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Sentenza breve 18 febbraio 2026
Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 18/02/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01471/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 18/02/2026
N. 00420 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01471/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati RE RI, Riccardo
Montresor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio RE RI in Venezia, Calle del Paradiso,
San Polo 720;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Verona in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
Azienda Ulss 9 Scaligera in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Bolognesi, Alessandro Azzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 01471/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
- del provvedimento della Commissione Sanitaria accertamento idoneità per porto di fucile e porto d'armi presso il Dipartimento di prevenzione U.O.C. Medicina legale dell'azienda ULSS 9 SCALIGERA, adottato in data 8 luglio 2025 e comunicato al ricorrente in pari data, con cui-OMISSIS-è stato dichiarato "Non idoneo per il porto d'armi" e "Non idoneo per la detenzione d'armi";
- del Certificato medico di idoneità per il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo rilasciato dall'Ufficiale
Medico, -OMISSIS- in data 13 marzo 2025, con cui per-OMISSIS-è stato dichiarato che "NON risulta in possesso dei requisiti di cui all'art.: 1 (uno) del Decreto
Ministeriale sopra citato";
- di ogni atto preordinato, connesso, consequenziale ivi compresa, ove occorrer possa, la deliberazione n. 991 del 6 luglio 2001, così indicata negli atti e non meglio nota.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura
Verona e dell'Azienda Ulss 9 Scaligera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. IC RD
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO N. 01471/2025 REG.RIC.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione Sanitaria dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, con il quale è stato dichiarato non idoneo per il porto d'armi e la detenzione d'armi.
Tale provvedimento è stato emesso in seguito alla richiesta del ricorrente di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso venatorio, scaduta il 30 giugno 2025. In tale occasione, l'Interessato veniva sottoposto agli accertamenti previsti dal Decreto
Ministeriale 28 aprile 1998, che stabilisce i requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale. In particolare, l'articolo 1, comma 5, del suddetto decreto prevede che costituisca causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.
Il ricorrente, in vista del rinnovo della licenza, ha richiesto al proprio medico di base il rilascio di un certificato anamnestico, nel quale veniva riportato l'utilizzo di-
OMISSIS- per il trattamento-OMISSIS-, senza ulteriori rilievi clinici.
Successivamente, il ricorrente si è sottoposto a visita presso l'Ufficiale Medico competente, il quale ha espresso un giudizio di non idoneità, motivato dall'uso prolungato di-OMISSIS-. Contro tale giudizio, il ricorrente ha presentato ricorso al
Collegio medico dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, che ha confermato il giudizio di non idoneità, ritenendo che l'assunzione prolungata di-OMISSIS- fosse incompatibile con il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il porto e la detenzione di armi.
A seguito del giudizio di non idoneità, la Questura di Verona ha disposto il ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni detenute dal ricorrente, in conformità all'articolo 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), motivando tale provvedimento con il venir meno dei requisiti psicofisici per la detenzione delle armi. Al fine di evitare il sequestro, l'interessato trasferiva le armi presso un amico, legalmente autorizzato alla loro detenzione. N. 01471/2025 REG.RIC.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione Sanitaria e gli atti conseguenti, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
(1) Violazione dell'articolo 4 del D.M. 28 aprile 1998, per incompetenza nella composizione della Commissione medica, che non sarebbe stata integrata da uno specialista nella patologia inerente al caso specifico;
(2.1) Violazione dell'articolo 1 del D.M. 28 aprile 1998, per carenza di motivazione e travisamento dei fatti, in quanto il provvedimento impugnato si limiterebbe a richiamare genericamente la disposizione normativa senza specificare la condizione ostativa riscontrata;
(2.2) Contraddittorietà e illogicità del provvedimento, in quanto il ricorrente non si troverebbe in alcuna delle condizioni ostative previste dalla normativa, né la mera assunzione di-OMISSIS- potrebbe configurare una condizione di abuso o dipendenza da sostanze psicotrope.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno, la Questura di Verona e l'Azienda Sanitaria che hanno resistito nel merito.
Nella camera di consiglio del 3 settembre 2025, fissata per l'esame della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso alle parti, come attestato nel verbale d'udienza, della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, a fronte della manifesta infondatezza del ricorso, della completezza del quadro istruttorio e della mancata opposizione delle parti, sussistano – come avvisato - i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60, cod. proc. amm.
