TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3019 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli- Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi- Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3019 /2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. GAVAZZI LAURA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. BIZZOCCHI NICOLA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 11/2/2025, i procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente come in atti chiedendo una sentenza parziale sul vincolo.
PREMESSA Con ricorso del 08/10/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio sia dichiarata la Controparte_1 loro separazione. Il resistente si è costituito in giudizio e all'udienza del 11/2/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni sul vincolo, chiedendo una sentenza parziale di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, questi presupposti sono di certo integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Ciò si ricava, in particolare dalle affermazioni dei coniugi e dall'interruzione della convivenza tra le parti. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale. La causa va rimessa sul ruolo del G.I. per le altre domande, compresa quella di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara la separazione tra e Parte_1 [...] che avevano c Lug Controparte_1
NA (TR) il 08/05/2010 (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2010 ).
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lugnano in NA (TR) per quanto di competenza;
-rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo del G.I.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 11/2/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli- Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi- Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3019 /2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. GAVAZZI LAURA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. BIZZOCCHI NICOLA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 11/2/2025, i procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente come in atti chiedendo una sentenza parziale sul vincolo.
PREMESSA Con ricorso del 08/10/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio sia dichiarata la Controparte_1 loro separazione. Il resistente si è costituito in giudizio e all'udienza del 11/2/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni sul vincolo, chiedendo una sentenza parziale di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, questi presupposti sono di certo integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Ciò si ricava, in particolare dalle affermazioni dei coniugi e dall'interruzione della convivenza tra le parti. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale. La causa va rimessa sul ruolo del G.I. per le altre domande, compresa quella di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara la separazione tra e Parte_1 [...] che avevano c Lug Controparte_1
NA (TR) il 08/05/2010 (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2010 ).
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lugnano in NA (TR) per quanto di competenza;
-rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo del G.I.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 11/2/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Francesco Parisoli