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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1024/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FA GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2661/2022 depositato il 13/05/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4260/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 30/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q00292/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q00292/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q00292/2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, impugna la sentenza n. 4260/01/21 – pubblicata in data 30.11.2021, con cui la (ex) C.T.P. di Siracusa ha accolto il ricorso, proposto dalla Sig.ra
Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento in atti (notificato il 18.4.2019) della medesima Agenzia, per il pagamento di € 18.324,00 per irpef 2014, per effetto della verifica a carico della Società_1 s.r.l. di cui era socia per la quota del 39%, deducendone l'illegittimità per molteplici motivi, fra cui la violazione dell'art. 42 dpr. 600/1973 (l'atto non era stato sottoscritto dal Capo dell'Ufficio e la delega non era stata allegata) e l'indebita traslazione - pro parte - del controllo societario, con inammissibile doppia presunzione.
2.- Sebbene l'atto di appello risulti ritualmente notificato nei suoi confronti, la contribuente appellata non risulta essersi costituita nel presente grado di giudizio e, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 56 del D.
L.vo n. 546/1992, le doglianze, rimaste assorbite nel primo grado di giudizio e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
3.- All'udienza camerale del 23 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- L'appello agenziale è fondato e deve essere accolto, in riforma della decisione impugnata.
5.- Premesso che che i Giudici della Commissione Tributaria Provinciale, dopo una lunga dissertazione sulla ristretta base societaria e sul presupposto per poter presumere che gli utili, non imputati a bilancio, di una società di capitali, siano stati ripartiti extracontabilmente pro quota ai soci, hanno accolto il ricorso rilevando che “il criterio della
“normalità“ (secondo cui gli utili conseguiti sono comunque distribuiti fra i soci) non regge sul piano della comune esperienza dalla quale emergono molteplici diverse evenienze: reinvestimento, accantonamento, occultamento, le quali sono tutte compatibili con i rapporti familiari intercorrenti fra i soci. Nel caso in esame la pretesa è basata esclusivamente sull'esegesi illustrata, non avendo l'A.F. somministrati obbiettivi e adeguati elementi di fatto di supporto della presunzione”, l'Agenzia appellante ritiene che la sentenza emessa deve essere riformata, per violazioni dell'art. 47 del D.P.R. 917/86 e per difformità con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
5.1.- Il Collegio ritiene che la sentenza della CTP si presti a censura per la violazione di legge in cui è incorsa.
6.- L'accoglimento del ricorso della contribuente, per la non applicabilità del pur riconosciuto granitico orientamento di legittimità, in forza del quale la ristretta base societaria è il presupposto sufficiente per poter legittimamente presumere che gli utili non imputati a bilancio di una società di capitali siano stati ripartiti extracontabilmente pro quota ai soci, sui quali grava l'onere di fornire l'eventuale prova contraria, si pone in aperto contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in subiecta materia.
La presunzione che la ristretta base societaria sia il presupposto sufficiente per poter legittimamente presumere che gli utili non imputati a bilancio di una società di capitali siano stati ripartiti extracontabilmente pro quota ai soci, sui quali grava l'onere di fornire l'eventuale prova contraria, è fondata sul fatto che lo scarso numero dei soci si converte nel dato della maggiore conoscibilità degli affari societari, nel vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale;
a maggior ragione, come nel caso in specie, ove la socia – odierna appellata – detiene il 39% delle quote della compagine sociale di Società_1 Srl. nei confronti della quale è stato emesso l'avviso di accertamento n. TY/032Q00198/2019, allegato all'accertamento impugnato.
Nel senso anzidetto si richiama, ex pluribus, la sentenza n. 3896 del 15.02.2008 secondo la quale: “in tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di una società di capitali a ristretta base partecipativa, pur non sussistendo - a differenza di una società di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica - tenuto conto della complicità che normalmente avvince un gruppo così composto - la presunzione (semplice) di distribuzione degli utili extracontabili ai soci”. In senso conforme, vedasi anche Ordinanza n. 12329 del 30 maggio 2014, con la quale la Corte richiama il proprio consolidato orientamento in base al quale “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti” (cfr. Cassazione 16885/2003, 10951/2002 e
7174/2002), ragion per cui “è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria e tale presunzione – fondata sul disposto del Dpr 600/1973, articolo 39, comma 1, lettera d) – induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente” (cfr. anche Cassazione 21415/2007, 20851/2005, 6780/2003
e 7218/2001 a dimostrazione che trattasi di orientamento di legittimità risalente e consolidato).
Pienamente legittima, quindi, è la contestazione dell'Agenzia fondata non sui maggiori redditi accertati alla
Società di capitali, ma sulle caratteristiche della compagine.
In materia di imposte sui redditi, infatti, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (Ordinanza n. 35074 del 17 novembre 2021, Cassazione civile, sezione V).
A conferma ulteriore del su richiamato principio, vedasi, anche, la recentissima Ordinanza della Suprema
Corte n. 4228 del 9 febbraio 2022 (udienza 28 gennaio 2022),a mente della quale “Nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale (o a base familiare), è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che vanno imputati al socio nell'anno in cui sono conseguiti e sempre che il socio non dimostri che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti perché accantonati e reinvestiti nella società.
Tale presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria” (cfr., in tal senso, Cass. n. 1947 del 2019; Ordinanza n.
14761 del 10 luglio 2020; Sentenza n. 29503 del 24 dicembre 2020 nonché, sull'operatività della presunzione,
Cass. n. 27778 del 2017).
Come ampiamente dimostrato, il ragionamento logico giuridico seguito dal Giudice di prime cure, è in evidente netto contrasto con l'orientamento consolidato della Suprema Corte ed errato nei suoi presupposti di non applicabilità al socio di una società a ristretta (ristrettissima, nel caso in specie) base societaria, dei principi di determinazione del reddito del socio in base ai quali, è ammessa la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili, che vanno imputati al socio nell'anno in cui sono conseguiti e sempre che il socio non dimostri che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti perché accantonati e reinvestiti nella società.
È questo onere della prova che non è stato soddisfatto dall'odierna appellata né in sede procedimentale, né in sede processuale, che avrebbe – se dimostrato – giustificato l'accoglimento del ricorso da parte dell'adita Commissione.
7.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, l'appello agenziale merita di essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo di primo grado.
8.-Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, accoglie l'appello agenziale e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso introduttivo di primo grado.
Condanna la contribuente appellata al pagamento, in favore dell'Agenzia appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in €. 2.381,60 (duemilatrecentottantuno/60), oltre accessori di legge, per il primo grado e in €. 2.549,60 (duemilacinquecentoquarantanove/60), oltre accessori di legge, per il secondo grado.
Così deciso in Caltanissetta, addì 23 giugno 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
EU MIRABELLI DA TREBASTONI
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FA GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2661/2022 depositato il 13/05/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4260/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 30/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q00292/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q00292/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012Q00292/2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, impugna la sentenza n. 4260/01/21 – pubblicata in data 30.11.2021, con cui la (ex) C.T.P. di Siracusa ha accolto il ricorso, proposto dalla Sig.ra
Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento in atti (notificato il 18.4.2019) della medesima Agenzia, per il pagamento di € 18.324,00 per irpef 2014, per effetto della verifica a carico della Società_1 s.r.l. di cui era socia per la quota del 39%, deducendone l'illegittimità per molteplici motivi, fra cui la violazione dell'art. 42 dpr. 600/1973 (l'atto non era stato sottoscritto dal Capo dell'Ufficio e la delega non era stata allegata) e l'indebita traslazione - pro parte - del controllo societario, con inammissibile doppia presunzione.
2.- Sebbene l'atto di appello risulti ritualmente notificato nei suoi confronti, la contribuente appellata non risulta essersi costituita nel presente grado di giudizio e, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 56 del D.
L.vo n. 546/1992, le doglianze, rimaste assorbite nel primo grado di giudizio e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
3.- All'udienza camerale del 23 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- L'appello agenziale è fondato e deve essere accolto, in riforma della decisione impugnata.
5.- Premesso che che i Giudici della Commissione Tributaria Provinciale, dopo una lunga dissertazione sulla ristretta base societaria e sul presupposto per poter presumere che gli utili, non imputati a bilancio, di una società di capitali, siano stati ripartiti extracontabilmente pro quota ai soci, hanno accolto il ricorso rilevando che “il criterio della
“normalità“ (secondo cui gli utili conseguiti sono comunque distribuiti fra i soci) non regge sul piano della comune esperienza dalla quale emergono molteplici diverse evenienze: reinvestimento, accantonamento, occultamento, le quali sono tutte compatibili con i rapporti familiari intercorrenti fra i soci. Nel caso in esame la pretesa è basata esclusivamente sull'esegesi illustrata, non avendo l'A.F. somministrati obbiettivi e adeguati elementi di fatto di supporto della presunzione”, l'Agenzia appellante ritiene che la sentenza emessa deve essere riformata, per violazioni dell'art. 47 del D.P.R. 917/86 e per difformità con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
5.1.- Il Collegio ritiene che la sentenza della CTP si presti a censura per la violazione di legge in cui è incorsa.
6.- L'accoglimento del ricorso della contribuente, per la non applicabilità del pur riconosciuto granitico orientamento di legittimità, in forza del quale la ristretta base societaria è il presupposto sufficiente per poter legittimamente presumere che gli utili non imputati a bilancio di una società di capitali siano stati ripartiti extracontabilmente pro quota ai soci, sui quali grava l'onere di fornire l'eventuale prova contraria, si pone in aperto contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in subiecta materia.
La presunzione che la ristretta base societaria sia il presupposto sufficiente per poter legittimamente presumere che gli utili non imputati a bilancio di una società di capitali siano stati ripartiti extracontabilmente pro quota ai soci, sui quali grava l'onere di fornire l'eventuale prova contraria, è fondata sul fatto che lo scarso numero dei soci si converte nel dato della maggiore conoscibilità degli affari societari, nel vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale;
a maggior ragione, come nel caso in specie, ove la socia – odierna appellata – detiene il 39% delle quote della compagine sociale di Società_1 Srl. nei confronti della quale è stato emesso l'avviso di accertamento n. TY/032Q00198/2019, allegato all'accertamento impugnato.
Nel senso anzidetto si richiama, ex pluribus, la sentenza n. 3896 del 15.02.2008 secondo la quale: “in tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di una società di capitali a ristretta base partecipativa, pur non sussistendo - a differenza di una società di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica - tenuto conto della complicità che normalmente avvince un gruppo così composto - la presunzione (semplice) di distribuzione degli utili extracontabili ai soci”. In senso conforme, vedasi anche Ordinanza n. 12329 del 30 maggio 2014, con la quale la Corte richiama il proprio consolidato orientamento in base al quale “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti” (cfr. Cassazione 16885/2003, 10951/2002 e
7174/2002), ragion per cui “è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria e tale presunzione – fondata sul disposto del Dpr 600/1973, articolo 39, comma 1, lettera d) – induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente” (cfr. anche Cassazione 21415/2007, 20851/2005, 6780/2003
e 7218/2001 a dimostrazione che trattasi di orientamento di legittimità risalente e consolidato).
Pienamente legittima, quindi, è la contestazione dell'Agenzia fondata non sui maggiori redditi accertati alla
Società di capitali, ma sulle caratteristiche della compagine.
In materia di imposte sui redditi, infatti, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (Ordinanza n. 35074 del 17 novembre 2021, Cassazione civile, sezione V).
A conferma ulteriore del su richiamato principio, vedasi, anche, la recentissima Ordinanza della Suprema
Corte n. 4228 del 9 febbraio 2022 (udienza 28 gennaio 2022),a mente della quale “Nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale (o a base familiare), è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che vanno imputati al socio nell'anno in cui sono conseguiti e sempre che il socio non dimostri che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti perché accantonati e reinvestiti nella società.
Tale presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria” (cfr., in tal senso, Cass. n. 1947 del 2019; Ordinanza n.
14761 del 10 luglio 2020; Sentenza n. 29503 del 24 dicembre 2020 nonché, sull'operatività della presunzione,
Cass. n. 27778 del 2017).
Come ampiamente dimostrato, il ragionamento logico giuridico seguito dal Giudice di prime cure, è in evidente netto contrasto con l'orientamento consolidato della Suprema Corte ed errato nei suoi presupposti di non applicabilità al socio di una società a ristretta (ristrettissima, nel caso in specie) base societaria, dei principi di determinazione del reddito del socio in base ai quali, è ammessa la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili, che vanno imputati al socio nell'anno in cui sono conseguiti e sempre che il socio non dimostri che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti perché accantonati e reinvestiti nella società.
È questo onere della prova che non è stato soddisfatto dall'odierna appellata né in sede procedimentale, né in sede processuale, che avrebbe – se dimostrato – giustificato l'accoglimento del ricorso da parte dell'adita Commissione.
7.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, l'appello agenziale merita di essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo di primo grado.
8.-Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, accoglie l'appello agenziale e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso introduttivo di primo grado.
Condanna la contribuente appellata al pagamento, in favore dell'Agenzia appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in €. 2.381,60 (duemilatrecentottantuno/60), oltre accessori di legge, per il primo grado e in €. 2.549,60 (duemilacinquecentoquarantanove/60), oltre accessori di legge, per il secondo grado.
Così deciso in Caltanissetta, addì 23 giugno 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
EU MIRABELLI DA TREBASTONI