Art. 11. Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. All'articolo 21, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalita' ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;»;
b) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le societa' di mediazione e gli agenti in attivita' finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo vigente dell' art. 21, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Funzioni dell'Organismo). - 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 128-decies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , l'Organismo svolge le seguenti funzioni:
a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalita' e l'efficienza;
b) istituisce l'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione;
c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;
d) verifica il rispetto delle regole di condotta nonche' di ogni altra disposizione applicabile all'attivita' svolta dagli iscritti;
e) verifica l'assenza di cause di incompatibilita', di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi;
f) verifica l'effettivo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi;
g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalita' ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;
h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le societa' di mediazione e gli agenti in attivita' finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;
i) secondo quanto previsto dall'art. 128-novies, stabilisce i contenuti della prova valutativa.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo puo' chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonche' la trasmissione di atti e documenti secondo le modalita' e i termini dallo stesso determinati, nonche' procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.».
a) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalita' ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;»;
b) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le societa' di mediazione e gli agenti in attivita' finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo vigente dell' art. 21, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Funzioni dell'Organismo). - 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 128-decies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , l'Organismo svolge le seguenti funzioni:
a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalita' e l'efficienza;
b) istituisce l'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione;
c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;
d) verifica il rispetto delle regole di condotta nonche' di ogni altra disposizione applicabile all'attivita' svolta dagli iscritti;
e) verifica l'assenza di cause di incompatibilita', di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi;
f) verifica l'effettivo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi;
g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalita' ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;
h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le societa' di mediazione e gli agenti in attivita' finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;
i) secondo quanto previsto dall'art. 128-novies, stabilisce i contenuti della prova valutativa.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), l'Organismo puo' chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonche' la trasmissione di atti e documenti secondo le modalita' e i termini dallo stesso determinati, nonche' procedere ad audizione personale e effettuare ispezioni.».