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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/07/2025, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6396/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MASI RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. MORETTI ANNA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- Stabilire le modalità di visita e frequentazione del minore con il padre nel seguente modo:
➢ ogni mese in coincidenza con le festività del calendario scolastico, extra-natalizie ed extra-pasquali, con i relativi ponti connessi (ovvero: Santo Patrono, 25 aprile, I maggio, 2 giugno, I novembre, 8 dicembre, festività connesse al Carnevale); qualora nel mese non dovessero cadere festività scolastiche almeno un fine settimana da farsi coincidere, in difetto di accordo, con il secondo o il quarto fine settimana del mese dal venerdì fino alla domenica sera o dal sabato dopo scuola fino alla sera del
pagina 1 di 6 lunedì successivo anche in considerazione della presenza, una volta al mese, del sig. a Parte_1
Brescia;
➢ quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno distribuite nel periodo di chiusura scolastica estiva da giugno a settembre
d'ogni anno;
➢ durante le festività di Natale una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
durante le festività Pasquali l'intero periodo (da intendersi quello intercorrente tra il giovedì precedente la Pasqua ed il martedì successivo alla Pasqua) da alternare con l'altro genitore di anno in anno;
il genitore che non trascorrerà la settimana delle festività pasquali con il minore recupererà tale settimana in altro periodo dell'anno da concordare tra i genitori entro il 31.1 di ogni anno compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi e con gli impegni scolastici del minore;
➢ il giorno del compleanno del papà ed il giorno della festa del papà (4/11) con il papà che, laddove possibile, può essere associato alla festività del 1 novembre, il giorno del compleanno della mamma ed il giorno della festa della mamma (19/5) con la mamma.
- Valutare l'opportunità di iniziare e/o proseguire nel percorso psicoterapeutico di per tutti i motivi di Pt_2 cui in premessa.
- Respingere la spiegata domanda riconvenzionale di mantenimento ordinario indiretto attualmente rivalutato ad €.459,38, confermando quanto stabilito con la sentenza di divorzio e, per l'effetto, mantenere il suddetto importo rivalutato per 11 mensilità, attesa la situazione economica del padre, nonché il fatto che il sig. si recherà una volta al mese a Brescia con un aggravio di spese non solo di trasferimento ma di Parte_1 pernottamento.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte resistente:
- confermare l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori ed il collocamento prevalente del Pt_2 minore con e presso l'abitazione materna in Brescia.
- regolamentare le modalità e le tempistiche delle frequentazioni paterne in conformità a quanto disposto dalla
CTU con la consulenza depositata il 14.6.2025 a cui si rinvia.
- dichiarare, anche in via riconvenzionale, il padre, tenuto a corrispondere alla madre, per il Parte_1 mantenimento ordinario indiretto del figlio minore l'importo di mensili € 459,38 per dodici mensilità l'anno oltre rivalutazione Istat annuale automatica (prima rivalutazione da calcolare ad ottobre 2024 e così ad ottobre
d'ogni anno successivo), con decorrenza dalla data della domanda.
- confermare, quanto al resto, la sentenza n. 548/2020 di Ord. pronunciata in data 06.03.2020 dal Tribunale di
Brescia.
pagina 2 di 6 -adottare i provvedimenti opportuni affinché non vi siano più ostacoli al corretto svolgimento delle modalità di affidamento da parte della madre.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge comprese quelle di CTU e quelle liquidate all'ausiliario per l'ascolto del minore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e si univano civilmente in matrimonio il 21.03.2009 Parte_1 Controparte_1
a Roma. Nel medesimo anno dalla loro unione nasceva il figlio . Pt_2
Con decreto del 27.20.2014 veniva omologato l'accordo separativo.
Con sentenza n. 548/2020 del 06.03.2020 veniva, poi, dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: affido condiviso del minore, collocamento prevalente del medesimo presso la madre (residente a Nave, BS), assegnazione a quest'ultima della casa familiare, frequentazioni del padre padre, residente a Roma, due weekend al mese e assegno di mantenimento per il figlio - a carico del padre - pari a 400 euro mensili, eccetto il mese di agosto trascorrendo il figlio l'intero periodo presso il padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 26.05.2024, ricorreva per la modifica delle condizioni divorzili, allegando Parte_1 la volontà del figlio di trasferirsi dal padre a Roma;
domandava pertanto il collocamento prevalente del minore presso sé, con conseguente onere a carico della madre di versare il relativo assegno di mantenimento.
