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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5414 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19866/2020
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 09/04/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 19866/2020, sono comparsi:
- l'Avv. GIANLUCA MIGNACCA per la parte attrice;
- il Procuratore dello Stato , per la parte convenuta;
Persona_1
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa e la dott.ssa Per_2
Persona_3
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
La difesa della parte attrice insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di riassunzione e precisate a verbale della precedente udienza;
chiede il favore delle spese con distrazione in favore del difensore antistatario;
il Procuratore dello Stato chiede al tribunale, pronunciando quanto alle domande non accolte con ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., di dichiarare l'inammissibilità e infondatezza della pretesa avversaria;
si riporta per il resto agli atti difensivi.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 12 Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19866 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali”, e vertente tra
in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca
Mignacca, con domicilio digitale Email_1
attore e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale Email_2
convenuto
Motivi della Decisione
§-1. Fatti controversi.
§-1.1 Con l'atto introduttivo della lite la Parte_1
semplice, ha riassunto il giudizio precedentemente introdotto innanzi al TAR
[...]
Lazio, e da quel giudice definito con declinatoria di giurisdizione in favore del giudice ordinario;
evocando in giudizio l , la Controparte_1 parte attrice ha chiesto al tribunale di:
«
1. Accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla Parte_1
pagina 2 di 12 di tutte le condizioni di legge e regolamentari per avere diritto a Parte_2 vedersi correttamente liquidate le domande volte al riconoscimento dei premi richiesti con la
Domanda Unica 2016;
2. per l'effetto accertare il diritto dell'attrice a vedersi liquidata la somma di euro 172.911,50 a cui aggiungere il valore migliorativo del greening per euro 86.334,71 e il premio giovane agricoltore per euro 5.148,90;
3. condannare di conseguenza a liquidare in favore della CP_1 [...] il complessivo importo di euro 262.478,94, oltre interessi Parte_3 legali dal 30.6.2017 fino al soddisfo;
4. dichiarare ammissibile la Domanda di Accesso alla Riserva Nazionale presentata dalla
e per l'effetto assegnare, in luogo Parte_3 di , alla medesima n. 755,60 titoli PAC del valore di euro 228,84 cadauno». CP_1
Il tutto con favore delle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
A motivo della domanda, la parte attrice ha rappresentato:
- di gestire una piccola azienda agricola con sede nel foggiano, dedicata alla produzione di olio, alla seminazione e al pascolo di animali;
- di avere inviato, in data 15 giugno 2016, la “domanda unica di pagamento per l'anno
2016” ai sensi del Regolamento CE 1122/2009, del Reg. CE 1307/2013 e del Reg. CE
1306/2013, chiedendo la liquidazione dell'importo corrispondente al valore base dei Titoli
PAC in corso di assegnazione, oltre al contributo per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) di cui agli artt. 43 e ss. Reg. CE 1307/2013, ed oltre al premio previsto per il giovane agricoltore dall'art. 50 Reg. CE 1307/2013;
- di avere presentato, in data 29 agosto 2016, la “domanda di accesso alla Riserva
Nazionale”, in qualità di nuovo soggetto agricoltore, ai sensi e per gli effetti dell'art.30 Reg.
CE 1307/2013;
- di avere pertanto richiesto l'erogazione degli aiuti previsti dagli art. 36 e 43 Reg. CE
1307/2013, mediante attivazione dei titoli per cui presentata la Domanda di Accesso alla
Riserva Nazionale, il cui numero avrebbe dovuto essere calcolato in base alla superficie determinata e ammissibile (ex art. 30 Reg. 1307/2013), indicata nel Quadro B Sez. III della
Domanda Unica;
- di avere dichiarato: (i) superfici ammissibili per 755,60 ettari, di cui 667,89 ettari nel
Comune dell'Aquila, il resto nel Comune di Vieste (FG); (ii) che tali superfici in parte pagina 3 di 12 erano occupate da pascoli magri (641,38 ettari) e in parte utilizzate con pratiche tradizionali
(113,18 ettari); (iii) che il pascolo sarebbe stato effettuato con bovini regolarmente inseriti nella BDN (Banca Dati Nazionale) ma provenienti da allevamento sito in diverso
Comune;
- di avere allegato alla Domanda Unica la documentazione dimostrativa della legale detenzione dei capi bovini (estratta dalla BDN) e il registro di carico-scarico pascoli, a dimostrazione di avere condotto n. 189 capi sul pascolo indicato in domanda;
- di avere presentato la Domanda Unica di Aiuto per l'anno 2016 (n. 60264618467) e la
Domanda di Accesso alla Riserva Nazionale (60290178536) seguendo le Istruzioni operative
n. 7 del 3 marzo 2016, emanate da ed utilizzando i modelli precompilati ivi allegati;
CP_1
- che nondimeno non aveva definito il procedimento entro il 30 giugno dell'anno CP_1 civile successivo (2017), ad onta di quanto previsto dall'art.75 del Reg. CE 1306/2013;
- di avere pertanto adito il giudice amministrativo e che, in quella sede, era emerso
(dalla costituzione in giudizio dell ) che la domanda unica di aiuto per l'anno 2016 CP_1 fosse in anomalia, in particolare risultando che alcune superfici dichiarate fossero in refresh
(codice errore P68-02: particella con superficie eleggibile ridotta a seguito di refresh), e che il carico minimo di bestiame espresso in BA (Unità di Bovino Adulto) per ettaro di pascolo permanente e per anno non fosse stato (in teoria) rispettato (codice errore MAN-
03: mantenimento capi – carico BA non rispettato, allevamento nel Comune non limitrofo; codice errore MPT-03: mantenimento capi superfici pratiche tradizionali - carico BA non rispettato, allevamento nel Comune non limitrofo);
- che in particolare aveva riscontrato che il carico di Unità per Bovino Adulto CP_1
(BA) fosse pari allo 0,1, inferiore al limite dello 0,2, posto con decreto ministeriale del 26 febbraio 2015, sicché le correlative superfici destinate a pascolo, in quanto (in tesi) insufficientemente impiegate, erano state valutate parzialmente ineleggibili, e quindi escluse dalla liquidazione;
- che diversamente la domanda n. 60290178536, di accesso alla Riserva Nazionale Titoli con la fattispecie l'istruttoria amministrativa era stata definita Parte_4 positivamente, con superficie ammissibile determinata in ettari 456,77 ai fini del rilascio dei titoli di valore base.
Tanto esposto in fatto, l'attore ha riportato le prescrizioni dettate dal decreto ministeriale 1420/2015 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (art. 2, comma 4), nonché dalla Circolare prot. N.UMU.2016.371 del 2 marzo 2016 CP_1
pagina 4 di 12 (istruzioni operative, art. 10.1.2), concernente le domande di aiuto anno 2016, e ha evidenziato che, secondo tali fonti regolatorie, il carico minimo (densità minima) di bestiame espresso in BA (Unità di Bovino Adulto per ettaro di pascolo permanente e per anno), fissato a livello nazionale nello 0,2, avrebbe potuto essere ridotto dalle Regioni o dalle Province autonome nel cui territorio fossero situate le superfici destinate a pascolo, con propri provvedimenti;
ha segnalato che per l'appunto la Regione Abruzzo, con apposita delibera di Giunta Regionale n. 583/2015 del 6 luglio 2015, recepita da con CP_1 successiva circolare numero ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015, in deroga alla normativa nazionale avesse ridotto allo 0,1 il carico minimo di bestiame (BA) utile al
“mantenimento della superficie agricola” e alla “definizione dell'attività agricola minima” di cui all'art. 3 del decreto 1420 del 20 febbraio 2015: tuttavia tale deliberato non risultava erroneamente considerato nel sistema SIAN.
Per tali ragioni, sottolineando che l avesse erroneamente considerato non CP_1 eleggibili tutte le superfici destinate a pascolo site nella Regione Abruzzo, per omesso rispetto del carico minimo BA di cui al decreto ministeriale n. 1420/2015, ma senza considerare che il carico minimo ottenuto con i documenti di pascolamento, pari ad 0,104, fosse conforme alla densità minima prevista dalla delibera DGR Regione Abruzzo
583/2015, ha chiesto di vedersi riconoscere come ammissibili tutte le superfici dichiarate in SIAN, pari a 755,60 ettari, corrispondenti a 755,60 titoli PAC, del valore di € 228,84 ciascuno (valore del titolo da riserva nazionale attribuito per l'anno 2016), per un complessivo avere di € 172.911,50.
Correlativamente, la società attrice ha chiesto di vedersi riconoscere:
(i) il premio per lo svolgimento delle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente
(greening) di cui agli artt. 43 e ss. Reg. CE 1307/2013, calcolato in misura percentuale sul valore dei titoli attivati dall'agricoltore, e nella fattispecie dovuto nella percentuale dello
0,4993 sul valore di € 172.911,50, con un complessivo avere di € 86.334,71 (€ 172.911,50 x
0,4993);
(ii) il premio per il giovane agricoltore previsto dall'art. 50 Reg. CE 1307/2013, da calcolare nel 25% del premio base per i primi novanta ettari di superficie, quindi pari ad € 5.148,90
(€ 228,84 x 90 x 25%)
.. il tutto per complessivi € 262.478,94.
§-1.2 Attivato il contraddittorio, l si è costituita in giudizio e ha dedotto che: CP_1
- la domanda unica presentata, dalla società agricola Parte_3
pagina 5 di 12 S.s., per l'anno 2016 n. 60264618467, a seguito dei controlli tecnico-amministrativi svolti ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 640/2014 e n.1393/2016, era stata ammessa alla liquidazione per la superficie di ha. 277,58, rispetto alla superficie ammissibile da titoli per ha. 455,57;
- in particolare si era rilevato lo scostamento «oltre il limite di tolleranza previsto tra la superficie ammissibile da titoli di ha. 455, 57 e quella determinata di ha. 277,58», a motivo delle anomalie riscontrate per quasi tutte le superfici condotte a pascolo nel territorio dell'Aquila, e ciò aveva determinato la mancata liquidazione della somma di € 102.516,05;
- le anomalie evidenziate dal SIAN consistevano in “Cod. P68-02 (superficie ridotta a seguito di refresh)”, in “Cod. MAN-03 (mantenimento capi - carico BA non rispettato, allevamento in Comune non limitrofo)”, in “Cod. MPT-03 (mantenimento capi superfici pratiche tradizionali – carico BA non rispettato, allevamento in Comune non limitrofo)”;
- l'erogazione del dovuto era stata comunque sospesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, d.lgs. 228/2001, in presenza di «notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale», finché i fatti non fossero
«definitivamente accertati»;
- l'anomalia con codice P68-02 (superficie ridotta a seguito di refresh) era dovuta alla discordanza tra le superfici dichiarate (in ha. 755,60) e le superfici effettivamente verificate a seguito di «peculiari successivi rilievi tecnici», eseguiti «mediante l'interpretazione delle foto aeree», sì che la superficie ritenuta eleggibile era stata ridotta a ha. 456,77;
- permanevano le ulteriori anomalie evidenziate nel SIAN per il mancato rispetto del carico BA.
Per tali ragioni l ha chiesto il diniego delle domande principali, con favore delle CP_1 spese di giudizio.
§-1.3In sede di memorie di appendice scritta all'udienza di trattazione (art. 183 comma
6 c.p.c.) la parte attrice ha controdedotto: (i) che non vi fosse prova della stessa adozione del provvedimento cautelare ipoteticamente adottato ex art. 33, comma 1, d.lgs. n.
228/2001; (ii) di non avere subìto alcuna indagine penale, tantomeno nel triennio successivo alla data di ipotetica adozione del provvedimento di sospensione (26 aprile
2018) e che comunque quest'ultimo avrebbe dovuto essere comunicato al destinatario in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33, comma 2, d.lgs. n. 228/2001, per metterlo in condizioni di prestare idonea garanzia e ottenere la liquidazione degli aiuti comunitari, in attesa della conclusione delle verifiche di pertinenza dell dell'Organismo pagatore;
Pt_5
pagina 6 di 12 (iii) che a seguito di ulteriore aggiornamento del SIAN, gli ettari ritenuti ammissibili per la domanda unica 2016 si erano incrementati da ha. 456,77 ad ha. 576,48; (iv) di avere comunque presentato istanza di revisione del procedimento di refresh che risultava esclusivamente dal SIAN, e nondimeno l non aveva mai formalmente comunicato CP_1 la riclassificazione di alcune superfici né dato prova della sussistenza delle condizioni per procedere in tal senso.
Nel merito, la società agricola ha evidenziato che la controparte non avesse preso minimamente posizione in ordine alla questione del mancato rispetto del carico BA, né quanto al non avere considerato la delibera della Regione Abruzzo n. 583/2015, recepita con circolare ACIU 2015.569 del 23 dicembre 2015, e giacché tale presunta anomalia era in realtà insussistente, tutta la superficie dichiarata nel territorio dell'Aquila avrebbe dovuto essere considerata eleggibile.
