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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/07/2024, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 87/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Lo Vasco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 87/2022 promossa da:
p.i. , in persona dell'amministratore delegato pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ZAPPA PAOLA
APPELLANTE contro
(c.f. ), n.q. di mandataria di Controparte_1 C.F._1
(p.i. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti VIVIANO Controparte_2 P.IVA_2
MARIO e GERVASI FABIO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione dinanzi il Giudice di Pace di Alcamo, Controparte_1 chiedeva condannarsi al risarcimento ex art. 1218 c.c. e, in
[...] Parte_1
subordine, ex artt. 2050 e 2043 c.c. dei danni cagionati ai propri elettrodomestici da un'ingiustificata interruzione nell'erogazione della corrente elettrica, con successivo decadimento della tensione, protrattasi dal 13 al 14 dicembre 2019.
pagina 1 di 6 Si costituiva nel primo grado la società convenuta, contestando le deduzioni avversarie e, in particolare, sostenendo la natura transitoria dell'interruzione e il celere ripristino dell'erogazione di energia.
Il procedimento veniva istruito a mezzo prove orali e documentali e si concludeva con sentenza n. 155/2021, con cui il giudice di prime cure, in applicazione dell'art. 2050 c.c., accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava la al Parte_1 pagamento di € 1.891,00, oltre interessi, con condanna dell'ente soccombente alla rifusione delle spese di lite.
*****
Proponeva appello la società soccombente, negando la propria responsabilità e formulato i seguenti motivi di doglianza:
1) riteneva non provato lo sbalzo di tensione cui imputare i dedotti danni, evidenziando che le due interruzioni del servizio riscontrate si erano auto-risolte, erano durate meno di un secondo e, comunque, non erano state così intense da provocare sovra-tensioni o sotto- tensioni;
2) adduceva l'errata interpretazione delle risultanze probatorie dovuta ad un mero errore di battitura nel verbale di ricezione della deposizione del teste ing. (in cui era stato Tes_1
omesso un “non” che avrebbe ribaltato il significato della frase);
3) lamentava l'insussistenza di prova in ordine al nesso causale tra attività pericolosa, evento dannoso e danni lamentati, aggiungendo che le condizioni meteo eccezionali avevano reciso qualsiasi nesso di causalità;
4) deduceva l'erroneità della motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'assenza di colpa della società erogatrice, sostenendo l'oggettiva impossibilità di garantire la continuità della fornitura e di evitare qualsiasi perturbazione, disturbo o interruzione, come chiarito nel contratto (“Anche nelle Condizioni Generali del
Contratto per il Servizio di Trasporto di energia elettrica di Parte_1
stipulato dal venditore di energia elettrica, si esclude espressamente la responsabilità del distributore ( per interruzioni del servizio dovute a casi di Parte_1 forza maggiore e cause esterne allo stesso non imputabili”);
pagina 2 di 6 5) contestava la quantificazione del danno, lamentando l'insufficienza del preventivo di spesa, benché confermato in sede testimoniale, a provare il quantum.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e la restituzione di quanto già corrisposto in esecuzione della stessa.
Si costituiva l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, giacché esente da vizi.
In particolare, negava il carattere accidentale ed imprevedibile dei disservizi verificatisi tra il 13 ed il 14 dicembre 2019, ribadendo che in quella occasione gli sbalzi di tensione si erano prolungati per diverse ore ed avevano interessato le utenze dell'intera zona (“ben 278 utenti hanno subito la medesima interruzione”).
Asseriva, inoltre, che i danni subiti dalle proprie apparecchiature erano stati dimostrati nel corso dell'istruttoria, così come la relativa imputazione all'appellante. Sul punto, precisava che nessun errore di battitura era stato commesso durante la verbalizzazione della deposizione del teste , il quale a suo parere aveva confermato che “gli eventi di media tensione Tes_1 possono provocare sbalzi di tensione sulla bassa”.
In corso di causa, veniva rinnovata l'audizione del teste che rendeva più Tes_1 articolate dichiarazioni.
*****
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (sub art. 2050 cc, come da inquadramento operato in prime cui e su cui non appare svolta dedicata e perspicua censura) la presunzione di colpa a carico del danneggiante [… presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso (tra tante,
Cass. sent. n. 19872/2014).
A tale riguardo, tuttavia, giova ricordare che, in ambito civile, trova applicazione, in materia di prove, il criterio della preponderanza dell'evidenza (definito anche del “più probabile che non”).