Ritualmente costituitasi, si opponeva alla modifica e, in via riconvenzionale, Controparte_1 chiedeva che l'assegno di mantenimento corrisposto dal padre fosse rivalutato secondo gli indici Istat, con conseguente quantificazione in 459,00 euro mensili, ed esteso a dodici mensilità.
All'udienza del 26.11.2024 aveva luogo l'audizione del minore e venivano inoltre sentite CP_2
e rispettivamente pedagogista ed insegnante presso l'istituto scolastico
[...] Controparte_3 frequentato da . Pt_2
Con ordinanza del 30.12.2024 era disposta c.t.u. (dr.ssa al fine di valutare, in Persona_1 particolare, la rispondenza all'interesse del minore della richiesta di trasferimento presso il padre.
Alla luce delle risultanze della c.t.u. depositata il 20.6.2025, le parti rassegnavano le trascritte conclusioni e la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Le parti congiuntamente hanno chiesto che sia confermato l'affidamento in via condivisa e tale richiesta va senz'altro accolta, essendo, ai sensi dell'art.337 ter c.c., l'affidamento condiviso la regola pagina 3 di 6 da adottare salvo che esso risulti contrario all'interesse dei figli minori e, nel caso in esame, nessun elemento è emerso in tal senso.
Per quanto attiene al collocamento del minore, come detto le parti, pur divergendo sul punto negli atti introduttivi, in sede di conclusioni hanno concordemente chiesto la conferma del collocamento prevalente presso la madre a Nave.
Tale richiesta congiunta deve senz'altro condividersi, in ragione delle conclusioni offerte dalla consulenza tecnica d'ufficio, che ha consentito di approfondire con miglior cognizione di causa le intenzioni espresse dal minore in sede di ascolto. La consulenza evidenzia infatti, da un lato, come il ricorrente assuma una postura passiva e deresponsabilizzata nelle relazioni affettive e nel ruolo di padre, così configurando la relazione con il minore secondo una dinamica paritaria, più simile a quella tra coetanei che tra genitore e figlio, e dall'altro lato, come la madre, al netto delle rigidità comportamentali che la caratterizzano, eserciti una funzione genitoriale di guida ben strutturata, orientata a sostenere ed indirizzare il figlio. Inoltre, è emersa una condivisibile spiegazione del desiderio del minore di trasferirsi a Roma, riconducendolo al bisogno di recuperare il rapporto con la figura paterna, con cui negli ultimi anni ha potuto trascorrere il solo mese di agosto. Non va poi trascurato che il minore è apparso scevro da qualsivoglia problematica di natura psichiatrica e che in ambito scolastico è molto ben inserito, coltivando anche una relazione affettiva, e le iniziali difficoltà in alcune materie (lingua straniera, matematica) paiono ad oggi adeguatamente superate.
Va altresì mutuato il calendario delle frequentazioni padre-figlio proposto dal consulente, ove effettivamente attuato, corrispondente al predetto desiderio del minore, disponendo pertanto che:
- un fine settimana al mese il padre si recherà a Brescia per incontrare il figlio, mentre un secondo fine settimana al mese , compatibilmente con i propri impegni e desideri, potrà Pt_2 recarsi a Roma (con possibilità per il minore, in occasione dei fine settimana trascorsi a Roma, di assentarsi - previo accordo con l'istituto - da scuola il sabato o il lunedì, così da prolungare la permanenza). Entrambi i fine settimana – sia quello in cui il padre si recherà a Brescia, sia quello in cui si recherà a Roma – dovranno essere concordati tra i genitori con almeno Pt_2 un mese di anticipo.
- Vacanze natalizie: trascorrerà, ad anni alterni, la settimana di Natale e quella di Pt_2
Capodanno con ciascun genitore, rispettivamente a Brescia e a Roma.
