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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14585/2024
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 14585/2024V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
10/12/2024 da
, con l'avv. Combi Elisabetta, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Combi Elisabetta, come da mandato in atti;
Parte_2
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratti dalle parti nel Comune di Due Carrare
(PD) in data 26.7.1997, trascritto nei registri dello stato civile degli atti matrimonio di detto
Comune al n.22 parte II serie A – anno 1997, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze, alle seguenti condizioni:
1. il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, risiederà con la Persona_1 madre nell'abitazione di di Padova, (PD), in Via Chiusure 44/A; Pt_3
2. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2
mantenimento del figlio , maggiorenne non autosufficiente, un Persona_1 assegno mensile di € 550,00, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo
1 alla scadenza del termine per il deposito delle note conclusionali in sostituzione dell'udienza, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, sostenute nell'interesse del figlio, secondo il Protocollo del Tribunale di Padova. D'accordo tra le parti, la sig.ra
avrà diritti di richieder, percepire e trattenere in misura intera l'assegno Parte_4
unico;
3. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento un Parte_1 Parte_2 assegno mensile di € 550,00, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle note conclusionali in sostituzione dell'udienza;
4. la casa coniugale sita a Maserà di Padova (PD), in via Chiusure 44/A, resta assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi e i corredi ivi presenti, sino a quando il Parte_2
figlio sarà economicamente autosufficiente e/o al termine del percorso Per_1 universitario. In ogni caso, la sig.ra , nell'ipotesi in cui dovesse iniziare Parte_2
la convivenza con altra persona, si impegna a lasciare la casa coniugale;
5. l'autovettura Hyundai targata FJ356TB intestata alla sig.ra e l'autovettura Parte_2
Citroen targata DS701MC intestata a restano intestate ai rispettivi Parte_1 proprietari”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 26/07/1997 Parte_1 Parte_2
in Due Carrare (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.22 anno 1997.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
14.2.2017 e la separazione è stata omologata il 1.3.2017.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 14.1.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità, va preso atto degli accordi intervenuti tra le parti con riguardo ai punti da 1 a 4; con riferimento, poi, al punto 5 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che lo stesso, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal
2 matrimonio, costituisce libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e contratto il 26/07/1997 in Due Carrare (PD) Parte_5 Parte_2
e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.22 anno 1997 del Comune di Due
Carrare (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio come riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
3
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 14585/2024V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
10/12/2024 da
, con l'avv. Combi Elisabetta, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Combi Elisabetta, come da mandato in atti;
Parte_2
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratti dalle parti nel Comune di Due Carrare
(PD) in data 26.7.1997, trascritto nei registri dello stato civile degli atti matrimonio di detto
Comune al n.22 parte II serie A – anno 1997, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze, alle seguenti condizioni:
1. il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, risiederà con la Persona_1 madre nell'abitazione di di Padova, (PD), in Via Chiusure 44/A; Pt_3
2. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2
mantenimento del figlio , maggiorenne non autosufficiente, un Persona_1 assegno mensile di € 550,00, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo
1 alla scadenza del termine per il deposito delle note conclusionali in sostituzione dell'udienza, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, sostenute nell'interesse del figlio, secondo il Protocollo del Tribunale di Padova. D'accordo tra le parti, la sig.ra
avrà diritti di richieder, percepire e trattenere in misura intera l'assegno Parte_4
unico;
3. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento un Parte_1 Parte_2 assegno mensile di € 550,00, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle note conclusionali in sostituzione dell'udienza;
4. la casa coniugale sita a Maserà di Padova (PD), in via Chiusure 44/A, resta assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi e i corredi ivi presenti, sino a quando il Parte_2
figlio sarà economicamente autosufficiente e/o al termine del percorso Per_1 universitario. In ogni caso, la sig.ra , nell'ipotesi in cui dovesse iniziare Parte_2
la convivenza con altra persona, si impegna a lasciare la casa coniugale;
5. l'autovettura Hyundai targata FJ356TB intestata alla sig.ra e l'autovettura Parte_2
Citroen targata DS701MC intestata a restano intestate ai rispettivi Parte_1 proprietari”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 26/07/1997 Parte_1 Parte_2
in Due Carrare (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.22 anno 1997.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
14.2.2017 e la separazione è stata omologata il 1.3.2017.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 14.1.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità, va preso atto degli accordi intervenuti tra le parti con riguardo ai punti da 1 a 4; con riferimento, poi, al punto 5 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che lo stesso, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal
2 matrimonio, costituisce libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e contratto il 26/07/1997 in Due Carrare (PD) Parte_5 Parte_2
e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.22 anno 1997 del Comune di Due
Carrare (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio come riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
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