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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra
Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 677 /2020 R.G. avente ad oggetto ” Altre ipotesi di
responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat vertente
FRA
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, in qualità di amministratore di sostegno della IG.ra C.F._1
, nata a [...] il 17.023.1979, codice fiscale Parte_2
, residente a [...], C.F._2
rappresentata e difesa, dall'Avv. Mauro TIRNETTA
ATTRICE
CONTRO
con sede Controparte_1
in Sciacca nella S.S. 115 Sciacca – Ribera km 12, Partita iva , in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore.
CONVENUTA CONTUMACE
1 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 4 ottobre 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato quale ADS di Parte_1
giusta autorizzazione del G.T., ha vocato in giudizio Parte_2
innanzi all'intestato Tribunale la Controparte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei
[...]
danni conseguenti alle lesioni fisiche subite a causa della caduta all'interno dei locali della sala ricevimento.
Ha riferito che in data 12.10.2018 alle ore 21:00 circa, la IG.ra Pt_2 Pt_2
accompagnata dalla madre IG.ra si trovava ad un
[...] Parte_1
ricevimento di matrimonio presso la suddetta sala trattenimenti, quando a causa della pioggia, durante gli aperitivi, gli ospiti venivano fatti accomodare in una sala posteriore del locale, laddove gli stessi si riparavano fino al momento in cui la pioggia cessava.
Una volta cessato di piovere gli ospiti venivano fatti accomodare nel salone principale mediante un percorso indicato dai camerieri del locale, ovvero un percorso all'aperto dove erano presenti alcuni scalini non visibili e non adeguatamente segnalati, a causa dei quali la IG.ra è caduta a terra, Pt_2
sbattendo la faccia e rompendosi l'arcata superiore dei denti, oltre a riportare ulteriori danni fisici.
Visitata dal Dott. , le è stata diagnosticata una frattura coronale Persona_1
dell'1.2 e del 2.1, avulsione traumatica dell'1.1 oltre a tumefazione, ecchimosi ed escoriazioni delle labbra, con conseguente trauma facciale prevalentemente in
2 regione incisiva superiore.
La IG.ra , madre della IG.ra ha segnalato il sinistro sia Pt_1 Parte_2
alla HDI Assicurazioni, compagnia assicurativa dell'odierna convenuta, sia alla
Controparte_1 Controparte_1
Ha riportato la storia clinica ed il percorso terapeutico seguito, ha richiamato i principi di diritto posti alla base della domanda e quantificato il risarcimento dei danni patrimoniali e non dovuti.
A nulla sono valse le richieste risarcitorie inoltrate alla società.
sebbene Controparte_1
regolarmente vocata in giudizio non si è costituita.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi e ON
, espletata consulenza medica d'ufficio, assegnata Testimone_2
all'odierno decidente è stata posta in decisione all'udienza del 4 ottobre 2020
con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
**********
Preliminarmente si dichiara la contumacia di
[...]
la quale sebbene regolarmente vocata Controparte_1
in giudizio non si è costituita ed il G.I. ne ha dichiarato la contumacia.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Nel caso che ci occupa si verte in tema di responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., che ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode,
ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò
esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta
3 della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051
cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento.
Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato
- con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato,
avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
Il giudizio sull'incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione del danno non può prescindere dalla considerazione della natura della cosa e deve tener conto delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.
All'udienza del 17/06/2022 sono stati sentiti i testi e ON
, le quali hanno confermato i fatti e dichiarato che si Testimone_2
trovavano insieme al ricevimento.
Alla luce delle prove testimoniali e dalle produzioni documentali, risulta senza dubbio alcuno, provato il nesso causale tra la caduta e le lesioni.
La responsabilità del gestore della sala ricevimenti è una responsabilità
4 oggettiva ex art. 2051 c.c., gli discende dalla sua qualità di custode, esclusa solamente dal caso fortuito.
In altri termini, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., affinché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato dalla medesima, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, il cui comportamento è irrilevante ed esterno alla struttura stessa della fattispecie in discorso.