In forza di esso, al fine di acclarare i fatti costitutivi di una determinata pretesa, non è necessario accertarne l'esistenza “al di là di ogni ragionevole dubbio” – criterio che, al pagina 3 di 6 contrario, come è noto regge la prova in ambito penale – ma è sufficiente che la loro esistenza appaia più probabile della loro inesistenza (cfr. Cass. civ. 20 febbraio 2015 n. 3390; Cass. civ.
8 luglio 2010 n. 16123).
In presenza di prova, anche il Supremo Collegio (v. Cass. sent. n. 11193/2007) ha ha chiarito che “la società erogatrice di energia elettrica deve risarcire il cliente per i danni causati agli elettrodomestici di casa da uno sbalzo di corrente”.
*****
Ebbene, traslando detti principi al caso di specie, quanto al fatto, è la stessa società appellante che ha riscontrato l'interruzione dell'energia elettrica nella zona, seppur con l'intento di ricollegare il danno eventualmente patito dall'attore ad una ondata di maltempo che abbattutasi sulla zona e non, quindi, alla interruzione stessa, reputata di irrisoria rilevanza.
Rivestono rilevanza marginale, dunque, le dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado, dichiarazioni tra loro sostanzialmente collimanti, e comunque logiche e coerenti, onde non vi sono ragioni per ritenerli inattendibili – laddove confermano il blackout elettrico che ha colpito, tra gli altri, l'immobile dell'appellato e la verificazione di danni ad apparecchiature presso tale immobile (in primis il citofono).
Quanto, poi, alle dichiarazioni rese dal teste , vanno isolate quelle che Tes_1
costituiscono giudizio di valore, inammissibili al teste medesimo: detta inammissibilità trova la sua base normativa nell'art. 244 c.p.c. (secondo il quale, com'è noto, “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica […] dei fatti, formulati in articoli separati
[…]”) ed ancor più nell'art. 1943 c.p.p. (secondo il quale, com'è parimenti noto, “il testimone è esaminato su fatti determinati” e “non può esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti”. “sono consentiti quegli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei fatti, rimanendo affidato al giudice che procede all'escussione del teste, di impedire inammissibili valutazioni personali” (v. Cass. civ. 27 marzo
1990 n. 2435).
Vanno dunque considerate quelle che confermano il verificarsi dell'evento di interruzione, sia pure breve, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i danni alle apparecchiature di parte appellata.
pagina 4 di 6 Inoltre, nel peculiare caso di specie, limitatamente a quelle apparecchiature per cui il diritto al risarcimento è stato riconosciuto, è importante rilevare che gli interventi di diagnosi ed i preventivi, circostanziati, di riparazione, riguardano più oggetti, recano coeva collocazione temporale, ed appaiono collegati – come emergente dalla documentazione e dalla prova orale già espletate in prime cure – danni da alterazione di tensione (“bassa tensione”, “sbalzo di tensione”).
E tali dati - nell'ambito di un inquadramento dogmatico che pone a carico della parte attrice l'onere di provare solo il dato storico e fattuale ed il nesso causale, ed invece sul gestore l'onere di dimostrare (non con dichiarazioni basate su documentazione di formazione unilaterale) un assetto della rete che rendesse conto della assunzione di ogni misura atta ad evitare che interruzioni propagassero effetti negativi in uscita sulle reti ad uso domestico- ben giustificavano, nello specifico caso in esame, l'accoglimento della domanda. Ma in ogni caso, provato l'an e il nesso di causalità materiale, appare in concreto irrilevante ricondurre la responsabilità di al paradigma dell'illecito aquiliano piuttosto che Controparte_3 dell'inadempimento contrattuale: in entrambi i casi si ricava un'affermazione di responsabilità della società elettrica che era suo preciso onere smentire.
Mentre non dirimenti, in carenza di adeguati supporti istruttori, appaiono, sempre in tale contesto, le criticità meteorologiche allegate dall'appellante (né il mero riferimento al ricordo di una allerta meteo, senza la prova di una sua grave ed eccezionale concretizzazione), che non potevano così assurgere a pieno titolo nell'ambito del fortuito assorbente.
In conclusione, il gravame va respinto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellate, in ossequio al principio dell'onere di soccombenza (da cui discende pure la ricorrenza del presupposto di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/02).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:
- respinge il proposto gravame;
pagina 5 di 6 - condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado si liquidano in
€ 1.278,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge e spese ex art. 2 d.m. 55/14 nella misura del 15%.
