Art. 2.
L'assegnazione di fondi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche di cui all' articolo 15 della legge 22 dicembre 1975, n. 702 , e' elevata di lire 15 miliardi.
L'assegnazione di fondi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche di cui all' articolo 15 della legge 22 dicembre 1975, n. 702 , e' elevata di lire 15 miliardi.