- Vacanze pasquali: il minore trascorrerà ad anni alterni le vacanze pasquali, rispettivamente, con la madre e con il padre.
pagina 4 di 6 - Vacanze estive: il minore trascorrerà fino a quattro settimane, anche non consecutive, con il padre a Roma, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
- Nei ponti e nelle festività scolastiche (extra-natalizie e pasquali) si recherà a Roma, Pt_2 previo accordo tra i genitori da definire con almeno 15 giorni di anticipo.
Resta fermo il mantenimento stabilito nella sentenza di divorzio, come richiesto da entrambe le parti, da aggiornarsi alla maturazione dell'indice Istat (complessivi € 459,00 mensili), obbligatoriamente dovuto dal 2020 ad oggi. Si ritiene accoglibile l'istanza del ricorrente di limitarne la corresponsione a undici mensilità – con esclusione del mese di agosto, così come già previsto in sede di divorzio – in considerazione del fatto che sono confermate le quattro settimane con il padre nel periodo estivo.
Quanto infine al richiesto percorso psicologico per , si condivide la conclusione del c.t.u. per cui Pt_2
“non si ritiene necessario un intervento psicologico a favore del minore, salvo che non sia lui stesso a esprimerne il bisogno/desiderio. È infatti prioritario, in questa fase, che siano i genitori ad attivarsi per ricostruire una modalità relazionale più integrata e cooperativa, così da offrire a un Pt_2 contesto in cui possa percepire un esercizio della funzione genitoriale condiviso, coerente e non conflittuale, orientato al suo benessere”, reputando maggiormente opportuno invitare le parti ad un supporto alla genitorialità.
Le spese di lite, così come le spese di c.t.u., devono compensarsi integralmente, in considerazione della circostanza che la richiesta di modifica avanzata dal ricorrente si fondava su un effettivo desiderio del minore di trasferirsi dal padre, cui però, come detto, la consulenza tecnica ha fornito una condivisibile ed approfondita spiegazione, cui è conseguita la rinuncia del ricorrente alla domanda in sede di conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) affida il figlio in via condivisa, con collocamento prevalente presso la madre;
2) salvo diverso accordo tra i genitori, nel rispetto delle esigenze e bisogni del figlio minorenne, le visite del padre sono regolate nel modo seguente: un fine settimana al mese il padre si recherà a
Brescia per incontrare il figlio, mentre un secondo fine settimana al mese , Pt_2 compatibilmente con i propri impegni e desideri, potrà recarsi a Roma (con possibilità per il minore, in occasione dei fine settimana trascorsi a Roma, di assentarsi - previo accordo con l'istituto - da scuola il sabato o il lunedì, così da prolungare la permanenza). Entrambi i fine pagina 5 di 6 settimana – sia quello in cui il padre si recherà a Brescia, sia quello in cui si recherà a Pt_2
Roma – dovranno essere concordati tra i genitori con almeno un mese di anticipo. Vacanze natalizie: trascorrerà, ad anni alterni, la settimana di Natale e quella di Capodanno con Pt_2 ciascun genitore, rispettivamente a Brescia e a Roma. Vacanze pasquali: il minore trascorrerà ad anni alterni le vacanze pasquali, rispettivamente, con la madre e con il padre. Vacanze estive: il minore trascorrerà fino a quattro settimane, anche non consecutive, con il padre a Roma, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Nei ponti e nelle festività scolastiche (extra- natalizie e pasquali) si recherà a Roma, previo accordo tra i genitori da definire con Pt_2 almeno 15 giorni di anticipo.
3) invita le parti ad aderire ad un supporto alla genitorialità, preferibilmente congiunto;
4) a decorrere dalla domanda, pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 459,00 entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici
ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale;
5) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 29.1.2025, a carico solidale dell'Erario per il ricorrente e di parte resistente, in egual misura nei rapporti interni;
6) spese di lite interamente compensate.
