Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5281 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 'con l'Avv. PARISE ROBERTO
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ARLOTTA Controparte 1
MIRELLA ;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.11.2022, parte ricorrente, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura negli anni 2018 per n. 108 giornate (05/03/18 al 31/05/18) e 2019 per n. 145 giornate (12/02/19 al 30/06/19) alle dipendenze dell'azienda agricola Celo Azra;
lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate -con conseguente riduzione delle giornate complessivamente lavorate nel 2018 da n. 108 a 68 e nel 2019 da n. 145 a n. 85-previo esperimento di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate di lavoro asseritamente svolte negli anni dedotti.
Costituitosi l'P_, ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. I.
3.2.1970 n.
7; ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza alla stregua dell'accertamento ispettivo eseguito a carico dell'azienda agricola indicata come datrice di lavoro della ricorrente.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
§§§§
In via preliminare, deve essere dichiarata la infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, comma1, del d. I. 3.2.1970
n. 7, in quanto la ricorrente ha tempestivamente proposto i ricorsi amministrativi in data 3 agosto 2022 avverso i provvedimenti di disconoscimento delle giornate, notificati personalmente, per ciascuno degli anni dedotti, in data 21.7.2022 (cfr. doc. P_ ).
Non vi è prova della definizione espressa dei ricorsi amministrativi.
Pertanto, computati i tempi di definizione del procedimento amministrativo
(giorni 90 necessari per la definizione, da parte dell'P_ del ricorso amministrativo di primo grado tempestivamente promosso dalla parte ricorrente.) e di eventuale presentazione di ricorso di secondo grado (ulteriori giorni 30), risulta tempestiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data
11.11.2022, poiché intervenuta nel termine utile dei 120 giorni ordinari dalla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso.
Nel merito, la domanda merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012,
n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie, non può che ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente della sussistenza di un valido rapporto di lavoro per come dedotto nell'atto introduttivo negli anni in contesa.
Tanto è stato confermato dai testi escussi ed è corroborato dalla produzione documentale in atti. Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema
Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione, per ottenere in sede giudiziale la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Ebbene, quanto all'istruttoria svolta, nel corso del giudizio, sono stati sentiti due testi di parte ricorrente, colleghi di lavoro della medesima, FR NO e Tes 1
[...] che hanno convalidato la ricostruzione del rapporto di lavoro di cui '
al ricorso.
In particolare, le testimonianze, assunte all'udienza del 12.11.2024 hanno confermato quanto sostenuto dalla parte ricorrente in relazione all'azienda agricola per la quale il lavoro è stato eseguito, al periodo lavorativo (dal 2018 al
2019), agli orari quotidiani (dalle 6:00 alle 13:00 almeno, con pausa di venti minuti per il pranzo), alla tipologia di attività e mansioni (raccolta di prodotti agricoli), ai luoghi lavorativi (comune di Scanzano Ionico), all'individuazione del capo squadra (identificato nella persona di FR Noka), ai componenti della squadra di lavoro e alle modalità di trasposto verso il luogo di lavoro (a mezzo furgone aziendale condotto da FR Noka).
In punto di valutazione della credibilità soggettiva dei testi non può prescindersi dalla circostanza che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa, sebbene la stessa possa essere compromessa dal comune interesse alla positiva definizione della controversia, trattandosi di lavoratori titolari di una posizione assimilabile a quella della ricorrente, come dagli stessi ammesso con riferimento alla circostanza di avere analogo contenzioso con P_ .
Le deposizioni risultano, inoltre, confermate da elementi di riscontro estrinseco deducibili sia dall'assenza di contraddittorietà tra le reciproche affermazioni e con gli assunti dell'atto introduttivo- sia dal tenore dello stesso accertamento ispettivo con cui l'P_ ha disposto l'annullamento delle giornate. Ed infatti, il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato denunciati è stato frutto di un'operazione parziale e deduttiva che non consente di individuarne con chiarezza le ragioni.
L'accertamento ispettivo del 24.11.2021 nei confronti dell'azienda "Celo Azra" per il periodo compreso tra il 1.10.2015 e il 30.6.2019 fonda l'annullamento delle posizioni assicurative dei lavoratori sulle seguenti allegazioni: alcune omissioni negli adempimenti obbligatori (mancata presentazione di
Denuncia Aziendale per il periodo dal 1.10.2018 al 30.9.2019 e mancato versamento contributivo dal quarto trimestre 2015 al secondo trimestre
2019);
lo scollamento tra le giornate denunciate tramite DMAG e il fabbisogno
-
delle giornate in relazione ai terreni denunciati con le D.A. presentate;
il rilievo di incongruenze nelle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti;
-
l'impossibilità di stabilire con certezza il datore di lavoro per cui gli
-
assicurati hanno prestato attività lavorativa.
