Articolo 21 della Legge 8 maggio 1971, n. 329
Articolo 20Articolo 22
Versione
26 giugno 1971
Art. 21.


I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968
risultano stabiliti in . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.935.000
dei quali nell'esercizio 1969 furono
riscossi e versati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ". 1.935.000
--------- e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1969 . . . . . . L. -
---------

Entrata in vigore il 26 giugno 1971