Infondata è, innanzitutto, la censura di incompetenza della Commissione medica, per mancata integrazione con uno specialista nella patologia inerente al caso specifico.
Come emerge dagli atti di causa, il ricorrente non è affetto da alcuna patologia specifica che richieda la presenza di uno specialista in una determinata branca medica. N. 01471/2025 REG.RIC.
La Commissione, composta da medici di medicina legale, ha operato nel rispetto delle disposizioni normative e ha formulato il proprio giudizio tecnico sulla base di elementi oggettivi e documentati.
Per quanto concerne la contestata carenza di motivazione, si osserva che la
Commissione ha, nella sostanza, confermato il giudizio di non idoneità già espresso dall'Ufficiale Medico, il quale aveva posto l'accento sugli effetti ostativi derivanti dall'assunzione prolungata di-OMISSIS- da parte del ricorrente. Del tutto ragionevolmente, specie in una logica precauzionale, tale assunzione è stata ritenuta incompatibile con il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il porto e la detenzione di armi, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 28 aprile 1998 e ciò anche in considerazione dei gravissimi effetti fisiologici (quali, ad es., pericolosi cali di attenzione) che potrebbero essere indotti nel ricorrente allorché la condizione di insonnia dovesse acuirsi per il mancato utilizzo del farmaco – per mera dimenticanza, indisponibilità, decisione individuale, ecc. –.
Ed infatti, sebbene sia stata esclusa la presenza di patologie psichiatriche, è documentato che il ricorrente assume-OMISSIS-, sin dal 2013, proprio per il loro effetto ipnoinducente.
L'assunzione prolungata, indipendentemente dalla presenza di effetti collaterali, configura una pericolosa condizione di dipendenza da sostanze psicotrope, che costituisce di per sé causa di non idoneità al porto e alla detenzione di armi ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.M. 28 aprile 1998. In definitiva, la Commissione ha correttamente valutato che la tale condizione di dipendenza costituisca, sia per l'uso in sé, sia per gli effetti che si verificherebbero in caso di mancata assunzione (anche solo sporadica), un plausibile fattore di rischio capace di compromettere la sicurezza dei terzi oltreché dello stesso ricorrente.
Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda. N. 01471/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO AN, Presidente
IC RD, Primo Referendario, Estensore
TO RA, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC RD DO AN N. 01471/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 18/02/2026
N. 00420 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01471/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati RE RI, Riccardo
Montresor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio RE RI in Venezia, Calle del Paradiso,
San Polo 720;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Verona in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
Azienda Ulss 9 Scaligera in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Bolognesi, Alessandro Azzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 01471/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
- del provvedimento della Commissione Sanitaria accertamento idoneità per porto di fucile e porto d'armi presso il Dipartimento di prevenzione U.O.C. Medicina legale dell'azienda ULSS 9 SCALIGERA, adottato in data 8 luglio 2025 e comunicato al ricorrente in pari data, con cui-OMISSIS-è stato dichiarato "Non idoneo per il porto d'armi" e "Non idoneo per la detenzione d'armi";
- del Certificato medico di idoneità per il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo rilasciato dall'Ufficiale
Medico, -OMISSIS- in data 13 marzo 2025, con cui per-OMISSIS-è stato dichiarato che "NON risulta in possesso dei requisiti di cui all'art.: 1 (uno) del Decreto
Ministeriale sopra citato";
- di ogni atto preordinato, connesso, consequenziale ivi compresa, ove occorrer possa, la deliberazione n. 991 del 6 luglio 2001, così indicata negli atti e non meglio nota.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura
Verona e dell'Azienda Ulss 9 Scaligera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. IC RD
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO N. 01471/2025 REG.RIC.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione Sanitaria dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, con il quale è stato dichiarato non idoneo per il porto d'armi e la detenzione d'armi.
Tale provvedimento è stato emesso in seguito alla richiesta del ricorrente di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso venatorio, scaduta il 30 giugno 2025. In tale occasione, l'Interessato veniva sottoposto agli accertamenti previsti dal Decreto
Ministeriale 28 aprile 1998, che stabilisce i requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale. In particolare, l'articolo 1, comma 5, del suddetto decreto prevede che costituisca causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.
Il ricorrente, in vista del rinnovo della licenza, ha richiesto al proprio medico di base il rilascio di un certificato anamnestico, nel quale veniva riportato l'utilizzo di-
OMISSIS- per il trattamento-OMISSIS-, senza ulteriori rilievi clinici.