Trapani, 3.7.24
Il Giudice
Arianna Lo Vasco
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Lo Vasco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 87/2022 promossa da:
p.i. , in persona dell'amministratore delegato pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ZAPPA PAOLA
APPELLANTE contro
(c.f. ), n.q. di mandataria di Controparte_1 C.F._1
(p.i. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti VIVIANO Controparte_2 P.IVA_2
MARIO e GERVASI FABIO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione dinanzi il Giudice di Pace di Alcamo, Controparte_1 chiedeva condannarsi al risarcimento ex art. 1218 c.c. e, in
[...] Parte_1
subordine, ex artt. 2050 e 2043 c.c. dei danni cagionati ai propri elettrodomestici da un'ingiustificata interruzione nell'erogazione della corrente elettrica, con successivo decadimento della tensione, protrattasi dal 13 al 14 dicembre 2019.
pagina 1 di 6 Si costituiva nel primo grado la società convenuta, contestando le deduzioni avversarie e, in particolare, sostenendo la natura transitoria dell'interruzione e il celere ripristino dell'erogazione di energia.
Il procedimento veniva istruito a mezzo prove orali e documentali e si concludeva con sentenza n. 155/2021, con cui il giudice di prime cure, in applicazione dell'art. 2050 c.c., accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava la al Parte_1 pagamento di € 1.891,00, oltre interessi, con condanna dell'ente soccombente alla rifusione delle spese di lite.
*****
Proponeva appello la società soccombente, negando la propria responsabilità e formulato i seguenti motivi di doglianza:
1) riteneva non provato lo sbalzo di tensione cui imputare i dedotti danni, evidenziando che le due interruzioni del servizio riscontrate si erano auto-risolte, erano durate meno di un secondo e, comunque, non erano state così intense da provocare sovra-tensioni o sotto- tensioni;
2) adduceva l'errata interpretazione delle risultanze probatorie dovuta ad un mero errore di battitura nel verbale di ricezione della deposizione del teste ing. (in cui era stato Tes_1
omesso un “non” che avrebbe ribaltato il significato della frase);
3) lamentava l'insussistenza di prova in ordine al nesso causale tra attività pericolosa, evento dannoso e danni lamentati, aggiungendo che le condizioni meteo eccezionali avevano reciso qualsiasi nesso di causalità;
4) deduceva l'erroneità della motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'assenza di colpa della società erogatrice, sostenendo l'oggettiva impossibilità di garantire la continuità della fornitura e di evitare qualsiasi perturbazione, disturbo o interruzione, come chiarito nel contratto (“Anche nelle Condizioni Generali del
Contratto per il Servizio di Trasporto di energia elettrica di Parte_1
stipulato dal venditore di energia elettrica, si esclude espressamente la responsabilità del distributore ( per interruzioni del servizio dovute a casi di Parte_1 forza maggiore e cause esterne allo stesso non imputabili”);
pagina 2 di 6 5) contestava la quantificazione del danno, lamentando l'insufficienza del preventivo di spesa, benché confermato in sede testimoniale, a provare il quantum.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e la restituzione di quanto già corrisposto in esecuzione della stessa.
Si costituiva l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, giacché esente da vizi.
In particolare, negava il carattere accidentale ed imprevedibile dei disservizi verificatisi tra il 13 ed il 14 dicembre 2019, ribadendo che in quella occasione gli sbalzi di tensione si erano prolungati per diverse ore ed avevano interessato le utenze dell'intera zona (“ben 278 utenti hanno subito la medesima interruzione”).
Asseriva, inoltre, che i danni subiti dalle proprie apparecchiature erano stati dimostrati nel corso dell'istruttoria, così come la relativa imputazione all'appellante. Sul punto, precisava che nessun errore di battitura era stato commesso durante la verbalizzazione della deposizione del teste , il quale a suo parere aveva confermato che “gli eventi di media tensione Tes_1 possono provocare sbalzi di tensione sulla bassa”.
In corso di causa, veniva rinnovata l'audizione del teste che rendeva più Tes_1 articolate dichiarazioni.
*****
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (sub art. 2050 cc, come da inquadramento operato in prime cui e su cui non appare svolta dedicata e perspicua censura) la presunzione di colpa a carico del danneggiante [… presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso (tra tante,
Cass. sent. n. 19872/2014).
A tale riguardo, tuttavia, giova ricordare che, in ambito civile, trova applicazione, in materia di prove, il criterio della preponderanza dell'evidenza (definito anche del “più probabile che non”).