Ulteriormente argomentando in merito alle risultanze aggiornate del SIAN, dove la superficie eleggibile indicata nella Domanda di Accesso alla Riserva nazionale titoli si era incrementata ad ha. 576,48, la parte attrice ha sottolineato che la domanda avrebbe dovuto essere accolta per l'intera superficie dichiarata (ha. 755,60) ovvero per la superficie indicata nella DAR (Domanda di Accesso alla Riserva nazionale titoli PAC), e risultata eleggibile all'esito dell'aggiornamento SIAN (ha. 576,48).
§-1.4 All'udienza del 29 settembre 2021 il tribunale, su istanza della difesa attrice, ha emesso a carico di un'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., con cui ha condannato la CP_1 convenuta al pagamento della somma di € 163.366,46, indicata eleggibile nel SIAN e liquidabile in assenza di prova di provvedimenti di sospensione, oltre interessi legali dalla data del provvedimento al saldo;
ha quindi regolato le spese a carico della soccombente;
respingendo le istanze istruttorie formulate dalla difesa attrice ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Trattenuta in decisione, la causa è stata rimessa in istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; nondimeno il provvedimento è stato revocato e, all'udienza del 26 febbraio 2025, le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni.
In particolare la difesa attrice, evidenziando che a seguito dell'ordinanza pronunciata dal tribunale ex art. 186-quater c.p.c. non fosse stata formulata l'istanza prevista dal comma 4 del medesimo articolo, ha chiesto di accertare l'intervenuto passaggio in giudicato del provvedimento, e di definire la lite per il quantum non ancora riconosciuto e per le domande non esplicitamente decise.
La causa è pervenuta all'udienza odierna, per la discussione e la decisione.
pagina 7 di 12 §-2. merito della lite.
§-2.1 In via preliminare, va dato atto dell'intervenuto passaggio in giudicato, agli effetti dell'art. 324 c.p.c., della ordinanza c.d. anticipatoria emessa dal tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 186-quater c.p.c., all'udienza del 29 settembre 2021 (ordinanza rep.
18266/2021).
La norma di riferimento prevede, al quarto comma:
«L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato, la volontà che sia pronunciata la sentenza».
Non avendo la convenuta richiesto di emettere sentenza sul credito di € CP_1
163.366,46, consacrato nel predetto provvedimento ingiuntivo, deve concludersi che tale diritto sia ormai riconosciuto con efficacia di giudicato (art. 2909 c.c.), essendosi ampiamente consumato il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., decorso dalla scadenza del termine di cui al citato art. 186-quater c.p.c. (argomentasi in tal senso, mutatis mutandis, da Cass. Sez. U., 23/12/2008, n. 30054: «in tema di impugnazione dell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione di cui all'art. 186 "quater" cod. proc. civ. - nel testo introdotto dall'art. 7 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 423, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534
- interpretato, alla luce dell'art. 111 Cost., in modo che la giusta durata del processo attraverso termini di decadenza rispetti la garanzia costituzionale del diritto di difesa - l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del quarto comma dell'anzidetta disposizione, comporta che l'ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ.; mentre, perché decorra anche il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è necessaria una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all'emanazione della sentenza»; conforme
Cass. sez. 3, 19/11/2009, n. 24420; più di recente, Cass. Sez. 1, 29/02/2024, n. 5355:
«l'acquisto, da parte dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., dell'efficacia di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza può derivare tanto da un comportamento espresso dell'intimato che, come prevedeva il testo originario della norma, rinunci formalmente alla pronuncia della sentenza, quanto, nel testo attualmente vigente a seguito della modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lett. m) della l. n. 263 del 2005, anche per effetto di una rinuncia tacita alla pronuncia della sentenza, derivante dalla mancata formulazione dell'istanza di emissione del provvedimento finale a opera dell'intimato»).
Né – detto per scrupolo – è revocabile in dubbio che il tribunale abbia conservato la sua potestas decidendi in ordine al credito residuo di € 99.112,48 (pari alla differenza tra pagina 8 di 12 l'importo della domanda in citazione - € 262.478,94 – e l'importo dell'istanza e correlativa condanna irrogata ex art. 186-quater c.p.c. - € 163.366,46).
Ciò in quanto:
- l'ordinanza in questione è suscettibile di acquistare efficacia decisoria («l'efficacia della sentenza impugnabile») solo «sull'oggetto dell'istanza» formulata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186-quater comma 1, dalla parte interessata: nel caso di specie, si legge nel verbale dell'udienza del 29 settembre 2021, che la difesa della parte attrice «ferma ed impregiudicata la propria originaria domanda», ritenendo già raggiunta la prova del credito di € 163.366,46, avanzava giustappunto istanza di emissione dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., per il minore importo indicato;
tale è l'istanza in merito alla quale l'ordinanza ha acquisito dapprima valore di sentenza impugnabile, con conseguente esaurimento della potestas iudicandi del tribunale, quindi l'efficacia di decisione munita di autorità di giudicato formale e sostanziale, ex art. 186-quater comma 4 c.p.c.1;
- anche considerando la esplicita riserva formulata, a verbale di udienza, dalla difesa istante, deve escludersi che, con tale decisione, siano state rinunciate (a) la domanda di condanna al pagamento dell'importo differenziale tra la somma richiesta in citazione (€
262.478,94) e la somma di cui all'istanza ex art. 186-quater c.p.c. (€ 163.366,46); (b) la domanda di formale assegnazione di n. 755,60 Titoli PAC per l'anno 2016, del valore di €
228,84 cadauno.
§-2.2 Acclarato che l'ordinanza anticipatoria pronunciata ex art. 186-quater c.p.c. ha acquisito il valore di una decisione passata in giudicato, ed altresì acclarato che tale decisione ha esaurito una porzione del contendere, deve concludersi che siano applicabili, nella fattispecie, i princìpi enunciati in giurisprudenza per la sentenza non definitiva (anche pagina 9 di 12 detta parziale) secondo cui essa vincola il giudice non solo per le questioni decise, ma anche per le questioni presupposte o che ne costituiscono il necessario corollario, non potendo queste ultime essere diversamente definite nella sentenza definitiva («nel caso di sentenza non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata»: in tali termini Cass. Sez. 3,
11/07/2024, n. 19145; v. ancora Cass. Sez. 2, 21/10/2021, n. 29321: «il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento»; Cass. Sez. L., 23/11/2015, n. 23862: «nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della "potestas iudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame - sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti - salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato, a seguito di impugnazione immediata;
ne consegue che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione»).
§-2.3 Sulla scorta delle premesse sopra enunciate, deve pervenirsi all'accoglimento della domanda di condanna per l'importo residuo di € 99.112,48, per quanto di seguito considerato.