Successivamente, il ricorrente si è sottoposto a visita presso l'Ufficiale Medico competente, il quale ha espresso un giudizio di non idoneità, motivato dall'uso prolungato di-OMISSIS-. Contro tale giudizio, il ricorrente ha presentato ricorso al
Collegio medico dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, che ha confermato il giudizio di non idoneità, ritenendo che l'assunzione prolungata di-OMISSIS- fosse incompatibile con il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il porto e la detenzione di armi.
A seguito del giudizio di non idoneità, la Questura di Verona ha disposto il ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni detenute dal ricorrente, in conformità all'articolo 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), motivando tale provvedimento con il venir meno dei requisiti psicofisici per la detenzione delle armi. Al fine di evitare il sequestro, l'interessato trasferiva le armi presso un amico, legalmente autorizzato alla loro detenzione. N. 01471/2025 REG.RIC.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione Sanitaria e gli atti conseguenti, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
(1) Violazione dell'articolo 4 del D.M. 28 aprile 1998, per incompetenza nella composizione della Commissione medica, che non sarebbe stata integrata da uno specialista nella patologia inerente al caso specifico;
(2.1) Violazione dell'articolo 1 del D.M. 28 aprile 1998, per carenza di motivazione e travisamento dei fatti, in quanto il provvedimento impugnato si limiterebbe a richiamare genericamente la disposizione normativa senza specificare la condizione ostativa riscontrata;
(2.2) Contraddittorietà e illogicità del provvedimento, in quanto il ricorrente non si troverebbe in alcuna delle condizioni ostative previste dalla normativa, né la mera assunzione di-OMISSIS- potrebbe configurare una condizione di abuso o dipendenza da sostanze psicotrope.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno, la Questura di Verona e l'Azienda Sanitaria che hanno resistito nel merito.
Nella camera di consiglio del 3 settembre 2025, fissata per l'esame della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso alle parti, come attestato nel verbale d'udienza, della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, a fronte della manifesta infondatezza del ricorso, della completezza del quadro istruttorio e della mancata opposizione delle parti, sussistano – come avvisato - i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60, cod. proc. amm.
Infondata è, innanzitutto, la censura di incompetenza della Commissione medica, per mancata integrazione con uno specialista nella patologia inerente al caso specifico.
Come emerge dagli atti di causa, il ricorrente non è affetto da alcuna patologia specifica che richieda la presenza di uno specialista in una determinata branca medica. N. 01471/2025 REG.RIC.
La Commissione, composta da medici di medicina legale, ha operato nel rispetto delle disposizioni normative e ha formulato il proprio giudizio tecnico sulla base di elementi oggettivi e documentati.
Per quanto concerne la contestata carenza di motivazione, si osserva che la
Commissione ha, nella sostanza, confermato il giudizio di non idoneità già espresso dall'Ufficiale Medico, il quale aveva posto l'accento sugli effetti ostativi derivanti dall'assunzione prolungata di-OMISSIS- da parte del ricorrente. Del tutto ragionevolmente, specie in una logica precauzionale, tale assunzione è stata ritenuta incompatibile con il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il porto e la detenzione di armi, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 28 aprile 1998 e ciò anche in considerazione dei gravissimi effetti fisiologici (quali, ad es., pericolosi cali di attenzione) che potrebbero essere indotti nel ricorrente allorché la condizione di insonnia dovesse acuirsi per il mancato utilizzo del farmaco – per mera dimenticanza, indisponibilità, decisione individuale, ecc. –.
Ed infatti, sebbene sia stata esclusa la presenza di patologie psichiatriche, è documentato che il ricorrente assume-OMISSIS-, sin dal 2013, proprio per il loro effetto ipnoinducente.
L'assunzione prolungata, indipendentemente dalla presenza di effetti collaterali, configura una pericolosa condizione di dipendenza da sostanze psicotrope, che costituisce di per sé causa di non idoneità al porto e alla detenzione di armi ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.M. 28 aprile 1998. In definitiva, la Commissione ha correttamente valutato che la tale condizione di dipendenza costituisca, sia per l'uso in sé, sia per gli effetti che si verificherebbero in caso di mancata assunzione (anche solo sporadica), un plausibile fattore di rischio capace di compromettere la sicurezza dei terzi oltreché dello stesso ricorrente.
Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda. N. 01471/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO AN, Presidente
IC RD, Primo Referendario, Estensore
TO RA, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC RD DO AN N. 01471/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.