Unico fattore determinate ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode
è il caso fortuito comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato;
circostanze che non risultano essere state provate da parte convenuta.
Con riferimento al profilo del quantum debeatur, il consulente medico d'ufficio,
evidenziando la mancanza di documentazione medica sia sulla riferibilità della lesione agli eventi descritti sia del nesso dei percorsi terapeutici descritti e applicati, evidenziando che il fatto è accaduto in data 12/10/2018 ed il primo atto medico è del dentista in data 15/10/2018, ma l'accadimento dell'evento può rinvenirsi nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Fatti questi chiarimenti il CTU ha accertato, con valutazione esente da critiche e alla quale questo giudice ritiene di prestare adesione che Parte_2
ha riportato “frattura coronale dell'1.2 e del 2.1, l'avulsione traumatica dell'1.1, oltre
a tumefazioni, ecchimosi ed escoriazioni sul viso.” (v. relazione consulenza medica.
Complessivamente, secondo la condivisa valutazione dell'ausiliario del
Giudice, le lesioni non hanno determinato alcun postumo invalidante, ma la
5 menomazione dell'integrità psicofisica può essere globalmente quantificata nella misura del 1%.
Il Giudice ritiene inoltre congrua la valutazione del consulente in merito all'invalidità temporanea assoluta stimata in giorni 1 (intervento), ed una invalidità temporanea relativa complessivamente in giorni 89 al 30%.
Con riferimento al danno non patrimoniale, pertanto, il Tribunale ritiene che il danno biologico subito dall'attrice, tenuto conto dell'età della stessa al momento del sinistro ( 39 anni), applicate le tabelle del Tribunale di Milano
2024, vada quantificato nella somma di € 1.393,00, comprensiva della rivalutazione.
Non sono state allegate, né provate, né emergono altrimenti dagli atti di causa,
particolari condizioni soggettive della danneggiata che giustifichino aumenti del detto importo a titolo di personalizzazione.
Con riferimento al periodo di invalidità, sempre sulla scorta di quanto accertato dal CTU, si liquida ad equità, sempre sulla scorta delle tabelle milanesi, la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 3.185,50 ( I.T.A. 1 gg. = 115,00 +
I.T.P. 89 gg. al 30%= 3.070,50).
Il danno non patrimoniale sofferto dall'attrice va quantificato nella complessiva somma di € 4.578,50, somma già comprensiva della rivalutazione alla quale non si ritiene di aggiungere alcuna somma a titolo di pretium doloris, non essendo state provate particolari sofferenze derivanti dall'evento per cui è causa, stante la scarna documentazione allegata alla domanda.
Per quanto riguarda le spese mediche, l'unica fattura allegata agli atti non
6 riporta alcuna indicazione sugli interventi effettuati, pertanto, richiamando l'attenta perizia del nominato CTU “Si tenta sommessamente di rappresentare
comunque una stima di massima che mai però si avvicina alla cifra richiesta ex-fattura
presente in fascicolo di causa;
dal 1° riferimento si quantizza in €. 700,00 la spesa
necessaria al ripristino di quanto fu eseguito all'odierna Periziata;
in €. 2.000/2.500,00
relativamente al 2° riferimento;
in €. 1.800,00 al 3° riferimento. Resta sempre non
compresa la quota da destinare all'assistenza anestesiologica” si può liquidare in €
4.500,00, non ritenendosi di riconoscere nessuna ulteriore voce.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto,
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, va condannata, a rifonderle a così come Parte_2
liquidate in dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto,
nei rapporti tra le parti, sono poste a carico della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,.
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 677/2020 R.G. respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
-accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di in persona Parte_2
dell'amministratore di sostegno a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale della somma di € 4.578,50 (somma già rivalutata), e a titolo di
7 danno patrimoniale della somma di € 4.500,00 oltre agli interessi nella misura legale sulla cifra complessiva dalla data della sentenza fino al saldo;
- condanna la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario che liquida in complessivi € 2.750,00 di cui € 250 per spese vive;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidata come da separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
Così deciso a Sciacca, 16 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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