o meno dell'istante.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del tribunale di sorveglianza di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2007