Si comunichi alla c.t.u. dr.ssa . Persona_1
Brescia, camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
Sentenza redatta in collaborazione col Matgistrato ordinario in tirocinio mirato dr. Chiodo Jacopo.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6396/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MASI RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. MORETTI ANNA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- Stabilire le modalità di visita e frequentazione del minore con il padre nel seguente modo:
➢ ogni mese in coincidenza con le festività del calendario scolastico, extra-natalizie ed extra-pasquali, con i relativi ponti connessi (ovvero: Santo Patrono, 25 aprile, I maggio, 2 giugno, I novembre, 8 dicembre, festività connesse al Carnevale); qualora nel mese non dovessero cadere festività scolastiche almeno un fine settimana da farsi coincidere, in difetto di accordo, con il secondo o il quarto fine settimana del mese dal venerdì fino alla domenica sera o dal sabato dopo scuola fino alla sera del
pagina 1 di 6 lunedì successivo anche in considerazione della presenza, una volta al mese, del sig. a Parte_1
Brescia;
➢ quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno distribuite nel periodo di chiusura scolastica estiva da giugno a settembre
d'ogni anno;
➢ durante le festività di Natale una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
durante le festività Pasquali l'intero periodo (da intendersi quello intercorrente tra il giovedì precedente la Pasqua ed il martedì successivo alla Pasqua) da alternare con l'altro genitore di anno in anno;
il genitore che non trascorrerà la settimana delle festività pasquali con il minore recupererà tale settimana in altro periodo dell'anno da concordare tra i genitori entro il 31.1 di ogni anno compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi e con gli impegni scolastici del minore;
➢ il giorno del compleanno del papà ed il giorno della festa del papà (4/11) con il papà che, laddove possibile, può essere associato alla festività del 1 novembre, il giorno del compleanno della mamma ed il giorno della festa della mamma (19/5) con la mamma.
- Valutare l'opportunità di iniziare e/o proseguire nel percorso psicoterapeutico di per tutti i motivi di Pt_2 cui in premessa.
- Respingere la spiegata domanda riconvenzionale di mantenimento ordinario indiretto attualmente rivalutato ad €.459,38, confermando quanto stabilito con la sentenza di divorzio e, per l'effetto, mantenere il suddetto importo rivalutato per 11 mensilità, attesa la situazione economica del padre, nonché il fatto che il sig. si recherà una volta al mese a Brescia con un aggravio di spese non solo di trasferimento ma di Parte_1 pernottamento.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte resistente:
- confermare l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori ed il collocamento prevalente del Pt_2 minore con e presso l'abitazione materna in Brescia.
- regolamentare le modalità e le tempistiche delle frequentazioni paterne in conformità a quanto disposto dalla
CTU con la consulenza depositata il 14.6.2025 a cui si rinvia.
- dichiarare, anche in via riconvenzionale, il padre, tenuto a corrispondere alla madre, per il Parte_1 mantenimento ordinario indiretto del figlio minore l'importo di mensili € 459,38 per dodici mensilità l'anno oltre rivalutazione Istat annuale automatica (prima rivalutazione da calcolare ad ottobre 2024 e così ad ottobre
d'ogni anno successivo), con decorrenza dalla data della domanda.
- confermare, quanto al resto, la sentenza n. 548/2020 di Ord. pronunciata in data 06.03.2020 dal Tribunale di
Brescia.
pagina 2 di 6 -adottare i provvedimenti opportuni affinché non vi siano più ostacoli al corretto svolgimento delle modalità di affidamento da parte della madre.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge comprese quelle di CTU e quelle liquidate all'ausiliario per l'ascolto del minore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e si univano civilmente in matrimonio il 21.03.2009 Parte_1 Controparte_1
a Roma. Nel medesimo anno dalla loro unione nasceva il figlio . Pt_2
Con decreto del 27.20.2014 veniva omologato l'accordo separativo.
Con sentenza n. 548/2020 del 06.03.2020 veniva, poi, dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: affido condiviso del minore, collocamento prevalente del medesimo presso la madre (residente a Nave, BS), assegnazione a quest'ultima della casa familiare, frequentazioni del padre padre, residente a Roma, due weekend al mese e assegno di mantenimento per il figlio - a carico del padre - pari a 400 euro mensili, eccetto il mese di agosto trascorrendo il figlio l'intero periodo presso il padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 26.05.2024, ricorreva per la modifica delle condizioni divorzili, allegando Parte_1 la volontà del figlio di trasferirsi dal padre a Roma;
domandava pertanto il collocamento prevalente del minore presso sé, con conseguente onere a carico della madre di versare il relativo assegno di mantenimento.
