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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6883 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 37240/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Pucci Parte_1 per procura in margine al ricorso,
- ricorrente -
E
e , n.q. di eredi di CP_1 CP_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Antonella De Santis per mandato Per_1 allegato alla memoria di costituzione,
- resistenti -
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e crediti retributivi. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio e , n.q. di eredi di CP_1 CP_2 [...]
, esponendo: Per_1
- di avere lavorato alle dipendenze del dante causa dei convenuti, quale badante, con contratto di lavoro a tempo pieno e in regime di convivenza, presso la residenza di quest'ultimo sita in Roma, via dei Fabbri Navali n. 21;
- di avere svolto la propria attività nel periodo dall'1 giugno 2017 al 14 febbraio 2020, data del decesso dell'assistito;
- di essere stato inquadrato nel livello BS del CCNL personale domestico;
- di essersi occupato, in particolare, di provvedere all'igiene personale del sig. , di pulirlo, lavarlo, preparargli i pasti e dargli da Persona_1 mangiare, nonché di badare alle pulizie e al riassetto dell'appartamento, rifacendo i letti, spolverando e tenendo pulita l'intera abitazione e i servizi igienici;
- di avere sempre lavorato per tutti i giorni e le notti, senza mai osservare giornate di riposo;
- di non avere mai fruito di riposi, ferie o permessi;
- di avere percepito esclusivamente i compensi riconosciuti nei conteggi analitici predisposti in ricorso, inadeguati rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato;
- di non avere ricevuto, in particolare, alcun emolumento per 13^ mensilità e t.f.r.;
- di essere stato costretto a firmare un fittizio contratto di locazione per una stanza dell'appartamento ove lavorava. Alla stregua di queste premesse, pertanto, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di “1) Accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 01.06.2017 al 14.02.2020 tra la parte ricorrente e il de cuius . Persona_1
2) Condannare le parti resistenti in solido e/o per quanto di ragione al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 58.982,96, come da conteggio allegato, e per i titoli ivi elencati, o di quell'altra maggiore
o minore che risulterà anche in applicazione delle norme di legge e collettive e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e/o in via equitativa, oltre interessi e danno da svalutazione”. Ritualmente instaurato il contraddittorio si sono costituiti i convenuti, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendosi ricondurre l'esposto rapporto di lavoro all'amministratore di sostegno, , con diretta responsabilità in capo a quest'ultimo dei CP_3 crediti di lavoro eventualmente maturati;
in ogni caso, posto che il ricorrente è debitore dell'importo di € 2.953,04 in forza del contratto di locazione già stipulato tra le parti, ne hanno chiesto la condanna al pagamento del relativo importo in via riconvenzionale o, in subordine, alla compensazione, eventualmente, parziale delle poste debitorie. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con prova orale. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2 Le pretese retributive azionate dal ricorrente traggono fondamento, in primo luogo, dall'asserita sussistenza con il dante causa dei resistenti di un rapporto di lavoro caratterizzato dai tratti della subordinazione, secondo la nozione desumibile dal disposto di cui all'art. 2094 c.c., per tutto il periodo controverso, con le mansioni e gli orari prospettati in ricorso. Secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore delle convenute e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata, a prescindere dal fatto che parte resistente abbia a sua volta assolto l'onere di dimostrare la fondatezza della propria tesi difensiva. La nozione di subordinazione, come enucleata dagli interpreti a seguito di un travagliato iter interpretativo, è ricostruibile ex post soltanto alla luce di alcuni elementi sintomatici, tra cui, soprattutto, assume natura caratterizzante l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero-determinazione, peraltro non da valutare in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr. Cass., sez. lav., n. 11207 del 14 maggio 2009); a ciò fanno, poi, da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, che possono avere una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., 20 luglio 2003, n. 9900 e Cass., sez. lav., 19 maggio 2000, n. 6570). È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale in primo luogo a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., in termini, Cass., sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9545 e Cass., sez. lav., 5079 del 3 marzo 2009). Alla stregua di questi presupposti di carattere generale, la Corte di legittimità ha evidenziato che l'esistenza del vincolo della subordinazione va concretamente apprezzata dal giudice del merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, senza che sia possibile ipotizzare un modello astratto omnicomprensivo adatto ad ogni ipotesi concreta (cfr. Cass., sez. lav., n. 3614 del 16 febbraio 2010).
