TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 3997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3997 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7022 / 2025
TRIBUNALE DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE verbale di udienza
All'udienza del giorno15/10/2025, alle 9:41, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, davanti al Giudice IA IA RO, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Bruno;
per parte convenuta l'avv. Schifani
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a precisare le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.;
Entrambi i procuratori si riportano agli atti introduttivi ed alle rispettive note
Il giudice dispone la discussione orale, all'esito della quale si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 12:45 si riapre il verbale ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
IA IA RO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO – SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice IA IA RO, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., pronuncia in udienza la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 7022/2025, promosso
DA
, nata a [...] il [...] assistita e difesa dall'Avv. Pietro Parte_1
Bruno;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], e , nato Controparte_1 Controparte_2
a Palermo il 26 luglio 1964, assistiti e difesi dall'avv.to Giuseppe Schifani;
PARTE RESISTENTE
*****
OGGETTO: CANCELLAZIONE TRASCRIZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al ruolo il 10 giugno 2025, , premesso che: Parte_1
-con ordinanza del 12 agosto 2021 di questo Tribunale, era stato disposto il sequestro conservativo dei suoi beni mobili ed immobili fino alla concorrenza di euro 45.000,00 in favore della propria madre , che aveva pertanto proceduto alla trascrizione Controparte_3 della detta misura cautelare sull'immobile sito in Palermo in via Francesco Vermiglio numero
5, iscritto al N.C.E.U. di Palermo al foglio 66, particella 726, sub 19, di cui lei era ai tempi nuda proprietaria per il 50%;
-che la vertenza tra le parti dalla quale era scaturita l'esigenza cautelare era stata definita con sentenza del 6 aprile del 2023, con la sua condanna al pagamento nei confronti della controparte;
- che all'esito della decisione aveva proceduto al pagamento integrale di quanto dovuto;
- che la signora nelle more era deceduta, lasciando come eredi oltre lei stessa CP_3 anche i propri fratelli e;
CP_1 CP_2
ha chiesto:
“Previ gli incombenti di rito, disporre indi dichiarare:
- che l'ipoteca giudiziale trascritta sull'immobile sopra richiamato è meramente cartolare essendo venuta meno ogni esigenza cautelare stante la definizione del giudizio di merito con la sentenza sopra richiamata;
- disporre la cancellazione della superiore trascrizione ipotecaria eseguita dalla creditrice soddisfatta;
- esonerare il Conservatore da ogni ingerenza e responsabilità.”
2. Instaurato il contraddittorio, e , fratelli della CP_1 Controparte_2 ricorrente, ripercorso anch'essi l'iter della vicenda processuale tra le parti, hanno chiesto:
“dichiarare l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 156 disp. Att. c.p.c., non essendo mai state effettuata l'annotazione della sentenza di condanna a margine della trascrizione del sequestro conservativo ed al contempo disporre la cancellazione della formalità ipotecaria, oggi puramente cartolare, trascritta in data 7.9.2021 ai nn. 41457/32280 in danno di;
Parte_1
- esonerare il conservatore dei R.R. I.I. di Palermo da ogni responsabilità al riguardo”.
3. All'udienza del 24 settembre 2025, le parti, su richiesta del giudice, hanno chiarito di non avere proceduto alla conversione del sequestro in pignoramento secondo le formalità di legge e di non avere nemmeno proceduto all'annotazione della sentenza di condanna;
quindi, il giudice le ha invitate a dedurre in ordine alla necessità di agire innanzi al giudice dell'esecuzione.
All'udienza in data odierna, su invito del giudice, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 286 quinquies c.p.c..
4. Tanto premesso, va subito detto che la domanda in esame - da intendersi più correttamente come domanda di cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo avvenuta in data 7.9.21 ai n.n. 41457/32280 ai danni di sull'immobile già Parte_1 indicato - come promossa in questa sede non può trovare accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (in ultimo Cass. Sez.
3 -, Sentenza n. 35365 del 18/12/2023), ai sensi dell'art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando il creditore sequestrante ottiene una condanna dotata di esecutorietà e da tale momento inizia il processo di esecuzione forzata, del quale le formalità prescritte dall'art. 156 disp. att. c.p.c. (deposito e annotazione della decisione esecutiva) costituiscono atti di impulso, da compiersi nel termine perentorio prescritto dalla legge, in assenza dei quali si determina un'inattività della parte comportante l'estinzione della procedura a norma dell'art. 630 c.p.c..
Ora, nella specie, come risulta dagli atti e dichiarato in udienza dalle parti, a seguito del sequestro conservativo, ha ottenuto la sentenza n. 1738/2023 di Controparte_4 condanna della figlia al pagamento dell'importo di euro 44.887,00, oltre Parte_1 accessori e spese.
All'esito di tale sentenza, peraltro passata in giudicato, il sequestro conservativo non ha perso efficacia (art. 669 novies c.p.c.) ma si è, ex lege, convertito in pignoramento, con il conseguente inizio del procedimento esecutivo e con l'effetto che la domanda in esame non doveva essere proposta innanzi al giudice della cognizione ma a quello dell'esecuzione, funzionalmente competente.
Deve, infatti, ritenersi la competenza funzionale del Giudice dell'esecuzione a valutare la sussistenza o meno dei presupposti per ordinare la cancellazione della trascrizione relativa al sequestro conservativo convertito in pignoramento, anche se non vi è stata una precedente formale iscrizione al ruolo.
5. La convergenza degli interessi delle parti determina, infine, alla compensazione tra loro delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda di cancellazione della trascrizione proposta da;
Parte_1 compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 15 ottobre 2025.
Il Giudice
IA IA RO
Il presente verbale contenente la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla giudice IA IA RO.