Ed infatti:
- la questione inerente alla sospensione della liquidazione asseritamente disposta, dall , ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 228/2001, risulta CP_1 esplicitamente affrontata e decisa, in senso sfavorevole all'odierna convenuta, nell'ordinanza rep. 18266/2021 (v. in motivazione), talché essa deve dirsi ormai espunta dal thema decidendum, avendo il tribunale già esaurito il suo potere-dovere di pronunciarsi, sul punto;
- è indubbio che l nulla abbia dedotto, né alcunché contestato, quanto alla CP_1 questione dell'ipotetico, ma insussistente mancato rispetto del carico BA (carico minimo pagina 10 di 12 per unità di bestiame per ettaro di pascolo permanente e per anno) previsto dal d.m. n.
1420/2105 e correlativa Circolare prot. N.UMU.2016.371 (all. 1 e 2 alla citazione CP_1 introduttiva) che, stando alle risultanze del SIAN (all. 8 alla produzione documentale
), produceva le anomalie che comportavano la riduzione delle superfici eleggibili, CP_1 rispetto a quelle dichiarate dall'agricoltore;
- da tanto consegue, ex art. 115 c.p.c., che sia processualmente pacifico che l'azienda si sia legittimamente giovata del regime derogatorio previsto dalla circolare AGEA sopra menzionata (art. 10.1.2), ed è comunque documentalmente dimostrato, dalla difesa attrice, che l'azienda agricola abbia raggiunto il carico minimo BA previsto, per l'anno 2016, dalla delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 583 del 6 luglio 2015 (all. 3 all'atto introduttivo), recepita dalla stessa con successiva circolare prot. ACIU.2015.569 del CP_1
23 dicembre 2015 (all. 19 alla citazione);
- ragione per cui, tutte le superfici utilizzate per il pascolo nel territorio dell'Aquila avrebbero dovuto essere considerate eleggibili e calcolate ai fini dell'attivazione dei Titoli della Riserva Unica Nazionale;
- analogamente, non risulta idonea esplicitazione delle stesse ragioni per cui alcune, tra le superfici dichiarate dall'agricoltore nella Domanda Unica di Aiuto, sarebbero state espunte dal calcolo delle superfici ammissibili a seguito di procedura di “refresh”: per meglio dire, l non ha propriamente eccepito, né è stata in condizioni di dimostrare, CP_1 il fatto impeditivo o modificativo/estintivo cui risulta sommaria allusione nella comparsa di risposta, e che certamente non risulta comprensibile alla sola lettura delle risultanze del
; per contro, a fronte degli oneri di forma imposti dalla legge e dalla stessa Circolare Pt_6
n. 43 del 30 luglio 2009 (all. B alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., di parte CP_1 attrice), l'Organismo pagatore avrebbe dovuto formalmente comunicare, al destinatario interessato, le ragioni dello scostamento ipoteticamente riscontrato tra le superfici dichiarate e quelle verificate, in modo da poterlo porre in condizione di controdedurre ed eventualmente rappresentare quanto ritenuto necessario, ai fini della soluzione dell'anomalia;
- agli effetti del presente giudizio, anche tale lacuna, propriamente assertiva e comunque probatoria, conduce all'accoglimento integrale della domanda, per il quantum sopra indicato, avendo la parte attrice dimostrato i fatti costitutivi del suo diritto, e non avendo la convenuta né compiutamente eccepito, né comunque dimostrato, alcun fatto idoneamente modificativo o impeditivo della pretesa avversaria.
Conclusivamente si provvede come in dispositivo, e la convenuta va condannata all'attivazione e consegna di n. 755,60 Titoli PAC della Riserva Nazionale, del valore di €
228,84 cadauno per l'anno 2016, in favore dell'azienda agricola attrice, nonché al pagina 11 di 12 pagamento della somma di € 99.112,48, oltre interessi legali dalla data del 29 settembre
2021, al saldo; a tale ultimo proposito, richiamando quanto esposto al par. §-2.2, il tribunale reputa opportuno segnalare che il riconoscimento degli interessi legali con una decorrenza difforme da quella esplicitamente attribuita nell'ordinanza ex art. 186-quater
c.p.c. sia preclusa dal giudicato sostanziale di cui ormai munito tale provvedimento anche in parte qua, trattandosi indubbiamente di credito che, benché composto da diverse voci, è venuto a scadenza unitariamente.
La soccombenza regola le spese.
Per Questi Motivi
Il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) condanna l al pagamento, in favore della CP_1 [...]
, della somma di € 99.112,48, oltre interessi legali dal 29 Parte_3 settembre 2021, al saldo;
2) condanna l ad assegnare, alla parte attrice in epigrafe, n. 755,60 Titoli CP_1 [...] per l'anno 2016, del valore di € 228,84 cadauno;
Parte_7
3) condanna l alla rifusione, in favore della parte attrice in epigrafe, delle spese CP_1 della lite che liquida in € 2.430,00, per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dell'Avv. Gianluca Mignacca, dichiaratosi antistatario.
Roma, 9 aprile 2025 Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in tal senso v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 31/10/2019, n. 27984: «l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. necessita di un'esplicita richiesta di parte e l'oggetto devoluto alla cognizione del giudice chiamato a rendere tale pronuncia anticipatoria è limitato alle domande formulate con l'istanza, non estendendosi alle altre pretese fatte valere dalla stessa parte istante ovvero ad altre domande, connesse a quella principale, proposte tra altre parti del processo, salvo che si tratti di giudizio a litisconsorzio necessario o di domande avvinte da un nesso di pregiudizialità-dipendenza o di incompatibilità-esclusione determinante l'inscindibilità dell'accertamento dei rapporti che ne formano oggetto»; nello stesso senso Cass. Sez. 2, 10/04/2017, n. 9194: «nel caso in cui, nell'ambito di un processo che veda la proposizione cumulativa di domande, sia stata avanzata rituale istanza ex art.
186-quater c.p.c. solo su alcune delle stesse, ove il giudice erroneamente decida anche le domande per le quali l'istanza non era stata validamente o tempestivamente presentata, il giudice di appello dinanzi al quale sia stato denunciato l'errore, una volta dichiarata l'invalidità dell'ordinanza "in parte qua", è tenuto a decidere nel merito la controversia anche per le domande non interessate da valida richiesta di emissione di ordinanza post-istruttoria, senza che sia possibile disporre per le medesime la remissione al primo giudice»; conf. Cass. Sez. 1, 03/09/2004, n. 17807; Cass. Sez. 2, 27/06/2002, n.