Ritualmente costituitasi, si opponeva alla modifica e, in via riconvenzionale, Controparte_1 chiedeva che l'assegno di mantenimento corrisposto dal padre fosse rivalutato secondo gli indici Istat, con conseguente quantificazione in 459,00 euro mensili, ed esteso a dodici mensilità.
All'udienza del 26.11.2024 aveva luogo l'audizione del minore e venivano inoltre sentite CP_2
e rispettivamente pedagogista ed insegnante presso l'istituto scolastico
[...] Controparte_3 frequentato da . Pt_2
Con ordinanza del 30.12.2024 era disposta c.t.u. (dr.ssa al fine di valutare, in Persona_1 particolare, la rispondenza all'interesse del minore della richiesta di trasferimento presso il padre.
Alla luce delle risultanze della c.t.u. depositata il 20.6.2025, le parti rassegnavano le trascritte conclusioni e la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Le parti congiuntamente hanno chiesto che sia confermato l'affidamento in via condivisa e tale richiesta va senz'altro accolta, essendo, ai sensi dell'art.337 ter c.c., l'affidamento condiviso la regola pagina 3 di 6 da adottare salvo che esso risulti contrario all'interesse dei figli minori e, nel caso in esame, nessun elemento è emerso in tal senso.
Per quanto attiene al collocamento del minore, come detto le parti, pur divergendo sul punto negli atti introduttivi, in sede di conclusioni hanno concordemente chiesto la conferma del collocamento prevalente presso la madre a Nave.
Tale richiesta congiunta deve senz'altro condividersi, in ragione delle conclusioni offerte dalla consulenza tecnica d'ufficio, che ha consentito di approfondire con miglior cognizione di causa le intenzioni espresse dal minore in sede di ascolto. La consulenza evidenzia infatti, da un lato, come il ricorrente assuma una postura passiva e deresponsabilizzata nelle relazioni affettive e nel ruolo di padre, così configurando la relazione con il minore secondo una dinamica paritaria, più simile a quella tra coetanei che tra genitore e figlio, e dall'altro lato, come la madre, al netto delle rigidità comportamentali che la caratterizzano, eserciti una funzione genitoriale di guida ben strutturata, orientata a sostenere ed indirizzare il figlio. Inoltre, è emersa una condivisibile spiegazione del desiderio del minore di trasferirsi a Roma, riconducendolo al bisogno di recuperare il rapporto con la figura paterna, con cui negli ultimi anni ha potuto trascorrere il solo mese di agosto. Non va poi trascurato che il minore è apparso scevro da qualsivoglia problematica di natura psichiatrica e che in ambito scolastico è molto ben inserito, coltivando anche una relazione affettiva, e le iniziali difficoltà in alcune materie (lingua straniera, matematica) paiono ad oggi adeguatamente superate.
Va altresì mutuato il calendario delle frequentazioni padre-figlio proposto dal consulente, ove effettivamente attuato, corrispondente al predetto desiderio del minore, disponendo pertanto che:
- un fine settimana al mese il padre si recherà a Brescia per incontrare il figlio, mentre un secondo fine settimana al mese , compatibilmente con i propri impegni e desideri, potrà Pt_2 recarsi a Roma (con possibilità per il minore, in occasione dei fine settimana trascorsi a Roma, di assentarsi - previo accordo con l'istituto - da scuola il sabato o il lunedì, così da prolungare la permanenza). Entrambi i fine settimana – sia quello in cui il padre si recherà a Brescia, sia quello in cui si recherà a Roma – dovranno essere concordati tra i genitori con almeno Pt_2 un mese di anticipo.
- Vacanze natalizie: trascorrerà, ad anni alterni, la settimana di Natale e quella di Pt_2
Capodanno con ciascun genitore, rispettivamente a Brescia e a Roma.