3 Con la locuzione “lavori domestici” si intendono, in via generale, quelli necessari per il normale funzionamento della vita familiare e/o personale del creditore, per i quali è opinione diffusa, in dottrina ed in giurisprudenza, che il requisito della subordinazione sfugga ai rigidi criteri di etero-determinazione e di inserimento della prestazione nell'organizzazione del creditore, elaborati con riferimento all'art. 2094 c.c., e si identifichi, viceversa, in un concetto generico, atecnico, di “dipendenza”. A riprova di ciò, si osserva che a norma dell'art. 2239 c.c. i rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle norme sul rapporto di lavoro subordinato, tra le quali, ovviamente, anche l'art. 2094 c.c., solo se compatibili con la specialità del rapporto. In tal senso, come condiviso anche da questo giudice, la dottrina e la giurisprudenza hanno evidenziato che il lavoro domestico, in ragione della specialità del tipo e della causa che lo sorregge, può qualificarsi come subordinato a condizione che la prestazione abbia carattere non meramente occasionale, cioè che tra creditore e prestatore si instauri quel rapporto di (generica) dipendenza che si concreta in un'apprezzabile – ancorché eventualmente limitata – estensione della prestazione nel tempo, quale che ne sia la durata nell'arco della giornata;
con la conseguenza che, quando la durata della prestazione giornaliera sia inferiore alle 4 ore, non siano applicabili direttamente gli istituti previsti dalla legge n. 339/1958, anche se tali previsioni normative possono, comunque, essere eventualmente applicate al rapporto di lavoro in base al disposto generale dell'art. 36 Cost., quantomeno nella misura in cui non siano altresì applicabili le disposizioni a tutela del lavoratore contenute negli art. 2240-2246 c.c.
3. Secondo la prospettazione dei resistenti, posto che non sussiste contestazione in ordine alla qualità di eredi di , dovrebbe Persona_1 tuttavia escludersi la loro legittimazione passiva, in quanto la titolarità del rapporto dovrebbe essere ricondotta all'amministratore di sostegno,
[...]
. CP_3
A sostegno di questa tesi difensiva i resistenti hanno sottolineato che
“All'udienza del 18.07.2017 il Giudice Tutelare nominava l'Amministratore di Sostegno Provvisorio nella persona di , “il quale tra gli altri CP_3 compiti dovrà licenziare la sig.ra rumena che vive in casa con , di fatto Per_1 Contr la stessa non abita in casa e non provvede ai bisogni di;
l si Per_1 occuperà con l'ausilio dei Servizi Sociali di attivare eventuali servizi a domicilio nonché a ricercare una badante confacente ai bisogni di Per_1 nonché alle sue entrate economiche (doc.3).
[...]
Con successivo decreto del 16.08.2018, il Giudice Tutelare confermava il sig. quale Amministratore di Sostegno di , CP_3 Persona_1 rilevato che lo stesso è riuscito a gestire la situazione alloggiativa e
4 patrimoniale con il quale ha instaurato un rapporto di fiducia e costante assistenza;
gestisce le entrate mensili del beneficiario, ha assunto un badante che si occupa della casa e del cibo garantendogli l'assistenza di cui ha bisogno ed inoltre con l'ausilio dei Servizi Sociali preposti, ha inserito il beneficiario in un progetto riabilitativo e di reinserimento sociale che tanti benefici ha indotto nel predetto, rilevata pertanto l'opportunità di mantenere la nomina di un ADS in favore di (doc. 4)”. Persona_1
Orbene, la sussistenza del rapporto di lavoro è accertata documentalmente, avendo entrambe le parti prodotto il contratto di lavoro stipulato tra il ricorrente e (cfr. doc. n. 4 del ricorrente e n. 5 Persona_1 dei resistenti), sottoscritto direttamente dal datore di lavoro e, quindi, a lui direttamente riferibile. La tesi dei convenuti, secondo cui il legittimato passivo sarebbe invece l'amministratore di sostegno, è sconfessata sia dalla firma apposta dallo stesso dante causa, , sul contratto di lavoro, sia dalla circostanza che Persona_1
l'amministratore di sostegno, secondo la disciplina di cui agli artt. 409 ss. c.c., integra, ma non surroga, la volontà dell'assistito, semplicemente adiuvandolo a compiere le attività che gli sono precluse;
del resto, lo stesso giudice tutelare gli aveva dato l'incarico di licenziare la precedente badante rumena e di assumere altro dipendente che si prendesse cura del (cfr. doc. n. 3 della Per_1 memoria), circostanza posta a fondamento della conferma dell'amministratore di sostegno medesimo (doc. 4 della memoria). E, per l'appunto, gli effetti degli atti compiuti dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri e dei suoi compiti e, per quanto qui rileva, su diretta disposizione dell'autorità giudiziaria, si imputano direttamente all'assistito, sicché non ricorrono dubbi sulla piena legittimazione di quest'ultimo – che ha personalmente sottoscritto il contratto – e, per esso, degli eredi, costituiti nel presente giudizio.