9379.
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 09/04/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 19866/2020, sono comparsi:
- l'Avv. GIANLUCA MIGNACCA per la parte attrice;
- il Procuratore dello Stato , per la parte convenuta;
Persona_1
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa e la dott.ssa Per_2
Persona_3
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
La difesa della parte attrice insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di riassunzione e precisate a verbale della precedente udienza;
chiede il favore delle spese con distrazione in favore del difensore antistatario;
il Procuratore dello Stato chiede al tribunale, pronunciando quanto alle domande non accolte con ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., di dichiarare l'inammissibilità e infondatezza della pretesa avversaria;
si riporta per il resto agli atti difensivi.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 12 Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19866 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali”, e vertente tra
in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca
Mignacca, con domicilio digitale Email_1
attore e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale Email_2
convenuto
Motivi della Decisione
§-1. Fatti controversi.
§-1.1 Con l'atto introduttivo della lite la Parte_1
semplice, ha riassunto il giudizio precedentemente introdotto innanzi al TAR
[...]
Lazio, e da quel giudice definito con declinatoria di giurisdizione in favore del giudice ordinario;
evocando in giudizio l , la Controparte_1 parte attrice ha chiesto al tribunale di:
«
1. Accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla Parte_1
pagina 2 di 12 di tutte le condizioni di legge e regolamentari per avere diritto a Parte_2 vedersi correttamente liquidate le domande volte al riconoscimento dei premi richiesti con la
Domanda Unica 2016;
2. per l'effetto accertare il diritto dell'attrice a vedersi liquidata la somma di euro 172.911,50 a cui aggiungere il valore migliorativo del greening per euro 86.334,71 e il premio giovane agricoltore per euro 5.148,90;
3. condannare di conseguenza a liquidare in favore della CP_1 [...] il complessivo importo di euro 262.478,94, oltre interessi Parte_3 legali dal 30.6.2017 fino al soddisfo;
4. dichiarare ammissibile la Domanda di Accesso alla Riserva Nazionale presentata dalla
e per l'effetto assegnare, in luogo Parte_3 di , alla medesima n. 755,60 titoli PAC del valore di euro 228,84 cadauno». CP_1
Il tutto con favore delle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
A motivo della domanda, la parte attrice ha rappresentato:
- di gestire una piccola azienda agricola con sede nel foggiano, dedicata alla produzione di olio, alla seminazione e al pascolo di animali;
- di avere inviato, in data 15 giugno 2016, la “domanda unica di pagamento per l'anno
2016” ai sensi del Regolamento CE 1122/2009, del Reg. CE 1307/2013 e del Reg. CE
1306/2013, chiedendo la liquidazione dell'importo corrispondente al valore base dei Titoli
PAC in corso di assegnazione, oltre al contributo per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) di cui agli artt. 43 e ss. Reg. CE 1307/2013, ed oltre al premio previsto per il giovane agricoltore dall'art. 50 Reg. CE 1307/2013;
- di avere presentato, in data 29 agosto 2016, la “domanda di accesso alla Riserva
Nazionale”, in qualità di nuovo soggetto agricoltore, ai sensi e per gli effetti dell'art.30 Reg.
CE 1307/2013;
- di avere pertanto richiesto l'erogazione degli aiuti previsti dagli art. 36 e 43 Reg. CE
1307/2013, mediante attivazione dei titoli per cui presentata la Domanda di Accesso alla
Riserva Nazionale, il cui numero avrebbe dovuto essere calcolato in base alla superficie determinata e ammissibile (ex art. 30 Reg. 1307/2013), indicata nel Quadro B Sez. III della
Domanda Unica;
- di avere dichiarato: (i) superfici ammissibili per 755,60 ettari, di cui 667,89 ettari nel
Comune dell'Aquila, il resto nel Comune di Vieste (FG); (ii) che tali superfici in parte pagina 3 di 12 erano occupate da pascoli magri (641,38 ettari) e in parte utilizzate con pratiche tradizionali
(113,18 ettari); (iii) che il pascolo sarebbe stato effettuato con bovini regolarmente inseriti nella BDN (Banca Dati Nazionale) ma provenienti da allevamento sito in diverso
Comune;
- di avere allegato alla Domanda Unica la documentazione dimostrativa della legale detenzione dei capi bovini (estratta dalla BDN) e il registro di carico-scarico pascoli, a dimostrazione di avere condotto n. 189 capi sul pascolo indicato in domanda;
- di avere presentato la Domanda Unica di Aiuto per l'anno 2016 (n. 60264618467) e la
Domanda di Accesso alla Riserva Nazionale (60290178536) seguendo le Istruzioni operative
n. 7 del 3 marzo 2016, emanate da ed utilizzando i modelli precompilati ivi allegati;
CP_1
- che nondimeno non aveva definito il procedimento entro il 30 giugno dell'anno CP_1 civile successivo (2017), ad onta di quanto previsto dall'art.75 del Reg. CE 1306/2013;
- di avere pertanto adito il giudice amministrativo e che, in quella sede, era emerso
(dalla costituzione in giudizio dell ) che la domanda unica di aiuto per l'anno 2016 CP_1 fosse in anomalia, in particolare risultando che alcune superfici dichiarate fossero in refresh
(codice errore P68-02: particella con superficie eleggibile ridotta a seguito di refresh), e che il carico minimo di bestiame espresso in BA (Unità di Bovino Adulto) per ettaro di pascolo permanente e per anno non fosse stato (in teoria) rispettato (codice errore MAN-
03: mantenimento capi – carico BA non rispettato, allevamento nel Comune non limitrofo; codice errore MPT-03: mantenimento capi superfici pratiche tradizionali - carico BA non rispettato, allevamento nel Comune non limitrofo);
- che in particolare aveva riscontrato che il carico di Unità per Bovino Adulto CP_1
(BA) fosse pari allo 0,1, inferiore al limite dello 0,2, posto con decreto ministeriale del 26 febbraio 2015, sicché le correlative superfici destinate a pascolo, in quanto (in tesi) insufficientemente impiegate, erano state valutate parzialmente ineleggibili, e quindi escluse dalla liquidazione;
- che diversamente la domanda n. 60290178536, di accesso alla Riserva Nazionale Titoli con la fattispecie l'istruttoria amministrativa era stata definita Parte_4 positivamente, con superficie ammissibile determinata in ettari 456,77 ai fini del rilascio dei titoli di valore base.