- Vacanze pasquali: il minore trascorrerà ad anni alterni le vacanze pasquali, rispettivamente, con la madre e con il padre.
pagina 4 di 6 - Vacanze estive: il minore trascorrerà fino a quattro settimane, anche non consecutive, con il padre a Roma, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
- Nei ponti e nelle festività scolastiche (extra-natalizie e pasquali) si recherà a Roma, Pt_2 previo accordo tra i genitori da definire con almeno 15 giorni di anticipo.
Resta fermo il mantenimento stabilito nella sentenza di divorzio, come richiesto da entrambe le parti, da aggiornarsi alla maturazione dell'indice Istat (complessivi € 459,00 mensili), obbligatoriamente dovuto dal 2020 ad oggi. Si ritiene accoglibile l'istanza del ricorrente di limitarne la corresponsione a undici mensilità – con esclusione del mese di agosto, così come già previsto in sede di divorzio – in considerazione del fatto che sono confermate le quattro settimane con il padre nel periodo estivo.
Quanto infine al richiesto percorso psicologico per , si condivide la conclusione del c.t.u. per cui Pt_2
“non si ritiene necessario un intervento psicologico a favore del minore, salvo che non sia lui stesso a esprimerne il bisogno/desiderio. È infatti prioritario, in questa fase, che siano i genitori ad attivarsi per ricostruire una modalità relazionale più integrata e cooperativa, così da offrire a un Pt_2 contesto in cui possa percepire un esercizio della funzione genitoriale condiviso, coerente e non conflittuale, orientato al suo benessere”, reputando maggiormente opportuno invitare le parti ad un supporto alla genitorialità.
Le spese di lite, così come le spese di c.t.u., devono compensarsi integralmente, in considerazione della circostanza che la richiesta di modifica avanzata dal ricorrente si fondava su un effettivo desiderio del minore di trasferirsi dal padre, cui però, come detto, la consulenza tecnica ha fornito una condivisibile ed approfondita spiegazione, cui è conseguita la rinuncia del ricorrente alla domanda in sede di conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) affida il figlio in via condivisa, con collocamento prevalente presso la madre;
2) salvo diverso accordo tra i genitori, nel rispetto delle esigenze e bisogni del figlio minorenne, le visite del padre sono regolate nel modo seguente: un fine settimana al mese il padre si recherà a
Brescia per incontrare il figlio, mentre un secondo fine settimana al mese , Pt_2 compatibilmente con i propri impegni e desideri, potrà recarsi a Roma (con possibilità per il minore, in occasione dei fine settimana trascorsi a Roma, di assentarsi - previo accordo con l'istituto - da scuola il sabato o il lunedì, così da prolungare la permanenza). Entrambi i fine pagina 5 di 6 settimana – sia quello in cui il padre si recherà a Brescia, sia quello in cui si recherà a Pt_2
Roma – dovranno essere concordati tra i genitori con almeno un mese di anticipo. Vacanze natalizie: trascorrerà, ad anni alterni, la settimana di Natale e quella di Capodanno con Pt_2 ciascun genitore, rispettivamente a Brescia e a Roma. Vacanze pasquali: il minore trascorrerà ad anni alterni le vacanze pasquali, rispettivamente, con la madre e con il padre. Vacanze estive: il minore trascorrerà fino a quattro settimane, anche non consecutive, con il padre a Roma, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Nei ponti e nelle festività scolastiche (extra- natalizie e pasquali) si recherà a Roma, previo accordo tra i genitori da definire con Pt_2 almeno 15 giorni di anticipo.
3) invita le parti ad aderire ad un supporto alla genitorialità, preferibilmente congiunto;
4) a decorrere dalla domanda, pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 459,00 entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici
ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale;
5) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 29.1.2025, a carico solidale dell'Erario per il ricorrente e di parte resistente, in egual misura nei rapporti interni;
6) spese di lite interamente compensate.
Si comunichi alla c.t.u. dr.ssa . Persona_1
Brescia, camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
Sentenza redatta in collaborazione col Matgistrato ordinario in tirocinio mirato dr. Chiodo Jacopo.
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