In forza di esso, al fine di acclarare i fatti costitutivi di una determinata pretesa, non è necessario accertarne l'esistenza “al di là di ogni ragionevole dubbio” – criterio che, al pagina 3 di 6 contrario, come è noto regge la prova in ambito penale – ma è sufficiente che la loro esistenza appaia più probabile della loro inesistenza (cfr. Cass. civ. 20 febbraio 2015 n. 3390; Cass. civ.
8 luglio 2010 n. 16123).
In presenza di prova, anche il Supremo Collegio (v. Cass. sent. n. 11193/2007) ha ha chiarito che “la società erogatrice di energia elettrica deve risarcire il cliente per i danni causati agli elettrodomestici di casa da uno sbalzo di corrente”.
*****
Ebbene, traslando detti principi al caso di specie, quanto al fatto, è la stessa società appellante che ha riscontrato l'interruzione dell'energia elettrica nella zona, seppur con l'intento di ricollegare il danno eventualmente patito dall'attore ad una ondata di maltempo che abbattutasi sulla zona e non, quindi, alla interruzione stessa, reputata di irrisoria rilevanza.
Rivestono rilevanza marginale, dunque, le dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado, dichiarazioni tra loro sostanzialmente collimanti, e comunque logiche e coerenti, onde non vi sono ragioni per ritenerli inattendibili – laddove confermano il blackout elettrico che ha colpito, tra gli altri, l'immobile dell'appellato e la verificazione di danni ad apparecchiature presso tale immobile (in primis il citofono).
Quanto, poi, alle dichiarazioni rese dal teste , vanno isolate quelle che Tes_1
costituiscono giudizio di valore, inammissibili al teste medesimo: detta inammissibilità trova la sua base normativa nell'art. 244 c.p.c. (secondo il quale, com'è noto, “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica […] dei fatti, formulati in articoli separati
[…]”) ed ancor più nell'art. 1943 c.p.p. (secondo il quale, com'è parimenti noto, “il testimone è esaminato su fatti determinati” e “non può esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti”. “sono consentiti quegli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei fatti, rimanendo affidato al giudice che procede all'escussione del teste, di impedire inammissibili valutazioni personali” (v. Cass. civ. 27 marzo
1990 n. 2435).
Vanno dunque considerate quelle che confermano il verificarsi dell'evento di interruzione, sia pure breve, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i danni alle apparecchiature di parte appellata.
pagina 4 di 6 Inoltre, nel peculiare caso di specie, limitatamente a quelle apparecchiature per cui il diritto al risarcimento è stato riconosciuto, è importante rilevare che gli interventi di diagnosi ed i preventivi, circostanziati, di riparazione, riguardano più oggetti, recano coeva collocazione temporale, ed appaiono collegati – come emergente dalla documentazione e dalla prova orale già espletate in prime cure – danni da alterazione di tensione (“bassa tensione”, “sbalzo di tensione”).
E tali dati - nell'ambito di un inquadramento dogmatico che pone a carico della parte attrice l'onere di provare solo il dato storico e fattuale ed il nesso causale, ed invece sul gestore l'onere di dimostrare (non con dichiarazioni basate su documentazione di formazione unilaterale) un assetto della rete che rendesse conto della assunzione di ogni misura atta ad evitare che interruzioni propagassero effetti negativi in uscita sulle reti ad uso domestico- ben giustificavano, nello specifico caso in esame, l'accoglimento della domanda. Ma in ogni caso, provato l'an e il nesso di causalità materiale, appare in concreto irrilevante ricondurre la responsabilità di al paradigma dell'illecito aquiliano piuttosto che Controparte_3 dell'inadempimento contrattuale: in entrambi i casi si ricava un'affermazione di responsabilità della società elettrica che era suo preciso onere smentire.
Mentre non dirimenti, in carenza di adeguati supporti istruttori, appaiono, sempre in tale contesto, le criticità meteorologiche allegate dall'appellante (né il mero riferimento al ricordo di una allerta meteo, senza la prova di una sua grave ed eccezionale concretizzazione), che non potevano così assurgere a pieno titolo nell'ambito del fortuito assorbente.
In conclusione, il gravame va respinto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellate, in ossequio al principio dell'onere di soccombenza (da cui discende pure la ricorrenza del presupposto di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/02).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:
- respinge il proposto gravame;
pagina 5 di 6 - condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado si liquidano in
€ 1.278,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge e spese ex art. 2 d.m. 55/14 nella misura del 15%.
Trapani, 3.7.24
Il Giudice
Arianna Lo Vasco
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