Tanto esposto in fatto, l'attore ha riportato le prescrizioni dettate dal decreto ministeriale 1420/2015 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (art. 2, comma 4), nonché dalla Circolare prot. N.UMU.2016.371 del 2 marzo 2016 CP_1
pagina 4 di 12 (istruzioni operative, art. 10.1.2), concernente le domande di aiuto anno 2016, e ha evidenziato che, secondo tali fonti regolatorie, il carico minimo (densità minima) di bestiame espresso in BA (Unità di Bovino Adulto per ettaro di pascolo permanente e per anno), fissato a livello nazionale nello 0,2, avrebbe potuto essere ridotto dalle Regioni o dalle Province autonome nel cui territorio fossero situate le superfici destinate a pascolo, con propri provvedimenti;
ha segnalato che per l'appunto la Regione Abruzzo, con apposita delibera di Giunta Regionale n. 583/2015 del 6 luglio 2015, recepita da con CP_1 successiva circolare numero ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015, in deroga alla normativa nazionale avesse ridotto allo 0,1 il carico minimo di bestiame (BA) utile al
“mantenimento della superficie agricola” e alla “definizione dell'attività agricola minima” di cui all'art. 3 del decreto 1420 del 20 febbraio 2015: tuttavia tale deliberato non risultava erroneamente considerato nel sistema SIAN.
Per tali ragioni, sottolineando che l avesse erroneamente considerato non CP_1 eleggibili tutte le superfici destinate a pascolo site nella Regione Abruzzo, per omesso rispetto del carico minimo BA di cui al decreto ministeriale n. 1420/2015, ma senza considerare che il carico minimo ottenuto con i documenti di pascolamento, pari ad 0,104, fosse conforme alla densità minima prevista dalla delibera DGR Regione Abruzzo
583/2015, ha chiesto di vedersi riconoscere come ammissibili tutte le superfici dichiarate in SIAN, pari a 755,60 ettari, corrispondenti a 755,60 titoli PAC, del valore di € 228,84 ciascuno (valore del titolo da riserva nazionale attribuito per l'anno 2016), per un complessivo avere di € 172.911,50.
Correlativamente, la società attrice ha chiesto di vedersi riconoscere:
(i) il premio per lo svolgimento delle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente
(greening) di cui agli artt. 43 e ss. Reg. CE 1307/2013, calcolato in misura percentuale sul valore dei titoli attivati dall'agricoltore, e nella fattispecie dovuto nella percentuale dello
0,4993 sul valore di € 172.911,50, con un complessivo avere di € 86.334,71 (€ 172.911,50 x
0,4993);
(ii) il premio per il giovane agricoltore previsto dall'art. 50 Reg. CE 1307/2013, da calcolare nel 25% del premio base per i primi novanta ettari di superficie, quindi pari ad € 5.148,90
(€ 228,84 x 90 x 25%)
.. il tutto per complessivi € 262.478,94.
§-1.2 Attivato il contraddittorio, l si è costituita in giudizio e ha dedotto che: CP_1
- la domanda unica presentata, dalla società agricola Parte_3
pagina 5 di 12 S.s., per l'anno 2016 n. 60264618467, a seguito dei controlli tecnico-amministrativi svolti ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 640/2014 e n.1393/2016, era stata ammessa alla liquidazione per la superficie di ha. 277,58, rispetto alla superficie ammissibile da titoli per ha. 455,57;
- in particolare si era rilevato lo scostamento «oltre il limite di tolleranza previsto tra la superficie ammissibile da titoli di ha. 455, 57 e quella determinata di ha. 277,58», a motivo delle anomalie riscontrate per quasi tutte le superfici condotte a pascolo nel territorio dell'Aquila, e ciò aveva determinato la mancata liquidazione della somma di € 102.516,05;
- le anomalie evidenziate dal SIAN consistevano in “Cod. P68-02 (superficie ridotta a seguito di refresh)”, in “Cod. MAN-03 (mantenimento capi - carico BA non rispettato, allevamento in Comune non limitrofo)”, in “Cod. MPT-03 (mantenimento capi superfici pratiche tradizionali – carico BA non rispettato, allevamento in Comune non limitrofo)”;
- l'erogazione del dovuto era stata comunque sospesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, d.lgs. 228/2001, in presenza di «notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale», finché i fatti non fossero
«definitivamente accertati»;
- l'anomalia con codice P68-02 (superficie ridotta a seguito di refresh) era dovuta alla discordanza tra le superfici dichiarate (in ha. 755,60) e le superfici effettivamente verificate a seguito di «peculiari successivi rilievi tecnici», eseguiti «mediante l'interpretazione delle foto aeree», sì che la superficie ritenuta eleggibile era stata ridotta a ha. 456,77;
- permanevano le ulteriori anomalie evidenziate nel SIAN per il mancato rispetto del carico BA.
Per tali ragioni l ha chiesto il diniego delle domande principali, con favore delle CP_1 spese di giudizio.
§-1.3In sede di memorie di appendice scritta all'udienza di trattazione (art. 183 comma
6 c.p.c.) la parte attrice ha controdedotto: (i) che non vi fosse prova della stessa adozione del provvedimento cautelare ipoteticamente adottato ex art. 33, comma 1, d.lgs. n.
228/2001; (ii) di non avere subìto alcuna indagine penale, tantomeno nel triennio successivo alla data di ipotetica adozione del provvedimento di sospensione (26 aprile
2018) e che comunque quest'ultimo avrebbe dovuto essere comunicato al destinatario in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33, comma 2, d.lgs. n. 228/2001, per metterlo in condizioni di prestare idonea garanzia e ottenere la liquidazione degli aiuti comunitari, in attesa della conclusione delle verifiche di pertinenza dell dell'Organismo pagatore;
Pt_5
pagina 6 di 12 (iii) che a seguito di ulteriore aggiornamento del SIAN, gli ettari ritenuti ammissibili per la domanda unica 2016 si erano incrementati da ha. 456,77 ad ha. 576,48; (iv) di avere comunque presentato istanza di revisione del procedimento di refresh che risultava esclusivamente dal SIAN, e nondimeno l non aveva mai formalmente comunicato CP_1 la riclassificazione di alcune superfici né dato prova della sussistenza delle condizioni per procedere in tal senso.
Nel merito, la società agricola ha evidenziato che la controparte non avesse preso minimamente posizione in ordine alla questione del mancato rispetto del carico BA, né quanto al non avere considerato la delibera della Regione Abruzzo n. 583/2015, recepita con circolare ACIU 2015.569 del 23 dicembre 2015, e giacché tale presunta anomalia era in realtà insussistente, tutta la superficie dichiarata nel territorio dell'Aquila avrebbe dovuto essere considerata eleggibile.
