Articolo 76 della Legge 3 febbraio 1963, n. 528
Articolo 75Articolo 77
Versione
11 maggio 1963
Art. 76.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1948-49, sono stabilti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio finanziario 1948-49 (articolo 72). L. 7.262.366.320,55 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 74).... " 6.016.756.259,99 Somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata)................ " -
----------------------- Residui attivi al 30 giugno 1949... L. 13.279.122.580,54
-----------------------
Entrata in vigore il 11 maggio 1963