Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1978, n. 844
Articolo 1Articolo 3
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13 gennaio 1979
Art. 2.
L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1978, fissato in lire 559.025.258.000 dall' articolo 21 della legge 27 aprile 1978, n. 143 , e' ridotto di lire 18 miliardi 345.200.000 per effetto dell'applicazione dell' articolo 8 della legge 4 agosto 1978, n. 483 .
Entrata in vigore il 13 gennaio 1979