Ulteriormente argomentando in merito alle risultanze aggiornate del SIAN, dove la superficie eleggibile indicata nella Domanda di Accesso alla Riserva nazionale titoli si era incrementata ad ha. 576,48, la parte attrice ha sottolineato che la domanda avrebbe dovuto essere accolta per l'intera superficie dichiarata (ha. 755,60) ovvero per la superficie indicata nella DAR (Domanda di Accesso alla Riserva nazionale titoli PAC), e risultata eleggibile all'esito dell'aggiornamento SIAN (ha. 576,48).
§-1.4 All'udienza del 29 settembre 2021 il tribunale, su istanza della difesa attrice, ha emesso a carico di un'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., con cui ha condannato la CP_1 convenuta al pagamento della somma di € 163.366,46, indicata eleggibile nel SIAN e liquidabile in assenza di prova di provvedimenti di sospensione, oltre interessi legali dalla data del provvedimento al saldo;
ha quindi regolato le spese a carico della soccombente;
respingendo le istanze istruttorie formulate dalla difesa attrice ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Trattenuta in decisione, la causa è stata rimessa in istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; nondimeno il provvedimento è stato revocato e, all'udienza del 26 febbraio 2025, le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni.
In particolare la difesa attrice, evidenziando che a seguito dell'ordinanza pronunciata dal tribunale ex art. 186-quater c.p.c. non fosse stata formulata l'istanza prevista dal comma 4 del medesimo articolo, ha chiesto di accertare l'intervenuto passaggio in giudicato del provvedimento, e di definire la lite per il quantum non ancora riconosciuto e per le domande non esplicitamente decise.
La causa è pervenuta all'udienza odierna, per la discussione e la decisione.
pagina 7 di 12 §-2. merito della lite.
§-2.1 In via preliminare, va dato atto dell'intervenuto passaggio in giudicato, agli effetti dell'art. 324 c.p.c., della ordinanza c.d. anticipatoria emessa dal tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 186-quater c.p.c., all'udienza del 29 settembre 2021 (ordinanza rep.
18266/2021).
La norma di riferimento prevede, al quarto comma:
«L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato, la volontà che sia pronunciata la sentenza».
Non avendo la convenuta richiesto di emettere sentenza sul credito di € CP_1
163.366,46, consacrato nel predetto provvedimento ingiuntivo, deve concludersi che tale diritto sia ormai riconosciuto con efficacia di giudicato (art. 2909 c.c.), essendosi ampiamente consumato il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., decorso dalla scadenza del termine di cui al citato art. 186-quater c.p.c. (argomentasi in tal senso, mutatis mutandis, da Cass. Sez. U., 23/12/2008, n. 30054: «in tema di impugnazione dell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione di cui all'art. 186 "quater" cod. proc. civ. - nel testo introdotto dall'art. 7 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 423, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534
- interpretato, alla luce dell'art. 111 Cost., in modo che la giusta durata del processo attraverso termini di decadenza rispetti la garanzia costituzionale del diritto di difesa - l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del quarto comma dell'anzidetta disposizione, comporta che l'ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ.; mentre, perché decorra anche il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è necessaria una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all'emanazione della sentenza»; conforme
Cass. sez. 3, 19/11/2009, n. 24420; più di recente, Cass. Sez. 1, 29/02/2024, n. 5355:
«l'acquisto, da parte dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., dell'efficacia di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza può derivare tanto da un comportamento espresso dell'intimato che, come prevedeva il testo originario della norma, rinunci formalmente alla pronuncia della sentenza, quanto, nel testo attualmente vigente a seguito della modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lett. m) della l. n. 263 del 2005, anche per effetto di una rinuncia tacita alla pronuncia della sentenza, derivante dalla mancata formulazione dell'istanza di emissione del provvedimento finale a opera dell'intimato»).
Né – detto per scrupolo – è revocabile in dubbio che il tribunale abbia conservato la sua potestas decidendi in ordine al credito residuo di € 99.112,48 (pari alla differenza tra pagina 8 di 12 l'importo della domanda in citazione - € 262.478,94 – e l'importo dell'istanza e correlativa condanna irrogata ex art. 186-quater c.p.c. - € 163.366,46).
Ciò in quanto:
- l'ordinanza in questione è suscettibile di acquistare efficacia decisoria («l'efficacia della sentenza impugnabile») solo «sull'oggetto dell'istanza» formulata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186-quater comma 1, dalla parte interessata: nel caso di specie, si legge nel verbale dell'udienza del 29 settembre 2021, che la difesa della parte attrice «ferma ed impregiudicata la propria originaria domanda», ritenendo già raggiunta la prova del credito di € 163.366,46, avanzava giustappunto istanza di emissione dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., per il minore importo indicato;
tale è l'istanza in merito alla quale l'ordinanza ha acquisito dapprima valore di sentenza impugnabile, con conseguente esaurimento della potestas iudicandi del tribunale, quindi l'efficacia di decisione munita di autorità di giudicato formale e sostanziale, ex art. 186-quater comma 4 c.p.c.1;
- anche considerando la esplicita riserva formulata, a verbale di udienza, dalla difesa istante, deve escludersi che, con tale decisione, siano state rinunciate (a) la domanda di condanna al pagamento dell'importo differenziale tra la somma richiesta in citazione (€
262.478,94) e la somma di cui all'istanza ex art. 186-quater c.p.c. (€ 163.366,46); (b) la domanda di formale assegnazione di n. 755,60 Titoli PAC per l'anno 2016, del valore di €
228,84 cadauno.
§-2.2 Acclarato che l'ordinanza anticipatoria pronunciata ex art. 186-quater c.p.c. ha acquisito il valore di una decisione passata in giudicato, ed altresì acclarato che tale decisione ha esaurito una porzione del contendere, deve concludersi che siano applicabili, nella fattispecie, i princìpi enunciati in giurisprudenza per la sentenza non definitiva (anche pagina 9 di 12 detta parziale) secondo cui essa vincola il giudice non solo per le questioni decise, ma anche per le questioni presupposte o che ne costituiscono il necessario corollario, non potendo queste ultime essere diversamente definite nella sentenza definitiva («nel caso di sentenza non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata»: in tali termini Cass. Sez. 3,
11/07/2024, n. 19145; v. ancora Cass. Sez. 2, 21/10/2021, n. 29321: «il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento»; Cass. Sez. L., 23/11/2015, n. 23862: «nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della "potestas iudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame - sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti - salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato, a seguito di impugnazione immediata;
ne consegue che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione»).
§-2.3 Sulla scorta delle premesse sopra enunciate, deve pervenirsi all'accoglimento della domanda di condanna per l'importo residuo di € 99.112,48, per quanto di seguito considerato.
