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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/03/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°8398 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DI PERSIO DOMINGA ANTONELLA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29/09/2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per le malattie professionali: “ipoacusia”, “spondilodiscopatie del tratto lombare”, “gonartrosi e menisco del ginocchio dx, “tromboflebite” “BPCO cronica asbesto correlata”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla CP_1
vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da ipoacusia da rumore che ha determinato un danno biologico quantificato nella misura del 7% e da BPCO determinante un danni biologico nella misura del 4% , e che dette patologie siano da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
Il ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di carpentiere, saldatore, assemblatore elettronico all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto ed è stato esposto in maniera continuativa a forti rumori avendo utilizzato con regolarità il martello pneumatico oltre ad altri utensili rumorosi. Il ricorrente è stato esposto, altresì, all'inalazione di “fumi e gas di saldatura” che hanno concorso anche in via concorrente alla determinazione della malattia polmonare.
Le altre malattie, invece, spondilodiscopatie del tratto lombare, gonartrosi e menisco del ginocchio dx, tromboflebite non hanno, secondo il CTU, etiologia di natura professionale e possono essere considerate di origine comune.
Il CTU ha quantificato il danno biologico complessivamente quantificato e determinato dalla ipoacusia e dalla BPCO in una percentuale pari al 11% (undici per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda.
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1
maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 11% (7% per la malattia professionale ipoacusia e 4% per la malattia professionale BPCO) a far data dalla domanda 28.6.2021, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e CP_1
interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. spese compensate
Così deciso in Taranto, 24.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
.
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°8398 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DI PERSIO DOMINGA ANTONELLA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29/09/2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per le malattie professionali: “ipoacusia”, “spondilodiscopatie del tratto lombare”, “gonartrosi e menisco del ginocchio dx, “tromboflebite” “BPCO cronica asbesto correlata”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla CP_1
vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da ipoacusia da rumore che ha determinato un danno biologico quantificato nella misura del 7% e da BPCO determinante un danni biologico nella misura del 4% , e che dette patologie siano da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
Il ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di carpentiere, saldatore, assemblatore elettronico all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto ed è stato esposto in maniera continuativa a forti rumori avendo utilizzato con regolarità il martello pneumatico oltre ad altri utensili rumorosi. Il ricorrente è stato esposto, altresì, all'inalazione di “fumi e gas di saldatura” che hanno concorso anche in via concorrente alla determinazione della malattia polmonare.
Le altre malattie, invece, spondilodiscopatie del tratto lombare, gonartrosi e menisco del ginocchio dx, tromboflebite non hanno, secondo il CTU, etiologia di natura professionale e possono essere considerate di origine comune.
Il CTU ha quantificato il danno biologico complessivamente quantificato e determinato dalla ipoacusia e dalla BPCO in una percentuale pari al 11% (undici per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda.
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1
maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 11% (7% per la malattia professionale ipoacusia e 4% per la malattia professionale BPCO) a far data dalla domanda 28.6.2021, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e CP_1
interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. spese compensate
Così deciso in Taranto, 24.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
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