Art. 3.
Il termine previsto dall' articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448 , per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche, e' prorogato sino al compimento di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Il termine previsto dall' articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448 , per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche, e' prorogato sino al compimento di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.