Ed infatti:
- la questione inerente alla sospensione della liquidazione asseritamente disposta, dall , ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 228/2001, risulta CP_1 esplicitamente affrontata e decisa, in senso sfavorevole all'odierna convenuta, nell'ordinanza rep. 18266/2021 (v. in motivazione), talché essa deve dirsi ormai espunta dal thema decidendum, avendo il tribunale già esaurito il suo potere-dovere di pronunciarsi, sul punto;
- è indubbio che l nulla abbia dedotto, né alcunché contestato, quanto alla CP_1 questione dell'ipotetico, ma insussistente mancato rispetto del carico BA (carico minimo pagina 10 di 12 per unità di bestiame per ettaro di pascolo permanente e per anno) previsto dal d.m. n.
1420/2105 e correlativa Circolare prot. N.UMU.2016.371 (all. 1 e 2 alla citazione CP_1 introduttiva) che, stando alle risultanze del SIAN (all. 8 alla produzione documentale
), produceva le anomalie che comportavano la riduzione delle superfici eleggibili, CP_1 rispetto a quelle dichiarate dall'agricoltore;
- da tanto consegue, ex art. 115 c.p.c., che sia processualmente pacifico che l'azienda si sia legittimamente giovata del regime derogatorio previsto dalla circolare AGEA sopra menzionata (art. 10.1.2), ed è comunque documentalmente dimostrato, dalla difesa attrice, che l'azienda agricola abbia raggiunto il carico minimo BA previsto, per l'anno 2016, dalla delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 583 del 6 luglio 2015 (all. 3 all'atto introduttivo), recepita dalla stessa con successiva circolare prot. ACIU.2015.569 del CP_1
23 dicembre 2015 (all. 19 alla citazione);
- ragione per cui, tutte le superfici utilizzate per il pascolo nel territorio dell'Aquila avrebbero dovuto essere considerate eleggibili e calcolate ai fini dell'attivazione dei Titoli della Riserva Unica Nazionale;
- analogamente, non risulta idonea esplicitazione delle stesse ragioni per cui alcune, tra le superfici dichiarate dall'agricoltore nella Domanda Unica di Aiuto, sarebbero state espunte dal calcolo delle superfici ammissibili a seguito di procedura di “refresh”: per meglio dire, l non ha propriamente eccepito, né è stata in condizioni di dimostrare, CP_1 il fatto impeditivo o modificativo/estintivo cui risulta sommaria allusione nella comparsa di risposta, e che certamente non risulta comprensibile alla sola lettura delle risultanze del
; per contro, a fronte degli oneri di forma imposti dalla legge e dalla stessa Circolare Pt_6
n. 43 del 30 luglio 2009 (all. B alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., di parte CP_1 attrice), l'Organismo pagatore avrebbe dovuto formalmente comunicare, al destinatario interessato, le ragioni dello scostamento ipoteticamente riscontrato tra le superfici dichiarate e quelle verificate, in modo da poterlo porre in condizione di controdedurre ed eventualmente rappresentare quanto ritenuto necessario, ai fini della soluzione dell'anomalia;
- agli effetti del presente giudizio, anche tale lacuna, propriamente assertiva e comunque probatoria, conduce all'accoglimento integrale della domanda, per il quantum sopra indicato, avendo la parte attrice dimostrato i fatti costitutivi del suo diritto, e non avendo la convenuta né compiutamente eccepito, né comunque dimostrato, alcun fatto idoneamente modificativo o impeditivo della pretesa avversaria.
Conclusivamente si provvede come in dispositivo, e la convenuta va condannata all'attivazione e consegna di n. 755,60 Titoli PAC della Riserva Nazionale, del valore di €
228,84 cadauno per l'anno 2016, in favore dell'azienda agricola attrice, nonché al pagina 11 di 12 pagamento della somma di € 99.112,48, oltre interessi legali dalla data del 29 settembre
2021, al saldo; a tale ultimo proposito, richiamando quanto esposto al par. §-2.2, il tribunale reputa opportuno segnalare che il riconoscimento degli interessi legali con una decorrenza difforme da quella esplicitamente attribuita nell'ordinanza ex art. 186-quater
c.p.c. sia preclusa dal giudicato sostanziale di cui ormai munito tale provvedimento anche in parte qua, trattandosi indubbiamente di credito che, benché composto da diverse voci, è venuto a scadenza unitariamente.
La soccombenza regola le spese.
Per Questi Motivi
Il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) condanna l al pagamento, in favore della CP_1 [...]
, della somma di € 99.112,48, oltre interessi legali dal 29 Parte_3 settembre 2021, al saldo;
2) condanna l ad assegnare, alla parte attrice in epigrafe, n. 755,60 Titoli CP_1 [...] per l'anno 2016, del valore di € 228,84 cadauno;
Parte_7
3) condanna l alla rifusione, in favore della parte attrice in epigrafe, delle spese CP_1 della lite che liquida in € 2.430,00, per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dell'Avv. Gianluca Mignacca, dichiaratosi antistatario.
Roma, 9 aprile 2025 Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 in tal senso v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 31/10/2019, n. 27984: «l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. necessita di un'esplicita richiesta di parte e l'oggetto devoluto alla cognizione del giudice chiamato a rendere tale pronuncia anticipatoria è limitato alle domande formulate con l'istanza, non estendendosi alle altre pretese fatte valere dalla stessa parte istante ovvero ad altre domande, connesse a quella principale, proposte tra altre parti del processo, salvo che si tratti di giudizio a litisconsorzio necessario o di domande avvinte da un nesso di pregiudizialità-dipendenza o di incompatibilità-esclusione determinante l'inscindibilità dell'accertamento dei rapporti che ne formano oggetto»; nello stesso senso Cass. Sez. 2, 10/04/2017, n. 9194: «nel caso in cui, nell'ambito di un processo che veda la proposizione cumulativa di domande, sia stata avanzata rituale istanza ex art.
186-quater c.p.c. solo su alcune delle stesse, ove il giudice erroneamente decida anche le domande per le quali l'istanza non era stata validamente o tempestivamente presentata, il giudice di appello dinanzi al quale sia stato denunciato l'errore, una volta dichiarata l'invalidità dell'ordinanza "in parte qua", è tenuto a decidere nel merito la controversia anche per le domande non interessate da valida richiesta di emissione di ordinanza post-istruttoria, senza che sia possibile disporre per le medesime la remissione al primo giudice»; conf. Cass. Sez. 1, 03/09/2004, n. 17807; Cass. Sez. 2, 27/06/2002, n.
9379.