4. Il contratto di lavoro, in particolare, è stato stipulato a tempo parziale, per 20 ore settimanali, con assegnazione al lavoratore di mansioni di badante di persona non autosufficiente e senza regime di convivenza. Sarebbe gravato sul ricorrente dimostrare che il rapporto si sia svolto in modalità differenti da quelle pattuite. Con riferimento all'orario di lavoro, il giudice di legittimità ha ormai univocamente chiarito che “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass., sez. lav., n. 3714 del 16 febbraio 2009 e Cass., sez. lav., n. 12434 del 25 maggio 2006).
5 Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr. Cass., sez. lav., n. 4076 del 20 febbraio 2018) e, nello stesso senso, che
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass., sez. lav., n. 16150 del 19 giugno 2018 e, più di recente, ex plurimis, Cass., sez. lav., n. 77 del 2 gennaio 2024 e Cass., sez. lav., n. 30739 del 29 novembre 2024 ). Orbene, alla stregua di questi principi, che valgono anche con riguardo alla prova sull'orario a tempo pieno, festivo, domenicale e notturno, a parere del decidente l'onere probatorio gravante sul lavoratore non è stato assolto, non avendo nessuno dei testi escussi saputo riferire circostanze di fatto, riscontrate direttamente in modo continuativo, da cui evincere l'effettivo impegno giornaliero e settimanale del ricorrente. Sicché, per quanto possa anche essere capitato che l'attività sia stata occasionalmente resa in orari diversi da quelli pattuiti, non sussistono elementi da cui evincere quando ciò sia effettivamente accaduto, con rigetto di tutte le domande di pagamento di compensi per prestazioni diverse e aggiuntive a quanto pattuito in contratto. Né può essere sopravvalutata la circostanza per cui il ricorrente si trovava nell'appartamento anche quando terzi vi si recavano in orari serali, come riferito dal teste e dalla teste i quali Tes_1 Testimone_2 lavoravano per una cooperativa sociale che prestava assistenza anche al Per_1
(cfr. verbale di udienza del 4 febbraio 2025), giacché il ricorrente aveva stipulato un contratto di locazione – dallo stesso prodotto in giudizio –, che fornisce una plausibile e ragionevole spiegazione sulla presenza del Pt_1 nell'appartamento.
5. In merito alle ferie, poi – ma il ragionamento vale anche per i permessi contrattuali –, il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e della migliore dottrina, riaffermato anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 9 agosto 2005, n. 16761, Cass. 25 settembre 2004, n. 19303 e Cass. 21 agosto 2003, n. 12311), valorizza il profilo di emolumento di natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie, perché non solo è pur sempre connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma è altresì da porre in relazione ad un'attività lavorativa prestata ugualmente dal lavoratore, nonostante la violazione di norme poste a sua tutela, con la conseguenza di essere assoggettata anche ai contributi previdenziali.
6 Muovere da questa premessa equivale a ritenere che l'espletamento di attività lavorativa eccedente la normale durata del periodo di lavoro annuale – e analoghe considerazioni si impongono anche con riguardo ai permessi – rappresenti un fatto costitutivo dell'indennità suddetta, con la conseguenza che, in base ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., incombe su chi agisce dimostrare la fondatezza della propria pretesa, cioè, nel caso di specie, l'avere lavorato ininterrottamente, o, più precisamente, di avere protratto la prestazione lavorativa oltre i limiti di durata annuali derivanti dal proprio diritto di fruire delle ferie. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, nel rapporto di lavoro subordinato privato l'obbligazione di pagamento dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009 e Cass. n. 8521 del 27 aprile 2015), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Nessun elemento istruttorio è stato fornito in merito ai fatti costitutivi delle pretese, con rigetto delle domande attoree sul punto.
6. In definitiva, il ricorrente ha diritto esclusivamente ai compensi per l'attività lavorativa resa, nei termini pattuiti nel contratto di lavoro e nei limiti delle differenze tra quanto riconosciuto come percepito nei conteggi e quanto spettante per un rapporto a tempo parziale per 20 ore settimanali, 13^ mensilità e t.f.r. Infatti, una volta accertata la sussistenza del rapporto e l'insorgenza di obbligazioni retributive, il datore di lavoro è tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
7 Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, n. 982 del 28 gennaio 2002, Cass., sez. 2, n. 13925 del 25 settembre 2002, Cass., sez. 3, n. 18315 del 01 dicembre 2003, Cass., sez. 3, n. 6395 del 01 aprile 2004, Cass., sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., sez. 1, n. 1743 del 26 gennaio 2007, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 25584 del 12 ottobre 2018), con l'unica eccezione – non ricorrente nel presente giudizio – in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c.. Detto onere non è stato assolto, non essendo in alcun modo emerso il pagamento di importi in misura maggiore di quanto riconosciuto dal lavoratore. Precisamente, i convenuti non hanno dimostrato il pagamento di importi maggiori di quelli ammessi in ricorso, a nulla rilevando in questa sede che l'eventuale inadempimento possa essere o meno imputabile all'amministratore di sostegno. In base a quanto acquisito presso la cancelleria del giudice tutelare risulta effettivamente che non sono stati presentati rendiconti da parte dell'amministratore di sostegno, ma ciò non determina una legittimazione autonoma di quest'ultimo a rispondere dei crediti da lavoro, ma, eventualmente, una sua responsabilità gestoria nei confronti degli eredi. Sicché, nel caso in esame, risulta fondata la domanda del ricorrente di condannare gli eredi del datore di lavoro a corrispondergli l'importo dovuto a titolo di differenze sulla retribuzione mensile, sulla 13^ mensilità e sul TFR - quale retribuzione differita espressamente prevista dall'articolo 2120 c.c. -, secondo la durata, l'inquadramento, l'orario di lavoro e il trattamento retributivo mensile accertati all'esito del giudizio.
7. In proposito, possono essere utilizzati i conteggi predisposti dalla parte ricorrente, in quanto non contestati dai resistenti. Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una
8 sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945), poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 29236 del 6 dicembre 2017 e Cass., sez. lav., n. 4051 del 18 febbraio 2011). Nella stessa linea interpretativa, più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5949 del 12 marzo 2018, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 22325 del 25 luglio 2023). Tuttavia, gli importi richiesti nei conteggi – specificamente, le differenze sulla retribuzione ordinaria erogata, l'intera 13^ mensilità e l'intero t.f.r. maturato – vanno dimezzati, in quanto predisposti sulla base di un orario a tempo pieno e non parziale, per come invece accertato in giudizio. Sicché, in definitiva, il credito per differenze sulla retribuzione mensile ammonta a € 8.997,40, quello per 13^ mensilità a € 1.388,39 e quello per t.f.r. a € 2.437,87, per un importo complessivo di € 15.261,53.
8. È, inoltre, fondata l'eccezione di compensazione sollevata in memoria, mentre è per contro inammissibile, la domanda riconvenzionale, in quanto non richiesto il differimento dell'udienza ex art. 418 c.p.c. Detto onere formale, invero, non è necessario nei limiti della valutazione della sola eccezione di compensazione, quale causa estintiva delle obbligazioni azionate, ma preclude la possibilità di valutare una richiesta di condanna nei confronti dell'attore. Nel merito, mentre nel contratto di lavoro subordinato tra il ricorrente e il era prevista la non convivenza, emerge documentalmente la stipula Per_1 tra le stesse parti di un contratto di locazione (doc. n. 5 del ricorso e n. 6 della memoria) e, non essendo emerso il pagamento dei relativi canoni, nei termini di cui al procedimento di sfratto – mancato pagamento, peraltro, riconosciuto nella memoria di costituzione di quel procedimento – è fondata l'eccezione di compensazione sollevata in memoria di costituzione, per l'importo di complessivi € 2.953,04, di cui € 1.500,00 per canoni di locazione, € 761,04 per oneri condominiali (€ 535,54 esercizio 2020 e precedenti, € 135,00 seconda rata preventivo 2021, € 90.50 saldo all'1 giugno 2021), come da bonifici eseguiti dai resistenti, e € 692,40 per spese legali, come da verbale del 25 maggio 2021 (doc. nn. 8, 9, 10 e 11 dei resistenti).
9 Del resto, nessuna prova è stata offerta in questo giudizio in merito all'asserita costrizione esercitata nei confronti del ricorrente per sottoscrivere il contratto di locazione, trattandosi peraltro di circostanze allegate in termini del tutto generici.
9. Conclusivamente, pertanto, in accoglimento dell'eccezione di compensazione, i resistenti vanno condannati a pagare in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, 13^ mensilità e t.f.r., la somma complessiva di € 12.308,49. Il ricorso va rigettato per il resto. All'importo capitale vanno aggiunti gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
10. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa – sulla base dell'importo riconosciuto –, con distrazione nei confronti del procuratore, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna i resistenti a corrispondere al ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo di € 12.308,49, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.388,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Roma, 11 giugno 2025 Il giudice Cesare Russo
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