Tuttavia, alla stregua delle richiamate risultanze, l'accertamento ispettivo risulta essere generico e laconico in quanto non circostanziato e non specifico.
Troppo vago si prospetta il richiamo a violazioni di adempimenti (omesso pagamento dei contributi) che sarebbero state commesse dalla titolare dell'azienda; del pari, assai poco significative sono le considerazioni relative al divario tra le giornate denunciate tramite DMAG e il fabbisogno delle giornate in relazione ai terreni denunciati con le DA, in quanto non supportate da alcuna stima concreta in grado di delineare i connotati contingenti dell'azienda nel momento storico considerato e, dunque, la portata effettiva della esigenza di manodopera.
Inoltre, parte resistente non ha fornito alcun riscontro contrattuale idoneo a supportare le valutazioni ispettive, né ha allegato le dichiarazioni dei lavoratori sentiti. La stessa riferita impossibilità di stabilire con certezza il datore di lavoro degli assicurati non è riconducibile ad alcun impedimento obiettivo, traducendosi, piuttosto, nella difficoltà di rintracciare fisicamente la titolare dell'azienda, che non solo è stata anagraficamente indentificata ma la cui assenza è stata, altresì, giustificata agli ispettori dal figlio, Persona_1 come temporanea impossibilità della madre a presentarsi a causa del fatto che si trovava fuori sede (pag. 2 del verbale ispettivo).
Al contrario, dall'accertamento ispettivo sono emersi indicativi elementi a sostegno dell'attività svolta dalla ricorrente, quali la produzione di titoli attestanti la disponibilità giuridica dei fondi (contratti di affitto su terreno agricolo con scadenza in data 30/06/2018 e altro prodotto nel corso dell'ispezione), la presenza di fatturazione di vendita del prodotto agricolo (nello specifico, fragole)
e di acquisto (relative al pagamento all' CP 3 P.IVA P.IVA 1 per l'elaborazione delle paghe agricole per l'anno 2019).
Peraltro, l'assunto per cui, in tutti gli anni, le fatture emesse "sono sempre spiccate esclusivamente nel primo semestre dell'anno" (pag. 4 verbale ispettivo in atti) trova riscontro sia nel naturale periodo di raccolta del frutto (fragole) sia nelle dichiarazioni testimoniali (come negli assunti attorei) che individuano il periodo lavorativo nel primo semestre di ogni anno.
Non può, quindi, condividersi l'automatismo con cui l'istituto resistente ha proceduto al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro denunciati, soprattutto se il dato dell'esistenza reale, non fittizia, dell'attività aziendale (sebbene avente parametri numerici inferiori rispetto a quelli complessivamente dichiarati) abbia condotto a risultati opposti.
In altri termini, una volta accertata la natura agricola dell'azienda e l'effettiva esigenza di giornate di lavoro agricolo (ancorché in numero inferiore rispetto a quello denunziato), l'P_ non ha provato perché proprio le giornate di lavoro dell'odierna ricorrente debbano ritenersi comprese tra quelle in esubero e non tra quelle effettivamente necessarie per la conduzione ordinaria dell'azienda agricola.
Alla luce di tali elementi e in considerazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in assenza di verbale ispettivo idoneo a fondare il disconoscimento degli specifici rapporti di lavoro intercorsi con l'odierna ricorrente ed emergendo, per contro, plurimi elementi a sostegno di quanto sostenuto nel ricorso, corroborato dalle emergenze testimoniali e dagli altri indizi costituiti dalla documentazione prodotta (buste paga, bonifici, CUD, comunicazione di assunzione), deve ritenersi accertato il diritto azionato. Va ordinato, di conseguenza, all' P_ di provvedere alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di Crosia
(CS) per le giornate cancellate 2018 (n. 40) e 2019 (n. 60), in cui è stata provata l'effettiva prestazione di attività di lavoro subordinato in agricoltura a titolo oneroso secondo le denunce di mano d'opera presentate dall'azienda agricola indicata in ricorso.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza e liquidate in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la reiscrizione di Parte 1 negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del comune di residenza per n. 40 giornate per l'anno 2018 e per n. 60 giornate per l'anno 2019; condanna l'CP 2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.312,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 23/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO