Ordinanza 26 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/07/2018, n. 19877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19877 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2018 |
Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24654-2017 proposto da: MA IC, KI DE, MA OL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PACUVIO
34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati EZIO BERNARDO CIVIDINI e CLAUDIO CONSOLO;
- ricorrenti -
contro
AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrenti -
per revocazione della sentenza n. 15487/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 22/06/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2018 dal Consigliere DOMENICO CHINDEMI. Rilevato che 1. HI CH, CK ed IV MA, sono proprietari, nel Comune di Gardone Riviera, del Grand Hotel Fasano, costituito da un corpo principale, da altro immobile e dall'adiacente parco a prospetto del lago di Garda. L'Amministrazione finanziaria sostiene che l'area di tre mappali adibita a giardino, scale, pontili e scivolo dell'albergo, oggetto di concessione risalente al 1999, si era abbassata, a causa di opere e costruzioni di contenimento, dagli iniziali metri 65,59 a 65,09 metri, sì da rientrare nell'invaso naturale del lago di Garda, afferente al demanio. Su ricorso dei tre proprietari che chiedevano di accertare che, di contro, le porzioni di terreno, corrispondenti ai mappali, in questione fossero del tutto o almeno in parte di loro proprietà, il Tribunale regionale delle acque pubbliche ha respinto la domanda e il Tribunale superiore ha rigettato il successivo appello facendo leva sul decreto n. 1170 adottato nel 1948 dal Ministero dei lavori pubblici in base alle misurazioni pluviometriche, idrometriche e mareografiche del servizio idrografico italiano, protrattesi per molti anni, che hanno fissato l'isoipsa del lago, ossia il livello altimetrico massimo che esso raggiunge in occasione delle piene ordinarie, a metri 65,59, entro il quale l'invaso è di natura demaniale. Ha sostenuto al riguardo, la sentenza del TSAP che la natura provvedimentale del decreto, avente efficacia generale ed emanato per la tutela di interessi generali, quali la certezza della demanialità, la tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale e la conservazione della risorsa idrica, esclude che accertamenti tecnici possano stabilire Ric. 2017 n. 24654 sez. SU - ud. 19-06-2018 -2- l'attuale livello della quota altimetrica del lago, alla determinazione della quale potrà provvedere soltanto il Ministero dei Lavori pubblici e dell'ambiente, avvalendosi del servizio tecnico nazionale idrografico. I predetti proprietari proponevano ricorso per cassazione e le SS.UU. con sentenza in data 9.5.2017 n. 14487 respingevano il ricorso, evidenziando, tra l'altro che l'isoipsa che segna il confine tra l'alveo del lago e le adiacenti proprietà private deriva dal livello raggiunto dalle acque allo sbocco del lago durante le piene ordinarie, ritenendo applicabile il decreto ministeriale n. 1170 del 1948 e congruamente e adeguatamente svolta, in base alle misurazioni pluviometriche, idrometriche e mareografiche ed in considerazione della conformazione montano-lacustre e degli interventi dell'uomo, la determinazione in concreto della quota altimetrica del lago. I predetti comproprietari proponevano ricorso per revocazione avverso tale sentenza, lamentando un errore di fatto della S.C. nella individuazione del livello altimetrico del lago di Garda, da individuare alla quota di mt 65,05 in quanto a tale quota si colloca l'altezza della piena ordinaria, mentre l'altezza di mt 65,59 prevista nel cit. D.M. è errata perché contrasta con i criteri stabiliti dalla stessa P.A. con carattere di generalità, vale a dire la definizione di "piena ordinaria" fornita dal Servizio idrografico Italiano ed accettata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Considerato che
L'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito Ric. 2017 n. 24654 sez. SU - ud. 19-06-2018 -3- oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. Sez. L, 29/10/2010 n. 22171). Pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto, come nel caso di specie, dalla S.C. (Cass. Sez. 1, 15/12/2011 n. 27094) che ha ritenuto applicabile il decreto ministeriale n. 1170 del 1948 che ha determinato "in concreto il livello raggiunto dalle acque allo sbocco del lago durante le piene ordinarie, in quanto, come si evince dalla ricostruzione operata da Cass., sez. un., 19 dicembre 1994, n. 10908, ha aggiunto al valore dello zero idrometrico di Desenzano, pari a 64,08 m, il valore medio raggiunto dalle acque di 1,51 m: esso si è tradotto, in definitiva, in una misurazione, che, in luogo di contravvenire alla norma del codice civile, come si prospetta in ricorso, l'ha applicata, integrando, in virtù di dati tecnici, la nozione di piena ordinaria". La S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza del TSAP che ha ritenuto che la natura provvedimentale del decreto, avente efficacia generale ed emanato per la tutela di interessi generali, quali la certezza della demanialità, la tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale e la conservazione della risorsa idrica, escludendo che accertamenti tecnici possano stabilire l'attuale livello della quota altimetrica del lago, alla determinazione della quale potrà provvedere soltanto il Ministero dei Lavori pubblici e dell'ambiente, avvalendosi del servizio tecnico nazionale idrografico. Deve, quindi, escludersi che la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa Ric. 2017 n. 24654 sez. SU - ud. 19-06-2018 -4- valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. (Cass. Sez.
6 - L, Ord. 112/12/2012 n. 22868). La revocazione non è, peraltro, ammissibile qualora si deduca un errore di diritto, consistente nella asserita falsa applicazione di una norma, nella specie il D.M. n. 1170 del 1948 (cfr Cass. sez. 2, Sentenza n. 26074 del 30/11/2005). Va, conseguentemente dichiarata l' inammissibilità del ricorso. Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.000, oltre alle eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art. 13 cit. Così deciso nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili il 19 giugno 2018 Il Presidente Giovanni Mammone DS