TRIBUNALE DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE verbale di udienza
All'udienza del giorno15/10/2025, alle 9:41, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, davanti al Giudice IA IA RO, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Bruno;
per parte convenuta l'avv. Schifani
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a precisare le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.;
Entrambi i procuratori si riportano agli atti introduttivi ed alle rispettive note
Il giudice dispone la discussione orale, all'esito della quale si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 12:45 si riapre il verbale ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
IA IA RO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO – SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice IA IA RO, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., pronuncia in udienza la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 7022/2025, promosso
DA
, nata a [...] il [...] assistita e difesa dall'Avv. Pietro Parte_1
Bruno;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], e , nato Controparte_1 Controparte_2
a Palermo il 26 luglio 1964, assistiti e difesi dall'avv.to Giuseppe Schifani;
PARTE RESISTENTE
*****
OGGETTO: CANCELLAZIONE TRASCRIZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al ruolo il 10 giugno 2025, , premesso che: Parte_1
-con ordinanza del 12 agosto 2021 di questo Tribunale, era stato disposto il sequestro conservativo dei suoi beni mobili ed immobili fino alla concorrenza di euro 45.000,00 in favore della propria madre , che aveva pertanto proceduto alla trascrizione Controparte_3 della detta misura cautelare sull'immobile sito in Palermo in via Francesco Vermiglio numero
5, iscritto al N.C.E.U. di Palermo al foglio 66, particella 726, sub 19, di cui lei era ai tempi nuda proprietaria per il 50%;
-che la vertenza tra le parti dalla quale era scaturita l'esigenza cautelare era stata definita con sentenza del 6 aprile del 2023, con la sua condanna al pagamento nei confronti della controparte;
- che all'esito della decisione aveva proceduto al pagamento integrale di quanto dovuto;
- che la signora nelle more era deceduta, lasciando come eredi oltre lei stessa CP_3 anche i propri fratelli e;
CP_1 CP_2
ha chiesto:
“Previ gli incombenti di rito, disporre indi dichiarare:
- che l'ipoteca giudiziale trascritta sull'immobile sopra richiamato è meramente cartolare essendo venuta meno ogni esigenza cautelare stante la definizione del giudizio di merito con la sentenza sopra richiamata;
- disporre la cancellazione della superiore trascrizione ipotecaria eseguita dalla creditrice soddisfatta;
- esonerare il Conservatore da ogni ingerenza e responsabilità.”
2. Instaurato il contraddittorio, e , fratelli della CP_1 Controparte_2 ricorrente, ripercorso anch'essi l'iter della vicenda processuale tra le parti, hanno chiesto:
“dichiarare l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 156 disp. Att. c.p.c., non essendo mai state effettuata l'annotazione della sentenza di condanna a margine della trascrizione del sequestro conservativo ed al contempo disporre la cancellazione della formalità ipotecaria, oggi puramente cartolare, trascritta in data 7.9.2021 ai nn. 41457/32280 in danno di;
Parte_1
- esonerare il conservatore dei R.R. I.I. di Palermo da ogni responsabilità al riguardo”.
3. All'udienza del 24 settembre 2025, le parti, su richiesta del giudice, hanno chiarito di non avere proceduto alla conversione del sequestro in pignoramento secondo le formalità di legge e di non avere nemmeno proceduto all'annotazione della sentenza di condanna;
quindi, il giudice le ha invitate a dedurre in ordine alla necessità di agire innanzi al giudice dell'esecuzione.
All'udienza in data odierna, su invito del giudice, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 286 quinquies c.p.c..
4. Tanto premesso, va subito detto che la domanda in esame - da intendersi più correttamente come domanda di cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo avvenuta in data 7.9.21 ai n.n. 41457/32280 ai danni di sull'immobile già Parte_1 indicato - come promossa in questa sede non può trovare accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (in ultimo Cass. Sez.
3 -, Sentenza n. 35365 del 18/12/2023), ai sensi dell'art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando il creditore sequestrante ottiene una condanna dotata di esecutorietà e da tale momento inizia il processo di esecuzione forzata, del quale le formalità prescritte dall'art. 156 disp. att. c.p.c. (deposito e annotazione della decisione esecutiva) costituiscono atti di impulso, da compiersi nel termine perentorio prescritto dalla legge, in assenza dei quali si determina un'inattività della parte comportante l'estinzione della procedura a norma dell'art. 630 c.p.c..
Ora, nella specie, come risulta dagli atti e dichiarato in udienza dalle parti, a seguito del sequestro conservativo, ha ottenuto la sentenza n. 1738/2023 di Controparte_4 condanna della figlia al pagamento dell'importo di euro 44.887,00, oltre Parte_1 accessori e spese.
All'esito di tale sentenza, peraltro passata in giudicato, il sequestro conservativo non ha perso efficacia (art. 669 novies c.p.c.) ma si è, ex lege, convertito in pignoramento, con il conseguente inizio del procedimento esecutivo e con l'effetto che la domanda in esame non doveva essere proposta innanzi al giudice della cognizione ma a quello dell'esecuzione, funzionalmente competente.
Deve, infatti, ritenersi la competenza funzionale del Giudice dell'esecuzione a valutare la sussistenza o meno dei presupposti per ordinare la cancellazione della trascrizione relativa al sequestro conservativo convertito in pignoramento, anche se non vi è stata una precedente formale iscrizione al ruolo.
5. La convergenza degli interessi delle parti determina, infine, alla compensazione tra loro delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda di cancellazione della trascrizione proposta da;
Parte_1 compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 15 ottobre 2025.
Il Giudice
IA IA RO
Il presente verbale contenente la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla giudice IA IA RO.